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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 620/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via G. Pascoli, n 5, presso lo studio Parte_1
UA DR ed LL RT (PEC: e che congiuntamente e Email_1 Email_2
o RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE Oggetto: Indennità di malattia Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di bracciante agricola, iscritta negli elenchi del Comune di Rombiolo per l'anno 2021 e dipendente della Citrus Scarl, rappresentando che il 1.03.2022 comunicava, per il tramite del medico di base, certificato di malattia per il periodo intercorrente fra il 1.03.2022 e il 31.03.2022, in ragione della sua positività al COVIS-19, al fine di ottenere l'apposita indennità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che il Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di discussione ex artt. 415 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, voglia:
1. riconoscere e dichiarare che parte ricorrente, quale lavoratrice agricola, ha il diritto a percepire l'indennità di malattia in relazione al periodo dal 1° marzo al 31 marzo 2022; 2. per l'effetto, condannare l , in persona del Presidente Controparte_1 pro-tempore, legale rapprese ede centrale dell in CP_1
Roma, Via Ciro Il Grande, 21, alla liquidazione e corresponsione della suddetta inden lla misura di legge, oltre interessi legali e maggior danno come per legge.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per ottenere l'indennità di malattia, per il periodo intercorrente fra il 1.03.2022 e il 31.03.2022, prevista dal D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.04.2020, per aver contratto il COVID-19. 3. Dalla documentazione versata in atti, emerge che l' ha rigettato la richiesta Controparte_2 avanzata dalla ricorrente, perché la diagnosi riportata dalla certificazione medica era:
“quarantena domiciliare per positività test Covid-19 e isolamento per pos. test Covid-19”, diagnosi non indennizzabili, secondo la normativa in vigore.
4. Tuttavia, la ricorrente ha dedotto e documentato che, il medico di base, il 12.01.2023, provvedeva a certificare di aver commesso un errore materiale nella redazione del certificato comunicato all'Ente previdenziale, sottoscrivendo: «Certifico, in qualità di medico curante, che
, nata il [...] a [...], residente a [...], che i dati contenuti nei Parte_1 agnostici, inseriti nel certificato di malattia n. 306580390, rilasciato il giorno 1/03/2022, relativo al periodo dal 1/03/2022 al 15/03/2022, nonché di quello di continuazione n. 308333202, rilasciato il 16/03/2022, relativo al periodo dal 16/03/2022 al 31/03/2022, sono stati riportati in modo erroneo e che, per entrambe le certificazioni, la diagnosi corretta era quella di
“malattia da covid-19 con febbre, ageusia, tosse e anosmia» (all. 6, fascicolo di parte ricorrente).
5. Poiché la condizione certificata dal Medico (il 12.01.2023) risulta indennizzabile, il ricorso merita di essere accolto.
6. Poiché la mancata erogazione della prestazione da parte dell' è dipesa Controparte_2 dall'errore di certificazione del medico e solo in data successiva nicazione all della rettifica del certificato medico in questione, sussistono giustificati motivi per CP_1 co sare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara il diritto di a ottenere Parte_1
l'indennità di malattia per il periodo intercorrente fra il 1.03 22;
- condanna a corrispondere a l'indennità di malattia, per il periodo CP_1 Parte_1 richiesto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 14/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via G. Pascoli, n 5, presso lo studio Parte_1
UA DR ed LL RT (PEC: e che congiuntamente e Email_1 Email_2
o RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
RESISTENTE Oggetto: Indennità di malattia Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di bracciante agricola, iscritta negli elenchi del Comune di Rombiolo per l'anno 2021 e dipendente della Citrus Scarl, rappresentando che il 1.03.2022 comunicava, per il tramite del medico di base, certificato di malattia per il periodo intercorrente fra il 1.03.2022 e il 31.03.2022, in ragione della sua positività al COVIS-19, al fine di ottenere l'apposita indennità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che il Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di discussione ex artt. 415 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, voglia:
1. riconoscere e dichiarare che parte ricorrente, quale lavoratrice agricola, ha il diritto a percepire l'indennità di malattia in relazione al periodo dal 1° marzo al 31 marzo 2022; 2. per l'effetto, condannare l , in persona del Presidente Controparte_1 pro-tempore, legale rapprese ede centrale dell in CP_1
Roma, Via Ciro Il Grande, 21, alla liquidazione e corresponsione della suddetta inden lla misura di legge, oltre interessi legali e maggior danno come per legge.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per ottenere l'indennità di malattia, per il periodo intercorrente fra il 1.03.2022 e il 31.03.2022, prevista dal D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.04.2020, per aver contratto il COVID-19. 3. Dalla documentazione versata in atti, emerge che l' ha rigettato la richiesta Controparte_2 avanzata dalla ricorrente, perché la diagnosi riportata dalla certificazione medica era:
“quarantena domiciliare per positività test Covid-19 e isolamento per pos. test Covid-19”, diagnosi non indennizzabili, secondo la normativa in vigore.
4. Tuttavia, la ricorrente ha dedotto e documentato che, il medico di base, il 12.01.2023, provvedeva a certificare di aver commesso un errore materiale nella redazione del certificato comunicato all'Ente previdenziale, sottoscrivendo: «Certifico, in qualità di medico curante, che
, nata il [...] a [...], residente a [...], che i dati contenuti nei Parte_1 agnostici, inseriti nel certificato di malattia n. 306580390, rilasciato il giorno 1/03/2022, relativo al periodo dal 1/03/2022 al 15/03/2022, nonché di quello di continuazione n. 308333202, rilasciato il 16/03/2022, relativo al periodo dal 16/03/2022 al 31/03/2022, sono stati riportati in modo erroneo e che, per entrambe le certificazioni, la diagnosi corretta era quella di
“malattia da covid-19 con febbre, ageusia, tosse e anosmia» (all. 6, fascicolo di parte ricorrente).
5. Poiché la condizione certificata dal Medico (il 12.01.2023) risulta indennizzabile, il ricorso merita di essere accolto.
6. Poiché la mancata erogazione della prestazione da parte dell' è dipesa Controparte_2 dall'errore di certificazione del medico e solo in data successiva nicazione all della rettifica del certificato medico in questione, sussistono giustificati motivi per CP_1 co sare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara il diritto di a ottenere Parte_1
l'indennità di malattia per il periodo intercorrente fra il 1.03 22;
- condanna a corrispondere a l'indennità di malattia, per il periodo CP_1 Parte_1 richiesto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 14/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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