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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.412/2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Michela De Vivo Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pagani (SA) alla piazza Bernardo D'Arezzo n.11- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Ciro Sasso ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Vitaliano (NA) alla via Cittadella n.95- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.858/25
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 10/3/25 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale chiedeva che il diritto di visita del padre fosse articolato nel seguente modo: stabilire che il CP_1
potesse vedere il minore per due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché un giorno nel fine settimana o il sabato o la domenica senza pernotto, che durante le festività natalizie il piccolo trascorresse alternativamente il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro e che lo stesso principio valesse sia per il 31 dicembre ed il primo gennaio che per la domenica di Pasqua
ed il lunedì dell'Angelo e che in estate il figlio trascorresse una settimana o a luglio o ad agosto da concordare previamente entro il 30
maggio di ogni anno;
in subordine articolava una differente richiesta solo per il diritto di visita ordinario, ossia chiedeva che il CP_1
potesse tenere con sé il figlio minore per tre pomeriggi infrasettimanali senza pernotto, lunedì-mercoledì e venerdì, dalle 18.00 alle 20.00,
considerando il suo orario di lavoro, che durante il weekend del pernotto - da sabato ore 10.00 a domenica con rientro alle 19.00 il padre potesse vedere il minore un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00; che fosse previsto, in caso si
2 ravvisassero nel minore sintomi influenzali legati alla Per_1
patologia asmatica e/o di notevole gravità, che il padre riportasse il piccolo presso il domicilio materno onde apprestare le dovute cure;
chiedeva, infine, un aumento del contributo al mantenimento del figlio minore in virtù del tenore di vita e delle reali condizioni economiche dei genitori, di un importo non inferiore ad € 900,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie e che potesse percepire l'assegno unico per il figlio nella misura del 100 %, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze legali del giudizio.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 2 ottobre 2025 e della successiva ordinanza del 9 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo CP_1
che fossero regolate le condizioni di affidamento, mantenimento e collocamento del figlio minore , nato il [...] Per_1
dall'unione more uxorio con in particolare, Parte_1
3 chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento paritetico e ripartizione delle spese straordinarie;
in subordine, chiedeva il collocamento presso uno dei due genitori, con obbligo per il genitore non collocatario di corrispondere un assegno di mantenimento ordinario.
si costituiva e chiedeva l'affidamento Parte_1
condiviso con collocamento del minore presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita paterno alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la determinazione a carico del di CP_1
assegno di mantenimento € 900,00 mensili a favore del figlio, ovvero,
in subordine, una somma non inferiore a € 750,00 a decorrere dal mese di agosto 2025.
Deduceva che il ingegnere, era assente da casa per CP_1
molte ore al giorno, mentre ella stava per intraprendere l'attività di medico di base, articolata in turni giornalieri di due ore.
Evidenziava che aveva in precedenza lavorato come medico chirurgo presso l'ospedale di Nocera Inferiore e che era in procinto di iniziare l'attività come medico di base;
chiedeva pertanto che, prima
4 dell'effettivo avvio dell'attività, le fosse riconosciuto un importo più
elevato, da ridurre successivamente.
Il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva le seguenti statuizioni:
disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
sempre facendo salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per il figlio, disponeva che il padre potesse vedere il minore in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità:
per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 - da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore;
nonché, a settimane alterne, dalle ore 12.00 del sabato alle 19.00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) e dal 24 al 29 dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi - da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese;
disponeva che versasse ad CP_1 Parte_1
la somma di € 580,00 mensili a titolo di mantenimento del minore, a
5 mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponeva che ciascun genitore provvedesse al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia nella misura del
50% ciascuno;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il giudice di prime cure perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
non erano emersi profili di inidoneità delle parti all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche considerando che l'episodio del
6 dicembre 2024 – nel corso del quale il padre non aveva voluto riconsegnare il minore alla madre – si iscriveva in un contesto di conflittualità insorta tra le parti a seguito della separazione;
al fine di evitare il ripetersi di simili episodi, le parti venivano invitate a intraprendere un percorso di mediazione familiare, da svolgersi presso i centri pubblici presenti sul territorio o, in mancanza,
presso un professionista privato scelto di comune accordo, con
6 l'obiettivo di mitigare la conflittualità e migliorare la relazione genitoriale, nell'esclusivo interesse del figlio;
quanto al collocamento del minore, si rilevava che l'attività
lavorativa dell' strutturata in turni di due ore al giorno le Parte_1
consentiva di occuparsi del figlio in via ordinaria, a differenza del padre, impegnato come ingegnere a Napoli con orario di circa otto ore al giorno;
in merito all'assegno di mantenimento previsto per il minore,
veniva considerate le condizioni economiche dei genitori:
il ricorrente aveva uno stipendio di circa € 3.000.00, era gravato dal pagamento del canone di locazione pari ad €500,00 e, sulla base di quanto dedotto dalla resistente, percepiva anche € 700,00 al mese quale reddito derivante locazione a terzi di un immobile di sua proprietà;
la resistente aveva svolto sino a poco tempo prima l'attività di medico presso l'ospedale di Nocera Inferiore ed era alle prese con l'inizio della nuova attività di medico di base, per cui era necessario tener conto dei redditi dalla stessa percepiti sino al febbraio dell'anno
7 2025 e del fatto che l'attività di medico di base era destinata a farle percepire redditi almeno analoghi a quelli percepiti in precedenza.
ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
A) ingiustizia delle disposizioni concernenti le modalità del diritto di visita del figlio minore: il Tribunale aveva previsto un diritto di visita del padre sproporzionato e pregiudizievole per il rapporto madre–figlio in quanto non erano stati previsti giorni determinati per il prelievo del minore, rimettendo alla discrezionalità del padre la scelta delle giornate, con comunicazione alla madre con un preavviso di sole ventiquattro ore;
tali statuizioni era squilibrata e non rispettosa né delle reali esigenze del minore né di quelle lavorative e organizzative della madre, la quale, oltre ad essere medico di base con avvio dello studio previsto per il mese di aprile 2025, aveva recentemente sottoscritto un contratto di lavoro temporaneo presso il
Presidio Ospedaliero di Nocera Inferiore, con turnazioni da comunicare con largo anticipo;
il minore era affetto da asma bronchiale di grado moderato–intermittente e, pertanto, necessitava di cure tempestive in caso di riacutizzazione, circostanza che imponeva la
8 presenza di un caregiver attento e formato, ruolo sempre da lei svolto;
sin dalla separazione il bambino non aveva mai dormito lontano dalla madre, salvo rare occasioni e sino alla sentenza impugnata, i genitori avevano concordato un regime di frequentazione più equilibrato, con visite infrasettimanali e fine settimana alternati, nonché una gestione condivisa dei periodi festivi e delle vacanze estive;
richiamava, infine,
le conclusioni del parere pro veritate della d.ssa , secondo la Per_2
quale vi era un legame di attaccamento primario con la madre e,
quindi, un distacco prolungato avrebbe potuto compromettere il suo benessere psicofisico;
la disciplina prevista contemplava orari inconciliabili con gli impegni lavorativi del padre e l'assenza di giorni fissi, determinava disagi organizzativi;
era opportuno adottare un piano di frequentazione differenziato, graduale ed equilibrato, rispettoso delle attuali esigenze evolutive del minore;
il diritto di visita del padre era squilibrato nella settimana in cui venivano previsti a suo favore tre pomeriggi;
il provvedimento impugnato non aveva tenuto conto del fatto che il minore frequentava la scuola dell'infanzia – scelta condivisa da entrambi i genitori – fino alle ore 16.30, che il padre,
lavorando a Pomigliano d'Arco fino alle ore 18.00, avrebbe dovuto
9 affrontare il tragitto fino a Mercato San Severino per prelevare il bambino, con inevitabili tempi di percorrenza e che l'orario di prelievo anticipato alle ore 15.00, stabilito dalla sentenza, aveva comportato che, dopo la pronuncia, il ritiro venisse effettuato dai nonni paterni, i quali portavano il minore a Nocera, dove poi giungeva il padre in serata, sottraendo così tempo prezioso alla madre che, in quelle ore,
era libera dal lavoro e avrebbe potuto occuparsi del figlio;
inoltre la mancata fissazione di giorni prestabiliti per il prelievo e la possibilità
per il padre di comunicarli con appena ventiquattro ore di anticipo determinavano gravi difficoltà organizzative per la madre, che aveva tentato invano di concordare soluzioni più stabili, ricevendo risposte elusive;
l'appellante era sottoposta a turnazioni ospedaliere ed era obbligata a comunicare le proprie disponibilità con largo anticipo ma non riusciva a pianificare i turni in assenza di un calendario certo,
mentre il padre godeva di un orario di lavoro fisso e prevedibile;
B) erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento;
la quantificazione dell'assegno di mantenimento era inadeguata;
ribadiva che il aveva dichiarato un reddito mensile pari a € 3.150,00 e CP_1
percepiva € 700,00 per la locazione a terzi di un immobile di sua
10 proprietà esclusiva;
l'ex compagno percepiva un premio di produzione annuale – di importo non precisato, ma certamente significativo in ragione della qualifica rivestita - ingegnere presso una società - e beneficiava di utilità ulteriori quali l'assegnazione di un'autovettura aziendale e l'erogazione di buoni pasto;
tali elementi implicavano che le effettive disponibilità economiche del fossero di gran CP_1
lunga superiori a quelle considerate dal Tribunale ai fini della determinazione dell'assegno; inoltre a far data da marzo 2024 e fino all'emissione del provvedimento definitivo, il padre aveva versato spontaneamente al mese, a titolo di mantenimento del figlio, la somma di € 600,00 mensili, come comprovato dagli estratti conto prodotti e,
quindi, una somma superiore a quella determinata nella sentenza.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
deducendo i seguenti motivi:
escludendo la previsione del pernottamento paterno, la differenza tra quanto richiesto dalla stessa appellante in primo grado e quanto disposto dal Tribunale si riduceva, in concreto, a soli due pomeriggi aggiuntivi al mese;
11 la modifica invocata non si fondava su una reale esigenza del minore, ma sembrava piuttosto espressione di una pretesa meramente possessiva della madre, pretesa proposta peraltro solo dieci giorni dopo il deposito della sentenza di primo grado e senza alcuna verifica degli effetti concreti della nuova regolamentazione sul figlio;
quest'ultima era rispettosa del superiore interesse del minore e del suo diritto alla bigenitorialità;
il parere pro–veritate, redatto in data 17/3/2025 - appena sette giorni dopo il deposito della sentenza appellata- dalla d.ssa MA
Serio, psicologa e psicoterapeuta a mezzo del quale veniva sostenuto che era necessario modificare la regolamentazione del diritto di visita paterno, in forza di un non meglio precisato “legame” del piccolo con la figura materna non era attendibile;
invero tale parere Per_1
era stato rilasciato in violazione degli artt.36-37-38-39 e 40 del codice deontologico in quanto conteneva valutazioni sul minore senza osservazione diretta né colloqui con entrambi i genitori, basandosi solo sul racconto di una parte e senza dati oggettivi, era stato espresso con un tono prescrittivo e vincolante suggerendo limitazioni al diritto di visita paterno e conteneva possibili giudizi lesivi verso il padre senza
12 contraddittorio;
in tale parere era stata applicata in modo improprio la teoria dell'attaccamento di Bowlby, senza valutazioni complete con entrambe le figure genitoriali;
in sostanza il documento non era equiparabile a una consulenza tecnica d'ufficio o di parte;
in assenza di un'osservazione diretta del minore in contesti strutturati o semi-
strutturati, di colloqui clinici con entrambi i genitori, della raccolta di informazioni contestuali e dell'utilizzo di strumenti validati non si poteva parlare di un effettivo “attaccamento” del minore verso un genitore o l'altro; se l'ex compagna avesse realmente ritenuto che le disposizioni impugnate violassero il superiore interesse del minore,
avrebbe potuto richiedere una consulenza tecnica d'ufficio per indagare le dinamiche familiari, le capacità genitoriali e le relazioni tra genitori e figlio;
se non lo aveva fatto era perché temeva,
processualmente, che una valutazione seria e professionale avrebbe confermato che il piccolo viveva serenamente con entrambi i Per_1
genitori, era felice con il padre e la situazione vigente era pienamente conforme al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena;
il pernottamento con il genitore non collocatario non era soggetto a limiti di età prefissati dalla legge ed era valutato caso per caso in
13 base all'interesse superiore del minore e alla capacità del genitore di accudirlo, con la giurisprudenza orientata a favorirlo salvo prova di pregiudizio;
sin dal mese di marzo 2025, pernottava due volte al Per_1
mese col padre e aveva già trascorso con lui un'intera settimana di vacanza a Ischia, risultando felice e sereno;
anche il fatto che il figlio soffrisse di asma bronchiale moderata-
intermittente non poteva rilevare ai fini di una modifica delle modalità
di visita, in quanto tale patologia non incideva sulla capacità paterna di riconoscere e gestire eventuali crisi, anche in considerazione del fatto che egli stesso ne soffriva e sapeva utilizzare l'inalatore;
sotto il profilo organizzativo, precisava che il proprio orario di lavoro era 8.00-16.45 dal lunedì al venerdì, con due giorni di smart working e venti ore mensili di flessibilità oraria, elementi che gli consentivano di essere sempre presente nei tre giorni di affidamento;
l'appellante, invece, svolgeva attività come medico di base e, dal mese di marzo 2025, era anche impegnata in turnazioni ospedaliere,
riducendo la disponibilità oraria precedentemente prospettata per giustificare l'affido prevalente;
14 il figlio non era mai stato ritirato in anticipo da scuola e il prelievo da parte dei nonni paterni era avvenuto solo per ragioni logistiche;
al contrario, segnalava che spesso quando riaccompagnava il figlio alle 20,00 la madre era assente per impegni lavorativi;
contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, dopo la sentenza di primo grado aveva sempre comunicato con largo anticipo - anche un mese o più - i giorni di visita, accogliendo richieste di modifica e persino di frazionamento delle vacanze estive, smentendo la tesi secondo cui avvisasse solo con 24 ore di preavviso;
l'assegno di mantenimento era stato quantificato sulla base di redditi certi, dichiarati e documentati, per cui benefit quali lauto aziendale e i buoni pasto erano state valutate quali componenti del reddito annuale imponibile;
il premio di produzione rimaneva, invece, del tutto incerto nella sua corresponsione e privo di prova concreta;
l'unico reddito che era aumentato era quello dell'appellante, la quale, dimessasi dall'Ospedale di Nocera Inferiore appena due settimane prima dell'udienza di primo grado — così da potersi dichiarare disoccupata davanti al Tribunale — aveva poi,
15 nell'immediato, sottoscritto un nuovo contratto con il medesimo ospedale e, contestualmente, avviato la propria attività di medico di medicina generale.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la regolamentazione del diritto di visita del padre nella parte in cui è stato previsto il pernottamento presso di lui, nella parte in cui gli sono stati attribuiti sempre tre pomeriggi alla settimana e nella parte relativa agli orari di tali incontri pomeridiani e alla possibilità riconosciuta a favore del padre di comunicare l'indicazione dei pomeriggi con un preavviso di almeno 24 ore.
La censura in relazione al pernottamento non è accoglibile.
Non vi sono motivi validi per ritenere che la permanenza presso il padre anche di notte sia pregiudizievole per il minore che ha quasi tre anni di età.
L'appellante ha esibito, a sostegno della sua richiesta un parere pro veritate della d.ssa MA Serio da cui si desumerebbe che il minore è particolarmente legato alla madre;
in realtà, come giustamente osservato dall'appellato, tale parere non è attendibile
16 essendo stato rilasciato senza un'osservazione del minore anche nel rapporto con i suoi genitori e senza ascoltare la sua versione dei fatti.
In ogni caso non vi sono sostanziali controindicazioni a tale pernottamento che è stato richiesto dalla stessa in via Parte_1
subordinata e che risulterebbe già sperimentato dal minore senza alcun problema.
Il fatto che il bambino soffra di asma non implica che l'unico genitore che possa curarlo sia la madre in quanto non risultano precedenti situazioni di insufficiente accudimento da parte del padre che peraltro ha precisato, senza essere contestato, di avere la stessa patologia del figlio.
L'attribuzione di tre pomeriggi alla settimana è, invece, a parere di questa Corte eccessiva;
invero di solito è opportuno prevedere tre pomeriggi per il genitore non collocatario nella settimana in cui non gli spetti il weekend e due pomeriggi nelle restanti settimane.
Per far in modo che il rapporto di un figlio minore sia costante con entrambi i genitori è . poi, opportuno individuare i giorni in cui esercitare il diritto di visita al fine di evitare contatti consecutivi in alcuni giorni e carenti in altri.
17 I giorni vanno fissati in lunedì, mercoledì e venerdì per la settimana per la quale non sia prevista la permanenza del minore presso il padre dalle 12.00 del sabato alle 19.00 della domenica e in martedì e giovedì nelle settimane per le quali non vi sia tale permanenza.
Con tale previsione viene escluso che il possa scegliere CP_1
di volta in volta i giorni degli incontri pomeridiani, scelta che poteva essere giusta in caso di un padre turnista che poteva variare il suo orario di lavoro.
La Corte precisa che sono fatti salvi diversi accordi tra le parti che non siano pregiudizievoli per il figlio.
L'appellante ha censurato, poi, le modalità degli incontri in relazione all'orario di inizio;
in via principale ha chiesto di posticiparli alle 16.00, mentre in via subordinata ha chiesto di posticiparli alle
18.00.
In merito a tale questione la Corte rileva che il minore va all'asilo ed esce alle 16.30 e il padre lavora a Pomigliano d'Arco dalle
8.00 alle 16.45 con la possibilità di lavorare in smart working due giorni alla settimana e di fruire di 20 ore di flessibilità.
18 Alla luce di tali elementi la Corte ritiene di poter far uso dei suoi poteri d'ufficio nell'interesse del minore coinvolto nel presente contenzioso (cfr. sent. Cass. n.21178/2018; sent. Cass. n.9145/2020),e prevedere che il diritto di visita pomeridiano da parte del padre possa decorrere dall'uscita dal nido e, comunque, dalle 16. 30.
La censura in tema di assegno di mantenimento non è
accoglibile.
L'appellante ha dedotto che l'appellato avesse altri benefit ovvero l'auto di servizio, i buoni pasto e un premio di produzione.
Il ha ribattuto che il suo reddito era stato determinato CP_1
sulla base delle documentazione fiscale che aveva esibito e che il premio di produzione doveva essere adeguatamente provato.
La Corte rileva che il premio di produzione non è provato e che gli altri benefit potrebbero tradursi in un risparmio di spesa che, però,
non è stato quantificato da chi appella.
In proposito il Tribunale ha ragionato correttamente in quanto ha considerato che l'attività del medico di base in prospettiva avrebbe procacciato all' un reddito simile a quello percepito dal Parte_1 [...]
CP_1
19 Tale ragionamento è avvalorato dal fatto che l'appellante ha documentato di aver sottoscritto in data 14 marzo 2025 un altro contratto con l'ospedale di Nocera Inferiore per svolgere presso tale nosocomio la stessa attività che effettuava in precedenza fino al mese di febbraio del 2025.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio e a carico del è anche corretta in considerazione del CP_1
fatto che lo stesso obbligato in concreto, prima del contenzioso,
versava una cifra pari a 600,00 E quasi identica a quella indicata nella sentenza impugnata.
L'accoglimento parziale del primo motivo di appello e la conseguente configurabilità di un soccombenza reciproca in relazione ad una domanda articolata in più capi (cfr. sent. Cass. S. U. n.
32061/2022) , come pure l'esercizio da parte di questa Corte dei poteri d' ufficio nell'interesse del minore coinvolto giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
20 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata stabilisce che possa CP_1
tenere con sé il figlio minore dall'uscita dall'asilo e Per_1
comunque dalle 16.30 alle 20.00 il lunedì, il mercoledì e il venerdì
nella settimana in cui il bambino non sta con il padre dal sabato alla domenica e il martedì e il giovedì nella settimana in cui il bambino sta con il padre dalle 12.00 del sabato alle 19.00 della domenica;
sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori non pregiudizievoli per il figlio minore;
conferma nel resto il provvedimento impugnato;
3)compensa le spese del presente giudizio.
Salerno, 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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