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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1482 /2022 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 27/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “discute la causa riportandosi Parte_1
al ricorso, alle note depositate e a tutti gli atti e i verbali di causa, chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di addebito e con condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese legali con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2022 ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
2591 2022 0013045 07 000, con il quale si ordinava il pagamento nel termine di 60 gg della somma di € 12.250,34 a seguito del controllo della posizione contributiva della sig.ra Parte_1
relativamente al periodo dal 01.2014 al 12.2020, notificata a mezzo posta il 19.09.2022.
1) INSUSSISTENZA DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA.
i contributi richiesti dall' si riferiscono al periodo dal 01.2014 al 12.2020 oltre le relative CP_2 sanzioni, ammontando a complessivi € 12.250,34, e sono correlati alla matricola 2655475610, CP_2
la quale corrisponde alla società Max Club di Cuschera Rosalba & C. S.a.s. chiusa il 04.10.2010, con atto innanzi al Notaio di Paola Rep. 28139 Racc. 8395 e con comunicazione alla camera di commercio il 28.10.2010. A ciò si aggiunga che la comunicazione della cessazione dell'attività è stata fatta anche alla stessa la quale con provvedimento dell'11.10.2011 comunicava all'odierna ricorrente che a seguito CP_2 della domanda presentata in data 11.05.2011, l'impresa era stata cancellata a far data dal
22.04.2010.
2) IN SUBORDINE DECADENZA – TARDIVITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO EX ART. 25
DEL D.LGS. N. 46/1999.
3) IN ULTERIORE SUBORDINE PRESCRIZIONE DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA. degli asseriti crediti dal 2014 fino al 2017 essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni entro i quali far valere la pretesa creditoria e non avendo mai l'odierno resistente notificato nessun atto interruttivo.
4) IN ULTERIORE SUBORDINE DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
IMPUGNATO.
5) OMESSA PROVA DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DELL'AVVISO DI ADDEBITO
IMPUGNATO
E' stato autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso ed è stata disposta l'assegnazione all'odierno Giudice.
Si è costituita l' chiedendo Controparte_3
dichiararsi la cessata materia del contendere riportando il contenuto della relazione istruttoria depositata:
“L'iscrizione da del 05/06/2019 con inizio imposizione 01/01/2014, nei termini Parte_2 prescrizionali, ha tratto origine dall'avere la ricorrente flaggato la casella occupazione prevalente del quadro “RO” della dichiarazione fiscale “SP” per gli anni di imposta dal 2010 al 2015.
Va precisato che la cancellazione, richiesta in data 11/05/2011 con data fine attività al 22/04/2010,
è stata effettuata da “PROCEDURA CENTRALE”. Se la richiesta fosse transitata alla Sede,
l'attività della “Max Club di Cuschera Rosalba & C. S.A.S” sarebbe stata cessata al 26/11/2015, data di chiusura della liquidazione.
Considerato che da tale data la ricorrente non ha titolo a mantenere l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, in quanto nella “LOY & CHRYS S.R.L.” riveste solamente la carica di
Amministratrice esterna.
Considerato inoltre, che la data di cessazione dall'estratto aziendale risulta essere il 04/06/2021, occorre in autotutela retrodatare la cancellazione al 26/11/2015, data di chiusura della liquidazione. Per completezza, la ricorrente mantiene l'iscrizione anche se nominata liquidatrice in virtù del msg
15352/2010 che si allega.
Si prega di informare questa U.O. INFORMATIVI della Controparte_4 conclusione dell'iter dell'autotutela al fine di procedere allo sgravio parziale dell'AV.A.
591.2022.0013045.07.000 in riferimento ai periodi successivi al 26/11/2015.
Successivamente, come risulta dall'allegato estratto da procedura gestione AVA, l'avviso di addebito è stato parzialmente sgravato secondo quanto annunciato.
Resta dovuto l'importo di € 2.893,00, corrispondente alla contribuzione dovuta successivamente al
26.11.2015.
La causa di natura prettamente documentale è stata è stata discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2024 con la modalità della trattazione scritta.
*
Preliminarmente bisogna dare atto che l' , riconoscendo che la società Max Club di Cuschera CP_2
Rosalba & C. S.a.s. era stata cancellata a far data dal 22.04.2010, ha imputato l'evento dell'emissione dell'avviso di addebito al fatto che la cancellazione è stata effettuata da
“PROCEDURA CENTRALE” e che la richiesta è transitata alla Sede.
L'attività della “Max Club di Cuschera Rosalba & C. S.A.S” sarebbe stata cessata al 26/11/2015, CP_ data di chiusura della liquidazione e l' ha provveduto, in autotutela, a retrodatare la cancellazione “Considerato che da tale data la ricorrente non ha titolo a mantenere l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, in quanto nella “LOY & CHRYS S.R.L.” riveste solamente la carica di
Amministratrice esterna. Considerato inoltre, che la data di cessazione dall'estratto aziendale risulta essere il 04/06/2021, occorre in autotutela retrodatare la cancellazione al 26/11/2015, data di chiusura della liquidazione.”
Va, dunque, accolto il ricorso e l' va condannata alle spese legali liquidate tenuto conto CP_2 dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione,
- accoglie il ricorso e, di conseguenza, annulla l'avviso di addebito n. 2591 2022 0013045 07 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700 oltre rimborso forfettario, CP_2
IVA e CpA, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sciacca, 19 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 27/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “discute la causa riportandosi Parte_1
al ricorso, alle note depositate e a tutti gli atti e i verbali di causa, chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di addebito e con condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese legali con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2022 ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
2591 2022 0013045 07 000, con il quale si ordinava il pagamento nel termine di 60 gg della somma di € 12.250,34 a seguito del controllo della posizione contributiva della sig.ra Parte_1
relativamente al periodo dal 01.2014 al 12.2020, notificata a mezzo posta il 19.09.2022.
1) INSUSSISTENZA DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA.
i contributi richiesti dall' si riferiscono al periodo dal 01.2014 al 12.2020 oltre le relative CP_2 sanzioni, ammontando a complessivi € 12.250,34, e sono correlati alla matricola 2655475610, CP_2
la quale corrisponde alla società Max Club di Cuschera Rosalba & C. S.a.s. chiusa il 04.10.2010, con atto innanzi al Notaio di Paola Rep. 28139 Racc. 8395 e con comunicazione alla camera di commercio il 28.10.2010. A ciò si aggiunga che la comunicazione della cessazione dell'attività è stata fatta anche alla stessa la quale con provvedimento dell'11.10.2011 comunicava all'odierna ricorrente che a seguito CP_2 della domanda presentata in data 11.05.2011, l'impresa era stata cancellata a far data dal
22.04.2010.
2) IN SUBORDINE DECADENZA – TARDIVITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO EX ART. 25
DEL D.LGS. N. 46/1999.
3) IN ULTERIORE SUBORDINE PRESCRIZIONE DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA. degli asseriti crediti dal 2014 fino al 2017 essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni entro i quali far valere la pretesa creditoria e non avendo mai l'odierno resistente notificato nessun atto interruttivo.
4) IN ULTERIORE SUBORDINE DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
IMPUGNATO.
5) OMESSA PROVA DELLA PRETESA CONTRIBUTIVA.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DELL'AVVISO DI ADDEBITO
IMPUGNATO
E' stato autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso ed è stata disposta l'assegnazione all'odierno Giudice.
Si è costituita l' chiedendo Controparte_3
dichiararsi la cessata materia del contendere riportando il contenuto della relazione istruttoria depositata:
“L'iscrizione da del 05/06/2019 con inizio imposizione 01/01/2014, nei termini Parte_2 prescrizionali, ha tratto origine dall'avere la ricorrente flaggato la casella occupazione prevalente del quadro “RO” della dichiarazione fiscale “SP” per gli anni di imposta dal 2010 al 2015.
Va precisato che la cancellazione, richiesta in data 11/05/2011 con data fine attività al 22/04/2010,
è stata effettuata da “PROCEDURA CENTRALE”. Se la richiesta fosse transitata alla Sede,
l'attività della “Max Club di Cuschera Rosalba & C. S.A.S” sarebbe stata cessata al 26/11/2015, data di chiusura della liquidazione.
Considerato che da tale data la ricorrente non ha titolo a mantenere l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, in quanto nella “LOY & CHRYS S.R.L.” riveste solamente la carica di
Amministratrice esterna.
Considerato inoltre, che la data di cessazione dall'estratto aziendale risulta essere il 04/06/2021, occorre in autotutela retrodatare la cancellazione al 26/11/2015, data di chiusura della liquidazione. Per completezza, la ricorrente mantiene l'iscrizione anche se nominata liquidatrice in virtù del msg
15352/2010 che si allega.
Si prega di informare questa U.O. INFORMATIVI della Controparte_4 conclusione dell'iter dell'autotutela al fine di procedere allo sgravio parziale dell'AV.A.
591.2022.0013045.07.000 in riferimento ai periodi successivi al 26/11/2015.
Successivamente, come risulta dall'allegato estratto da procedura gestione AVA, l'avviso di addebito è stato parzialmente sgravato secondo quanto annunciato.
Resta dovuto l'importo di € 2.893,00, corrispondente alla contribuzione dovuta successivamente al
26.11.2015.
La causa di natura prettamente documentale è stata è stata discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2024 con la modalità della trattazione scritta.
*
Preliminarmente bisogna dare atto che l' , riconoscendo che la società Max Club di Cuschera CP_2
Rosalba & C. S.a.s. era stata cancellata a far data dal 22.04.2010, ha imputato l'evento dell'emissione dell'avviso di addebito al fatto che la cancellazione è stata effettuata da
“PROCEDURA CENTRALE” e che la richiesta è transitata alla Sede.
L'attività della “Max Club di Cuschera Rosalba & C. S.A.S” sarebbe stata cessata al 26/11/2015, CP_ data di chiusura della liquidazione e l' ha provveduto, in autotutela, a retrodatare la cancellazione “Considerato che da tale data la ricorrente non ha titolo a mantenere l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, in quanto nella “LOY & CHRYS S.R.L.” riveste solamente la carica di
Amministratrice esterna. Considerato inoltre, che la data di cessazione dall'estratto aziendale risulta essere il 04/06/2021, occorre in autotutela retrodatare la cancellazione al 26/11/2015, data di chiusura della liquidazione.”
Va, dunque, accolto il ricorso e l' va condannata alle spese legali liquidate tenuto conto CP_2 dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione,
- accoglie il ricorso e, di conseguenza, annulla l'avviso di addebito n. 2591 2022 0013045 07 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 700 oltre rimborso forfettario, CP_2
IVA e CpA, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sciacca, 19 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna sandra Bandini