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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 898/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 898/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] – Pi Parte_1 C.F._1
(BRASILE) il 10/10/1979;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RICORRENTE
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Rapastella, con elezione di domicilio presso il suo studio come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 20/02/2012 in OR (TR), precisando che dall'unione il 04/06/2014 è nata ad [...] la figlia , e che a far data dalla R_ comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, dichiarata con Sentenza del tribunale di Terni n. 277/2024 del 02/04/2024, pubblicata l'8/04/2024 (R.G. 2418/2023), non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 21/05/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“ 1. La figlia è affidata a entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocamento R_ presso la madre nell'abitazione familiare sita in OR (TR), Via degli Aceri n. 98 che le è stata assegnata in sede di separazione.
I ricorrenti, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in OR (TR), Via degli Aceri 98 assegnata alla SI.ra in Parte_1 sede di separazione con tutti gli arredi, continuerà quindi ad essere assegnata dalla stessa e dalla minore fino a quando la ricorrente non si trasferirà ad Arezzo.
La SI.ra ha infatti comunicato al SI. la volontà di trasferirsi ad Arezzo Parte_1 CP_1 insieme alla figlia prima dell'inizio del nuovo anno scolastico (settembre 2025) ed il SI. ha CP_1 acconsentito a detto trasferimento della minore ed al cambio di residenza della stessa che verrà fissata presso l'immobile che la ricorrente individuerà come idoneo ad accogliere lei e la figlia e che si impegna a comunicare tempestivamente al SI. CP_1
3. Il SI. fino a quando la SI.ra e la figlia CP_1 Parte_1 R_ vivranno ad OR eserciterà il proprio diritto di visita alle condizioni concordate e riportate nella sentenza di separazione e quindi avrà il più ampio e libero diritto di visita alla figlia, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della stessa e tenendo conto della sua volontà.
In ogni caso il padre potrà stare con la figlia secondo la migliore organizzazione idonea al mantenimento del legame familiare.
In caso di mancanza di accordo tra i genitori circa le modalità di esercizio del diritto di visita le parti, sin d'ora, si accordano affinché il padre possa comunque vedere e tenere con sé la figlia almeno 2 volte a settimana nei giorni feriali ovvero 3 giorni a settimane alterne, che all'uopo potranno essere concordati con la madre, andando a prendere la figlia all'uscita di scuola o presso l'abitazione materna, secondo la propria disponibilità, e tenendola con sé sino alle 21 del giorno stesso, per poi riaccompagnarla presso la predetta abitazione della madre, ovvero potrà tenerla con sé fino al mattino seguente, momento in cui provvederà ad accompagnarla a scuola. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia per un fine settimana ogni due. In tal caso potrà andare a prendere la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 10:00 del sabato, per poi riaccompagnarla a casa entro le ore 21.00 della domenica.
Per le festività religiose e civili, nonché per le vacanze scolastiche, le parti concordano nel prevedere che la gestione del diritto di visita alla figlia sia libera, impegnandosi ognuno di loro a garantire quanto più possibile l'equilibrio dei tempi di permanenza.
In relazione alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua le parti si accordano perché la figlia stia ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale, ultimo dell'anno e quello di Pasquetta e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano, il primo gennaio ed il giorno di Pasqua;
salvo diversi accordi tra gli stessi coniugi e salvo diversa ed espressa volontà della figlia.
In relazione al periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sé per un periodo R_ complessivo di 15 giorni, periodo che potrà essere continuo ed ininterrotto o, in alternativa, suddiviso in due eguali periodi di sette giorni ciascuno da determinarsi di anno in anno secondo le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze, gli impegni e le volontà della figlia;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal primo giorno successivo alla chiusura della scuola, rimarranno valide le condizioni sopra stabilite in via ordinaria, salvo diverso e/o migliore accordo tra i genitori.
In ogni caso la regolamentazione dei periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore dovrà essere concordata tra gli stessi valutando esclusivamente l'interesse del minore, con conseguente disponibilità alla flessibilità di orari e giornate, assumendo altresì i genitori il preciso obbligo di regolare di anno in anno i tempi ed i modi della loro presenza secondo la tempistica sopra indicata, modificandoli con il mutare degli impegni e gli interessi della figlia.
4. Il SI. in seguito al trasferimento della SI.ra e della figlia CP_1 Parte_1
ad Arezzo, in considerazione della distanza, degli impegni lavorativi propri e della SI.ra R_
, potrà esercitare il più ampio e libero diritto di visita alla figlia, dando un congruo Parte_2 preavviso alla SI.ra e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche, ludiche e Parte_1 della volontà della minore, secondo la migliore organizzazione idonea al mantenimento del legame familiare.
In ogni caso, qualora non vi fosse accordo, il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1
a settimane alterne andando a prendere la figlia all'uscita di scuola il venerdì (durante il R_ periodo scolastico) o presso l'abitazione materna, e tenendola con sé sino alla domenica alle
18.30/19:00, durante il periodo scolastico, alle 20.30/ 21:00 durante il periodo estivo, quando invece sarà la SI.ra che tornerà a prendere la figlia per poi ricondurla Parte_1 con sé a casa. Le parti sono libere di modificare e concordare una diversa modalità di esercizio del diritto di visita sempre tenendo conto dell'interesse della minore e delle sue esigenze ma anche nel rispetto della professione e degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
In merito all'esercizio del diritto di visita inerente i periodi di festività religiose o civili, con particolare riferimento alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua, ed in relazione al periodo estivo, trova applicazione quanto previsto al precedente punto 3.
5. Il SI. si dichiara disponibile a tenere con sé la figlia per circa un mese e ad CP_1 R_ occuparsene nel caso in cui la madre fosse costretta, per motivi personali o di salute, a rientrare in
Brasile. Le parti hanno concordato che, ove si verificasse tale eventualità, il viaggio in Brasile della SI.ra dovrà essere programmato nel periodo in cui la minore non ha impegni Parte_1 scolastici e può trasferirsi presso l'abitazione del padre. Durante tale periodo, il SI. non CP_1 corrisponderà l'assegno di mantenimento alla SI.ra occupandosi a tempo pieno Parte_1 della minore.
6. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata congiuntamente dai R_ genitori ai sensi dell'art 155 c.c. come modificato dalla L. 54/06; tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Entrambi i coniugi si comunicheranno reciprocamente ogni notizia utile per l'educazione, formazione, istruzione e salute di e ciascun genitore assume come proprio dovere quello R_ di favorire in lei l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine.
7. Fermo restando che ciascun coniuge provvederà al mantenimento della figlia in R_ misura proporzionale al proprio reddito, il SI. si impegna comunque a corrispondere alla CP_1
SI.ra a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore, la somma di € Parte_1
250,00 mensili: detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
8. Le spese straordinarie da affrontare nell'interesse della figlia minore (mediche non coperte dal
SSN, tasse scolastiche, libri di testo, trasporto pubblico, corsi culturali, sportivi, corsi formativi ecc..), così come meglio descritte nel protocollo di intesa sottoscritto tra magistrati e l'ordine degli avvocati di Terni in data 27.06.2018, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. Al fine di ottenere il rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate, la SI.ra
[...]
dovrà inviare al SI. le ricevute dei pagamenti eseguiti e quest'ultimo provvederà Parte_1 CP_1 al rimborso della propria quota entro il giorno 5 del mese successivo.
9. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito interamente dalla SI.ra
[...]
. Parte_1 10. Il SI. inoltre si impegna a riconoscere alla SI.ra la CP_2 Parte_1 somma di € 150,00 mensile come contributo/sostegno familiare per le spese che la SI.ra dovrà affrontare (affitto/utenze) dal momento in cui la stessa e la figlia si trasferiranno ad R_
Arezzo e per un periodo di 24 mesi da detto trasferimento: detta somma versata alla SI.ra mediante bonifico entro il 5 di ogni mese. Parte_1
11. La vettura Seat Ibiza, targata EL 596 JG e intestata al SI. concessa alla CP_1 ricorrente in sede di separazione, rimarrà nella disponibilità della SI.ra fino Parte_1 all'acquisto di un nuovo veicolo da parte della stessa. A partire da tale momento, il suddetto mezzo sarà restituito al SI. che potrà decidere se tenere il veicolo, venderlo o rottamarlo. CP_1
12. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e con le condizioni e gli accordi di cui sopra dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale, con reciproco soddisfacimento.
14. Le parti convengono quindi che nessuna somma di denaro è dovuta tra loro quale assegno di divorzio dell'ex coniuge.
15. Le spese di assistenza legale e di giudizio relative al presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OR (TR) il 20/02/2012 tra
[...]
, nata a [...] – Pi (BRASILE) il 10/10/1979, e Parte_1 CP_1 nato ad [...] il [...], alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e
[...] riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di OR
(TR) (atto n. 3, parte I, anno 2012);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli