Ordinanza presidenziale 7 agosto 2017
Sentenza 22 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/01/2021, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/01/2021
N. 00495/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03133/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3133 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato Salvatore Malatesta in OL, via Gioacchino Rossini, n. 37;
contro
Ministero dell'Interno - UTG di OL, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Armando Diaz, n. 11;
per l'annullamento,
previa sospensione,
a) del provvedimento prot. -OMISSIS-avente ad oggetto la cancellazione di -OMISSIS- dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ivi inclusi:
- della nota del 19.12.2016 della EF di OL, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento impugnato, recante le risultanze della Comunicazione antimafia “chiusa con esito positivo”;
- del provvedimento prot. -OMISSIS-di trasmissione da parte della EF di OL dell'informazione interdittiva adottata nei confronti di -OMISSIS-;
- della deliberazione della sezione regionale della Campania adottata in data 17.3.2017, di contenuto sconosciuto, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 67, co. 2 del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 20, co. 1, lett. b) del d.M. 120/14, la definitiva cancellazione dell'impresa suddetta dall'Albo relativamente alla categoria 2 bis classe unica;
- se necessario, della informazione interdittiva antimafia prot. -OMISSIS-, già impugnata con ricorso r.g. n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 – svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 ed all’art. 2 del D.P.C.S. n.134/2020 - il dott. Domenico De Falco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 giugno 2017 e depositato il successivo 26 luglio, la -OMISSIS- -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-) ha premesso che con provvedimento -OMISSIS-è stata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212, co. 8, del d.lgs. 152/2009 per “ l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno ”.
In data 13 dicembre 2016 la EF di OL adottava nei confronti della cooperativa un’informazione interdittiva antimafia, che la società impugnava innanzi a questo Tribunale (sub R.G. n. -OMISSIS-) e, conseguentemente, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali disponeva la cancellazione dell’impresa -OMISSIS- per la seguente motivazione “ sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014, n. 120 ”.
Avverso tale provvedimento, la -OMISSIS- proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi.
I) Erronea e falsa applicazione dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 10, co. 2, lettera f) del DM n. 120/2014.
Nel caso in esame l’Amministrazione è incorsa in una erronea applicazione delle norme epigrafate, atteso che i soci e legali rappresentanti della cooperativa ricorrente, così come i rispettivi congiunti, non sono incisi da alcuna delle misure di cui all’art. 67 del codice antimafia.
II) Errata applicazione dell’art. 10, co, 2, lettera f) del DM n. 120/2014 sotto altro aspetto. Violazione del d.lgs. 159/2011 e della legge delega n. 136/2010. Illegittimità costituzionale dell’art. 89 bis del d.lgs. 159/2011 per violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
L’informazione antimafia, invero, esaurisce i suoi effetti sui contratti pubblici, le pubbliche concessioni ed erogazioni in forza dell’espressa previsione di cui all’art. 94 del d.lgs. 159/2011 ed in linea con la legge di delega, e non potrebbe incidere, in assenza delle cause di decadenza previste dall’art. 67 del medesimo d.lgs. 159/2011, espressamente richiamato dal DM 120/2014, su procedimenti autorizzatori che riguardano attività private. In ogni caso, l’estensione degli effetti dell’informazione antimafia ai procedimenti per i quali si richiede la semplice comunicazione sarebbe prevista dal codice antimafia solo nella particolare ipotesi di cui all’art. 89 bis .
In particolare, non si comprenderebbe perché i tentativi di infiltrazione dovrebbero assumere rilievo solo in presenza di pregresse cause interdittive e non, invece, in relazione al tipo di rapporto sottoposto a valutazione.
III) Irragionevolezza sotto il profilo della logicità, quindi nella specie del vizio di eccesso di potere nell’applicazione dell’art. 10, co, 2, lettera f) del DM n. 120/2014 sotto ulteriore profilo.
Le norme del regolamento ministeriale (in particolare art. 10, comma 2, lett. f) n. 2, nonché art.20), laddove dispongono la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quale attività vincolata conseguente all’accertamento delle ipotesi preclusive di cui all’art. 10, sarebbero frutto di eccesso di potere e, comunque, di carenza di istruttoria in quanto non ricorrono nel caso di specie le ipotesi previste dall’art.67 del D.lgs. n.159/2011.
IV) Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’informazione antimafia interdittiva del -OMISSIS-.
Parte ricorrente fa valere l’illegittimità derivata della decadenza odiernamente impugnata, proponendo i medesimi motivi formulati con il ricorso introduttivo del separato giudizio (RG n. -OMISSIS-) avverso l’informazione interdittiva della EF di OL (per altro respinti da questa Sezione con la sentenza -OMISSIS-confermata con la sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-).
V) Sulla illegittimità derivata della informativa prefettizia in ordine all’esercizio delle attività commerciali affidate da soggetti terzi – violazione di legge ( art. 4, 67, 83, 84, 91 e 94 d.lgs 159/2011 nonché del DM 120/14) - eccesso di potere ( difetto di motivazione – omessa valutazione e comparizione dell’interesse pubblico – arbitrarietà – sviamento della circolare Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) uff. II-ord. Sic. Pubb. del 26/06/2013).
Il Legislatore non avrebbe previsto alcun effetto inibitorio dell’interdittiva antimafia sui contratti in corso sicché nemmeno sarebbe ipotizzabile la decadenza automatica dalle autorizzazioni rilasciate.
L’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali della -OMISSIS- risale al -OMISSIS-, mentre la disciplina richiamata nel gravato provvedimento (art.10, comma 2, lettera f) del D.M. n.120/14 è successiva, sicché sarebbe stata necessaria la sussistenza di un congruo interesse pubblico specifico alla caducazione dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, da esternare con congrua motivazione.
Inoltre la nozione di Direttore Tecnico di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 comprenderebbe anche la figura del Responsabile Tecnico che nel caso della ricorrente non è attinto da alcun pregiudizio antimafia.
VI) Sulla illegittimità del provvedimento di cancellazione e sulla illegittimità derivata dell’informativa antimafia per violazione di legge (art. 3 l. 241/90 in relazione artt. 4, 67, 84 co. IV e 91 co. VI del d.lgs 159/2011).
La motivazione del gravato provvedimento decadenziale si esaurirebbe solo nell’adozione a monte dell’informazione interdittiva; l’istruttoria poi sarebbe lacunosa in quanto effettuata in assenza di contraddittorio e in violazione del diritto di difesa.
VII) Violazione di legge (artt. 4, 67, 84 co. IV e 91 co. VI d.lgs. 159/2011) – eccesso di potere (difetto di motivazione – del presupposto – arbitrarietà – sviamento – iniquità) violazione di legge (art. 21 l. 1034/1971).
Secondo la ricorrente, la misura gravata si fonda sull’informazione interdittiva antimafia che, a sua volta, nascerebbe da una situazione di mero sospetto che non potrebbe giustificare una conseguenza di così grave portata. In ogni caso, seppure sarebbe comprensibile l’esigenza del Legislatore, di anticipare con le misure interdittive la soglia di tutela è pur vero che gli elementi indiziari dovrebbero essere gravi, precisi e concordanti e dovrebbero essere desunti in via esclusiva da fonti e da reati tassativi. Nel caso dell’informazione interdittiva adottata nei confronti della ricorrente il Prefetto di OL si sarebbe espresso in modo equivoco e inadeguato.
VIII) Violazione art. 84, comma 4 e 91 comma v del d.lvo 159 del 2011 – eccesso di potere – violazione Circ. Ministero Interno 11001/119/20(6) del 8 febbraio 2013.
L’assenza di indizi univoci nell’informazione interdittiva, in violazione della Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2013, si riflette anche sul provvedimento di cancellazione trasmettendo ad esso i relativi vizi.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno – UTG di OL.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata introitata in decisione.
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento testè citato unitamente all’informazione interdittiva a monte, che è stata comunque impugnata con separato ricorso (RG -OMISSIS-) respinto con la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-confermata in appello.
2. Con un primo gruppo di censure articolate nel ricorso introduttivo, che per la loro obiettiva connessione possono essere esaminate congiuntamente, la -OMISSIS- censura la disposta cancellazione, evidenziando che il relativo provvedimento sarebbe illegittimo in quanto:
i) I soci e legali rappresentanti della ricorrente non sarebbero incisi da alcun pregiudizio antimafia;
ii) L’informazione antimafia non potrebbe incidere su procedimenti autorizzatori che riguardano attività private;
iii) Il regolamento ministeriale (in particolare art. 10, comma 2, lett. f) n. 2, nonché art.20), sarebbero viziato da eccesso di potere, non potendosi procedere ad un’automatica cancellazione;
iv) La disciplina di cui al decreto ministeriale n.120/14 è successiva all’iscrizione della ricorrente all’Albo, sicché sarebbe stata necessaria la sussistenza di un interesse pubblico specifico alla cancellazione.
I rilievi sono complessivamente infondati.
Giova premettere che, la -OMISSIS- è una società attiva dal 1975 nel settore della esecuzione di opere e della fornitura in campo edile, stradale, ferroviario, portuale, elettrico, di bonifica e fognatura, sia nell'ambito degli appalti pubblici sia in quello dei lavori privati.
In data 13 dicembre 2016 la -OMISSIS- veniva colpita dal citato provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla EF di OL che ravvisava un pericolo di condizionamento della società da parte di correnti camorristiche e, in particolare, in quanto dall’attività istruttoria svolta dalle Forze di Polizia, erano emersi una serie di intrecci familiari e di cointeressenze aziendali tra la ricorrente e diverse società tutte riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, in particolare con la -OMISSIS-, con sede in OL, già interdetta dalla EF di OL.
A seguito di tale provvedimento, l’Albo Gestori Ambientali ha disposto la cancellazione definitiva della ricorrente dal predetto albo con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con la seguente motivazione: “ sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art.10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale n.120 del 03.06.2014 ”.
Ciò premesso, non coglie nel segno il primo rilievo secondo cui il provvedimento antimafia non potrebbe produrre effetti decadenziali sull’autorizzazione della società, in quanto non riguarderebbe suoi rappresentanti legali.
Sennonché, l’informazione interdittiva è stata adottata nei confronti dell’ente societario rispetto al quale è stato ravvisato un pericolo di condizionamento per collegamenti riguardanti membri del consiglio di amministrazione e titolari di quote, oltre che per cointeressenze societarie con società già attinte da interdittiva.
Ne consegue che nessuna illegittimità può ravvisarsi nella circostanza che il provvedimento antimafia e quello decadenziale, succedaneo al primo, abbiano attinto direttamente la società, atteso che ai sensi dell’art. 85, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 l’informazione interdittiva deve essere adottata nei confronti delle società cooperative allorché le controindicazioni antimafia si riferiscano, oltre che al direttore tecnico ove previsto, anche alternativamente, ai consiglieri di amministrazione, ai rappresentanti legali ovvero dei soci.
Con l’ulteriore profilo di doglianza, parte ricorrente adduce che il provvedimento interdittivo, per il tramite della decadenza dall’Albo dei gestori ambientali, finirebbe per precludere illegittimamente anche l’attività privatistica della -OMISSIS-, trattandosi peraltro di un’informazione interdittiva e non della comunicazione a cui l’art. 67 del Testo unico antimafia subordina l’effetto decadenziale.
Il rilievo non merita positiva considerazione.
La costituzione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare trova fondamento nell’art. 212 del decreto legislativo n.152/2006 che prevede la necessaria iscrizione (alla categoria 2bis) dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Ulteriore regolamentazione è data in concreto con l’adozione del decreto di cui al comma 15 del medesimo articolo 212, avvenuta il 3 giugno 2014 con D.M. n.120/2014.
L’accesso allo svolgimento di una o più attività di gestione dei rifiuti è assoggettato al possesso di una serie di condizioni e requisiti fissati dal legislatore all’art.10 del DM 120/2014 tra cui vi è quello previsto al comma 2, lettera f), in base al quale, nei confronti delle imprese e/o degli enti iscriventi, nonché delle persone che partecipano alla compagine sociale ovvero che ricoprono determinati incarichi e ruoli non devono rinvenirsi le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Tali requisiti, oltre che sussistere all’atto in cui si delibera l’iscrizione, devono anche perdurare nel corso del tempo, come confermato dall’art. 6 lett. i) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 3 giugno 2014, n. 120, a mente del quale le sezioni regionali dell’Albo: “ i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo ”.
Nel caso di specie, all’esito dei controlli eseguiti sulla ricorrente è emersa la sussistenza di una comunicazione antimafia, adottata sulla base della predetta informazione interdittiva.
Ora, proprio con riguardo alle imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, il Consiglio di Stato (parere n. 3088/2015) ha ritenuto l’informazione interdittiva antimafia produttiva degli stessi effetti di una comunicazione antimafia interdittiva.
In sostanza, il supremo Consesso afferma che la Comunicazione Antimafia consista nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n.159/2011, laddove, l’informativa antimafia, oltre ad attestare quanto appena descritto, rileva, altresì, la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, con la conseguenza che l’adozione dell’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione, anche ai fini della decadenza dalle autorizzazioni di cui all’art. 67, co. 2, del d.lgs. n. 159/2011.
Il Supremo Collegio ha ritenuto, in particolare, che: “ il rapporto trai due istituti (comunicazione antimafia ed informazione antimafia ndr.), come delineato dall’art. 84 del d.lgs. 159/2011, è d’alternatività, nel senso che la comunicazione antimafia non deve essere acquisita quando è necessaria l’informazione antimafia e viceversa. Ciò nondimeno, l’informazione antimafia è astrattamente in grado d’assorbire la comunicazione antimafia, attestando, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi d’infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese interessate ”.
A ripudio della tesi attorea per la quale la decadenza dall’autorizzazione ambientale sarebbe illegittimamente penalizzante, precludendo anche l’attività con i privati in asserito contrasto con la finalità della disciplina del testo unico antimafia, il Consiglio di Stato ha sottolineato l’esigenza di elevare il livello della tutela dell’economia legale dall’aggressione criminale. Ciò attraverso la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della pubblica amministrazione (tra queste, le attività di gestione dei rifiuti subordinate all’ iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) e stabilendo che “ anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche ”.
Tale orientamento si è poi consolidato nella giurisprudenza successiva secondo cui “ l’art. 89-bis, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 s'interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2017, n. 1638).
Sotto questo aspetto non è ravvisabile neppure il rilevato vizio di eccesso di potere del regolamento del Ministero dell’Ambiente, atteso che la caducazione delle autorizzazioni, ivi compresa quella ambientale, è direttamente sancita dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 ed è da ricollegarsi all’adozione dell’informazione interdittiva di cui all’art. 84 del medesimo decreto legislativo, oltre che della comunicazione antimafia a cui espressamente si riferisce la norma.
Né una tale previsione del testo unico può ritenersi eccedente rispetto ai criteri di delega, atteso che l’art. 2, lett. c) della legge di delega n. 136/2010 prevede espressamente che la documentazione antimafia incida “ su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione ”, con ciò facoltizzando il legislatore delegato all’introduzione della previsione di cui all’art. 67 del Testo unico antimafia. Ne consegue altresì che neppure è ravvisabile il denunciato vizio di eccesso di potere del decreto ministeriale che, rispetto alla previsione di cui alla legge delega e del decreto legislativo, ha introdotto il contestato automatismo decadenziale.
Non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore censura di parte ricorrente secondo cui la disciplina di cui al contestato decreto ministeriale sarebbe successiva all’iscrizione della ricorrente nel Registro della ricorrente e non potrebbe trovare, quindi, applicazione ratione temporis .
Osserva in contrario il Collegio che la previsione del DM, così come anche quella del decreto legislativo, sono destinate a trovare applicazione rispetto a tutti i rapporti di durata con l’Amministrazione.
Diversamente argomentando si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza che le nuove autorizzazioni sarebbero sottoposte alla disciplina antimafia, mentre quelle precedenti ne sarebbero immuni con evidenti distorsioni, a tacer d’altro, della concorrenza oltre che del principio di difesa sociale a cui la disciplina in esame è chiaramente preordinata.
Né può poi invocarsi il principio del tempus regit actum , atteso che nei rapporti di durata non può che trovare applicazione la disciplina volta a volta introdotta, altrimenti realizzandosi un’inammissibile cristallizzazione delle posizioni assunte dai privati nei confronti dell’Amministrazione.
Quanto poi alla motivazione del provvedimento di cancellazione, il richiamo ai dati normativi appena esaminati e al provvedimento antimafia consentono di ricostruire, sia pure per relationem , l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione che rappresenta in modo piuttosto organico ed esaustivo la rete di rapporti e cointeressenze che non irragionevolmente ha fondato la prognosi del rischio di condizionamento mafioso.
3. Con il secondo gruppo di censure parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia e, per illegittimità derivata, anche del gravato provvedimento di cancellazione dall’Albo.
In estrema sintesi parte ricorrente si duole che:
i) l’informazione interdittiva da cui origina la contestata cancellazione sarebbe illegittima sulla base delle regioni già proposte nell’ambito del giudizio RG n. -OMISSIS-;
ii) La motivazione dell’informazione interdittiva sarebbe carente e il necessario contraddittorio assente; la nozione di Direttore Tecnico di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 comprenderebbe anche la figura del Responsabile Tecnico che nel caso della ricorrente non è attinto da alcun pregiudizio antimafia.
Le censure sono complessivamente infondate.
Come già rilevato il ricorso proposto dalla -OMISSIS- avverso l’informazione interdittiva (RG -OMISSIS-) è stato già respinto con sentenza n. -OMISSIS-confermata in appello, pertanto su quelle censure si è già formato un giudicato reiettivo che impedisce in questa sede lo scrutinio delle relative censure.
Circa l’asserita carenza della motivazione dell’informazione interdittiva, la censura, oltre che generica, è comunque smentita dal provvedimento antimafia che contiene una puntuale ricostruzione dei nessi di collegamento tra gli esponenti societari, i titolari delle quote e gli ambienti malavitosi, con specifiche indicazioni delle cointeressenze societarie e dei legami familiari.
In tal modo la prognosi di condizionamento trova una propria esplicitazione logica chiaramente rappresentata nell’informazione interdittiva.
Quanto alla lamentata carenza del contraddittorio, va ribadito, conformemente alla giurisprudenza, che la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 della l. n. 241/1990 e del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della stessa legge, sono adempimenti non necessari in materia di certificazione antimafia, in cui il contraddittorio procedimentale ha natura meramente eventuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 159 del 2011 (Cons. Stato, Sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653; 21 gennaio 2020, n. 820; 3 marzo 2020, n. 1576; 6 maggio 2020, n. 2854).
Il Collegio è consapevole che sulla questione concernente le garanzie della partecipazione procedimentale in favore del soggetto nei cui confronti il Prefetto si propone di rilasciare una informazione antimafia si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, Sezione IX, con ordinanza del 28 maggio 2020, che ha dichiarato irricevibile il ricorso perché non dimostrata l’esistenza di un criterio di collegamento tra il diritto dell’Unione e l’informazione antimafia adottata.
La Corte ha tuttavia precisato, per inciso, che “ il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio ” e che in forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione.
Nel caso in esame, il Collegio, consapevole della rilevanza che assumono i diritti di difesa dell’interessato nel corso del procedimento amministrativo, intende ribadire le considerazioni della giurisprudenza anche di questa Sezione, secondo cui i procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità di tutela, destinatari e presupposti incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, pur non essendo obliterata la tutela del diritto di difesa, ma resa eventuale dal Legislatore e rimessa alla discrezionalità dell’Autorità procedente (Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2020, n. 7146; TAR Campania, sez. I, 1° dicembre 2020, n. 5690).
La giurisprudenza ha ritenuto, inoltre, che “ l'assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in questa materia non costituisce un vulnus al principio di buona amministrazione, perché, come la stessa Corte UE ha affermato, il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che "queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti " (sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre, in riferimento alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte UE, seppure ad altri fini (la compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurounitario), ha di recente ribadito che “il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici" (Cons. Stato., Sez. III, n. 5196/2020, 21 gennaio 2020 n. 820; Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37).
Non inficia poi la legittimità del provvedimento interdittivo la circostanza che non venga menzionato nel provvedimento antimafia il direttore tecnico nell’ambito degli esponenti societari a rischio di condizionamento, come invece sarebbe richiesto dall’art. 85 del Testo unico antimafia.
L’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 individua i “ soggetti sottoposti alla verifica antimafia”, distinguendo le imprese individuali da quelle collettive (“associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese ”). Per le prime, la documentazione antimafia deve riferirsi “al titolare e al direttore tecnico, ove previsto” (comma 1), nonché ai “familiari conviventi”, ristretti, da ultimo, a quelli di “maggiore età” (art.85 comma 3).
L’elenco contenuto nel predetto articolo di legge è concepito in relazione all’ambito nel quale “deve” essere richiesta la documentazione antimafia dai soggetti di cui all’art. 83, mentre il Prefetto, anche d’ufficio, ha il potere di estendere “ gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa ” (art. 91, comma 5).
Un conto quindi è l’insieme dei soggetti per i quali le amministrazioni “devono” richiedere la verifica antimafia, altro è il raggio più ampio dei soggetti sottoposti a verifica per iniziativa prefettizia che nel caso di specie sono tutti esponenti in grado di incidere sulla gestione della società e quindi di “contagiare” la società con il condizionamento mafioso a cui siano sottoposti.
In definitiva tutte le censure si appalesano infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 – svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 ed all’art. 2 del D.P.C.S. n.134/2020 - con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.