Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/10/2023, n. 30293
CASS
Ordinanza 31 ottobre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Pur rientrando tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica, non essendo strettamente afferenti alle attività necessarie per agire in giudizio (quanto, piuttosto, funzionali ad apprestare le tesi o le difese da svolgere in seno allo stesso), soggiacciono al potere discrezionale del giudice di escluderle dalla ripetizione, ove le ritenga eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.

In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.

Commentari2

  • 1Compensatio lucri cum damno e danno differenziale Inail
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 16 novembre 2023

    Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della cosiddetta “personalizzazione” del danno biologico permanente non possono essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale. Il giudice non può sottrarre tout court per intero l'indennizzo erogato dall'Inail alla vittima di un fatto illecito dal credito risarcitorio che sia stato “a monte” calcolato, ma solo quando l'uno e l'altro siano destinati a ristorare pregiudizi “identici” (e non “omogenei”). A riaffermare questo fondamentale principio a tutela dei danneggiati in tema di compensatio lucri cum damno la Cassazione, III Sezione Civile, con la rilevante ordinanza n. 30293 depositata il 31 …

     Leggi di più…

  • 2Danno differenziale e rendita Inail: solo il danno biologico va scorporato dal complessivo risarcimento liquidatoAccesso limitato
    Roberto Foffa · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2023
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/10/2023, n. 30293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30293
Data del deposito : 31 ottobre 2023

Testo completo