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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
19.9.25 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n 3041/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o come in atti dall'Avv. DOMENICO MIRRA; Parte_1 APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappr.to e difeso dall' avv. Amodio Marzocchella giusta CP_1 procura notarile in atti;
PARTE/I APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD n° 2688/2024, in atti, con solo riguardo al governo delle spese che, secondo la sua prospettazione, erano state erroneamente liquidate senza il rispetto dei minimi tabellari. L'istante in primo grado agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di assistenza. A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge,
CP_1 non procedeva al pagamento. Si costituiva l' che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia
CP_1 del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto. Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha condannato l' ,
CP_1 virtualmente soccombente al pagamento delle spese di lite. Ha così motivato: ”… In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' nei limiti di cui all'art. 152 disp.
CP_1 att. c.p.c. penultimo periodo. L' ha provveduto all'integrale pagamento della prestazione dopo
CP_1 il deposito (14 DICEMBRE 2023) e dopo la notifica del ricorso introduttivo (22 DICEMBRE 2023)”. Ha quantificato le spese in euro 933,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione. L'appellante propone gravame con riferimento al quantum della liquidazione ritenuta non rispettosa dei minimi tabellari. L' costituitosi ha chiesto emettersi pronuncia secondo giustizia assumendo di non aver dato CP_1 causa al giudizio di appello posto che l'attività di liquidazione delle spese di lite è di esclusiva competenza e discrezione del Giudice. La controversia è decisa, all'esito dell'udienza, come da dispositivo. L'appello va accolto. La motivazione resa dal primo giudice si fonda sul disposto dell'art. 152 disp. Att cpc nella parte in cui prevede che, nei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali, impone di liquidare le spese, le competenze e gli onorari in misura non superiore al valore della prestazione previdenziale dedotta in causa (L'art. 152, quarto periodo, disp. att. cod. proc. civ. stabilisce al IV comma che: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio".). In merito all'applicazione di questa disposizione va detto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni" – (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454). La Suprema Corte con orientamento consolidato ha altresì ritenuto che “ che l'ammontare delle due annualità deve ritenersi come limite massimo e che, se la prestazione ha durata inferiore, il valore della causa si determina con riguardo a tale durata, considerandosi altresì che, alla luce del nuovo testo aggiornato dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella materia de qua, le spese "non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio" (v. penultimo periodo aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009) ed "a tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione" stessa (v. ultimo periodo aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 conv. in L. n. 111 del 2011);che anche con riguardo a tale previsione, è stato ritenuto in modo pienamente condivisibile che la dichiarazione di valore della prestazione non può che costituire il limite massimo cui raccordare la liquidazione delle spese che deve pur sempre tener conto della durata della prestazione, come riconosciuta (cfr. Cass. 29 novembre 2016 n. 24319 che ha ciò argomentato ex Cass., Sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014 e successive conformi, secondo cui il criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza, deve essere contemperato dal criterio del decisum)..” ( Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep. 23/10/2017), n.24956). Ed ancora, ha ritenuto che “ In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile),sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi”. (Cassazione civile sez. lav., 23/04/2024, n.10957). Ebbene nel caso di specie il giudizio aveva ad oggetto non la singola prestazione previdenziale non liquidata o non versata, bensì l'ammontare del valore della prestazione previdenziale richiesta in un determinato arco di tempo. Pertanto, da un lato il Giudice non è vincolato al valore indicato dalla parte ( non vincolante e non più previsto a pena di inammissibilità, giusta pronuncia della Corte costituzionale 20/11/2017, n.241 secondo cui “È costituzionalmente illegittimo l'art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Nei giudizi previdenziali, al fine di vincolare il giudice a liquidare le spese nei limiti di valore della prestazione dedotta, la disposizione impugnata prescrive alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare il suddetto valore nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Tuttavia, le conseguenze sfavorevoli incidenti sulla garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività derivanti dall'inammissibilità non sono adeguatamente bilanciate dall'interesse ad evitare l'abuso del processo che è già efficacemente realizzato dalla previsione del capoverso immediatamente precedente, introdotto dall'art. 52 l. 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che il giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non può liquidare spese, competenze ed onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio, con conseguente manifesta irragionevolezza della disposizione impugnata. Seppure, infatti, la declaratoria di inammissibilità non precluda la riproposizione dell'azione giudiziaria, essa si traduce comunque in un aggravio per la parte, che dovrà ricominciare ex novo il giudizio”.); dall'altro deve tener conto dell'effettivo valore della causa che, almeno nel caso di specie non è la singola prestazione. E' del tutto pacifico che il valore della controversia è pari ad euro 8.885,73 ( vedi provvedimento di liquidazione in atti). Il minimo tabellare in relazione al valore della causa per le controversie di previdenza innanzi al Tribunale di valore tra 5200 e 26.000 euro, è di euro 2697,00. Il primo giudice ha liquidato soli 933,00 euro, ammontare decisamente sotto i minimi. L'appello va dunque accolto con condanna dell' al pagamento della somma di euro 2697,00 CP_1 comprensive delle somme già liquidate in ragione della sentenza di primo grado, oltre IVA, CPA E rimborso spese generali come per legge con attribuzione. Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (2697,00 euro) con attribuzione, operata la compensazione per metà tenuto conto del corretto comportamento processuale dell'appellato che, sostanzialmente, non si è opposto aduna pronuncia secondo diritto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• In accoglimento del gravame ed in parziale riforma su tale punto della sentenza gravata, condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nella CP_1 misura di euro 2697,00, comprensive delle somme liquidate dal primo giudice, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione;
• Compensa per metà le spese del presente grado e condanna l' al pagamento del residuo CP_1 che liquida in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione. Così deciso in Napoli, il 19.9.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
19.9.25 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n 3041/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o come in atti dall'Avv. DOMENICO MIRRA; Parte_1 APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappr.to e difeso dall' avv. Amodio Marzocchella giusta CP_1 procura notarile in atti;
PARTE/I APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD n° 2688/2024, in atti, con solo riguardo al governo delle spese che, secondo la sua prospettazione, erano state erroneamente liquidate senza il rispetto dei minimi tabellari. L'istante in primo grado agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di assistenza. A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge,
CP_1 non procedeva al pagamento. Si costituiva l' che eccepiva il pagamento e chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia
CP_1 del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto. Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha condannato l' ,
CP_1 virtualmente soccombente al pagamento delle spese di lite. Ha così motivato: ”… In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' nei limiti di cui all'art. 152 disp.
CP_1 att. c.p.c. penultimo periodo. L' ha provveduto all'integrale pagamento della prestazione dopo
CP_1 il deposito (14 DICEMBRE 2023) e dopo la notifica del ricorso introduttivo (22 DICEMBRE 2023)”. Ha quantificato le spese in euro 933,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione. L'appellante propone gravame con riferimento al quantum della liquidazione ritenuta non rispettosa dei minimi tabellari. L' costituitosi ha chiesto emettersi pronuncia secondo giustizia assumendo di non aver dato CP_1 causa al giudizio di appello posto che l'attività di liquidazione delle spese di lite è di esclusiva competenza e discrezione del Giudice. La controversia è decisa, all'esito dell'udienza, come da dispositivo. L'appello va accolto. La motivazione resa dal primo giudice si fonda sul disposto dell'art. 152 disp. Att cpc nella parte in cui prevede che, nei giudizi inerenti alle prestazioni previdenziali, impone di liquidare le spese, le competenze e gli onorari in misura non superiore al valore della prestazione previdenziale dedotta in causa (L'art. 152, quarto periodo, disp. att. cod. proc. civ. stabilisce al IV comma che: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio".). In merito all'applicazione di questa disposizione va detto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni" – (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454). La Suprema Corte con orientamento consolidato ha altresì ritenuto che “ che l'ammontare delle due annualità deve ritenersi come limite massimo e che, se la prestazione ha durata inferiore, il valore della causa si determina con riguardo a tale durata, considerandosi altresì che, alla luce del nuovo testo aggiornato dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella materia de qua, le spese "non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio" (v. penultimo periodo aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009) ed "a tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione" stessa (v. ultimo periodo aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 conv. in L. n. 111 del 2011);che anche con riguardo a tale previsione, è stato ritenuto in modo pienamente condivisibile che la dichiarazione di valore della prestazione non può che costituire il limite massimo cui raccordare la liquidazione delle spese che deve pur sempre tener conto della durata della prestazione, come riconosciuta (cfr. Cass. 29 novembre 2016 n. 24319 che ha ciò argomentato ex Cass., Sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014 e successive conformi, secondo cui il criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza, deve essere contemperato dal criterio del decisum)..” ( Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep. 23/10/2017), n.24956). Ed ancora, ha ritenuto che “ In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile),sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi”. (Cassazione civile sez. lav., 23/04/2024, n.10957). Ebbene nel caso di specie il giudizio aveva ad oggetto non la singola prestazione previdenziale non liquidata o non versata, bensì l'ammontare del valore della prestazione previdenziale richiesta in un determinato arco di tempo. Pertanto, da un lato il Giudice non è vincolato al valore indicato dalla parte ( non vincolante e non più previsto a pena di inammissibilità, giusta pronuncia della Corte costituzionale 20/11/2017, n.241 secondo cui “È costituzionalmente illegittimo l'art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Nei giudizi previdenziali, al fine di vincolare il giudice a liquidare le spese nei limiti di valore della prestazione dedotta, la disposizione impugnata prescrive alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare il suddetto valore nelle conclusioni del ricorso introduttivo. Tuttavia, le conseguenze sfavorevoli incidenti sulla garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività derivanti dall'inammissibilità non sono adeguatamente bilanciate dall'interesse ad evitare l'abuso del processo che è già efficacemente realizzato dalla previsione del capoverso immediatamente precedente, introdotto dall'art. 52 l. 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che il giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non può liquidare spese, competenze ed onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio, con conseguente manifesta irragionevolezza della disposizione impugnata. Seppure, infatti, la declaratoria di inammissibilità non precluda la riproposizione dell'azione giudiziaria, essa si traduce comunque in un aggravio per la parte, che dovrà ricominciare ex novo il giudizio”.); dall'altro deve tener conto dell'effettivo valore della causa che, almeno nel caso di specie non è la singola prestazione. E' del tutto pacifico che il valore della controversia è pari ad euro 8.885,73 ( vedi provvedimento di liquidazione in atti). Il minimo tabellare in relazione al valore della causa per le controversie di previdenza innanzi al Tribunale di valore tra 5200 e 26.000 euro, è di euro 2697,00. Il primo giudice ha liquidato soli 933,00 euro, ammontare decisamente sotto i minimi. L'appello va dunque accolto con condanna dell' al pagamento della somma di euro 2697,00 CP_1 comprensive delle somme già liquidate in ragione della sentenza di primo grado, oltre IVA, CPA E rimborso spese generali come per legge con attribuzione. Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (2697,00 euro) con attribuzione, operata la compensazione per metà tenuto conto del corretto comportamento processuale dell'appellato che, sostanzialmente, non si è opposto aduna pronuncia secondo diritto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• In accoglimento del gravame ed in parziale riforma su tale punto della sentenza gravata, condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nella CP_1 misura di euro 2697,00, comprensive delle somme liquidate dal primo giudice, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione;
• Compensa per metà le spese del presente grado e condanna l' al pagamento del residuo CP_1 che liquida in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione. Così deciso in Napoli, il 19.9.25.
Il Consigliere est. Il Presidente