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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5452 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sassanelli Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Milani CP_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
**********************************************
Con ricorso depositato il 09.05.2023 parte ricorrente chiedeva il riconoscimento di differenze retributive.
1 Instauratosi il contraddittorio, le parti chiedevano la definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il giudicante decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, l'accordo raggiunto dalle parti costituisce causa valida e sufficiente per ritenere venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.
2 Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere compensate, atteso l'intendimento delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5452 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da
, così provvede: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate le spese tra le parti
Bari, 12 giugno 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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