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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2021
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 931/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SCHETTINI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Cristoph Amrein Parte_1 Per 'avv. PANCANI ALBERTO Controparte_1
Sono presenti i dott.ri Valentina Giannelli e Leonardo Di Falco, M.O.T.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Amrein fa presente che all'infortunio de quo non è applicabile ratione temporis la nuova tabella
UNICA del 2024, riservata ai fatti avvenuti dopo il marzo 2025.
L'avv. in punto di an, ribadisce l'assenza di responsabilità datoriale anche alla luce CP_1
dell'istruttoria svolta e fa presente che ha reiterato la richiesta di pagamento. CP_2
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 931/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHETTINI MARIO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA ALFONSO LAMARMORA 51 50121 FIRENZE, presso il difensore avv.
SCHETTINI MARIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PANCANI ALBERTO, elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN JACOPINO 7 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. PANCANI ALBERTO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.05.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di prestare attività lavorativa alle dipendenze di (oggi Controparte_3 [...]
, con mansioni di operaio edile, e di avere Controparte_4
subito un grave infortunio sul lavoro, in data 23.09.2014, nel Comune di Carmignano (PO), quando, mentre era impegnato nelle operazioni di rifacimento di una strada bianca, mediante l'impiego di un veicolo a rullo compressore, a fronte di un improvviso inclinamento e ribaltamento del suddetto veicolo, finiva nella scarpata adiacente al margine della predetta strada bianca, venendo poi colpito dal veicolo de quo;
b) di avere patito, in conseguenza di tale accadimento, gravi lesioni personali (“politrauma da incidente sul lavoro, estesi addensamenti contusivi in corrispondenza del lobo medio e limitato pnx a destra, cn rilievo di fratture costali multiple a destra e a sx, ematoma M. Psoas e quadrato dei lombi a destra e dei muscoli paravertebrali omolaterali rifornito in vase venosa, frattura pluriframmentata, scomposta del soma di L5 con retrolistesi, ferite l – c gambe suturate, lussazione con volarizzazione della prima filiera del carpo dx, frattura del processo
2 stiloideo dell'ulna (….) frattura L5 amilica, frattura dei processi traversi di dx da L1 a L5, fratture costali multiple bilaterali, contusioni polmonari, ematoma muscolo psoas e quadre”), come emergenti dalla cartella clinica di pronto soccorso e dal verbale di dimissioni del
6.10.2014 dell'A.O. Universitaria nonchè dalla ulteriore documentazione medica in CP_5
atti;
c) che il datore di lavoro non adempiva al suo obbligo di sicurezza, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e
28 D.lgs. 81/2008, non avendo valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'impiego del macchinario rullo compressore su strada bianca costeggiata da una scarpata laterale e per non aver conseguentemente provveduto alla adozione e alla indicazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, compresa la specifica adozione e chiara prescrizione di idonea procedura di lavoro per la effettuazione in piena sicurezza delle suddette operazioni;
d) che, per tale infortunio, gli riconosceva una invalidità permanente nella misura del 20%, CP_2
con diritto alla percezione della relativa rendita;
e) di avere subito, in conseguenza del predetto infortunio, ingenti danni non patrimoniali
(biologico, morale, esistenziale), per complessivi euro 171.010,80, e patrimoniali (da perdita della capacità lavorativa specifica), per complessivi euro 123.641,77, oltre ad euro 1.998,20 per spese mediche e ad euro 10.000,00 a titolo di spese per assistenza stragiudiziale.
Tanto premesso, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e/o comunque dichiarare, anche in forza di presunzione, che con riferimento allo infortunio sul lavoro descritto nella premessa del presente atto sussiste in capo al datore di lavoro la responsabilità per i Controparte_3
titoli indicati in atti e/o comunque per i titoli che verranno individuati dallo Ecc.mo Giudice Adito e pertanto, visto eventualmente anche l'art. 2055 c.c., condannare la società denominata
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento in favore di CP_3 [...]
dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali da esso sofferti in conseguenza dello Pt_1
infortunio lavorativo descritto nella premessa del presente atto, per i titoli e nelle misure ivi indicate o nelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, in ogni caso con detrazione di quanto riconosciuto da per le singole poste risarcitorie CP_2
azionate nel presente giudizio e oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia e interessi legali maturati e maturandi sul capitale devalutato alla data dello infortunio e poi via via rivalutato su base annuale dal dì del fatto al dì del saldo, con vittoria di compensi e spese di lite, spesa di TU a definitivo carico della parte resistente soccombente
e condanna della medesima alla refusione delle spese di TU e CTP in favore della parte ricorrente”.
3 Si è tardivamente costituita in giudizio, in data 28.10.2022 (e ne è, pertanto, stata revocata la dichiarazione di contumacia, con ordinanza dell'11.11.2022), Controparte_4
(già contestando il ricorso e
[...] Controparte_3
chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente e da (in data CP_2
25.07.2024, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.), con le prove per interrogatorio formale e per testi richieste da parte ricorrente (assunte all'udienza del 24.03.2023) e con una TU medico legale (depositata in data
16.10.2023) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 c.c.
Preliminarmente, in diritto, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale: “perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge
(ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass.
25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile
2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). Nell'applicare tali fondamentali civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. 1
4 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione
Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto più essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile. Vi è però una diversità di regime probatorio: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare quattro elementi, e la loro connessione: il fatto, il danno, il nesso causale, e la colpa del danneggiante, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 cod. civ. (e l'art. 2087 cod. civ.) pone una presunzione legale di colpa del debitore, ed opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso
a provare l'assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale. Si deve conclusivamente ribadire sul punto il seguente principio di diritto: "La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno". (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. Sez. L sent. 21590/2008; Cass. Sez. L sent. n.
3788/2009).
Recentemente, si veda Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6984 del 16/03/2025 (Rv. 674303 - 01), secondo la quale nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di
5 cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto;
incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di avere predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (“più recentemente questa Corte ha ribadito che “non spetta […] al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, né individuare le regole violate, né le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l'evento dannoso” (Cass. n. 25217 del 2023; in precedenza v. Cass. n. 3788 del
2009; Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 9856 del 2002; Cass. n. 1886 del 2000; Cass. n. 3234 del
1999); si è poi chiarito che, in punto di allegazione del “fatto costituente inadempimento” secondo il riparto in generale stabilito dalle Sezioni unite citate, l'onere gravante sul lavoratore “non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro o delle modalità esecutive della prestazione ai requisiti di sicurezza”; è, piuttosto, “necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti” (in termini, Cass. n. 15582 del 2024); l'assunto condivisibile, oltre ad evidenziare che il generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore non contiene “ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo”, trova ragione dirimente nell'esigenza di non pesare il lavoratore infortunato con un onere di specifica allegazione della regola violata che non è scritto nella legge e che, in contrasto con l'effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti, appare ancora più gravoso di quello incombente sul datore di lavoro, il quale ha strutture, mezzi, competenze e, soprattutto, la responsabilità dell'organizzazione della sicurezza;
certamente non basta il verificarsi dell'infortunio durante la prestazione lavorativa per affermare la responsabilità del datore di lavoro, ma da tale circostanza occorre partire per “valutare sempre la condotta tenuta dal datore di lavoro per evitare l'evento … (e) … questa valutazione - ancorché si discuta di danni differenziali (v. Cass. n. 12041 del 2020) - deve essere introdotta nel processo civile dal datore medesimo;
il quale dovrà allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge
6 (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art. 2087 c.c.)” (ancora
Cass. n. 25217/2023 cit.);”).
Ancora, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020 (Rv. 657940 -
01).
Altresì, in tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso.
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01).
Al contrario, in tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021 (Rv. 662272 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, vi è prova documentale della sussistenza del titolo (ovvero il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato concluso iter partes;
v. le buste paga di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente) e, comunque, non vi è contestazione sul punto (al contrario, parte resistente ha dedotto che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato de quo è tuttora in essere).
7 Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, è documentale che, in data 23.09.2014, in Carmignano
(PO), in via della Chiesa, alle ore 16.30 circa, il ricorrente - operaio edile alle dipendenze della società resistente - mentre era addetto - alla guida di un rullo compressore - al rifacimento di una strada bianca, sia caduto, unitamente al rullo compressore che conduceva, nella scarpata che costeggiava la predetta strada (v. doc. n. 27 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero la copia del processo verbale di inchiesta amministrativa di infortunio sul lavoro della DTL di Prato n. 16046 del 17.11.2014; in sede di inchiesta amministrativa il lavoratore ha dichiarato che, ad un certo punto, il rullo compressore si era inclinato e di avere fatto appena in tempo a gettarsi verso il dirupo prima che il rullo gli cadesse addosso;
nonché la copia della denuncia di sinistro inoltrata dalla società resistente alla propria assicurazione in data
24.09.2014, di cui al doc. n. 31 del fascicolo di parte ricorrente, con la quale la società datrice di lavoro comunicava alla propria assicurazione che, in data 23.09.2014, alle ore 16.30 circa, in via della Chiesa, strada interna, località Artimino, Comune di Carmignano (PO), durante i lavori di manutenzione della strada di accesso al deposito di il proprio dipendente era caduto in una scarpata adiacente CP_6
alla strada con il rullo compressore, con il quale stava effettuando la manutenzione).
Il teste , dipendente della società resistente e collega del ricorrente, ha dichiarato che: Testimone_1
“Sulla lett. A: ci ha chiamato perché quel giorno eravamo reperibili, per rispristinare la CP_6 strada bianca, la strada era in discesa, lateralmente c'era una scarpata, io ero sull'escavatore e stendevo il misto cementato spianandolo sulla strada, andavo avanti e indietro, con la lama dell'escavatore per spianare, stendere il misto cementato, quando andavo indietro mi giravo, perché dietro di me c'era il ricorrente con il rullo, ad un certo punto non ho più visto il ricorrente, quando mi sono girato per guardare indietro, ho visto a lato nella scarpata un fumo bianco, sono andato a vedere
e ho visto il ricorrente sdraiato per terra e il rullo ancora più giù, ho chiamato i soccorsi,
Co l'autoambulanza, ed il referente/responsabile del cantiere, poi è arrivato l' , io Testimone_2 non ho assistito all'infortunio, non so come sia avvenuto, il ricorrente con il rullo era sulla strada, a volte vicino al ciglio, a volte dall'altra parte, io ero più avanti del ricorrente, non ho assistito alla dinamica dell'incidente, ho solo visto il ricorrente giù nella scarpata, il rullo era a 4 o 5 metri più giù di dove era il ricorrente. Sulla PP: penso che il ricorrente fosse assunto dalla resistente con mansioni di operaio edile, per il resto confermo il capitolo, si trattava di un piccolo rullo di 15 quintali;
Sulle
QQ, RR: non so se il ricorrente abbia ricevuto formazione ed informazione sull'utilizzo del rullo compressore, preciso che un ingegnere ci fa corsi sull'uso dei macchinari, non ricordo nel 2014, sono passati molti anni, comunque l'ingegnere viene spesso a fare questi corsi sull'utilizzo dei macchinari
ADR avv. io avevo detto al ricorrente di non avvicinarsi troppo al limite della scarpata, CP_1
perché avevo visto i segni del rullo compressore, delle ruote di ferro davanti e di dietro, le ruote di
8 ferro sono lisce e servono per compattare il materiale, e gli avevo detto che era pericoloso e che poteva scivolare di sotto”.
All'udienza dell'11.11.2022, il difensore di parte ricorrente ha contestato che lo stato dei luoghi ritratto nella fotografia di cui a pag. n. 5 della memoria di costituzione (priva di data) fosse quello presente al momento dell'infortunio, con particolare riferimento ai paletti con nastro bianco e rosso che, nella raffigurazione fotografica, delimitano il bordo strada, non presenti, invece, il giorno dell'infortunio
(contestazione ribadita nelle note del 16.05.2025).
Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, sulla scorta del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente dell'inadempimento datoriale dell'obbligo di sicurezza sul luogo di lavoro, comprensivo dell'obbligo di informazione e formazione sui rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento alle specifiche mansioni espletate dal lavoratore - peraltro, in una ipotesi in cui il lavoratore stava espletando la propria prestazione lavorativa in una situazione oggettivamente pericolosa, ovvero alla guida di un mezzo meccanico, su una strada in discesa costeggiata da una scarpata e in assenza di delimitazioni/staccionate/parapetti che segnalassero l'inizio del declivio - la parte resistente - tardivamente costituitasi e, dunque, irrimediabilmente decaduta dalle istanze istruttorie, sia orali, che documentali - non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al corretto adempimento degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro sulla stessa gravanti, ovvero all'impossibilità di adempiere per una causa a lei non imputabile, non potendo, all'uopo, essere utilizzate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio CP_8
formale (essendo tale mezzo di prova volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli alla parte nei confronti della quale è deferito) ed avendo, peraltro, il teste dichiarato di non sapere se il Tes_1 ricorrente avesse ricevuto l'adeguata formazione e informazione in relazione ai rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento all'espletamento della specifica attività lavorativa svolta il giorno dell'infortunio.
Sulla base delle risultanze della espletata TU medico legale, delle quali si dirà nel prosieguo, è, inoltre, accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso al lavoratore e le lesioni dallo stesso riportate.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Si osserva che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
26972/2008) ha ridefinito la nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., quale categoria onnicomprensiva dei diversi tipi di pregiudizio – in precedenza catalogati come distinte categorie di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) – inerenti sia alla lesione dell'integrità
9 psicofisica, sia alla sofferenza morale soggettiva in sé considerata, sia alla compromissione della sfera del “fare areddituale” della persona – tutte componenti di un danno ritenuto senz'altro risarcibile quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato o abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Ai fini della liquidazione, la Corte ha indicato, come base di riferimento, il criterio di calcolo proprio del danno biologico, da “personalizzare” in ragione delle specifiche voci di pregiudizio ricorrenti nel caso concreto.
Quanto ai parametri per la valutazione del danno non patrimoniale si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha indicato le tabelle di liquidazione del Tribunale di LA, ferma la necessità per il giudice di procedere alla cd. personalizzazione in relazione alle voci di danno non strettamente inerenti la lesione della integrità psicofisica, quale il danno esistenziale, consistente nel radicale cambiamento di vita, nelle alterazioni della personalità, nello sconvolgimento esistenziale: “Le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di LA costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione in diminuzione. Ove peraltro, si tratti di dover risarcire i cd. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate “tabelle” di LA) pure del danno c.d. “danno esistenziale”, ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.” (Cass. Sez.
3 sent. n. 14402/2011).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
10 Sempre in tema di liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ha indicato l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3 sent. n. 7272/2012; Cass., ordinanza n.
33770/18).
Nel caso in esame, quanto al danno non patrimoniale, come sopra inteso, è dimostrata la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, causalmente collegata all'infortunio subito.
La C.T.U. medico-legale, redatta dal dott. depositata in data 16.10.2023, ha accertato Persona_1 che parte ricorrente, a causa dell'infortunio occorso, ha riportato un politrauma con frattura da scoppio pluriframmentata di L5 trattata con stabilizzazione vertebrale L4-S1 con MDS in situ, frattura dalla III all'VIII costa a destra, frattura VI e VII costa a sinistra, contusione polmonare con falda di pnx a dx, ematoma del m psoas e del m quadrato dei lombi a dx, frattura del polso destro con lussazione e volarizzazione della prima filiera del carpo trattata chirurgicamente con osteosintesi con MDS in situ, frattura del processo stiloideo dell'ulna, dubbia infrazione della metaepifisi distale della falange prossimale del V° dito della mano destra in dichiarato destrimane, con conseguenti:
- Danno biologico nella misura del 27%;
- Inabilità temporanea assoluta per 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 50% per 100 giorni.
Le conclusioni del TU sono recepite dal Tribunale, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, non avendo, peraltro, i CT delle parti formulato osservazioni sulla relazione.
Ciò posto, seguendo le indicazioni della Suprema Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, viene calcolata utilizzando le Tabelle di LA (anno
2024) ed è così determinato:
Danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico permanente: percentuale di invalidità permanente 27%, età alla data del sinistro di anni 41, per euro 100.404,00, e dell'incremento per sofferenza soggettiva: +43%): complessivi euro 143.578,00.
A tal proposito, si osserva che le tabelle milanesi per la liquidazione del danno individuano dei valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini 'standardizzabili' in quanto frequentemente ricorrenti sia agli aspetti anatomofunzionali, sia agli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva, oltre ad una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi onde consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti
11 peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato (v. Corte d'Appello di LA, sent. n.
1248/2021).
Nella fattispecie, in difetto di più compiute e specifiche allegazioni, non sussistono elementi dai quali desumere che si siano verificate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", come richiesto dalla suindicata giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. ordinanza n. 30293/2023), motivo per il quale deve essere esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno.
E', inoltre, dovuto il danno biologico temporaneo, liquidato in via equitativa, facendo ricorso alle
Tabelle di LA (2024), che, con riferimento al danno biologico e morale temporaneo, propongono una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, in una forbice di valori monetari da un minimo (115,00) ad un massimo (173,00) e viene così determinato:
Danno biologico temporaneo (ritenuto congruo il valore 115,00):
- Inabilità temporanea assoluta per 60 giorni: euro 6.900,00;
- Inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni: euro 2.587,50;
- Inabilità temporanea parziale al 50% per 100 giorni: euro 5.750,00; per complessivi euro 15.237,50.
Con atto depositato il 25.07.2024, ha prodotto in giudizio l'attestazione relativa alla rendita CP_2 liquidata ed agli anticipi erogati dall'Istituto al lavoratore per l'infortunio occorsogli;
in particolare, il valore capitale della rendita calcolata al 19.07.2024 è pari a complessivi euro 130.165,43 (di cui euro
48.355,59 a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), D.lgs.
38/2000 ed euro 81.809,84 a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma
2, lett. b), D.lgs. 38/2000) e sono stati corrisposti all'infortunato acconti e ratei sino al 19.07.2024 per complessivi euro 49.510,95, oltre euro 3.544,30 di interessi (di cui euro 17.247,22 oltre euro 1.239,07 di interessi a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), D.lgs.
38/2000 ed euro 32.263,73, oltre euro 2.305,22 di interessi a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, D.lgs. 38/2000).
A tal proposito, si osserva che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.lgs. n. 38 del 2000 e il CP_2
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di potere ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato.
12 La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.
L'assicurazione non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia CP_2
professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n.
19973, Cass., Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017).
L'ordinamento riconosce la categoria del danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.) e quella del danno non patrimoniale (artt. 2059 cod. civ., 185 cod. pen.). A partire dall'interpretazione affermata dalle c.d.
"sentenze di San Martino" del 2008 (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008), il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass., Sez. III, n. 4043 del 2013; Cass., Sez.
III, n. 15491 del 2014; Cass., Sez. III, n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omniconnprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., Sez. III, n. 9320 del 2015; Cass., Sez. III,
n. 16992 del 2015); la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all'interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite.
Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, vi sono alcune voci escluse dalla copertura assicurativa (c.d. danno complementare, definito pure CP_2
differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa ): il danno CP_2
biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%), il danno morale.
Invero, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il CP_2
danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% - all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni
(ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali".
Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal d.lgs. n. 38 comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non patrimoniale: le
13 lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.
Considerato, dunque, che la nozione di danno biologico in senso omnicomprensivo, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali (cfr., da ultimo, su tale nozione, Cass., Sez. III, n. 7513 e n. 23469 del 2018), può ritenersi, in ossequio alla nozione unitaria di danno non patrimoniale, correttamente comparabile il danno biologico, valutato in senso civilistico, con l'indennizzo del danno biologico liquidato dall' ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, CP_2
trattandosi di poste omogenee (sul computo per poste omogenee, cfr. Cass., Sez. III, n. 13222 del 2016;
Cass., Sez. Lav., n. 20807 del 2016; Cass., Sez.Lav., 9166 del 2017).
In sintesi, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va CP_2
effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica CP_2
dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il CP_2
valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del CP_2
2000, il danno biologico stesso.
Va, altresì, dato atto dell'intervento della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018), che
- all'art. 1, comma 1126 - ha introdotto un diverso sistema di comparazione tra danno civilistico e indennizzo erogato dall' mediante l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o CP_2
"integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell' per "le somme a CP_9
qualsiasi titolo pagate". Deve, peraltro, affermarsi, come già statuito dalla Suprema Corte (sentenza n.
8580 del 2019) che le modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma
1126, della legge n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul
14 lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019 (v., cit. Cass, sent. n.
9112/2019).
Ancora, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_2
assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 14 giugno 2022, n. 19182).
Pertanto, competono al ricorrente: euro 33.562,12 (100.404,00-66.841,88) per danno biologico, euro
43.174,00 a titolo di danno morale o da sofferenza soggettiva, euro 15.237,50 per danno biologico temporaneo.
In conclusione, il datore di lavoro dovrà essere condannato al pagamento, a favore del lavoratore, della somma complessiva di euro 91.973,62, a titolo di danno non patrimoniale (differenziale).
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere devalutata alla data del sinistro (23.09.2014) e via via di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e quindi maggiorata degli interessi legali fino al saldo.
Compete, inoltre, al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate, ritenute congrue dal TU, per euro 1.998,20.
3. Sul risarcimento del danno patrimoniale
Per quanto attiene al danno patrimoniale da lucro cessante, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico- fisica della persona, il diritto a tale risarcimento non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa
15 specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (v. Cass., 18 aprile 2003, n. 6291; Cass., 27 aprile 2014, n. 10074; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2758).
Ciò posto, nel caso in esame, a pag. n. 34 delle note autorizzate del 16.05.2025, parte ricorrente ha dato atto che l'indennizzo per complessivi € 116.378,79 riconosciuto da per danno patrimoniale da CP_2
IP assorbe il danno civilistico liquidabile sulla scorta della TU (per euro 81.653,00), con la conseguenza che nulla viene domandato a tale titolo nelle conclusioni come rassegnate nelle note del
16.05.2025.
4. Sul rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale
Si ritiene, infine, non accoglibile la domanda di condanna di parte resistente al risarcimento del danno patrimoniale consistito nelle spese per assistenza stragiudiziale (quantificate in complessivi euro
10.000,00), trattandosi di un danno emergente, rispetto al quale la relativa domanda è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente;
in particolare, difetta, nella fattispecie, una specifica allegazione in ordine alla concreta utilità di detta attività al fine di evitare il giudizio o di assicurare una tutela più rapida, nonché l'effettiva prova del danno subito dall'infortunato, essendosi la parte limitata a depositare, soltanto in allegato alle note del 16.05.2025, una fattura datata 7.05.2024 (a fronte di una attività che si prospetta essere stata svolta dallo studio professionale tra il dicembre 2014 e il settembre
2019) non quietanzata (in difetto, dunque, della prova del suo pagamento).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
16 Per la medesima ragione, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 17.11.2023, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Parte resistente deve essere, altresì, condannata a rimborsare al ricorrente le spese documentate di CTP, limitatamente alla somma di euro 400,00, oltre accessori di legge, così quantificate ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. (tenuto conto di quanto liquidato a titolo di compenso al TU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
91.973,62 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro
(23.09.2014) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto (23.09.2014) e, quindi, rivalutata anno per anno fino ad oggi;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
1.998,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori di legge;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, oltre al rimborso delle spese di CTP, limitatamente alla somma di euro 400,00, oltre accessori di legge, così quantificate ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.;
- pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 17.11.2023, a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
17
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 931/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SCHETTINI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Cristoph Amrein Parte_1 Per 'avv. PANCANI ALBERTO Controparte_1
Sono presenti i dott.ri Valentina Giannelli e Leonardo Di Falco, M.O.T.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Amrein fa presente che all'infortunio de quo non è applicabile ratione temporis la nuova tabella
UNICA del 2024, riservata ai fatti avvenuti dopo il marzo 2025.
L'avv. in punto di an, ribadisce l'assenza di responsabilità datoriale anche alla luce CP_1
dell'istruttoria svolta e fa presente che ha reiterato la richiesta di pagamento. CP_2
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 931/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHETTINI MARIO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA ALFONSO LAMARMORA 51 50121 FIRENZE, presso il difensore avv.
SCHETTINI MARIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PANCANI ALBERTO, elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN JACOPINO 7 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. PANCANI ALBERTO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.05.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di prestare attività lavorativa alle dipendenze di (oggi Controparte_3 [...]
, con mansioni di operaio edile, e di avere Controparte_4
subito un grave infortunio sul lavoro, in data 23.09.2014, nel Comune di Carmignano (PO), quando, mentre era impegnato nelle operazioni di rifacimento di una strada bianca, mediante l'impiego di un veicolo a rullo compressore, a fronte di un improvviso inclinamento e ribaltamento del suddetto veicolo, finiva nella scarpata adiacente al margine della predetta strada bianca, venendo poi colpito dal veicolo de quo;
b) di avere patito, in conseguenza di tale accadimento, gravi lesioni personali (“politrauma da incidente sul lavoro, estesi addensamenti contusivi in corrispondenza del lobo medio e limitato pnx a destra, cn rilievo di fratture costali multiple a destra e a sx, ematoma M. Psoas e quadrato dei lombi a destra e dei muscoli paravertebrali omolaterali rifornito in vase venosa, frattura pluriframmentata, scomposta del soma di L5 con retrolistesi, ferite l – c gambe suturate, lussazione con volarizzazione della prima filiera del carpo dx, frattura del processo
2 stiloideo dell'ulna (….) frattura L5 amilica, frattura dei processi traversi di dx da L1 a L5, fratture costali multiple bilaterali, contusioni polmonari, ematoma muscolo psoas e quadre”), come emergenti dalla cartella clinica di pronto soccorso e dal verbale di dimissioni del
6.10.2014 dell'A.O. Universitaria nonchè dalla ulteriore documentazione medica in CP_5
atti;
c) che il datore di lavoro non adempiva al suo obbligo di sicurezza, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e
28 D.lgs. 81/2008, non avendo valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'impiego del macchinario rullo compressore su strada bianca costeggiata da una scarpata laterale e per non aver conseguentemente provveduto alla adozione e alla indicazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, compresa la specifica adozione e chiara prescrizione di idonea procedura di lavoro per la effettuazione in piena sicurezza delle suddette operazioni;
d) che, per tale infortunio, gli riconosceva una invalidità permanente nella misura del 20%, CP_2
con diritto alla percezione della relativa rendita;
e) di avere subito, in conseguenza del predetto infortunio, ingenti danni non patrimoniali
(biologico, morale, esistenziale), per complessivi euro 171.010,80, e patrimoniali (da perdita della capacità lavorativa specifica), per complessivi euro 123.641,77, oltre ad euro 1.998,20 per spese mediche e ad euro 10.000,00 a titolo di spese per assistenza stragiudiziale.
Tanto premesso, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e/o comunque dichiarare, anche in forza di presunzione, che con riferimento allo infortunio sul lavoro descritto nella premessa del presente atto sussiste in capo al datore di lavoro la responsabilità per i Controparte_3
titoli indicati in atti e/o comunque per i titoli che verranno individuati dallo Ecc.mo Giudice Adito e pertanto, visto eventualmente anche l'art. 2055 c.c., condannare la società denominata
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento in favore di CP_3 [...]
dei danni tutti sia patrimoniali che non patrimoniali da esso sofferti in conseguenza dello Pt_1
infortunio lavorativo descritto nella premessa del presente atto, per i titoli e nelle misure ivi indicate o nelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, in ogni caso con detrazione di quanto riconosciuto da per le singole poste risarcitorie CP_2
azionate nel presente giudizio e oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data della pronunzia e interessi legali maturati e maturandi sul capitale devalutato alla data dello infortunio e poi via via rivalutato su base annuale dal dì del fatto al dì del saldo, con vittoria di compensi e spese di lite, spesa di TU a definitivo carico della parte resistente soccombente
e condanna della medesima alla refusione delle spese di TU e CTP in favore della parte ricorrente”.
3 Si è tardivamente costituita in giudizio, in data 28.10.2022 (e ne è, pertanto, stata revocata la dichiarazione di contumacia, con ordinanza dell'11.11.2022), Controparte_4
(già contestando il ricorso e
[...] Controparte_3
chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente e da (in data CP_2
25.07.2024, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.), con le prove per interrogatorio formale e per testi richieste da parte ricorrente (assunte all'udienza del 24.03.2023) e con una TU medico legale (depositata in data
16.10.2023) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 c.c.
Preliminarmente, in diritto, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale: “perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge
(ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass.
25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile
2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). Nell'applicare tali fondamentali civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. 1
4 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione
Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto più essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile. Vi è però una diversità di regime probatorio: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare quattro elementi, e la loro connessione: il fatto, il danno, il nesso causale, e la colpa del danneggiante, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 cod. civ. (e l'art. 2087 cod. civ.) pone una presunzione legale di colpa del debitore, ed opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso
a provare l'assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale. Si deve conclusivamente ribadire sul punto il seguente principio di diritto: "La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno". (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. Sez. L sent. 21590/2008; Cass. Sez. L sent. n.
3788/2009).
Recentemente, si veda Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6984 del 16/03/2025 (Rv. 674303 - 01), secondo la quale nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di
5 cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto;
incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di avere predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (“più recentemente questa Corte ha ribadito che “non spetta […] al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, né individuare le regole violate, né le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l'evento dannoso” (Cass. n. 25217 del 2023; in precedenza v. Cass. n. 3788 del
2009; Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 9856 del 2002; Cass. n. 1886 del 2000; Cass. n. 3234 del
1999); si è poi chiarito che, in punto di allegazione del “fatto costituente inadempimento” secondo il riparto in generale stabilito dalle Sezioni unite citate, l'onere gravante sul lavoratore “non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche
certamente non basta il verificarsi dell'infortunio durante la prestazione lavorativa per affermare la responsabilità del datore di lavoro, ma da tale circostanza occorre partire per “valutare sempre la condotta tenuta dal datore di lavoro per evitare l'evento … (e) … questa valutazione - ancorché si discuta di danni differenziali (v. Cass. n. 12041 del 2020) - deve essere introdotta nel processo civile dal datore medesimo;
il quale dovrà allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge
6 (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art. 2087 c.c.)” (ancora
Cass. n. 25217/2023 cit.);”).
Ancora, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020 (Rv. 657940 -
01).
Altresì, in tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso.
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01).
Al contrario, in tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021 (Rv. 662272 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, vi è prova documentale della sussistenza del titolo (ovvero il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato concluso iter partes;
v. le buste paga di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente) e, comunque, non vi è contestazione sul punto (al contrario, parte resistente ha dedotto che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato de quo è tuttora in essere).
7 Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, è documentale che, in data 23.09.2014, in Carmignano
(PO), in via della Chiesa, alle ore 16.30 circa, il ricorrente - operaio edile alle dipendenze della società resistente - mentre era addetto - alla guida di un rullo compressore - al rifacimento di una strada bianca, sia caduto, unitamente al rullo compressore che conduceva, nella scarpata che costeggiava la predetta strada (v. doc. n. 27 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero la copia del processo verbale di inchiesta amministrativa di infortunio sul lavoro della DTL di Prato n. 16046 del 17.11.2014; in sede di inchiesta amministrativa il lavoratore ha dichiarato che, ad un certo punto, il rullo compressore si era inclinato e di avere fatto appena in tempo a gettarsi verso il dirupo prima che il rullo gli cadesse addosso;
nonché la copia della denuncia di sinistro inoltrata dalla società resistente alla propria assicurazione in data
24.09.2014, di cui al doc. n. 31 del fascicolo di parte ricorrente, con la quale la società datrice di lavoro comunicava alla propria assicurazione che, in data 23.09.2014, alle ore 16.30 circa, in via della Chiesa, strada interna, località Artimino, Comune di Carmignano (PO), durante i lavori di manutenzione della strada di accesso al deposito di il proprio dipendente era caduto in una scarpata adiacente CP_6
alla strada con il rullo compressore, con il quale stava effettuando la manutenzione).
Il teste , dipendente della società resistente e collega del ricorrente, ha dichiarato che: Testimone_1
“Sulla lett. A: ci ha chiamato perché quel giorno eravamo reperibili, per rispristinare la CP_6 strada bianca, la strada era in discesa, lateralmente c'era una scarpata, io ero sull'escavatore e stendevo il misto cementato spianandolo sulla strada, andavo avanti e indietro, con la lama dell'escavatore per spianare, stendere il misto cementato, quando andavo indietro mi giravo, perché dietro di me c'era il ricorrente con il rullo, ad un certo punto non ho più visto il ricorrente, quando mi sono girato per guardare indietro, ho visto a lato nella scarpata un fumo bianco, sono andato a vedere
e ho visto il ricorrente sdraiato per terra e il rullo ancora più giù, ho chiamato i soccorsi,
Co l'autoambulanza, ed il referente/responsabile del cantiere, poi è arrivato l' , io Testimone_2 non ho assistito all'infortunio, non so come sia avvenuto, il ricorrente con il rullo era sulla strada, a volte vicino al ciglio, a volte dall'altra parte, io ero più avanti del ricorrente, non ho assistito alla dinamica dell'incidente, ho solo visto il ricorrente giù nella scarpata, il rullo era a 4 o 5 metri più giù di dove era il ricorrente. Sulla PP: penso che il ricorrente fosse assunto dalla resistente con mansioni di operaio edile, per il resto confermo il capitolo, si trattava di un piccolo rullo di 15 quintali;
Sulle
QQ, RR: non so se il ricorrente abbia ricevuto formazione ed informazione sull'utilizzo del rullo compressore, preciso che un ingegnere ci fa corsi sull'uso dei macchinari, non ricordo nel 2014, sono passati molti anni, comunque l'ingegnere viene spesso a fare questi corsi sull'utilizzo dei macchinari
ADR avv. io avevo detto al ricorrente di non avvicinarsi troppo al limite della scarpata, CP_1
perché avevo visto i segni del rullo compressore, delle ruote di ferro davanti e di dietro, le ruote di
8 ferro sono lisce e servono per compattare il materiale, e gli avevo detto che era pericoloso e che poteva scivolare di sotto”.
All'udienza dell'11.11.2022, il difensore di parte ricorrente ha contestato che lo stato dei luoghi ritratto nella fotografia di cui a pag. n. 5 della memoria di costituzione (priva di data) fosse quello presente al momento dell'infortunio, con particolare riferimento ai paletti con nastro bianco e rosso che, nella raffigurazione fotografica, delimitano il bordo strada, non presenti, invece, il giorno dell'infortunio
(contestazione ribadita nelle note del 16.05.2025).
Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, sulla scorta del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente dell'inadempimento datoriale dell'obbligo di sicurezza sul luogo di lavoro, comprensivo dell'obbligo di informazione e formazione sui rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento alle specifiche mansioni espletate dal lavoratore - peraltro, in una ipotesi in cui il lavoratore stava espletando la propria prestazione lavorativa in una situazione oggettivamente pericolosa, ovvero alla guida di un mezzo meccanico, su una strada in discesa costeggiata da una scarpata e in assenza di delimitazioni/staccionate/parapetti che segnalassero l'inizio del declivio - la parte resistente - tardivamente costituitasi e, dunque, irrimediabilmente decaduta dalle istanze istruttorie, sia orali, che documentali - non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al corretto adempimento degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro sulla stessa gravanti, ovvero all'impossibilità di adempiere per una causa a lei non imputabile, non potendo, all'uopo, essere utilizzate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio CP_8
formale (essendo tale mezzo di prova volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli alla parte nei confronti della quale è deferito) ed avendo, peraltro, il teste dichiarato di non sapere se il Tes_1 ricorrente avesse ricevuto l'adeguata formazione e informazione in relazione ai rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento all'espletamento della specifica attività lavorativa svolta il giorno dell'infortunio.
Sulla base delle risultanze della espletata TU medico legale, delle quali si dirà nel prosieguo, è, inoltre, accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso al lavoratore e le lesioni dallo stesso riportate.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Si osserva che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
26972/2008) ha ridefinito la nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., quale categoria onnicomprensiva dei diversi tipi di pregiudizio – in precedenza catalogati come distinte categorie di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) – inerenti sia alla lesione dell'integrità
9 psicofisica, sia alla sofferenza morale soggettiva in sé considerata, sia alla compromissione della sfera del “fare areddituale” della persona – tutte componenti di un danno ritenuto senz'altro risarcibile quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato o abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Ai fini della liquidazione, la Corte ha indicato, come base di riferimento, il criterio di calcolo proprio del danno biologico, da “personalizzare” in ragione delle specifiche voci di pregiudizio ricorrenti nel caso concreto.
Quanto ai parametri per la valutazione del danno non patrimoniale si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha indicato le tabelle di liquidazione del Tribunale di LA, ferma la necessità per il giudice di procedere alla cd. personalizzazione in relazione alle voci di danno non strettamente inerenti la lesione della integrità psicofisica, quale il danno esistenziale, consistente nel radicale cambiamento di vita, nelle alterazioni della personalità, nello sconvolgimento esistenziale: “Le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di LA costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione in diminuzione. Ove peraltro, si tratti di dover risarcire i cd. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate “tabelle” di LA) pure del danno c.d. “danno esistenziale”, ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.” (Cass. Sez.
3 sent. n. 14402/2011).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
10 Sempre in tema di liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ha indicato l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3 sent. n. 7272/2012; Cass., ordinanza n.
33770/18).
Nel caso in esame, quanto al danno non patrimoniale, come sopra inteso, è dimostrata la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, causalmente collegata all'infortunio subito.
La C.T.U. medico-legale, redatta dal dott. depositata in data 16.10.2023, ha accertato Persona_1 che parte ricorrente, a causa dell'infortunio occorso, ha riportato un politrauma con frattura da scoppio pluriframmentata di L5 trattata con stabilizzazione vertebrale L4-S1 con MDS in situ, frattura dalla III all'VIII costa a destra, frattura VI e VII costa a sinistra, contusione polmonare con falda di pnx a dx, ematoma del m psoas e del m quadrato dei lombi a dx, frattura del polso destro con lussazione e volarizzazione della prima filiera del carpo trattata chirurgicamente con osteosintesi con MDS in situ, frattura del processo stiloideo dell'ulna, dubbia infrazione della metaepifisi distale della falange prossimale del V° dito della mano destra in dichiarato destrimane, con conseguenti:
- Danno biologico nella misura del 27%;
- Inabilità temporanea assoluta per 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 50% per 100 giorni.
Le conclusioni del TU sono recepite dal Tribunale, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, non avendo, peraltro, i CT delle parti formulato osservazioni sulla relazione.
Ciò posto, seguendo le indicazioni della Suprema Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, viene calcolata utilizzando le Tabelle di LA (anno
2024) ed è così determinato:
Danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico permanente: percentuale di invalidità permanente 27%, età alla data del sinistro di anni 41, per euro 100.404,00, e dell'incremento per sofferenza soggettiva: +43%): complessivi euro 143.578,00.
A tal proposito, si osserva che le tabelle milanesi per la liquidazione del danno individuano dei valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini 'standardizzabili' in quanto frequentemente ricorrenti sia agli aspetti anatomofunzionali, sia agli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva, oltre ad una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi onde consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti
11 peculiarità che vengano allegate e provate dal danneggiato (v. Corte d'Appello di LA, sent. n.
1248/2021).
Nella fattispecie, in difetto di più compiute e specifiche allegazioni, non sussistono elementi dai quali desumere che si siano verificate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", come richiesto dalla suindicata giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. ordinanza n. 30293/2023), motivo per il quale deve essere esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno.
E', inoltre, dovuto il danno biologico temporaneo, liquidato in via equitativa, facendo ricorso alle
Tabelle di LA (2024), che, con riferimento al danno biologico e morale temporaneo, propongono una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona, in una forbice di valori monetari da un minimo (115,00) ad un massimo (173,00) e viene così determinato:
Danno biologico temporaneo (ritenuto congruo il valore 115,00):
- Inabilità temporanea assoluta per 60 giorni: euro 6.900,00;
- Inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni: euro 2.587,50;
- Inabilità temporanea parziale al 50% per 100 giorni: euro 5.750,00; per complessivi euro 15.237,50.
Con atto depositato il 25.07.2024, ha prodotto in giudizio l'attestazione relativa alla rendita CP_2 liquidata ed agli anticipi erogati dall'Istituto al lavoratore per l'infortunio occorsogli;
in particolare, il valore capitale della rendita calcolata al 19.07.2024 è pari a complessivi euro 130.165,43 (di cui euro
48.355,59 a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), D.lgs.
38/2000 ed euro 81.809,84 a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma
2, lett. b), D.lgs. 38/2000) e sono stati corrisposti all'infortunato acconti e ratei sino al 19.07.2024 per complessivi euro 49.510,95, oltre euro 3.544,30 di interessi (di cui euro 17.247,22 oltre euro 1.239,07 di interessi a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), D.lgs.
38/2000 ed euro 32.263,73, oltre euro 2.305,22 di interessi a titolo di risarcimento del danno indennizzato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, D.lgs. 38/2000).
A tal proposito, si osserva che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.lgs. n. 38 del 2000 e il CP_2
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di potere ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato.
12 La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.
L'assicurazione non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia CP_2
professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n.
19973, Cass., Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017).
L'ordinamento riconosce la categoria del danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.) e quella del danno non patrimoniale (artt. 2059 cod. civ., 185 cod. pen.). A partire dall'interpretazione affermata dalle c.d.
"sentenze di San Martino" del 2008 (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008), il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass., Sez. III, n. 4043 del 2013; Cass., Sez.
III, n. 15491 del 2014; Cass., Sez. III, n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omniconnprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., Sez. III, n. 9320 del 2015; Cass., Sez. III,
n. 16992 del 2015); la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all'interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite.
Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, vi sono alcune voci escluse dalla copertura assicurativa (c.d. danno complementare, definito pure CP_2
differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa ): il danno CP_2
biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%), il danno morale.
Invero, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il CP_2
danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% - all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni
(ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali".
Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal d.lgs. n. 38 comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non patrimoniale: le
13 lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.
Considerato, dunque, che la nozione di danno biologico in senso omnicomprensivo, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali (cfr., da ultimo, su tale nozione, Cass., Sez. III, n. 7513 e n. 23469 del 2018), può ritenersi, in ossequio alla nozione unitaria di danno non patrimoniale, correttamente comparabile il danno biologico, valutato in senso civilistico, con l'indennizzo del danno biologico liquidato dall' ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, CP_2
trattandosi di poste omogenee (sul computo per poste omogenee, cfr. Cass., Sez. III, n. 13222 del 2016;
Cass., Sez. Lav., n. 20807 del 2016; Cass., Sez.Lav., 9166 del 2017).
In sintesi, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va CP_2
effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica CP_2
dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il CP_2
valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del CP_2
2000, il danno biologico stesso.
Va, altresì, dato atto dell'intervento della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018), che
- all'art. 1, comma 1126 - ha introdotto un diverso sistema di comparazione tra danno civilistico e indennizzo erogato dall' mediante l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o CP_2
"integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell' per "le somme a CP_9
qualsiasi titolo pagate". Deve, peraltro, affermarsi, come già statuito dalla Suprema Corte (sentenza n.
8580 del 2019) che le modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma
1126, della legge n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul
14 lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019 (v., cit. Cass, sent. n.
9112/2019).
Ancora, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_2
assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 14 giugno 2022, n. 19182).
Pertanto, competono al ricorrente: euro 33.562,12 (100.404,00-66.841,88) per danno biologico, euro
43.174,00 a titolo di danno morale o da sofferenza soggettiva, euro 15.237,50 per danno biologico temporaneo.
In conclusione, il datore di lavoro dovrà essere condannato al pagamento, a favore del lavoratore, della somma complessiva di euro 91.973,62, a titolo di danno non patrimoniale (differenziale).
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere devalutata alla data del sinistro (23.09.2014) e via via di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza e quindi maggiorata degli interessi legali fino al saldo.
Compete, inoltre, al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate, ritenute congrue dal TU, per euro 1.998,20.
3. Sul risarcimento del danno patrimoniale
Per quanto attiene al danno patrimoniale da lucro cessante, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico- fisica della persona, il diritto a tale risarcimento non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa
15 specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (v. Cass., 18 aprile 2003, n. 6291; Cass., 27 aprile 2014, n. 10074; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2758).
Ciò posto, nel caso in esame, a pag. n. 34 delle note autorizzate del 16.05.2025, parte ricorrente ha dato atto che l'indennizzo per complessivi € 116.378,79 riconosciuto da per danno patrimoniale da CP_2
IP assorbe il danno civilistico liquidabile sulla scorta della TU (per euro 81.653,00), con la conseguenza che nulla viene domandato a tale titolo nelle conclusioni come rassegnate nelle note del
16.05.2025.
4. Sul rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale
Si ritiene, infine, non accoglibile la domanda di condanna di parte resistente al risarcimento del danno patrimoniale consistito nelle spese per assistenza stragiudiziale (quantificate in complessivi euro
10.000,00), trattandosi di un danno emergente, rispetto al quale la relativa domanda è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente;
in particolare, difetta, nella fattispecie, una specifica allegazione in ordine alla concreta utilità di detta attività al fine di evitare il giudizio o di assicurare una tutela più rapida, nonché l'effettiva prova del danno subito dall'infortunato, essendosi la parte limitata a depositare, soltanto in allegato alle note del 16.05.2025, una fattura datata 7.05.2024 (a fronte di una attività che si prospetta essere stata svolta dallo studio professionale tra il dicembre 2014 e il settembre
2019) non quietanzata (in difetto, dunque, della prova del suo pagamento).
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
16 Per la medesima ragione, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 17.11.2023, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Parte resistente deve essere, altresì, condannata a rimborsare al ricorrente le spese documentate di CTP, limitatamente alla somma di euro 400,00, oltre accessori di legge, così quantificate ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. (tenuto conto di quanto liquidato a titolo di compenso al TU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
91.973,62 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro
(23.09.2014) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto (23.09.2014) e, quindi, rivalutata anno per anno fino ad oggi;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
1.998,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori di legge;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, oltre al rimborso delle spese di CTP, limitatamente alla somma di euro 400,00, oltre accessori di legge, così quantificate ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.;
- pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 17.11.2023, a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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