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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Cinzia Pecoraro, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Stefano Magnaschi, Francesca Fusi e Maria Delia
Manno, rappresentanti e difensori;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 28/1/2021, , premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio concordatario con a Palermo il 3/9/2009, in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (il 14/7/2010) e (il 14/10/2013), ha Per_1 Per_2 esposto: che il rapporto coniugale si è deteriorato a causa del comportamento della moglie;
che, in data 30/12/2020, la resistente ha lasciato la casa coniugale improvvisamente e comunicato al marito ed ai figli di aver scelto di andare a vivere altrove con un tale Per_3
conosciuto ad agosto dello stesso anno;
che la resistente aveva già intrattenuto altre relazioni extraconiugali;
di essere aiutato dalla propria famiglia d'origine nell'accudimento dei figli.
Sulla base di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dal coniuge;
l'affidamento esclusivo dei figli e, in subordine, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita materno;
l'assegnazione della casa coniugale;
di porre a carico della resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli.
Con memoria di costituzione depositata il 23/4/2021, si è costituita Controparte_1
contestando quanto esposto dal ricorrente ed esponendo: che la crisi coniugale è
[...] stata la conseguenza di un risalente e progressivo deterioramento del rapporto coniugale;
che il ricorrente, in costanza del matrimonio, si è opposto allo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della resistente;
di essersi occupata da sola della crescita dei figli;
che la famiglia d'origine del marito si è sempre ingerita nelle questioni familiari;
di aver lasciato la casa coniugale il 30/12/2020 a seguito dell'ennesimo episodio di aggressione verbale e fisica avvenuto alla presenza del figlio;
di essersi recata a Firenze da , Per_1 Parte_2
conosciuto qualche mese prima tramite social network;
di non aver mai intrattenuto relazioni extraconiugali;
che il marito e la relativa famiglia d'origine ostacolano il suo rapporto con i figli;
di aver saputo che il figlio vive presso una cugina del madre, Per_2
, ed il figlio presso gli zii del marito;
di svolgere la professione di Persona_4 Per_5
insegnante, con contratto a tempo determinato, a Barberino di Mugello (FI).
Tanto esposto, ha chiesto: di dichiarare la separazione personale da;
di Parte_1
disporre a sé l'affidamento esclusivo dei figli, con collocamento prevalente presso la propria abitazione a Firenze e regolamentazione del diritto di visita paterno;
di stabilire il mantenimento a carico del ricorrente per i figli.
2 All'udienza del 19/10/2021 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 20/10/2021, il Presidente ha: autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso il padre ed assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale;
conferito incarico allo
Spazio Neutro per la regolamentazione del diritto di visita materno;
conferito incarico ai
Servizi Sociali, al Consultorio Familiare ed al Servizio di NPI;
posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
All'udienza del 26/1/2022, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 1153/2022 del 26/1-15/3/2022, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Con ricorso cautelare in corso di causa, depositato il 7/10/2022, Controparte_1 ha rappresentato le difficoltà riscontrate in merito al rapporto con i figli ed ha
[...]
chiesto l'adozione degli opportuni provvedimenti, anche in merito ai contatti telefonici.
Istruito il sub procedimento iscritto al n. 1263-1/2021, nel corso del quale è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio con la dott.ssa Federica Bonasera, il Giudice istruttore, con ordinanza del 27-28/11/2023, ha disposto l'avvio per i minori di un percorso di sostegno psicologico ed ha confermato gli incarichi già conferiti ai vari servizi.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 16/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la separazione, con sentenza parziale n. 1553/2022 del 26/1/-15/3/2022.
3
3. Sull'addebito della separazione.
Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Ebbene, ha imputato la responsabilità della crisi coniugale alla moglie, la Parte_1 quale, in costanza del matrimonio, avrebbe violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo rapporti con altri uomini conosciuti tramite social. La resistente, inoltre, avrebbe lasciato la casa coniugale il 30/12/2020 per instaurare una convivenza more uxorio con , Parte_2
a Firenze. Detta circostanza è stata contestata da , la quale ha Controparte_1
esposto che l'origine della crisi coniugale prescinde dal trasferimento a Firenze presso il con il quale, inizialmente, la stessa aveva solo un rapporto d'amicizia, avendo Pt_2
quest'ultimo prestatole supporto in occasione del di lei trasferimento. Solo in un secondo momento, quando già i coniugi vivevano separati, sarebbe nata la relazione sentimentale.
Secondo le allegazioni della resistente, la crisi coniugale avrebbe origini risalenti e sarebbe nata dal comportamento del marito e dall'eccessiva ingerenza della famiglia d'origine di quest'ultimo nella vita di coppia.
Orbene, da quanto emerso nel corso del giudizio, risulta che, effettivamente, la causa determinante la fine della convivenza coniugale è costituita dal trasferimento improvviso di a Firenze presso l'attuale compagno, , come Controparte_1 Parte_2 chiaramente emerge dal tenore della lettera dalla stessa scritta al marito ed ai figli in occasione dell'abbandono della casa familiare.
4 D'altra parte, le ulteriori circostanze poste dalla resistente a fondamento delle cause della crisi coniugale sono rimaste del tutto sfornite di prova. Invero, la stessa avrebbe dovuto provare che lo stretto rapporto tra il marito e la propria famiglia d'origine e l'asserita imposizione della presenza e delle decisioni della stessa nella vita coniugale fosse stata la causa diretta della intollerabilità della convivenza tra le parti. Tuttavia, la non ha CP_1
assolto a detto onere probatorio, considerando che la stessa non ha neppure rappresentato in che modo detta ingerenza si sarebbe concretizzata e come la stessa avrebbe rappresentato la causa determinante della fine della convivenza.
Sul punto, va peraltro confermata la valutazione e decisione sulle richieste istruttorie, di cui all'ordinanza del Giudice istruttore dell'8/2/2023.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1
4. Regime di affidamento dei figli minori delle parti. Assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'affidamento dei figli, va osservato che la relativa disciplina è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”. Il giudice, quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione
e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, è emerso un netto rifiuto dei minori e nei Per_2 Per_1
confronti della figura materna, in ragione del quale sono stati attivati diversi servizi.
Anzitutto, è stato demandato al Servizio Spazio Neutro di favorire la ripresa dei rapporti
5 tra i minori e la madre. Tuttavia, la relazione del 22/2/2022 ha evidenziato il rancore dei bambini verso la madre per averli abbandonati e, considerato che gli incontri non si sono svolti in modo sereno, gli stessi sono stati sospesi.
Successivamente, nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 1263-1/2021 R.G., è stato nuovamente demandato al Servizio Spazio Neutro di tentare la ripresa del rapporto madre- figli, ma, anche questa volta, i minori si sono mostrati fermi nella loro posizione di rifiuto.
Pertanto, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare la migliore linea di intervento per favorire la ripresa dei rapporti madre-figli.
Il Consulente nominato, dott.ssa Federica Bonasera, ha riscontrato che “i rapporti madre- figli risultano nulli e quando presenti distruttivi ed emotivamente devastanti per entrambe le parti;
i minori rifiutano in modo categorico ogni contatto con la madre, anche solo telefonico, a causa del vissuto di maltrattamento e trascuratezza riferito precedentemente all'allontanamento materno. Il legame di attaccamento dei minori con la madre risulta pertanto attualmente compromesso”.
A ciò si aggiunga la più recente relazione del Consultorio Familiare di Partinico del
27/3/2024, dalla quale emerge che, nonostante il padre abbia cercato di far riallacciare i rapporti madre-figli, gli stessi “hanno ancora tanta rabbia nei confronti della madre che li ha abbandonati, il piccolo quando parla della mamma la chiama “Quella”, l'eloquio non è più fluido e si percepisce un forte disagio nel parlare della madre, mentre il grande è perfettamente consapevole della decisione di non voler intrattenere rapporti con la mamma non tanto per l'ultimo gesto di
“abbandono” tanto più per le continue violenze verbali e psicologiche che, a dire del minore, sono state perpetrate dalla stessa negli anni addietro…ed è disposto anche ad abbandonare la sua carriera sportiva se messo continuamente di fronte alla situazione di dover chiedere l'autorizzazione alla madre per i campionati fuori sede”.
Anche dalla relazione del 22/2/2024 del Servizio di Neuropsichiatria infantile emerge il rifiuto categorico dei minori di avere un rapporto con la madre, nonché, con riferimento alla frequenza dei Servizi, “l'insofferenza e poca fiducia, in quanto si sentono sotto esame, come se gli operatori rappresentino per loro un controllo e non un aiuto”.
In ordine a il Consultorio Familiare di Firenze ha riscontrato CP_1 Controparte_1
adeguate capacità genitoriali (v. relazione del 4/7/2024), sebbene dalla precedente relazione del Centro di Salute Mentale di Firenze del 30/4/2022, sia emerso che la resistente, nel
6 momento in cui ha deciso di lasciare la casa coniugale, sembra “aver poco riflettuto sull'impatto che questo avrebbe potuto avere sui suoi figli”.
Anche la CTU ha riscontrato che non vi sono “elementi psicopatologici clinici e/o di personalità tali da compromettere attualmente la capacità genitoriale del sig. e della sig.ra Pt_1
. CP_1
Orbene, considerando complessivamente quanto riferito dai Servizi convoli e le conclusioni della CTU, deve ritenersi che, allo stato, non sussistano i presupposti per una deroga al regime ordinario di affidamento, deroga che potrebbe, al contrario, comportare l'irrecuperabile frattura del rapporto tra la resistente ed i minori, già severamente compromesso, in quanto determinerebbe una maggiore estromissione della stessa dalla vita dei figli.
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e, al fine di non paralizzare eccessivamente le singole decisioni sui minori, con facoltà per lo stesso di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter comma IV c.c. (per esempio, per autorizzazioni sportive, gite scolastiche, attività ludiche, esami diagnostici di routine).
Relativamente, invece, al diritto di visita materno, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e considerata l'età dei minori, è opportuno, pur auspicando una ripresa della relazione, lasciare agli stessi il tempo di elaborare autonomamente il proprio vissuto personale con la madre e decidere quando e se riprendere il rapporto con la stessa, non apparendo funzionale per il loro sviluppo psico-fisico adottare ulteriori misure prescrittive in tal senso, misure che i minori potrebbero percepire come “costrizioni” e che si rivelerebbero senz'altro controproducenti.
Al tempo stesso, si auspica che gli adulti di riferimento per e – e, Per_2 Per_1 segnatamente, il padre e gli zii paterni – possano mettere da parte le proprie divergenze con la resistente e mediare, così, per il superamento del rifiuto dei minori verso la madre e per un sempre maggiore dialogo e coinvolgimento della stessa nelle scelte quotidiane relative ai minori.
Va, altresì, confermato, in ragione dei disagi psichici emersi in entrambi i minori in sede
7 di operazioni peritali, l'avvio di e ad un percorso di sostegno Per_2 Per_1
psicologico, come già statuito dal Giudice istruttore nell'ordinanza che ha definito il sub procedimento, da eseguire tramite l'ASP territorialmente competente, previo coordinamento con i professionisti privati che hanno già in cura i minori, e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali già incaricati con l'ordinanza presidenziale.
Deve, inoltre, essere confermato l'incarico, già conferito con l'ordinanza presidenziale, nei confronti dei Consultori familiari territorialmente competenti in ragione del rispettivo luogo di residenza delle parti (Partinico per il e Firenze per la ), perché Pt_1 CP_1
proseguano nell'attività di mediazione e supporto alle parti nell'esercizio delle competenze genitoriali, provvedendo a coordinarsi reciprocamente al fine di ristabilire un dialogo costruttivo tra i genitori, funzionale al migliore espletamento delle rispettive competenze genitoriali ed alla ripresa della relazione madre-figli, nell'interesse preminente dei minori.
La durata degli incarichi sopra indicati va stabilita in un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, con onere per i Servizi incaricati di trasmettere relazione al Giudice tutelare ogni tre mesi.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, in ordine al mantenimento della prole, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento
è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 8 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Relativamente alla condizione economica delle parti, ha esposto di Parte_1
svolgere l'attività lavorativa di operaio e di guadagnare mensilmente la somma di circa €
1.400,00/1.500,00. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2018 per il 2017, da cui risulta un reddito complessivo di € 19.371,00; del 2019 per il 2018, da cui risulta un reddito complessivo di € 24.272,00 (v. all.ti prodotti con il ricorso introduttivo); del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 20.765,00; del
2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 21.293,00 (v. all.ti prodotti il
27/3/2023).
, invece, ha esposto di svolgere la professione di insegnate e, Controparte_1
a sostegno di quanto esposto, ha prodotto esclusivamente il Cud del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito di lavoro dipendente di € 7.386,98 (v. all. 50, prodotto l'8/7/2022).
Orbene, sulla base di quanto rilevato e di quanto prodotto dalle parti, nonché dell'assegnazione al ricorrente della casa coniugale (di proprietà esclusiva della resistente), si ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento ordinario per i figli Parte_1 minori (€ 175,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019.
6. Spese di lite
Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, vista la sentenza non definitiva n. 1153/2022 del 26/1-15/3/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
• accoglie la domanda di addebito della separazione, formulata da
[...]
nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
9 • dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori, con domicilio prevalente presso il padre, assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e con facoltà per lo stesso di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter comma
IV c.c., come indicato in parte motiva;
• pone a carico di l'onere di corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno) a titolo di mantenimento Pt_1 ordinario per i minori, entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle stesse secondo il
Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
• conferma l'avvio dei minori e ad un percorso di sostegno Per_2 Per_1 psicologico, da eseguire tramite l'ASP territorialmente competente, previo coordinamento con i professionisti privati che hanno già in cura i minori stessi, e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali;
• conferma l'incarico già conferito ai Consultori familiari territorialmente competenti in ragione del rispettivo luogo di residenza delle parti (Partinico per il Mineo
e Firenze per la Vaccaro), nei termini indicati in parte motiva;
• stabilisce in un anno la durata degli incarichi sopra indicati, disponendo che i
Servizi incaricati trasmettano relazione al Giudice tutelare ogni tre mesi;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Cinzia Pecoraro, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Stefano Magnaschi, Francesca Fusi e Maria Delia
Manno, rappresentanti e difensori;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 28/1/2021, , premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio concordatario con a Palermo il 3/9/2009, in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (il 14/7/2010) e (il 14/10/2013), ha Per_1 Per_2 esposto: che il rapporto coniugale si è deteriorato a causa del comportamento della moglie;
che, in data 30/12/2020, la resistente ha lasciato la casa coniugale improvvisamente e comunicato al marito ed ai figli di aver scelto di andare a vivere altrove con un tale Per_3
conosciuto ad agosto dello stesso anno;
che la resistente aveva già intrattenuto altre relazioni extraconiugali;
di essere aiutato dalla propria famiglia d'origine nell'accudimento dei figli.
Sulla base di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dal coniuge;
l'affidamento esclusivo dei figli e, in subordine, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita materno;
l'assegnazione della casa coniugale;
di porre a carico della resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli.
Con memoria di costituzione depositata il 23/4/2021, si è costituita Controparte_1
contestando quanto esposto dal ricorrente ed esponendo: che la crisi coniugale è
[...] stata la conseguenza di un risalente e progressivo deterioramento del rapporto coniugale;
che il ricorrente, in costanza del matrimonio, si è opposto allo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della resistente;
di essersi occupata da sola della crescita dei figli;
che la famiglia d'origine del marito si è sempre ingerita nelle questioni familiari;
di aver lasciato la casa coniugale il 30/12/2020 a seguito dell'ennesimo episodio di aggressione verbale e fisica avvenuto alla presenza del figlio;
di essersi recata a Firenze da , Per_1 Parte_2
conosciuto qualche mese prima tramite social network;
di non aver mai intrattenuto relazioni extraconiugali;
che il marito e la relativa famiglia d'origine ostacolano il suo rapporto con i figli;
di aver saputo che il figlio vive presso una cugina del madre, Per_2
, ed il figlio presso gli zii del marito;
di svolgere la professione di Persona_4 Per_5
insegnante, con contratto a tempo determinato, a Barberino di Mugello (FI).
Tanto esposto, ha chiesto: di dichiarare la separazione personale da;
di Parte_1
disporre a sé l'affidamento esclusivo dei figli, con collocamento prevalente presso la propria abitazione a Firenze e regolamentazione del diritto di visita paterno;
di stabilire il mantenimento a carico del ricorrente per i figli.
2 All'udienza del 19/10/2021 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 20/10/2021, il Presidente ha: autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso il padre ed assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale;
conferito incarico allo
Spazio Neutro per la regolamentazione del diritto di visita materno;
conferito incarico ai
Servizi Sociali, al Consultorio Familiare ed al Servizio di NPI;
posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
All'udienza del 26/1/2022, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 1153/2022 del 26/1-15/3/2022, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Con ricorso cautelare in corso di causa, depositato il 7/10/2022, Controparte_1 ha rappresentato le difficoltà riscontrate in merito al rapporto con i figli ed ha
[...]
chiesto l'adozione degli opportuni provvedimenti, anche in merito ai contatti telefonici.
Istruito il sub procedimento iscritto al n. 1263-1/2021, nel corso del quale è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio con la dott.ssa Federica Bonasera, il Giudice istruttore, con ordinanza del 27-28/11/2023, ha disposto l'avvio per i minori di un percorso di sostegno psicologico ed ha confermato gli incarichi già conferiti ai vari servizi.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 16/1/2025, svoltasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Tanto premesso, va osservato che, come detto, tra le parti è già stata pronunciata la separazione, con sentenza parziale n. 1553/2022 del 26/1/-15/3/2022.
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3. Sull'addebito della separazione.
Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass.
32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Ebbene, ha imputato la responsabilità della crisi coniugale alla moglie, la Parte_1 quale, in costanza del matrimonio, avrebbe violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo rapporti con altri uomini conosciuti tramite social. La resistente, inoltre, avrebbe lasciato la casa coniugale il 30/12/2020 per instaurare una convivenza more uxorio con , Parte_2
a Firenze. Detta circostanza è stata contestata da , la quale ha Controparte_1
esposto che l'origine della crisi coniugale prescinde dal trasferimento a Firenze presso il con il quale, inizialmente, la stessa aveva solo un rapporto d'amicizia, avendo Pt_2
quest'ultimo prestatole supporto in occasione del di lei trasferimento. Solo in un secondo momento, quando già i coniugi vivevano separati, sarebbe nata la relazione sentimentale.
Secondo le allegazioni della resistente, la crisi coniugale avrebbe origini risalenti e sarebbe nata dal comportamento del marito e dall'eccessiva ingerenza della famiglia d'origine di quest'ultimo nella vita di coppia.
Orbene, da quanto emerso nel corso del giudizio, risulta che, effettivamente, la causa determinante la fine della convivenza coniugale è costituita dal trasferimento improvviso di a Firenze presso l'attuale compagno, , come Controparte_1 Parte_2 chiaramente emerge dal tenore della lettera dalla stessa scritta al marito ed ai figli in occasione dell'abbandono della casa familiare.
4 D'altra parte, le ulteriori circostanze poste dalla resistente a fondamento delle cause della crisi coniugale sono rimaste del tutto sfornite di prova. Invero, la stessa avrebbe dovuto provare che lo stretto rapporto tra il marito e la propria famiglia d'origine e l'asserita imposizione della presenza e delle decisioni della stessa nella vita coniugale fosse stata la causa diretta della intollerabilità della convivenza tra le parti. Tuttavia, la non ha CP_1
assolto a detto onere probatorio, considerando che la stessa non ha neppure rappresentato in che modo detta ingerenza si sarebbe concretizzata e come la stessa avrebbe rappresentato la causa determinante della fine della convivenza.
Sul punto, va peraltro confermata la valutazione e decisione sulle richieste istruttorie, di cui all'ordinanza del Giudice istruttore dell'8/2/2023.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata da . Parte_1
4. Regime di affidamento dei figli minori delle parti. Assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'affidamento dei figli, va osservato che la relativa disciplina è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”. Il giudice, quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione
e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali, quando uno dei genitori non sia idoneo a svolgere il proprio ruolo educativo ed abbia manifestato un disinteresse grave nei confronti del figlio.
Nel caso di specie, è emerso un netto rifiuto dei minori e nei Per_2 Per_1
confronti della figura materna, in ragione del quale sono stati attivati diversi servizi.
Anzitutto, è stato demandato al Servizio Spazio Neutro di favorire la ripresa dei rapporti
5 tra i minori e la madre. Tuttavia, la relazione del 22/2/2022 ha evidenziato il rancore dei bambini verso la madre per averli abbandonati e, considerato che gli incontri non si sono svolti in modo sereno, gli stessi sono stati sospesi.
Successivamente, nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 1263-1/2021 R.G., è stato nuovamente demandato al Servizio Spazio Neutro di tentare la ripresa del rapporto madre- figli, ma, anche questa volta, i minori si sono mostrati fermi nella loro posizione di rifiuto.
Pertanto, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare la migliore linea di intervento per favorire la ripresa dei rapporti madre-figli.
Il Consulente nominato, dott.ssa Federica Bonasera, ha riscontrato che “i rapporti madre- figli risultano nulli e quando presenti distruttivi ed emotivamente devastanti per entrambe le parti;
i minori rifiutano in modo categorico ogni contatto con la madre, anche solo telefonico, a causa del vissuto di maltrattamento e trascuratezza riferito precedentemente all'allontanamento materno. Il legame di attaccamento dei minori con la madre risulta pertanto attualmente compromesso”.
A ciò si aggiunga la più recente relazione del Consultorio Familiare di Partinico del
27/3/2024, dalla quale emerge che, nonostante il padre abbia cercato di far riallacciare i rapporti madre-figli, gli stessi “hanno ancora tanta rabbia nei confronti della madre che li ha abbandonati, il piccolo quando parla della mamma la chiama “Quella”, l'eloquio non è più fluido e si percepisce un forte disagio nel parlare della madre, mentre il grande è perfettamente consapevole della decisione di non voler intrattenere rapporti con la mamma non tanto per l'ultimo gesto di
“abbandono” tanto più per le continue violenze verbali e psicologiche che, a dire del minore, sono state perpetrate dalla stessa negli anni addietro…ed è disposto anche ad abbandonare la sua carriera sportiva se messo continuamente di fronte alla situazione di dover chiedere l'autorizzazione alla madre per i campionati fuori sede”.
Anche dalla relazione del 22/2/2024 del Servizio di Neuropsichiatria infantile emerge il rifiuto categorico dei minori di avere un rapporto con la madre, nonché, con riferimento alla frequenza dei Servizi, “l'insofferenza e poca fiducia, in quanto si sentono sotto esame, come se gli operatori rappresentino per loro un controllo e non un aiuto”.
In ordine a il Consultorio Familiare di Firenze ha riscontrato CP_1 Controparte_1
adeguate capacità genitoriali (v. relazione del 4/7/2024), sebbene dalla precedente relazione del Centro di Salute Mentale di Firenze del 30/4/2022, sia emerso che la resistente, nel
6 momento in cui ha deciso di lasciare la casa coniugale, sembra “aver poco riflettuto sull'impatto che questo avrebbe potuto avere sui suoi figli”.
Anche la CTU ha riscontrato che non vi sono “elementi psicopatologici clinici e/o di personalità tali da compromettere attualmente la capacità genitoriale del sig. e della sig.ra Pt_1
. CP_1
Orbene, considerando complessivamente quanto riferito dai Servizi convoli e le conclusioni della CTU, deve ritenersi che, allo stato, non sussistano i presupposti per una deroga al regime ordinario di affidamento, deroga che potrebbe, al contrario, comportare l'irrecuperabile frattura del rapporto tra la resistente ed i minori, già severamente compromesso, in quanto determinerebbe una maggiore estromissione della stessa dalla vita dei figli.
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e, al fine di non paralizzare eccessivamente le singole decisioni sui minori, con facoltà per lo stesso di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter comma IV c.c. (per esempio, per autorizzazioni sportive, gite scolastiche, attività ludiche, esami diagnostici di routine).
Relativamente, invece, al diritto di visita materno, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e considerata l'età dei minori, è opportuno, pur auspicando una ripresa della relazione, lasciare agli stessi il tempo di elaborare autonomamente il proprio vissuto personale con la madre e decidere quando e se riprendere il rapporto con la stessa, non apparendo funzionale per il loro sviluppo psico-fisico adottare ulteriori misure prescrittive in tal senso, misure che i minori potrebbero percepire come “costrizioni” e che si rivelerebbero senz'altro controproducenti.
Al tempo stesso, si auspica che gli adulti di riferimento per e – e, Per_2 Per_1 segnatamente, il padre e gli zii paterni – possano mettere da parte le proprie divergenze con la resistente e mediare, così, per il superamento del rifiuto dei minori verso la madre e per un sempre maggiore dialogo e coinvolgimento della stessa nelle scelte quotidiane relative ai minori.
Va, altresì, confermato, in ragione dei disagi psichici emersi in entrambi i minori in sede
7 di operazioni peritali, l'avvio di e ad un percorso di sostegno Per_2 Per_1
psicologico, come già statuito dal Giudice istruttore nell'ordinanza che ha definito il sub procedimento, da eseguire tramite l'ASP territorialmente competente, previo coordinamento con i professionisti privati che hanno già in cura i minori, e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali già incaricati con l'ordinanza presidenziale.
Deve, inoltre, essere confermato l'incarico, già conferito con l'ordinanza presidenziale, nei confronti dei Consultori familiari territorialmente competenti in ragione del rispettivo luogo di residenza delle parti (Partinico per il e Firenze per la ), perché Pt_1 CP_1
proseguano nell'attività di mediazione e supporto alle parti nell'esercizio delle competenze genitoriali, provvedendo a coordinarsi reciprocamente al fine di ristabilire un dialogo costruttivo tra i genitori, funzionale al migliore espletamento delle rispettive competenze genitoriali ed alla ripresa della relazione madre-figli, nell'interesse preminente dei minori.
La durata degli incarichi sopra indicati va stabilita in un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, con onere per i Servizi incaricati di trasmettere relazione al Giudice tutelare ogni tre mesi.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, in ordine al mantenimento della prole, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento
è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 8 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Relativamente alla condizione economica delle parti, ha esposto di Parte_1
svolgere l'attività lavorativa di operaio e di guadagnare mensilmente la somma di circa €
1.400,00/1.500,00. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2018 per il 2017, da cui risulta un reddito complessivo di € 19.371,00; del 2019 per il 2018, da cui risulta un reddito complessivo di € 24.272,00 (v. all.ti prodotti con il ricorso introduttivo); del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 20.765,00; del
2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di € 21.293,00 (v. all.ti prodotti il
27/3/2023).
, invece, ha esposto di svolgere la professione di insegnate e, Controparte_1
a sostegno di quanto esposto, ha prodotto esclusivamente il Cud del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito di lavoro dipendente di € 7.386,98 (v. all. 50, prodotto l'8/7/2022).
Orbene, sulla base di quanto rilevato e di quanto prodotto dalle parti, nonché dell'assegnazione al ricorrente della casa coniugale (di proprietà esclusiva della resistente), si ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento ordinario per i figli Parte_1 minori (€ 175,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno sostenute nel loro interesse secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019.
6. Spese di lite
Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, vista la sentenza non definitiva n. 1153/2022 del 26/1-15/3/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
• accoglie la domanda di addebito della separazione, formulata da
[...]
nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
9 • dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori, con domicilio prevalente presso il padre, assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale e con facoltà per lo stesso di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter comma
IV c.c., come indicato in parte motiva;
• pone a carico di l'onere di corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno) a titolo di mantenimento Pt_1 ordinario per i minori, entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle stesse secondo il
Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
• conferma l'avvio dei minori e ad un percorso di sostegno Per_2 Per_1 psicologico, da eseguire tramite l'ASP territorialmente competente, previo coordinamento con i professionisti privati che hanno già in cura i minori stessi, e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali;
• conferma l'incarico già conferito ai Consultori familiari territorialmente competenti in ragione del rispettivo luogo di residenza delle parti (Partinico per il Mineo
e Firenze per la Vaccaro), nei termini indicati in parte motiva;
• stabilisce in un anno la durata degli incarichi sopra indicati, disponendo che i
Servizi incaricati trasmettano relazione al Giudice tutelare ogni tre mesi;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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