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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2775/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Vittorio Veneto 78 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo da malattia professionale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'indennizzo in capitale a seguito della malattia professionale dal 07/07/2020. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la patologia insorta in capo a : “Ernia discale Parte_1 lombare”, codice Malattie Professionali M51.2, è malattia professionale contratta sul luogo di lavoro, con ogni conseguenza di legge;
1 B) Conseguentemente e per l'effetto, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 38/2000, condannare l
[...]
, in persona del Presidente suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, a liquidare e pagare in capitale, in favore del ricorrente, l'indennizzo in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertato, in misura non inferiore all'8%, ovvero della diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma dalla data di denuncia della malattia professionale 07/07/2020 al soddisfo, o dalla diversa data che dovesse emergere in giudizio;
C) Condannare l al pagamento delle spese e dei compensi professionali legali del giudizio, CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
D) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello
2 stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << Il sig.
è affetto da: “Lombalgie e lombosciatalgie recidivanti da discopatia L4 – L5 e L5/S1 Parte_1 con protrusione focale ed effetto compressivo sul sacco durale - La malattia può essere considerata di origine professionale. - Non è possibile stabilire una data precisa ma l'epoca di insorgenza della malattia non può certo essere individuata nel riscontro diagnostico strumentale avvenuto molto tempo dopo l'insorgenza della sintomatologia e può essere collocata nel corso degli anni 2016 - 2017.
- Considerata l'attività lavorativa prestata dal ricorrente e la patologia da cui lo stesso è affetto si può affermare che risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità.
- Il danno biologico residuato, considerando le “tabelle di indennizzo del danno biologico allegate al D.M. 12 luglio 2000 è stimabile nella misura del 3% (tre%)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e la malattia insorta. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (3%), in quanto al di sotto della soglia di indennizzabilità (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. spese irripetibili ex art. 152 disp att cpc avendo parte ricorrente depositato dichiarazione relativa ai redditi.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- spese irripetibili;
3 - - pone definitivamente a carico dell decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025.
le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Vittorio Veneto 78 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo da malattia professionale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/12/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'indennizzo in capitale a seguito della malattia professionale dal 07/07/2020. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la patologia insorta in capo a : “Ernia discale Parte_1 lombare”, codice Malattie Professionali M51.2, è malattia professionale contratta sul luogo di lavoro, con ogni conseguenza di legge;
1 B) Conseguentemente e per l'effetto, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 38/2000, condannare l
[...]
, in persona del Presidente suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, a liquidare e pagare in capitale, in favore del ricorrente, l'indennizzo in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertato, in misura non inferiore all'8%, ovvero della diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma dalla data di denuncia della malattia professionale 07/07/2020 al soddisfo, o dalla diversa data che dovesse emergere in giudizio;
C) Condannare l al pagamento delle spese e dei compensi professionali legali del giudizio, CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
D) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello
2 stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << Il sig.
è affetto da: “Lombalgie e lombosciatalgie recidivanti da discopatia L4 – L5 e L5/S1 Parte_1 con protrusione focale ed effetto compressivo sul sacco durale - La malattia può essere considerata di origine professionale. - Non è possibile stabilire una data precisa ma l'epoca di insorgenza della malattia non può certo essere individuata nel riscontro diagnostico strumentale avvenuto molto tempo dopo l'insorgenza della sintomatologia e può essere collocata nel corso degli anni 2016 - 2017.
- Considerata l'attività lavorativa prestata dal ricorrente e la patologia da cui lo stesso è affetto si può affermare che risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità.
- Il danno biologico residuato, considerando le “tabelle di indennizzo del danno biologico allegate al D.M. 12 luglio 2000 è stimabile nella misura del 3% (tre%)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e la malattia insorta. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (3%), in quanto al di sotto della soglia di indennizzabilità (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. spese irripetibili ex art. 152 disp att cpc avendo parte ricorrente depositato dichiarazione relativa ai redditi.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- spese irripetibili;
3 - - pone definitivamente a carico dell decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025.
le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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