Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Elisa Tosi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 73/2025 P.U.
PROMOSSO DA
EO CA, [[...]], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ELENA PUDDU che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di
EO CA depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 8 aprile 2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott.ssa Werthhammer Gaia, nominata in data 8.7.2024 dall'O.C.C. dell'ODEC di Busto Arsizio.
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di
Fagnano Olona e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto EO CA non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
(Relazione dell'O.C.C., pag. 3) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 6-8);
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c)
c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. Il sig. CA ha infatti dichiarato di aver accumulato debiti per oltre euro
83.000,00 cui non riesce a far fronte solo con il reddito derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con ZM LI SR (retribuzione mensile pari a circa euro
1.860,00) non disponendo il ricorrente di altri beni mobili o immobili.
• La parte ricorrente mette a disposizione i suoi beni, come indicato nella tabella riepilogativa di seguito riportata:
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
• Il fabbisogno economico mensile va quantificato in € 1.040,00, in quanto documentato e congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
• Precisato che
il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. Su tale conto dovranno essere acquisiti anche i canoni di locazione facenti parte dell'attivo della ricorrente.
La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato.
• Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di EO
CA, [[...]].
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini.
NOMINA Liquidatore la Dott.ssa Werthhammer Gaia, con studio in Busto Arsizio Via
Fratelli D'LI, 5
ORDINA a EO CA il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 11/07/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 760,00 con le modalità indicate in parte motiva.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del
Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il 11.7.2025, il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 49 c.c.i.i.)
DISPONE CHE il Liquidatore depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII entro il 13.10.2025.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Elisa Tosi
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