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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1223/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott. Giuseppe Campagna -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1223 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 14.02.2025, vertente
TRA
(C.F.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 04.09.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina
Giovanna Modafferi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n.37, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(R.C.), il 12.01.1980
-resistente contumace-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente- Conclusioni delle parti
All'udienza del 14 febbraio 2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni così come indicate nell'atto introduttivo.
Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
L'ufficio del P.M. in data 09.07.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con assumendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Reggio Calabria in data
21.09.2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dal matrimonio è nato il figlio nato a [...] il Persona_1
03.12.2003;
- tra le parti è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa n.247/08 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 23.10.2008;
- la ricorrente ha intrapreso una nuova convivenza e dalla loro unione è nato un figlio;
- il resistente non ha corrisposto alla ricorrente quanto stabilito nel decreto di omologa della separazione, a titolo di mantenimento suo e del figlio, e per tale ragione è stato instaurato un procedimento penale davanti al Tribunale di Reggio Calabria concluso con sentenza n.2713/21;
- la ricorrente non lavora e non percepisce alcun reddito;
il figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, convive con lei.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva di:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra nata a [...] il Parte_1
04/09/1980 e il sig. , nato a [...] il [...] con rito Controparte_1
Concordatario in Reggio Calabria in data 21.09.2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria nell'anno 2002, al n.541 parte 2, in regime di separazione dei beni;
2. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, Controparte_1
mediante versamento dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 Persona_1
mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma fissata è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3. Disporre che il genitore provveda al pagamento del 50% delle Controparte_1
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio previo accordo e documentate;
Persona_1
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
All'udienza del 15.11.2024 innanzi al Giudice delegato il resistente non compariva e la difenditrice della ricorrente chiedeva un termine per rinnovare la notifica, a questo punto il Giudice delegato rinviava la causa.
All'udienza del 14.02.2025 il Giudice delegato rilevava la regolarità della prima notifica e dichiarava la contumacia del convenuto. Ritenuto, inoltre, che la causa potesse essere decisa senza l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, il Giudice faceva precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
La difenditrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni così come indicate nell'atto introduttivo e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una
[...]
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 247/2008 depositato il 13.11.2008 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale dei coniugi, essendo, d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3
n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55, i termini di legge, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarato la cessazione del matrimonio concordatario contratto a Reggio
Calabria (R.C.) in data 21.09.2002 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria Anno 2002, Parte II, serie A, N° 541, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_1
In materia, occorre, anzitutto, richiamare l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui: “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt.147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589).
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere anche in via presuntiva dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, rilevando che: “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante”
(cfr. Cass. n.12952/2016; in termini analoghi più di recente: Cass. n.5088/2018; Cass., ord. 2056/2023). Preme, altresì, ribadire che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
“l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e che, pertanto – a parte le situazione di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento – esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività tale da consentir loro una concreta prospettiva di indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idonea a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare una attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.” (Cass., ord., n.
17183/2020).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, nell'atto introduttivo si affermava che il figlio , di anni 21 di età, era ancora economicamente non autosufficiente e Per_1
conviveva con la madre. All'udienza del 14.02.2025, però, la ricorrente ha precisato che il figlio aveva iniziato da poco a lavorare per con un contratto a CP_2
tempo determinato per tre mesi, con scadenza il 31 marzo.
Ebbene, sul punto, non si può fare a meno di richiamare l'insegnamento della Corte
Suprema di Cassazione, secondo la quale “lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico” (cfr. Cassazione civile sez. I, n.40282/2021).
Ebbene, questo Collegio ritiene che l'attività lavorativa prestata dal figlio , in Per_1
esecuzione di un contratto a tempo determinato, dimostri che lo stesso abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa tale da consentirgli di rendersi autosufficiente economicamente.
Pertanto, la domanda formulata da parte ricorrente di riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento del figlio , posto a carico del padre, va senz'altro Per_1
rigettata.
Spese di giudizio
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 09.05.2024, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria
(R.C.) in data 21.09.2002 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria Anno 2002, Parte II, serie A, N° 541;
-rigetta la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno, a titolo di mantenimento del figlio , posto a carico di;
Per_1 Controparte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice Rel. Est. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott. Giuseppe Campagna -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1223 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 14.02.2025, vertente
TRA
(C.F.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 04.09.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina
Giovanna Modafferi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via del
Gelsomino n.37, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(R.C.), il 12.01.1980
-resistente contumace-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente- Conclusioni delle parti
All'udienza del 14 febbraio 2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni così come indicate nell'atto introduttivo.
Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
L'ufficio del P.M. in data 09.07.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con assumendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Reggio Calabria in data
21.09.2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dal matrimonio è nato il figlio nato a [...] il Persona_1
03.12.2003;
- tra le parti è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa n.247/08 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 23.10.2008;
- la ricorrente ha intrapreso una nuova convivenza e dalla loro unione è nato un figlio;
- il resistente non ha corrisposto alla ricorrente quanto stabilito nel decreto di omologa della separazione, a titolo di mantenimento suo e del figlio, e per tale ragione è stato instaurato un procedimento penale davanti al Tribunale di Reggio Calabria concluso con sentenza n.2713/21;
- la ricorrente non lavora e non percepisce alcun reddito;
il figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, convive con lei.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva di:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra nata a [...] il Parte_1
04/09/1980 e il sig. , nato a [...] il [...] con rito Controparte_1
Concordatario in Reggio Calabria in data 21.09.2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria nell'anno 2002, al n.541 parte 2, in regime di separazione dei beni;
2. Disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, Controparte_1
mediante versamento dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 Persona_1
mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma fissata è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3. Disporre che il genitore provveda al pagamento del 50% delle Controparte_1
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio previo accordo e documentate;
Persona_1
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
All'udienza del 15.11.2024 innanzi al Giudice delegato il resistente non compariva e la difenditrice della ricorrente chiedeva un termine per rinnovare la notifica, a questo punto il Giudice delegato rinviava la causa.
All'udienza del 14.02.2025 il Giudice delegato rilevava la regolarità della prima notifica e dichiarava la contumacia del convenuto. Ritenuto, inoltre, che la causa potesse essere decisa senza l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, il Giudice faceva precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
La difenditrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni così come indicate nell'atto introduttivo e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una
[...]
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 247/2008 depositato il 13.11.2008 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale dei coniugi, essendo, d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3
n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55, i termini di legge, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarato la cessazione del matrimonio concordatario contratto a Reggio
Calabria (R.C.) in data 21.09.2002 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria Anno 2002, Parte II, serie A, N° 541, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_1
In materia, occorre, anzitutto, richiamare l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui: “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt.147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589).
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere anche in via presuntiva dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, rilevando che: “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante”
(cfr. Cass. n.12952/2016; in termini analoghi più di recente: Cass. n.5088/2018; Cass., ord. 2056/2023). Preme, altresì, ribadire che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
“l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e che, pertanto – a parte le situazione di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento – esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività tale da consentir loro una concreta prospettiva di indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idonea a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare una attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.” (Cass., ord., n.
17183/2020).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, nell'atto introduttivo si affermava che il figlio , di anni 21 di età, era ancora economicamente non autosufficiente e Per_1
conviveva con la madre. All'udienza del 14.02.2025, però, la ricorrente ha precisato che il figlio aveva iniziato da poco a lavorare per con un contratto a CP_2
tempo determinato per tre mesi, con scadenza il 31 marzo.
Ebbene, sul punto, non si può fare a meno di richiamare l'insegnamento della Corte
Suprema di Cassazione, secondo la quale “lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico” (cfr. Cassazione civile sez. I, n.40282/2021).
Ebbene, questo Collegio ritiene che l'attività lavorativa prestata dal figlio , in Per_1
esecuzione di un contratto a tempo determinato, dimostri che lo stesso abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa tale da consentirgli di rendersi autosufficiente economicamente.
Pertanto, la domanda formulata da parte ricorrente di riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento del figlio , posto a carico del padre, va senz'altro Per_1
rigettata.
Spese di giudizio
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 09.05.2024, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria
(R.C.) in data 21.09.2002 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria Anno 2002, Parte II, serie A, N° 541;
-rigetta la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno, a titolo di mantenimento del figlio , posto a carico di;
Per_1 Controparte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice Rel. Est. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi