CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. n. 3745/2023 R.G. avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne, e vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Gianluca Sasso (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto – C.F._2
PEC: Email_1
appellante nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambe Parte_2 C.F._4
rappresentate e difese come da mandato in atti, dagli avv.ti Piero Orditura ( c.f. non indicato) congiuntamente agli Avv. ti Valerio Ricciardi (C.F. ) e Carlotta Di CodiceFiscale_5
Leva (C.F. ) ed elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec dei CodiceFiscale_6
predetti - PEC: e Email_2 Email_3
appellate
NONCHE' Procuratore Generale presso la Corte
1 interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per parte appellante: rigettare la domanda di accertamento della paternità e, per l'effetto, rigettare quelle consequenziali di mantenimento, di regresso e di condanna ex art. 96 c.p.c.; se ritenuto necessario ai fini della decisione, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c.; condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte appellata: dichiarare l'appello inammissibile;
in subordine rigettare l'appello con conferma della sentenza di primo grado e con condanna del al pagamento delle Parte_1
spese processuali oltreché di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della temerarietà della lite e del comportamento processuale.
Per il P.G.: rigetto dell'appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , avevano Controparte_1 Parte_2
convenuto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di accertare Parte_1
e dichiarare che era figlia di e, per l'effetto, ordinare Parte_2 Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
A fondamento della domanda aveva dedotto di aver intrapreso nell'estate Controparte_1
del 1989 una relazione sentimentale con il , sposato con un'altra persona, dalla CP_2
quale nel 2001 era nata;
l'attrice aveva dedotto inoltre che la relazione Parte_2
sentimentale con il si era protratta sino alla primavera del 2017 e che nonostante Parte_1
le varie richieste formulate il convenuto non avevo aveva inteso procedere al riconoscimento della figlia e quindi aveva deciso di instaurare il presente giudizio di dichiarazione giudiziale della paternità e l'attrice aveva precisato di non voler assumere il cognome Parte_2
paterno ma di voler mantenere esclusivamente quello materno con cui ormai si identificava da più di venti anni.
Tanto premesso le attrici avevano chiesto altresì che fosse determinato un assegno mensile da porsi a carico del convenuto in favore della attrice a titolo di concorso per il Parte_2
mantenimento della predetta in quanto non economicamente autosufficiente sebbene
2 maggiorenne nonché che fosse accertato che il convenuto non aveva mai provveduto al mantenimento della figlia - né in relazione alle spese ordinarie, né in relazione a quelle straordinarie - sin dalla sua nascita nel 2001 e pertanto l'attrice , avendo Controparte_1
sempre provveduto da sola al mantenimento della comune figlia, aveva diritto di regresso per la sua quota ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore in solido con Parte_1
conseguente domanda di condanna di quest'ultimo al pagamento degli arretrati per il mantenimento della figlia anticipati dalla sola madre nella misura da Controparte_1
quantificarsi in corso di causa oltre interessi da calcolarsi dalle singole scadenze al soddisfo;
vinte le spese di lite.
Si era costituito in giudizio , il quale, preliminarmente, aveva eccepito la Parte_1
prescrizione dei diritti vantati dalle attrici;
nel merito aveva contestato quanto dedotto, assumendo di non aver mai avuto una relazione sentimentale con la né Controparte_1
rapporti sessuali deducendo, per converso, che la , avendolo accompagnato Controparte_1
ad una visita medica andrologica avrebbe sottratto un campione del suo liquido seminale e lo avrebbe poi adoperato a sua insaputa per concepire, con l'ausilio dell'inseminazione artificiale, la figlia . Parte_2
Il predetto aveva quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice istruttore aveva disposto procedersi con la
CTU genetica al fine di accertare la paternità o meno del ma la stessa non era Parte_1
stata in concreto effettuata a causa del rifiuto da parte del predetto di sottoporsi alle relative indagini genetiche.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione della prova testimoniale la causa, previa concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale, veniva riservata in decisione.
Con la sentenza n. 2082/2023, il Tribunale di Torre Annunziata, aveva accolto la domanda e, per l'effetto, aveva dichiarato che era il padre biologico di Parte_1 [...]
Pt_2
A fondamento di tale decisione il Tribunale aveva posto anzitutto in evidenza che il rifiuto da parte del convenuto - supposto padre biologico - di sottoporsi all'accertamento genetico e quindi al test del DNA, integrava una circostanza che poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione del predetto con il soggetto che chiedeva il riconoscimento quale figlio.
3 Ancora, il primo giudice aveva sottolineato che dalle dichiarazioni testimoniali acquisite fosse emersa la prova dell'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti e ciò rappresentava un ulteriore argomento di prova complementare rispetto agli elementi e quindi aveva dichiarato che era figlia di , autorizzando la predetta a Parte_2 Parte_1
mantenere il cognome materno ed aveva ordinato all'Ufficiale dello Stato civile di annotare la sentenza.
Il Tribunale aveva disposto, inoltre, che il dovesse versare in favore della figlia Parte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, un assegno di mantenimento nella misura di € Pt_2
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre il giudice di prime cure aveva rigettato la preliminare eccezione di prescrizione del diritto al rimborso delle somme pregresse richiamando al riguardo il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui il genitore che non provveda al riconoscimento ovvero, come avvenuto nella specie, obbliga a chiederne la dichiarazione giudiziale, non può allegare a proprio vantaggio il ritardato riconoscimento. Pertanto, la prescrizione del diritto al mantenimento della prole così come quella del genitore al rimborso delle spese affrontate, non opera dalla nascita, bensì dal riconoscimento effettuato dall'obbligato ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (ex plurimis, Cass. 9059/2017; Cass.
7986/2014; Cass. 5652/2012).
Tanto premesso e ritenuto che l'azione proposto non era prescritta il Tribunale aveva statuito che il dovesse, altresì, provvedere al rimborso pro quota delle spese per il Parte_1 mantenimento sostenute da per un totale di € 57.600,00; infine, aveva Controparte_1
condannato il alle spese processuali oltreché al pagamento, in favore delle attrici, Parte_1
della somma di € 1.232,80 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
-2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione, notificato il 10/8/2023, ha proposto appello
. Parte_1
L'appellante ha lamentato, in via preliminare, l'erroneità e illegittimità della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, nella parte in cui avrebbe fondato la propria decisione su un unico argomento di prova - il proprio rifiuto di sottoporsi ai test genetici - comunque non sufficiente , da solo, a giustificare l'accoglimento della domanda di accertamento della paternità.
Il ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe completamente travisato Parte_1
anche le altre prove raccolte nel corso del giudizio, in particolare le dichiarazioni rese dai testi
4 escussi;
conseguentemente, avrebbe errato nell'accogliere le domande subordinate e cioè nel riconoscere un assegno di mantenimento in favore di e il diritto di Parte_2 [...]
al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento pregresso, ciò CP_1
appunto in ragione della manifesta infondatezza della domanda principale di accertamento della paternità.
Il ha, infine, dedotto che per le medesime ragioni erronea sarebbe anche la Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali e il riconoscimento in favore delle attrici di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellante ha quindi censurato l'accoglimento delle domande subordinate conseguenziali ovvero il riconoscimento a suo carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...]
nonché il riconoscimento del diritto di ad ottenere il rimborso Pt_2 Controparte_1
pro quota delle spese sostenute per il mantenimento pregresso, ciò appunto in ragione della manifesta infondatezza della domanda principale di accertamento della paternità.
Il ha infine censurato in quanto erronea la pronuncia di condanna al pagamento Parte_1 delle spese processuali e il riconoscimento in favore delle attrici di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si sono costituite in giudizio e che hanno contestato tutto Controparte_1 Parte_2
quanto dedotto dall'appellante, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per infondatezza, e non specificità dei motivi e violazione degli artt. 121 c.p.c. e 111 Cost. ed hanno concluso per il rigetto dell'appello con condanna del alle spese e con Parte_1 liquidazione di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. anche per il presente grado di giudizio.
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine fissato, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello e la causa, pertanto, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 25/9/2024, la è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-3. Tanto premesso occorre valutare, in via preliminare l'eccezione di inammissibilità formulate dalle parti appellate.
Al riguardo, ritiene la Corte che l'atto di appello, sebbene estremamente generico nelle censure e nelle doglianze formulate, debba ritenersi ai limiti dell'ammissibilità essendo stati, in ogni caso, indicati i capi della sentenza che si intendono impugnare, le censure proposte alla
5 ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, le violazioni di legge denunciate e la loro importanza ai fini della decisione.
Quanto, poi, all'art. 121 c.p.c., così come modificato dalla riforma Cartabia, e al correlato principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, evidenzia la Corte che lo stesso non può riguardare il presente appello, potendosi applicare la normativa richiamata ai soli procedimenti instaurati in primo grado successivamente al 28 febbraio 2023.
-4. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che il primo motivo di gravame è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Al riguardo occorre precisare che con il primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato che la sentenza in esame era viziata ed andava riformata per la parte in cui si era ivi ritenuto
- richiamando sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - che la circostanza del rifiuto di effettuare il test del DNA da parte del supposto padre biologico, poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione.
Rilevato quanto sopra, questa Corte ritiene opportuno previamente ricordare che l'azione finalizzata al riconoscimento di paternità è prevista e disciplinata dall'art. 269 c.c. ed al comma 2 di detta norma è stabilito che “la prova della paternità può essere data con ogni mezzo”. Ancora nella stessa norma al comma 4 è stato chiarito che: “ la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”
Si deve quindi sottolineare che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c. ha senz'altro introdotto una limitazione di carattere probatorio, stabilendo che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale;
tale limitazione tuttavia non ha reso indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, in quanto la disposizione appena richiamata va coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269 c.c. in forza della quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo ( cfr. sull'argomento Cass. civ. sent. N.27392/2005)
A quanto sopra deve aggiungersi che il richiamato comma 2, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità, per cui il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di
6 un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario ( cfr. Cass. sent. n. 12166/05).
Tanto rilevato in via di principio si deve ora ricordare, quanto al caso concreto, che
[...]
a sostegno della propria domanda ha affermato di essere nata da una relazione more Pt_2 uxorio intrattenuta negli anni 1989-2017 dalla madre, e dall'appellato Controparte_1 [...]
. Parte_1
Quest'ultimo nel costituirsi ha contestato la sussistenza della dedotta relazione sentimentale con la ed ha, al contrario, ha aggiunto che, in occasione di una visita Controparte_1
andrologica, avrebbe sottratto, a sua insaputa, un campione del suo liquido Controparte_1 seminale e lo avrebbe poi adoperato per concepire, con l'ausilio dell'inseminazione artificiale, la figlia e che avrebbe desunto detto concepimento della figlia con tali Parte_2
modalità dalla mera circostanza che la , di ritorno da suddetta visita andrologica, gli CP_1
avrebbe confessato il desiderio di voler avere un figlio da lui.
Tanto rilevato ed acclarato che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ( cfr il richiamato art. 269 c.c. ), si deve ora valutare se la paternità di cui si discute possa ritenersi comunque provata.
Va quindi anzitutto ricordato a tal proposito che nel corso del giudizio di primo grado il giudice aveva disposto procedersi con l'espletamento di ctu genetica, tuttavia il aveva Parte_1
rifiutato di sottoporsi alla stessa per le motivazioni su indicate.
Ebbene, il primo giudice ha sostanzialmente fondato la sua decisione sulla menzionata circostanza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale : “ove si consideri l'elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l'acquisizione della prova scientifica in esame appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato valore di significatività tale da renderlo come sostenuto da autorevole dottrina autosufficiente ai fini del giudizio del fatto” ( cfr. Cass. civ. 18626/16)
Ciò posto si deve anzitutto ricordare che in ordine alla questione in esame la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio richiamato dal Tribunale, affermando in modo univoco che
“nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal
7 giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario ( cfr. tra le altre: Cass. ord. n. 6025/15; n. 16226/15; n. 28886/2019 ; n. 7092/2022).
Va inoltre rilevato che nella parte motiva della richiamata ordinanza n. 7092/22 la Suprema
Corte ha affermato che:”….La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide e intende qui ribadire, secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa
l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre…..”
Nella stessa pronunzia la Suprema Corte ha anche chiarito che “dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa. Inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza…”.
Tanto rilevato, ritiene pertanto questa Corte che non possa condividersi la doglianza del
[...]
e ciò sulla scorta dei principi sin qui esposti e della piena condivisibilità della Pt_1
decisione del primo giudice che, in linea con quanto espresso dalla Suprema Corte, ha attribuito valore determinante al rifiuto opposto dal all'espletamento della ctu Parte_1
potendo lo stesso consentire anche da solo ( e quindi anche in mancanza di ulteriori prove) di ritenere fondata la domanda in ragione del suo elevato valore indiziario.
Ciò posto, come correttamente rilevato ritenuto dal giudice di prime cure, sulla base dell'istruttoria espletata, le motivazioni addotte dal per giustificare il suo rifiuto Parte_1
a sottoporsi all'esame genetico e le circostanze rappresentate sono rimaste del tutto sfornite di prova e alcun concreto elemento è stato allegato per poter ritenere anche solo plausibile che il concepimento di sia avvenuto facendo ricorso ad una pratica fecondativa Parte_2
8 illegale, tenuto conto, altresì, delle assidue frequentazioni intercorse in quegli anni tra il
[...]
e la , come confermate dalle parti in causa e da tutti i testi escussi. Pt_1 Controparte_1
È inoltre evidente che se è vero che il aveva la piena facoltà di autodeterminarsi Parte_1
in merito alla effettuazione o meno del test del DNA, è altrettanto vero che ben possono trarsi argomenti di prova dai comportamenti della parte, in applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, risultando comunque inverosimili - e peraltro non provate- le motivazioni addotte per giustificare il suo rifiuto di sottoporsi al test di cui si tratta.
-5. Tanto rilevato si deve a si deve a questo punto esaminare il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato la valutazione delle dichiarazioni testimoniali dalle quali ha tratto il convincimento in ordine all'esistenza di una relazione sentimentale tra il
[...]
e la , trattandosi di risultanze dotate di mero valore indiziario. Pt_1 Controparte_1
Orbene ritiene questa Corte che la doglianza debba essere disattesa.
Reputa la Corte che l'appellante si duole dell'erronea interpretazione della prova testimoniale sulla base di una lettura unilaterale e molto parziale delle deposizioni testimoniali, sul presupposto che la teste , ex moglie del , ha dichiarato di non Testimone_1 Parte_1 essere a conoscenza dell'esistenza di una relazione tra il suo ex marito e la sebbene CP_1
la predetta abbia comunque affermato che il si recava spesso a casa della stessa Parte_1
per aiutarla con il fratello e che ciò accadeva anche di notte.
Orbene va rilevato che le già di per sé generiche doglianze dell'appellante, quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, non hanno trovato in detta dichiarazione precisi elementi di riscontro idonei a fondare un giudizio univoco sulla esclusione della esistenza di una relazione sentimentale del predetto con la . CP_1
Difatti dall'esame specifico delle dichiarazioni testimoniali risultanze istruttorie, particolare rilevanza assume la dichiarazione resa dalla teste la , rispettivamente Testimone_2
sorella e zia delle odierne appellate, la quale ha dichiarato di sapere che in quegli anni la sorella intratteneva una relazione con il , sebbene non lo abbia mai conosciuto di persona, Parte_1
e che la stessa in quel periodo non frequentava altri uomini.
Ritiene la Corte di dover condividere la valutazione operata dal primo giudice che ha ritenuto non verosimile l'esistenza di un mero rapporto di amicizia tra il e la in Parte_1 CP_1
considerazione dell'assidua frequentazione tra i predetti in virtù della quale le figlie del convenuto frequentavano assiduamente, a loro volta, l'abitazione della e, addirittura, CP_1
9 quella di sua sorella, o in ragione della quale il era spesso presente, anche di notte, Parte_1 presso l'abitazione della . CP_1
Del resto che vi fosse una relazione non solo di amicizia dalle parti si evince anche dalla circostanza che il , in occasione della visita specialista dall'andrologo, ha preferito Parte_1
farsi accompagnare dalla piuttosto che dalla moglie circostanza che dimostra, a parere CP_1
della Corte, in modo inequivoco, la sussistenza di un rapporto intimo tra i predetti.
Il complessivo quadro probatorio - unitamente alla mancata prova fornita dal in Parte_1 merito all'asserito “furto del seme”- da un lato consente di ritenere irrilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c. pure proposta da parte appellante, non avendo il effettivamente provato che la fecondazione sia avvenuta Parte_1
illecitamente attraverso la involontaria sottrazione del proprio seme e dall'altro lato induce a ritenere irrilevante la questione del “mancato consenso del padre biologico” rispetto ad una pratica di fecondazione che si assume avvenuta illecitamente ma di cui, tuttavia, non è stata fornita prova alcuna.
In definitiva, a parere di questa Corte, correttamente il Tribunale ha correttamente valutato il rifiuto del di sottoporsi ai test ematologici – in conformità alla consolidata Parte_1
giurisprudenza di legittimità- e- alla stregua degli ulteriori elementi istruttori considerati e richiamati - abbia correttamente accertato la paternità naturale del . Parte_1
-6. Con il terzo e quarto motivo di appello il sul presupposto della erroneità della Parte_1
pronuncia di accertamento della paternità biologica ha censurato genericamente la previsione dell'obbligo di concorso al mantenimento della che al rimborso pro quota di Parte_2
quello pregresso non avendo quest'ultimo mosso censure rispetto al quantum determinato in prime cure - limitandosi a contestarne l'an .
Le doglianze ai limiti dell'inammissibilità sono infondate.
Difatti avendo il Tribunale correttamente ritenuto accertata la paternità del per le Parte_1
ragioni già dette va ricordato il diritto dei figli, siano essi minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, ad essere mantenuti, istruiti e educati dai genitori.
Tale diritto nasce dal rapporto stesso di filiazione e risponde all'interesse primario della prole a ricevere tutte le cure necessarie, non riconducibili solo all'obbligo alimentare, ma comprendenti anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, l'assistenza morale e materiale (cfr. Cass. n. 21273\13) e la giurisprudenza, sulla scorta di quanto su delineato, ha più volte sottolineato che l'obbligo, da parte dei genitori, di mantenere il figlio
10 maggiorenne viene meno solo qualora si provi che questi abbia raggiunto l'indipendenza economica, corrispondente alla professionalità acquisita, ovvero nel caso in cui si sia volontariamente sottratto allo svolgimento di un'attività lavorativa “adeguata” (cfr fra le tante
Cass. n. 4534\14) o ancora quando, posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, “non ne abbia tratto profitto”, come accade nel caso dello studente universitario fuori corso (cfr Cass. n. 1858\16).
-7. Parimenti va rigettato l'ultimo motivo di doglianza con il quale l'appellante si duole della condanna al pagamento della somma di € 1.232,80 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale assunto dal nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado e, in particolare, del rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai test genetici.
Orbene occorre al riguardo rilevare che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso in esame, la condotta del processuale del che ha rifiutato di sottoporsi al Parte_1
test genetico ha comportato un inevitabile allungamento della durata del processo di primo grado e quindi giustifica la condanna del predetto in quanto la norma richiamata costituisce una disposizione di natura pubblicistica che prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo.
L'abuso del processo causa, infatti, causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex L. 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verita') e va dunque contrastato.
Quanto, invece, alla medesima domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta nel presente grado dalle appellate rileva la Corte che la stessa non possa trovare accoglimento
.
11 Difatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità “la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del 30/9/2021).
Ebbene, nel presente grado non può ritenersi che il abbia assunto un Parte_1
comportamento processuale abusivo e confliggente con gli interessi in gioco, avendo esercitato un proprio legittimo diritto all'impugnazione ragion per cui per cui la domanda deve essere rigettata.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve, dunque, essere integralmente confermata.
-8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione delle tabelle ministeriali per i giudizi di valore indeterminabile – complessità media e con riguardo ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale della controversia. La prolissità dell'atto di appello e l'infondatezza dello stesso, sebbene non giustifichino la condanna ex art. 96 c.p.c., consentono l'applicazione dei valori tabellari medi.
-9. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2082/2023 così CP_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
12 b) condanna al pagamento, in favore delle appellate Parte_1 [...]
e , alle spese del presente grado, che liquida in complessivi CP_1 Parte_2
€ 8.470,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20/12/2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente
dott. Antonio Di Marco
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. n. 3745/2023 R.G. avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne, e vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Gianluca Sasso (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto – C.F._2
PEC: Email_1
appellante nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambe Parte_2 C.F._4
rappresentate e difese come da mandato in atti, dagli avv.ti Piero Orditura ( c.f. non indicato) congiuntamente agli Avv. ti Valerio Ricciardi (C.F. ) e Carlotta Di CodiceFiscale_5
Leva (C.F. ) ed elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec dei CodiceFiscale_6
predetti - PEC: e Email_2 Email_3
appellate
NONCHE' Procuratore Generale presso la Corte
1 interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per parte appellante: rigettare la domanda di accertamento della paternità e, per l'effetto, rigettare quelle consequenziali di mantenimento, di regresso e di condanna ex art. 96 c.p.c.; se ritenuto necessario ai fini della decisione, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c.; condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte appellata: dichiarare l'appello inammissibile;
in subordine rigettare l'appello con conferma della sentenza di primo grado e con condanna del al pagamento delle Parte_1
spese processuali oltreché di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della temerarietà della lite e del comportamento processuale.
Per il P.G.: rigetto dell'appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , avevano Controparte_1 Parte_2
convenuto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di accertare Parte_1
e dichiarare che era figlia di e, per l'effetto, ordinare Parte_2 Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
A fondamento della domanda aveva dedotto di aver intrapreso nell'estate Controparte_1
del 1989 una relazione sentimentale con il , sposato con un'altra persona, dalla CP_2
quale nel 2001 era nata;
l'attrice aveva dedotto inoltre che la relazione Parte_2
sentimentale con il si era protratta sino alla primavera del 2017 e che nonostante Parte_1
le varie richieste formulate il convenuto non avevo aveva inteso procedere al riconoscimento della figlia e quindi aveva deciso di instaurare il presente giudizio di dichiarazione giudiziale della paternità e l'attrice aveva precisato di non voler assumere il cognome Parte_2
paterno ma di voler mantenere esclusivamente quello materno con cui ormai si identificava da più di venti anni.
Tanto premesso le attrici avevano chiesto altresì che fosse determinato un assegno mensile da porsi a carico del convenuto in favore della attrice a titolo di concorso per il Parte_2
mantenimento della predetta in quanto non economicamente autosufficiente sebbene
2 maggiorenne nonché che fosse accertato che il convenuto non aveva mai provveduto al mantenimento della figlia - né in relazione alle spese ordinarie, né in relazione a quelle straordinarie - sin dalla sua nascita nel 2001 e pertanto l'attrice , avendo Controparte_1
sempre provveduto da sola al mantenimento della comune figlia, aveva diritto di regresso per la sua quota ex art. 1299 c.c. nei confronti del condebitore in solido con Parte_1
conseguente domanda di condanna di quest'ultimo al pagamento degli arretrati per il mantenimento della figlia anticipati dalla sola madre nella misura da Controparte_1
quantificarsi in corso di causa oltre interessi da calcolarsi dalle singole scadenze al soddisfo;
vinte le spese di lite.
Si era costituito in giudizio , il quale, preliminarmente, aveva eccepito la Parte_1
prescrizione dei diritti vantati dalle attrici;
nel merito aveva contestato quanto dedotto, assumendo di non aver mai avuto una relazione sentimentale con la né Controparte_1
rapporti sessuali deducendo, per converso, che la , avendolo accompagnato Controparte_1
ad una visita medica andrologica avrebbe sottratto un campione del suo liquido seminale e lo avrebbe poi adoperato a sua insaputa per concepire, con l'ausilio dell'inseminazione artificiale, la figlia . Parte_2
Il predetto aveva quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice istruttore aveva disposto procedersi con la
CTU genetica al fine di accertare la paternità o meno del ma la stessa non era Parte_1
stata in concreto effettuata a causa del rifiuto da parte del predetto di sottoporsi alle relative indagini genetiche.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione della prova testimoniale la causa, previa concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale, veniva riservata in decisione.
Con la sentenza n. 2082/2023, il Tribunale di Torre Annunziata, aveva accolto la domanda e, per l'effetto, aveva dichiarato che era il padre biologico di Parte_1 [...]
Pt_2
A fondamento di tale decisione il Tribunale aveva posto anzitutto in evidenza che il rifiuto da parte del convenuto - supposto padre biologico - di sottoporsi all'accertamento genetico e quindi al test del DNA, integrava una circostanza che poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione del predetto con il soggetto che chiedeva il riconoscimento quale figlio.
3 Ancora, il primo giudice aveva sottolineato che dalle dichiarazioni testimoniali acquisite fosse emersa la prova dell'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti e ciò rappresentava un ulteriore argomento di prova complementare rispetto agli elementi e quindi aveva dichiarato che era figlia di , autorizzando la predetta a Parte_2 Parte_1
mantenere il cognome materno ed aveva ordinato all'Ufficiale dello Stato civile di annotare la sentenza.
Il Tribunale aveva disposto, inoltre, che il dovesse versare in favore della figlia Parte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, un assegno di mantenimento nella misura di € Pt_2
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre il giudice di prime cure aveva rigettato la preliminare eccezione di prescrizione del diritto al rimborso delle somme pregresse richiamando al riguardo il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui il genitore che non provveda al riconoscimento ovvero, come avvenuto nella specie, obbliga a chiederne la dichiarazione giudiziale, non può allegare a proprio vantaggio il ritardato riconoscimento. Pertanto, la prescrizione del diritto al mantenimento della prole così come quella del genitore al rimborso delle spese affrontate, non opera dalla nascita, bensì dal riconoscimento effettuato dall'obbligato ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (ex plurimis, Cass. 9059/2017; Cass.
7986/2014; Cass. 5652/2012).
Tanto premesso e ritenuto che l'azione proposto non era prescritta il Tribunale aveva statuito che il dovesse, altresì, provvedere al rimborso pro quota delle spese per il Parte_1 mantenimento sostenute da per un totale di € 57.600,00; infine, aveva Controparte_1
condannato il alle spese processuali oltreché al pagamento, in favore delle attrici, Parte_1
della somma di € 1.232,80 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
-2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione, notificato il 10/8/2023, ha proposto appello
. Parte_1
L'appellante ha lamentato, in via preliminare, l'erroneità e illegittimità della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, nella parte in cui avrebbe fondato la propria decisione su un unico argomento di prova - il proprio rifiuto di sottoporsi ai test genetici - comunque non sufficiente , da solo, a giustificare l'accoglimento della domanda di accertamento della paternità.
Il ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe completamente travisato Parte_1
anche le altre prove raccolte nel corso del giudizio, in particolare le dichiarazioni rese dai testi
4 escussi;
conseguentemente, avrebbe errato nell'accogliere le domande subordinate e cioè nel riconoscere un assegno di mantenimento in favore di e il diritto di Parte_2 [...]
al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento pregresso, ciò CP_1
appunto in ragione della manifesta infondatezza della domanda principale di accertamento della paternità.
Il ha, infine, dedotto che per le medesime ragioni erronea sarebbe anche la Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali e il riconoscimento in favore delle attrici di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellante ha quindi censurato l'accoglimento delle domande subordinate conseguenziali ovvero il riconoscimento a suo carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...]
nonché il riconoscimento del diritto di ad ottenere il rimborso Pt_2 Controparte_1
pro quota delle spese sostenute per il mantenimento pregresso, ciò appunto in ragione della manifesta infondatezza della domanda principale di accertamento della paternità.
Il ha infine censurato in quanto erronea la pronuncia di condanna al pagamento Parte_1 delle spese processuali e il riconoscimento in favore delle attrici di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si sono costituite in giudizio e che hanno contestato tutto Controparte_1 Parte_2
quanto dedotto dall'appellante, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per infondatezza, e non specificità dei motivi e violazione degli artt. 121 c.p.c. e 111 Cost. ed hanno concluso per il rigetto dell'appello con condanna del alle spese e con Parte_1 liquidazione di un importo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. anche per il presente grado di giudizio.
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine fissato, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello e la causa, pertanto, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 25/9/2024, la è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-3. Tanto premesso occorre valutare, in via preliminare l'eccezione di inammissibilità formulate dalle parti appellate.
Al riguardo, ritiene la Corte che l'atto di appello, sebbene estremamente generico nelle censure e nelle doglianze formulate, debba ritenersi ai limiti dell'ammissibilità essendo stati, in ogni caso, indicati i capi della sentenza che si intendono impugnare, le censure proposte alla
5 ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, le violazioni di legge denunciate e la loro importanza ai fini della decisione.
Quanto, poi, all'art. 121 c.p.c., così come modificato dalla riforma Cartabia, e al correlato principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, evidenzia la Corte che lo stesso non può riguardare il presente appello, potendosi applicare la normativa richiamata ai soli procedimenti instaurati in primo grado successivamente al 28 febbraio 2023.
-4. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che il primo motivo di gravame è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Al riguardo occorre precisare che con il primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato che la sentenza in esame era viziata ed andava riformata per la parte in cui si era ivi ritenuto
- richiamando sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - che la circostanza del rifiuto di effettuare il test del DNA da parte del supposto padre biologico, poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione.
Rilevato quanto sopra, questa Corte ritiene opportuno previamente ricordare che l'azione finalizzata al riconoscimento di paternità è prevista e disciplinata dall'art. 269 c.c. ed al comma 2 di detta norma è stabilito che “la prova della paternità può essere data con ogni mezzo”. Ancora nella stessa norma al comma 4 è stato chiarito che: “ la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”
Si deve quindi sottolineare che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c. ha senz'altro introdotto una limitazione di carattere probatorio, stabilendo che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale;
tale limitazione tuttavia non ha reso indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, in quanto la disposizione appena richiamata va coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269 c.c. in forza della quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo ( cfr. sull'argomento Cass. civ. sent. N.27392/2005)
A quanto sopra deve aggiungersi che il richiamato comma 2, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità, per cui il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di
6 un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario ( cfr. Cass. sent. n. 12166/05).
Tanto rilevato in via di principio si deve ora ricordare, quanto al caso concreto, che
[...]
a sostegno della propria domanda ha affermato di essere nata da una relazione more Pt_2 uxorio intrattenuta negli anni 1989-2017 dalla madre, e dall'appellato Controparte_1 [...]
. Parte_1
Quest'ultimo nel costituirsi ha contestato la sussistenza della dedotta relazione sentimentale con la ed ha, al contrario, ha aggiunto che, in occasione di una visita Controparte_1
andrologica, avrebbe sottratto, a sua insaputa, un campione del suo liquido Controparte_1 seminale e lo avrebbe poi adoperato per concepire, con l'ausilio dell'inseminazione artificiale, la figlia e che avrebbe desunto detto concepimento della figlia con tali Parte_2
modalità dalla mera circostanza che la , di ritorno da suddetta visita andrologica, gli CP_1
avrebbe confessato il desiderio di voler avere un figlio da lui.
Tanto rilevato ed acclarato che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ( cfr il richiamato art. 269 c.c. ), si deve ora valutare se la paternità di cui si discute possa ritenersi comunque provata.
Va quindi anzitutto ricordato a tal proposito che nel corso del giudizio di primo grado il giudice aveva disposto procedersi con l'espletamento di ctu genetica, tuttavia il aveva Parte_1
rifiutato di sottoporsi alla stessa per le motivazioni su indicate.
Ebbene, il primo giudice ha sostanzialmente fondato la sua decisione sulla menzionata circostanza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale : “ove si consideri l'elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l'acquisizione della prova scientifica in esame appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato valore di significatività tale da renderlo come sostenuto da autorevole dottrina autosufficiente ai fini del giudizio del fatto” ( cfr. Cass. civ. 18626/16)
Ciò posto si deve anzitutto ricordare che in ordine alla questione in esame la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio richiamato dal Tribunale, affermando in modo univoco che
“nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal
7 giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario ( cfr. tra le altre: Cass. ord. n. 6025/15; n. 16226/15; n. 28886/2019 ; n. 7092/2022).
Va inoltre rilevato che nella parte motiva della richiamata ordinanza n. 7092/22 la Suprema
Corte ha affermato che:”….La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide e intende qui ribadire, secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa
l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre…..”
Nella stessa pronunzia la Suprema Corte ha anche chiarito che “dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa. Inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza…”.
Tanto rilevato, ritiene pertanto questa Corte che non possa condividersi la doglianza del
[...]
e ciò sulla scorta dei principi sin qui esposti e della piena condivisibilità della Pt_1
decisione del primo giudice che, in linea con quanto espresso dalla Suprema Corte, ha attribuito valore determinante al rifiuto opposto dal all'espletamento della ctu Parte_1
potendo lo stesso consentire anche da solo ( e quindi anche in mancanza di ulteriori prove) di ritenere fondata la domanda in ragione del suo elevato valore indiziario.
Ciò posto, come correttamente rilevato ritenuto dal giudice di prime cure, sulla base dell'istruttoria espletata, le motivazioni addotte dal per giustificare il suo rifiuto Parte_1
a sottoporsi all'esame genetico e le circostanze rappresentate sono rimaste del tutto sfornite di prova e alcun concreto elemento è stato allegato per poter ritenere anche solo plausibile che il concepimento di sia avvenuto facendo ricorso ad una pratica fecondativa Parte_2
8 illegale, tenuto conto, altresì, delle assidue frequentazioni intercorse in quegli anni tra il
[...]
e la , come confermate dalle parti in causa e da tutti i testi escussi. Pt_1 Controparte_1
È inoltre evidente che se è vero che il aveva la piena facoltà di autodeterminarsi Parte_1
in merito alla effettuazione o meno del test del DNA, è altrettanto vero che ben possono trarsi argomenti di prova dai comportamenti della parte, in applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, risultando comunque inverosimili - e peraltro non provate- le motivazioni addotte per giustificare il suo rifiuto di sottoporsi al test di cui si tratta.
-5. Tanto rilevato si deve a si deve a questo punto esaminare il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante ha censurato la valutazione delle dichiarazioni testimoniali dalle quali ha tratto il convincimento in ordine all'esistenza di una relazione sentimentale tra il
[...]
e la , trattandosi di risultanze dotate di mero valore indiziario. Pt_1 Controparte_1
Orbene ritiene questa Corte che la doglianza debba essere disattesa.
Reputa la Corte che l'appellante si duole dell'erronea interpretazione della prova testimoniale sulla base di una lettura unilaterale e molto parziale delle deposizioni testimoniali, sul presupposto che la teste , ex moglie del , ha dichiarato di non Testimone_1 Parte_1 essere a conoscenza dell'esistenza di una relazione tra il suo ex marito e la sebbene CP_1
la predetta abbia comunque affermato che il si recava spesso a casa della stessa Parte_1
per aiutarla con il fratello e che ciò accadeva anche di notte.
Orbene va rilevato che le già di per sé generiche doglianze dell'appellante, quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, non hanno trovato in detta dichiarazione precisi elementi di riscontro idonei a fondare un giudizio univoco sulla esclusione della esistenza di una relazione sentimentale del predetto con la . CP_1
Difatti dall'esame specifico delle dichiarazioni testimoniali risultanze istruttorie, particolare rilevanza assume la dichiarazione resa dalla teste la , rispettivamente Testimone_2
sorella e zia delle odierne appellate, la quale ha dichiarato di sapere che in quegli anni la sorella intratteneva una relazione con il , sebbene non lo abbia mai conosciuto di persona, Parte_1
e che la stessa in quel periodo non frequentava altri uomini.
Ritiene la Corte di dover condividere la valutazione operata dal primo giudice che ha ritenuto non verosimile l'esistenza di un mero rapporto di amicizia tra il e la in Parte_1 CP_1
considerazione dell'assidua frequentazione tra i predetti in virtù della quale le figlie del convenuto frequentavano assiduamente, a loro volta, l'abitazione della e, addirittura, CP_1
9 quella di sua sorella, o in ragione della quale il era spesso presente, anche di notte, Parte_1 presso l'abitazione della . CP_1
Del resto che vi fosse una relazione non solo di amicizia dalle parti si evince anche dalla circostanza che il , in occasione della visita specialista dall'andrologo, ha preferito Parte_1
farsi accompagnare dalla piuttosto che dalla moglie circostanza che dimostra, a parere CP_1
della Corte, in modo inequivoco, la sussistenza di un rapporto intimo tra i predetti.
Il complessivo quadro probatorio - unitamente alla mancata prova fornita dal in Parte_1 merito all'asserito “furto del seme”- da un lato consente di ritenere irrilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c. pure proposta da parte appellante, non avendo il effettivamente provato che la fecondazione sia avvenuta Parte_1
illecitamente attraverso la involontaria sottrazione del proprio seme e dall'altro lato induce a ritenere irrilevante la questione del “mancato consenso del padre biologico” rispetto ad una pratica di fecondazione che si assume avvenuta illecitamente ma di cui, tuttavia, non è stata fornita prova alcuna.
In definitiva, a parere di questa Corte, correttamente il Tribunale ha correttamente valutato il rifiuto del di sottoporsi ai test ematologici – in conformità alla consolidata Parte_1
giurisprudenza di legittimità- e- alla stregua degli ulteriori elementi istruttori considerati e richiamati - abbia correttamente accertato la paternità naturale del . Parte_1
-6. Con il terzo e quarto motivo di appello il sul presupposto della erroneità della Parte_1
pronuncia di accertamento della paternità biologica ha censurato genericamente la previsione dell'obbligo di concorso al mantenimento della che al rimborso pro quota di Parte_2
quello pregresso non avendo quest'ultimo mosso censure rispetto al quantum determinato in prime cure - limitandosi a contestarne l'an .
Le doglianze ai limiti dell'inammissibilità sono infondate.
Difatti avendo il Tribunale correttamente ritenuto accertata la paternità del per le Parte_1
ragioni già dette va ricordato il diritto dei figli, siano essi minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, ad essere mantenuti, istruiti e educati dai genitori.
Tale diritto nasce dal rapporto stesso di filiazione e risponde all'interesse primario della prole a ricevere tutte le cure necessarie, non riconducibili solo all'obbligo alimentare, ma comprendenti anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, l'assistenza morale e materiale (cfr. Cass. n. 21273\13) e la giurisprudenza, sulla scorta di quanto su delineato, ha più volte sottolineato che l'obbligo, da parte dei genitori, di mantenere il figlio
10 maggiorenne viene meno solo qualora si provi che questi abbia raggiunto l'indipendenza economica, corrispondente alla professionalità acquisita, ovvero nel caso in cui si sia volontariamente sottratto allo svolgimento di un'attività lavorativa “adeguata” (cfr fra le tante
Cass. n. 4534\14) o ancora quando, posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, “non ne abbia tratto profitto”, come accade nel caso dello studente universitario fuori corso (cfr Cass. n. 1858\16).
-7. Parimenti va rigettato l'ultimo motivo di doglianza con il quale l'appellante si duole della condanna al pagamento della somma di € 1.232,80 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale assunto dal nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado e, in particolare, del rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai test genetici.
Orbene occorre al riguardo rilevare che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso in esame, la condotta del processuale del che ha rifiutato di sottoporsi al Parte_1
test genetico ha comportato un inevitabile allungamento della durata del processo di primo grado e quindi giustifica la condanna del predetto in quanto la norma richiamata costituisce una disposizione di natura pubblicistica che prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo.
L'abuso del processo causa, infatti, causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex L. 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verita') e va dunque contrastato.
Quanto, invece, alla medesima domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta nel presente grado dalle appellate rileva la Corte che la stessa non possa trovare accoglimento
.
11 Difatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità “la condanna ex art. 96, comma
3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del 30/9/2021).
Ebbene, nel presente grado non può ritenersi che il abbia assunto un Parte_1
comportamento processuale abusivo e confliggente con gli interessi in gioco, avendo esercitato un proprio legittimo diritto all'impugnazione ragion per cui per cui la domanda deve essere rigettata.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve, dunque, essere integralmente confermata.
-8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione delle tabelle ministeriali per i giudizi di valore indeterminabile – complessità media e con riguardo ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale della controversia. La prolissità dell'atto di appello e l'infondatezza dello stesso, sebbene non giustifichino la condanna ex art. 96 c.p.c., consentono l'applicazione dei valori tabellari medi.
-9. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2082/2023 così CP_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
12 b) condanna al pagamento, in favore delle appellate Parte_1 [...]
e , alle spese del presente grado, che liquida in complessivi CP_1 Parte_2
€ 8.470,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20/12/2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente
dott. Antonio Di Marco
13