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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 11245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11245 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 41205 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Gabriele Dell'Atti e Michele Bia
- parte attrice -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), entrambe in giudizio con gli avv.ti. Alessandro Limatola e Vincenzo P.IVA_3
Meli
- parti convenute -
OGGETTO: agenzia.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “insite preliminarmente nell'ammissione dei mezzo istruttori di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” e quindi: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa eccezione, richiesta, domanda reietta:
1. accertare e dichiarare:
1.1. il difetto di titolarità della ad intimare Controparte_2
1 la risoluzione del contratto di agenzia per cui è causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed inefficacia della risoluzione dalla stessa intimata con nota a.r. 17.03.2017 per le ragioni ed in relazione ai fatti esposti nella narrativa che precede;
1.2. in ogni caso, l'illegittimità della risoluzione di diritto intimata da
[...] per conto di con nota a.r. 17.03.2017 per le ragioni CP_2 Controparte_1 ed in relazione ai fatti esposti nelle proprie difese;
2. accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione intimata dalla Parte_1 con nota a.r. 26.04.2017 e, comunque, accertare e dichiarare risolto il contratto
[...] per inadempimento grave ed esclusivo della per le ragioni ed in Controparte_1 relazione ai fatti esposti nelle proprie difese tutte;
per l'effetto, per le ragioni ampiamente esposte nelle proprie difese, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., per i titoli indicati ai punti b.1., b.
2. e b.
3. dell'atto di citazione e 3.1., 3.2. e 3.3. della presente memoria, al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 1.556.361,00, oltre interessi di mora dal 27.04.2017 sino alla data dell'effettivo soddisfo (ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. e d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.);
3. rigettare le avverse domande, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nella narrativa che precede.
Vinte le spese, onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
- per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “In via preliminare:
-Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla società convenuta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda Controparte_2 proposta nei suoi confronti da;
Parte_1
In via principale:
- Rigettare le domande tutte proposte da in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore e liquidatore, in quanto il contratto di agenzia per cui è causa deve ritenersi risolto ex art. 1456 c.c. e art. 18 del contratto inter partes e/o ex art. 1453 c.c. per gravi e reiterati inadempimenti di Parte_1
;
[...]
In via riconvenzionale:
2 - accertare e dichiarare che , in persona del legale Parte_1 rapp.te pro tempore e liquidatore, è tenuta al pagamento di € 49.938,50 per i fatti sopra riportati in conformità alle previsioni contrattuali e per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di € 49.938,80 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
- con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Parte
(nel prosieguo anche solo o parte attrice) ha agito nei confronti di
[...] ed chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa eccezione reietta:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto intimata da
[...] per conto di con nota a.r. 17.03.2017 per le ragioni CP_2 Controparte_1 ed in relazione ai fatti esposti nella narrativa;
2) accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione intimata dalla Parte_1 con nota a.r. 26.04.2017 e, comunque, accertare e dichiarare risolto il contratto
[...] per inadempimento grave ed esclusivo della società convenuta per le ragioni ed in relazione ai fatti esposti nella narrativa;
per l'effetto, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, condannare ed in solido e Controparte_1 Controparte_2 per i titoli indicati ai punti b.1., b.
2. e b.
3. della narrativa che precede, al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 1.556.361,00, oltre interessi di mora dal 27.04.2017 sino alla data dell'effettivo soddisfo (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.).
Vinte le spese, onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”
A sostegno delle domande così proposte, ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 15.12.2014, Enel Servizi S.r.l. (oggi , in nome e per Controparte_2
Parte conto di aveva stipulato con la stessa un contratto di Controparte_1
Parte agenzia, della durata di tre anni, in virtù del quale , quale agente, si era impegnata a promuovere stabilmente, per conto della preponente la Controparte_1
3 conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale ed altri servizi accessori nelle zone della Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Emilia Romagna,
Sardegna, Lazio e Calabria;
Parte
- che, per l'esecuzione del mandato ricevuto, era stata autorizzata ad utilizzare, attraverso l'utilizzo di passwords di accesso rilasciate dalla stessa preponente,
l'archivio di proprietà di quest'ultima, contenente i dati riguardanti i clienti ed i potenziali clienti delle zone assegnate;
- che le parti avevano stabilito che i compensi netti spettanti all'agente, a titolo di provvigioni, nell'arco della durata del contratto non avrebbero potuto essere superiori all'importo di euro 330.000,00, importo che, a seguito di successive modifiche contrattuali, era stato poi esteso ad euro 3.880.000,00, nel dicembre del 2016; Parte
- che , nel corso degli anni 2015 e 2016 e sino al primo trimestre del 2017, aveva stipulato, per conto di circa 35.920 contratti di energia elettrica e Controparte_1
Parte gas, tant'è che stessa aveva autorizzato ad emettere le relative fatture;
CP_1
Parte
- che aveva quindi maturato, a titolo di provvigione, i seguenti importi: euro
267.053,00 nel 2015; euro 1.262.944,00 nel 2016; euro 595.129,00 nel primo trimestre del 2017;
- che , con missiva del 17.3.2017 ed avvalendosi della clausola risolutiva CP_1 espressa prevista dall'art. 18 lettera o), aveva tuttavia risolto il contratto, contestando la Parte violazione, da parte di , dell'art. 21 ed adducendo come motivazione che erano
“state registrate complessivamente fino al 21.01.2017, n. 278 sessioni di download che hanno portato in totale allo scaricamento di un ingente quantitativo di dati (841.805 righe)”; Parte
- che , con missiva del 3.4.2017, aveva dato riscontro a tale comunicazione, chiedendo la “riattivazione” del rapporto contrattuale ed evidenziando, da un lato,
l'assenza di qualsivoglia inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della stessa Parte
, la quale aveva utilizzato i dati personali dei clienti forniti da al solo ed CP_1 unico scopo di espletare correttamente la propria attività di agente, e, dall'altro,
l'inconferenza del richiamo all'art. 21 (Privacy e riservatezza), in quanto tale clausola sanzionava la condotta di illecito utilizzo dei dati personali dei potenziali clienti
(violazione quest'ultima non contestata, né verificatasi); Parte
- che , in assenza di riscontro, aveva a sua volta comunicato, con missiva del
4 27.4.2017, la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della preponente, con conseguente richiesta di pagamento dei danni subiti e di tutto quanto dovutole per legge e per contratto;
- che l'illegittima risoluzione del contratto di agenzia da parte di aveva reso di CP_1
Parte fatto impossibile la continuazione dell'attività di , posto che la stessa aveva come unico cliente stessa ed aveva, quindi, una struttura organizzativa formata e CP_1 certificata per vendere esclusivamente prodotti con conseguente inevitabile CP_1 scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ex art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. e nomina del liquidatore, giusta delibera del 15.6.2017;
- che infruttuosi si erano poi rivelati i vari tentativi di composizione bonaria della Parte controversia insorta tra le parti, compresa la negoziazione assistita con cui aveva ribadito il proprio diritto ad ottenere la complessiva somma di euro 1.556.361,00 (di cui euro 659.913,00 a titolo di danno conseguente alla illegittima interruzione del rapporto contrattuale;
euro 708.375,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. ed euro
188.073,00 a titolo di compensi ricorrenti ai sensi del contratto di agenzia), oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese per la messa in liquidazione della Parte medesima;
- che la risoluzione comunicata da era illegittima, in quanto: i) la condotta CP_1 contestata, consistente nel download dei dati dei clienti e dei potenziali clienti, costituiva non soltanto attività consentita - attraverso l'utilizzo di passwords di accesso fornite dalla stessa convenuta - ma anche indispensabile ai fini della promozione dei prodotti commercializzati per conto di ii) gli artt.
9.10 e 9.11 del contratto CP_1 stabilivano che “i dati riguardanti i clienti o potenziali clienti della zona assegnata all'Agente costituiscono archivio di proprietà della Preponente”; “l'Archivio dovrà essere tenuto dall'Agente secondo le istruzioni impartitegli in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia;
lo stesso archivio dovrà essere restituito alla preponente al momento della cessazione del rapporto”; iii) l'art. 21.11 (“Privacy e riservatezza”) stabiliva che “la banca dei dati riguardanti i clienti o potenziali clienti della zona assegnata all'agente costituiscono archivio in disponibilità della preponente dovendo l'agente tenere l'archivio secondo le istruzioni impartitegli dalla preponente ivi incluse quelle relative al sistema informativo che sarà messo a disposizione dell'agente dalla preponente di cui all'art. 9, in esecuzione degli obblighi
5 derivanti dal contratto di agenzia e restituito al momento della cessazione del rapporto”; Parte
- che non aveva pertanto violato l'art. 21, essendosi limitata ad effettuare legittimamente il download dei dati, senza farne un uso abusivo;
- che avendo risolto anticipatamente il contratto di agenzia in assenza di giusta CP_1
Parte causa, era obbligata a corrispondere in favore di le seguenti somme, come risultanti dalla perizia versata in atti: euro 659.913,00, a titolo di mancato guadagno, Parte calcolato quale differenza tra il margine di contribuzione che avrebbe conseguito in assenza della risoluzione contrattuale (avvenuta in data 17.3.2019) e quello che aveva effettivamente conseguito nell'esercizio 2017; euro 708.375,00, in base all'art. 1751 c.c. ed a titolo di competenze di fine rapporto;
euro 188.073,00 a titolo di compenso ricorrente previsto dall'art. 13 e allegato C del contratto, calcolato moltiplicando le tariffe fissate da per ciascuna tipologia di contratto di fornitura CP_1 concluso dall'agente, per il numero di contratti conclusi in ciascun anno di riferimento;
Parte
- che aveva ricevuto soltanto il primo “compenso ricorrente” previsto dal contratto di agenzia pari ad euro 31.329,00 e non anche il secondo.
1.2. ed si sono tempestivamente costituite in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande proposte da CP_2 [...]
. Parte_1
In via riconvenzionale, ha domandato la condanna di parte attrice al CP_1 pagamento della somma di euro 49.938,00.
Le convenute hanno infatti allegato, dedotto ed eccepito:
- che (già era estranea al rapporto contrattuale posto Controparte_2 Controparte_3
a base delle avverse domande, avendo sottoscritto il contratto di agenzia in nome e per conto di Controparte_1
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, aveva già CP_1 contestato, tramite comunicazione via p.e.c. del 16.2.2017, gravi inadempimenti Parte rispetto all'art. 21 del contratto;
comunicazione a cui aveva dato riscontro, con missiva del 27.2.2017, ammettendo la propria attività di massiccia estrazione di dati personali e garantendo che “le informazioni e i dati erroneamente estratti” non sarebbero stati divulgati a terzi, così riconoscendo di avere estratto dati non attinenti e
6 non necessari alla propria attività di promozione, in violazione delle disposizioni contrattuali;
- che, a seguito di verifiche e in data 20.2.2017, era emerso un ulteriore scarico Parte massivo di dati da parte di utenti di , che si erano collegati al CRM (Customer
Relationship Management), ossia la banca dati contenete tutti i clienti di tramite CP_1 accounts definiti dal loro codice fiscale;
in particolare, era emerso che la maggior parte di questi accessi al sistema, con scarico di dati, era avvenuta tramite l'account Parte dell'amministratore unico di;
- che, attesa la gravità dell'accaduto, si era vista pertanto costretta a CP_1 comunicare, con nota del 17.3.2017, la risoluzione con effetto immediato del contratto di agenzia, evidenziando la reiterazione del comportamento già precedentemente censurato;
- che aveva inoltre presentato una denuncia-querela al Dipartimento di CP_1
Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nei confronti di Parte
, al fine di denunciare la rilevazione di 216 downloads che avevano portato all'estrazione di un ingente quantitativo di dati (593.852 righe), presenti sulla
Customer Base, eseguiti dalla user identificata con il codice fiscale Parte ed assegnata ad un utente appartenente a , ossia a C.F._1
; Parte_2
- che, con la predetta denuncia-querela erano stati inoltre segnalati diversi “profili facebook” collegati alla vendita/scambio di liste clandestine di anagrafiche di clienti del mercato Libero e Tutelato;
CP_1
- che, presso la Procura della Repubblica di Bari, era stato quindi iscritto un procedimento penale a carico di tale , Amministratore Unico e Parte_2
Parte Liquidatore della , per i reati contestati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter. c.p.c. e comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala ex art. 167 bis d. lgs. n. 196/2003;
- che, negli ultimi anni, era stata oggetto di accertamenti ispettivi, da parte CP_1 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, scaturiti da segnalazioni pervenute circa la ricezione di sms o telefonate indesiderate a contenuto promozionale effettuate nell'interesse di società del gruppo e ciò nonostante l'intensificazione CP_1 delle verifiche che la stessa aveva predisposto sull'operato dei suoi agenti;
7 - che, verificate le attività di accesso al CRM di e di scarico massivo di dati ad CP_1
Parte opera di in violazione dell'art. 169, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 “in Parte relazione all'assenza del limite di accesso dei profili di autorizzazione della ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento (cfr. punto 13, all. B, del
Codice)”, la predetta Autorità aveva quindi condannato al pagamento della CP_1 sanzione di euro 30.000,00;
- che, inoltre, nel corso delle attività antifrode svolte da sul territorio, erano CP_1
Parte emerse altre gravissime condotte a carico di , consistenti nell'attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas i cui intestatari avevano affermato di non aver mai sottoscritto, disconoscendone la firma;
fatti questi a fronte delle quali CP_1 aveva presentato, nel corso del 2017 e del 2018, una serie di esposti nei confronti di Parte
avanti alle Procure della Repubblica di Brindisi, Cosenza, Termini Imerese e
Reggio Emilia;
Parte
- che la risoluzione del contratto comunicata da in data 26.4.2017 era pertanto infondata, nonché strumentale;
- che l'inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti il trattamento dei dati personali era stata considerata di tale importanza, da entrambe le parti contraenti, da essere inserita sia nella clausola risolutiva espressa sia nella clausola penale per sanzionarne ogni singola violazione;
- che l'avvenuta risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. era pertanto Parte legittima, con la conseguenza che nulla era dovuto a a titolo di indennità di cessato rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., la quale era dovuta, in presenza dei presupposti di legge, soltanto nel caso di scioglimento del contratto ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all'agente;
- che, ai sensi degli artt. 12.7 e 12.9 del contratto di agenzia stipulato dalle parti,
l'indennità ex art. 1751 c.c. non era dovuta in caso di risoluzione del contratto da parte della preponente per inadempimento dell'agente, come avvenuto nel caso di specie;
- che l'attrice non aveva né allegato, né provato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1751 c.c., avendo prodotto soltanto i c.d. inviti a fatturare e le fatture emesse nei confronti di del tutto irrilevanti sia ai fini della prova dell'acquisizione di CP_1 nuovi clienti sia di sostanziali vantaggi in capo ad CP_1
- che la quantificazione dell'indennità richiesta, pari ad euro 708.375,00, era priva di
8 fondamento, in quanto calcolata nella misura massima di legge in difetto dei presupposti per il suo riconoscimento e sulla base di importi provvigionali errati;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla attrice, quest'ultima aveva ricevuto tutti i “compensi ricorrenti” maturati, come risultava dagli inviti a fatturare prodotti dalla stessa e, in ogni caso, il relativo “quantum” richiesto era incomprensibile e comunque errato, non avendo neanche preso in considerazione l'elevato numero di clienti che avevano esercitato il recesso;
- che la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice era infondata, oltre che non provata;
Parte
- che la perizia tecnica depositata da era sfornita di qualunque valore probatorio;
- che vantava un credito di euro 49.938,00 nei confronti dell'attrice (di cui euro CP_1
3.000,00, euro 1.800,00, euro 1.200,00 ed euro 400,00, a titolo di penali relative rispettivamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017; euro 5.652,00 a titolo di quota di contributi Enasarco a carico dell'Agente relativi al IV trimestre 2016 e I trimestre 2017 emesse? il 24.7.2017; euro 32.998,47 ed euro 5.652,00 di cui alle n. 2 note di credito emesse il 24.7.2017; euro 154,60 ed euro 93,94 a titolo di incentivi
“Vita da VIP” anticipati all'Agente da rispettivamente per l'anno 2016 e per il CP_1 periodo compreso tra gennaio e maggio 2017, per una somma complessiva pari ad euro 52.080,47, da cui doveva detrarsi per compensazione impropria il credito dell'ex agente di euro 2.096,67 a titolo di FIRR relativo all'anno 2017), come risultante dall'estratto conto prodotto in atti.
1.3. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., parte attrice, con la propria prima memoria ed in replica alla avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva di ha precisato di avere citato in Controparte_2 giudizio anche onde evitare qualsivoglia avversa eccezione da parte Controparte_2 del rappresentato in ordine al potere del rappresentante, che, in tal caso, ne avrebbe direttamente risposto. Preso atto del difetto di titolarità del rapporto in capo ad
[...]
, ha quindi anche eccepito l'inefficacia della risoluzione intimata da quest'ultima CP_2 in data 17.3.2017, in quanto proveniente da soggetto privo del potere di risolvere il contratto di agenzia.
1.4. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti come da ordinanza del
3.3.2022, da intendersi qui confermata, la causa, istruita mediante produzioni
9 documentali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
(già è fondata e giustifica il rigetto delle domande proposte, nei Controparte_4 suoi confronti, da parte attrice.
Ai fini della verifica della legittimazione passiva, quale condizione dell'azione, occorre infatti avere riguardo alla sola prospettazione della parte attorea e verificare se, in base ad essa, il convenuto sia il soggetto nei cui confronti può essere potenzialmente emessa la pronuncia richiesta.
Nella specie, parte attrice ha agito nei confronti di sull'assunto Controparte_2 che la medesima abbia concluso il contratto di agenzia “in nome e per conto” di
[...]
Controparte_1
Va allora osservato che, ai sensi dell'art. 1388 c.c., gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza - ossia i diritti ed obblighi inerenti il negozio stesso - si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, sicché colui che ha contratto con il mandatario deve chiedere l'adempimento degli obblighi nascenti dal negozio direttamente al mandante, non restando il contraente in nome altrui vincolato verso l'altro contraente dagli obblighi assunti.
Sulla base della prospettazione di parte attrice, deve pertanto essere escluso che la convenuta possa essere, anche solo in astratto, il soggetto tenuto a Controparte_2 rispondere a titolo di inadempimento contrattuale e quindi destinatario delle domande attoree.
E' peraltro irrilevante quanto ha precisato da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ossia di avere citato in giudizio anche CP_2 onde evitare qualsivoglia avversa eccezione da parte del rappresentato in ordine
[...] al potere del rappresentante, che, in tal caso, ne avrebbe direttamente risposto.
Non risulta infatti che, prima dell'introduzione del giudizio, fosse insorta alcuna contestazione in ordine ai poteri rappresentativi di . CP_2
3. Le domande proposte da parte attrice nei confronti di vanno CP_1 rigettate per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Va infatti disattesa la domanda con cui parte attrice chiede di accertare
10 l'inesistenza di una giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia n. 8400065073 del 15.12.2014 e successiva variante (docc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice) e, dunque, l'inadempimento della convenuta, per non avere quest'ultima rispettato la scadenza naturale del contratto. Accertamento questo che viene richiesto al fine di accertare, al contempo, che il rapporto si sia invece sciolto per fatto attribuibile al preponente ex art. 1751 c.c..
3.2. E' innanzitutto priva di pregio l'eccezione, sollevata da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di inefficacia della dichiarazione di risoluzione comunicata da in data 17.3.2017 (doc. 7 del fascicolo di parte CP_2 attrice).
Secondo l'assunto della stessa parte attrice, l'atto sarebbe inefficace in quanto proveniente da soggetto privo del potere di risolvere il contratto di agenzia.
A prescindere da una serie di ulteriori considerazioni (per completezza, si rileva che: è lo stesso soggetto che ha concluso il contratto di agenzia in nome e CP_2 per conto di e pattuito le relative varianti;
parte attrice, nel replicare alla CP_1 predetta comunicazione del 17.3.2017, non ha in alcun modo contestato la titolarità in capo ad del potere rappresentativo;
, nel costituirsi nel presente CP_2 CP_1 giudizio, ha comunque confermato la riferibilità a sé della predetta comunicazione, con ciò quindi in ogni caso ratificando l'atto eventualmente compiuto in assenza del potere rappresentativo), va tuttavia osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i negozi posti in essere dal "falsus procurator" non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato e non anche l'altro contraente (v. fra le altre Cass. 3435/1991, Cass. 12144/1999, Cass.
3872/2004 e 2860/2008).
Analoga regola, in tema di legittimazione a sollevare l'eccezione, va dunque applicata anche alla dichiarazione con cui la parte a ciò interessata, ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c., manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, avendo tale dichiarazione natura di atto negoziale.
L'eccezione di inefficacia dell'atto per carenza di potere rappresentativo deve pertanto essere rigettata, in quanto proposta da una parte – la odierna attrice – non legittimata a sollevarla.
11 3.3. Passando poi all'esame delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del contratto di agenzia, dalla documentazione versata in atti risulta che la risoluzione è stata comunicata da prima della scadenza naturale del CP_1 contratto (e dunque prima del 31.12.2017), con la missiva del 17.3.2017 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
Con essa, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa CP_1 di cui all'art. 18 lettera O) del contratto. E ciò sul presupposto della violazione, da Parte parte della agente , degli obblighi discendenti dall'art. 21 dello stesso contratto
(rubricato “Privacy e riservatezza”).
Quest'ultima clausola, richiamata nella predetta comunicazione, prevedeva l'assunzione dell'impegno, da parte dell'agente, ad “utilizzare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto per le sole operazioni e per i soli scopi nello stesso previsti;
a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli autorizzati, ad effettuare le operazioni di trattamento, a non diffondere i dati personali di cui verrà comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. L'Agente si impegna altresì a fornire adeguata informativa ai Clienti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. n.
196/2003 e ad utilizzare solamente dati personali, in particolare dati di contatto, rispetto ai quali abbia ottenuto, dai clienti e/o prospect, apposito consenso libero, espresso, specifico e documentato” (art. 21.2); “Con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata la Preponente, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Agente, che accetta, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, “Responsabile” delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'esecuzione del contratto stesso. L'Agente si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge e degli adempimenti eventualmente richiesti dalla Preponente (art. 21.5); “La banca dei dati riguardanti Clienti o potenziali Clienti della Zona assegnata all'Agente costituiscono archivio in disponibilità della Preponente, dovendo l'Agente tenere l'archivio secondo
12 le istruzioni impartitegli dalla Preponente, ivi incluse quelle relative al sistema informativo, che sarà messo a disposizione dell'Agente dalla Preponente di cui all'art.
9, in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia e restituito al momento della cessazione del rapporto.” (art. 21.11); “L'eventuale tenuta da parte dell'Agente di un proprio archivio personale, che riguardi anche parzialmente i dati dell'archivio della Preponente, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Preponente ed effettuata nel rispetto delle pattuizioni di cui all'art.
7.7. In tal caso,
l'Agente agirà a tutti gli effetti come titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.
Lgs. N. 196/2003 e pertanto obbligato a tutti gli adempimenti dalla stessa legge previsti” (art. 21.12).
L'art. 18 del contratto di agenzia attribuiva poi alla preponente la facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto stesso, fra l'altro, “nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 21” (v. lett. O) del contratto.
3.4. Venendo in rilievo una clausola risolutiva espressa, va quindi anche considerato che, nel contratto di agenzia, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa non esime comunque dalla verifica, in concreto, della sussistenza di un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.
Come infatti chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
10934/2011, Cass. 22246/2021 e Cass. 18030/2023), il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in ipotesi di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa – che può ritenersi legittima solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco – il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione
13 dell'attività.
Il criterio da utilizzare, in via analogica, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente è dunque quello della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato. Con la precisazione che la norma in questione, in materia di agenzia, deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. Di modo che il giudice deve valutare, nel caso concreto, le complessive dimensioni economiche del contratto e l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse del preponente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. anche Cass.
3595/2011 e Cass. 1376/2018).
Come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 30063/2019), nel compiere tale indagine, occorre peraltro anche verificare se sia stato rispettato, da parte del preponente (mentre tale onere non ricade sull'agente) il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria (e non necessariamente riferita a fatti specifici, ove di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"; cfr. Cass.
10028/2021), delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati.
3.5. Facendo applicazione dei principi che precedono, nel caso di specie va allora affermata la ricorrenza dei presupposti l'applicazione della clausola risolutiva espressa invocata dalla preponente , CP_1
3.5.1. La contestazione dell'inadempimento contenuta nella missiva del 17.3.2017
è sufficientemente specifica.
La contestazione ha infatti ad oggetto l'attività di download, non autorizzata e comunque non pertinente allo svolgimento dell'attività contrattualmente demandata all'agente, di un ingente quantitativo di dati mediante collegamento al CRM (Customer
Relationship Management, ossia dalla banca dati contenete tutti i dati dei clienti di
). CP_1
Il contestuale richiamo agli artt. 21 e 18 lettera O) del contratto consente poi di
14 individuare quale sia l'obbligazione ci cui viene lamentato l'inadempimento. E ciò in quanto l'art. 21 è volto a disciplinare gli obblighi da rispettare nel trattamento dei dati personali dei clienti e potenziali clienti nella attività di promozione della conclusione di contratti, mentre l'art. 18 lettera O), nel disciplinare la clausola risolutiva espressa, individua specificatamente la fattispecie che fa riferimento in modo puntuale agli obblighi sanciti dal predetto art. 21.
3.5.2. Parte attrice, a fronte dell'inadempimento lamentato e pur essendo di ciò onerata secondo i principi operanti in materia di prova dell'adempimento (v. Cass.
S.U. 13533/2001), non ha dimostrato di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
In particolare, non ha offerto elementi idonei a provare di avere effettato lo scarico dei dati (e quindi creato un proprio archivio) con l'autorizzazione della preponente o quantomeno previa comunicazione a quest'ultima di tale attività (come specificamente richiesto dall'art. 21.12) e comunque per finalità pertinenti allo svolgimento dell'attività contrattualmente demandata all'agente (come specificamente richiesto dall'art. 21.2).
3.5.3. La gravità dell'inadempimento e la sua idoneità ad incrinare in modo irrimediabile il rapporto fiduciario fra preponente ed agente, impedendo così la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto contrattuale, emerge poi ove si consideri che, con missiva del 16.2.2017, la preponente aveva già contestato all'agente parte dei fatti (quelli per l'appunto compiuti prima della predetta comunicazione) successivamente posti a fondamento della comunicazione di risoluzione del contratto.
Più precisamente, con la missiva del 16.2.2017 (v. doc. 3 e 18 del fascicolo di Parte parte convenuta), ha così contestato a la violazione dell'art. 21 del CP_1 contratto di agenzia: “Vi segnaliamo che, nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dalla nostra security ICT sulle infrastrutture informatiche di , sono CP_1 state rilevate sul nostro CRM alcune attività anomale riconducibili alla matricola
AE37024, assegnata ad un utente appartenente alla Vs. Società. In particolare, nel periodo dal 3/10/16 al 6/11/16 sono state registrate 216 sessioni di download, che hanno portato allo scaricamento di un ingente quantitativo di dati (593852 righe). In considerazione degli obblighi a Vostro carico nascenti dal contratto in materia di trattamento dei dati personali (in particolare dall'art. 21), vi chiediamo di informarci, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, delle motivazioni alla base di tali
15 attività ed in particolare dell'eventuale utilizzo dei dati personali di cui sopra, nella titolarità di ). Controparte_1
Parte
Comunicazione questa a cui ha replicato, con missiva del 27.2.2017 (v. doc.
4 del fascicolo di parte convenuta), nei seguenti termini: “in riferimento alla vostra segnalazione, la motivazione che ci ha spinto tale attività di estrazione era mirata esclusivamente al controllo delle nostre attività di lavoro interne. In merito all'utilizzo dei dati estratti, vi comunico che tutte le informazioni e i dati erroneamente estratti non sono stati divulgati a nessun terzo e opportunatamente cancellate nell'immediatezza. In data odierna, allo scopo di eliminare totalmente eventuali reiterazioni di questi episodi ho provveduto personalmente a richiedere la disabilitazione di tutti i certificati Siebel riconducibili alla mia organizzazione […]”.
La odierna parte attrice, nell'occasione, ha dunque ammesso un utilizzo massivo ed improprio dei dati personali dei clienti e dei potenziali clienti di CP_1
La giustificazione addotta (“controllo delle nostre attività interne"), peraltro di tenore del tutto generico e rimasta tale anche all'esito del presente giudizio, evidenzia infatti come l'acquisizione ed il trattamento dei dati siano avvenuti, senza alcuna preventiva comunicazione alla preponente, per finalità non previste contrattualmente, come anche desumibile dal fatto che tali attività hanno avuto ad oggetto (fatto questo pacifico) anche dati di soggetti già clienti della preponente e dunque non rientranti fra i potenziali destinatari dell'attività di promozione demandata all'agente.
3.6. Il legittimo esercizio, da parte , del diritto potestativo di ottenere CP_1 la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., come da comunicazione del 17.3.2017, induce quindi al rigetto della domanda con cui parte attrice ha, a sua volta, invocato la risoluzione del contratto, sul presupposto che si sia resa gravemente CP_1 inadempiente, non avendo dato più esecuzione al contratto successivamente alla predetta comunicazione del 17.3.2017.
3.7. La presenza di una giusta causa di recesso da parte della preponente comporta, inoltre, il rigetto sia della domanda con cui la attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno costituito dal mancato utile, quantificato in euro 659.913,00, sia dell'ulteriore domanda con cui la stessa attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 708.375,00 a titolo di indennità di fine rapporto.
16 A quest'ultimo riguardo, va infatti considerato che, ai sensi dell'art. 1751, comma
2, c.c., tale indennità non è dovuta “quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
3.8. Deve infine essere rigettata anche la domanda con cui parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 188.073,00, a titolo di compensi ricorrenti (ex art. 3 e allegato C del contratto di agenzia).
Induce infatti a questa conclusione l'assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, essendosi la attrice limitata a produrre una perizia di parte (la cui valenza probatoria è al più indiziaria;
cfr. da ultimo Cass. 5667/2025 e Cass. 5362/2025), non supportata da alcun documento idoneo ad avvalorare le conclusioni esposte dal perito
(il quale, a pag. 10 della predetta relazione, dà solo atto di avere tenuto conto, al fine del computo dei compensi ricorrenti, del “numero di contratti conclusi per tipologia cliente nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017 (questi ultimi forniti dall'amministratore unico sig. )”, omettendo quindi apparentemente Parte_2 di considerare, come invece richiesto dalla clausola contrattuale, i clienti che nel frattempo esercitato il diritto di recesso) e dunque neanche tale da giustificare l'ammissione della CTU richiesta dalla stessa attrice.
4. Per ragioni analoghe, va rigettata anche la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto la condanna della attrice al pagamento di euro CP_1
49.938,80 (e più precisamente: “a) delle penali relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017 pari rispettivamente ad € 3.000,00, € 1.800,00, € 1.200,00 e €
400,00; b) della quota di contributi Enasarco a carico dell'Agente relativi al IV trimestre 2016 e I trimestre 2017 pari ad € 5.652,00 emesse il 24.7.2017; c) degli importi portati dalle n. 2 note di credito pari rispettivamente ad € 32.998,47 ed €
5.652,00 emesse il 24.7.2017; d) degli importi relativi agli incentivi “Vita da VIP” anticipati all'Agente da in misura pari ad € 154,60 ed € 93,94 CP_1 rispettivamente per l'anno 2016 e per il periodo gennaio maggio 2017”; il tutto al netto “del credito dell'ex agente di € 2.096,67 a titolo di FIRR relativo all'anno
2017”).
La domanda, infatti, si fonda unicamente su documenti di provenienza unilaterale
(v. doc. da 12 a 15 del fascicolo di parte convenuta), contestati dalla controparte e
17 quindi non sufficienti ad offrire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (da porre a carico della attrice in ragione del diverso valore delle contrapposte domande) e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso fra euro 1.000.000 ed euro 2.000,000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase istruttoria in ragione della ridotta attività difensiva resasi necessaria nel corso della stessa).
Il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta giustifica la CP_1 compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_2
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
e di delle spese di lite, che, già operata la compensazione
[...] Controparte_2 delle stesse nella misura di un quinto, si liquidano per il resto in complessivi in euro
23.323,20 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 41205 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio con Parte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Gabriele Dell'Atti e Michele Bia
- parte attrice -
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), entrambe in giudizio con gli avv.ti. Alessandro Limatola e Vincenzo P.IVA_3
Meli
- parti convenute -
OGGETTO: agenzia.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “insite preliminarmente nell'ammissione dei mezzo istruttori di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” e quindi: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa eccezione, richiesta, domanda reietta:
1. accertare e dichiarare:
1.1. il difetto di titolarità della ad intimare Controparte_2
1 la risoluzione del contratto di agenzia per cui è causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed inefficacia della risoluzione dalla stessa intimata con nota a.r. 17.03.2017 per le ragioni ed in relazione ai fatti esposti nella narrativa che precede;
1.2. in ogni caso, l'illegittimità della risoluzione di diritto intimata da
[...] per conto di con nota a.r. 17.03.2017 per le ragioni CP_2 Controparte_1 ed in relazione ai fatti esposti nelle proprie difese;
2. accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione intimata dalla Parte_1 con nota a.r. 26.04.2017 e, comunque, accertare e dichiarare risolto il contratto
[...] per inadempimento grave ed esclusivo della per le ragioni ed in Controparte_1 relazione ai fatti esposti nelle proprie difese tutte;
per l'effetto, per le ragioni ampiamente esposte nelle proprie difese, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., per i titoli indicati ai punti b.1., b.
2. e b.
3. dell'atto di citazione e 3.1., 3.2. e 3.3. della presente memoria, al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 1.556.361,00, oltre interessi di mora dal 27.04.2017 sino alla data dell'effettivo soddisfo (ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. e d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.);
3. rigettare le avverse domande, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nella narrativa che precede.
Vinte le spese, onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
- per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “In via preliminare:
-Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla società convenuta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda Controparte_2 proposta nei suoi confronti da;
Parte_1
In via principale:
- Rigettare le domande tutte proposte da in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore e liquidatore, in quanto il contratto di agenzia per cui è causa deve ritenersi risolto ex art. 1456 c.c. e art. 18 del contratto inter partes e/o ex art. 1453 c.c. per gravi e reiterati inadempimenti di Parte_1
;
[...]
In via riconvenzionale:
2 - accertare e dichiarare che , in persona del legale Parte_1 rapp.te pro tempore e liquidatore, è tenuta al pagamento di € 49.938,50 per i fatti sopra riportati in conformità alle previsioni contrattuali e per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di € 49.938,80 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
- con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Parte
(nel prosieguo anche solo o parte attrice) ha agito nei confronti di
[...] ed chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa eccezione reietta:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto intimata da
[...] per conto di con nota a.r. 17.03.2017 per le ragioni CP_2 Controparte_1 ed in relazione ai fatti esposti nella narrativa;
2) accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione intimata dalla Parte_1 con nota a.r. 26.04.2017 e, comunque, accertare e dichiarare risolto il contratto
[...] per inadempimento grave ed esclusivo della società convenuta per le ragioni ed in relazione ai fatti esposti nella narrativa;
per l'effetto, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, condannare ed in solido e Controparte_1 Controparte_2 per i titoli indicati ai punti b.1., b.
2. e b.
3. della narrativa che precede, al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 1.556.361,00, oltre interessi di mora dal 27.04.2017 sino alla data dell'effettivo soddisfo (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.).
Vinte le spese, onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”
A sostegno delle domande così proposte, ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 15.12.2014, Enel Servizi S.r.l. (oggi , in nome e per Controparte_2
Parte conto di aveva stipulato con la stessa un contratto di Controparte_1
Parte agenzia, della durata di tre anni, in virtù del quale , quale agente, si era impegnata a promuovere stabilmente, per conto della preponente la Controparte_1
3 conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale ed altri servizi accessori nelle zone della Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Emilia Romagna,
Sardegna, Lazio e Calabria;
Parte
- che, per l'esecuzione del mandato ricevuto, era stata autorizzata ad utilizzare, attraverso l'utilizzo di passwords di accesso rilasciate dalla stessa preponente,
l'archivio di proprietà di quest'ultima, contenente i dati riguardanti i clienti ed i potenziali clienti delle zone assegnate;
- che le parti avevano stabilito che i compensi netti spettanti all'agente, a titolo di provvigioni, nell'arco della durata del contratto non avrebbero potuto essere superiori all'importo di euro 330.000,00, importo che, a seguito di successive modifiche contrattuali, era stato poi esteso ad euro 3.880.000,00, nel dicembre del 2016; Parte
- che , nel corso degli anni 2015 e 2016 e sino al primo trimestre del 2017, aveva stipulato, per conto di circa 35.920 contratti di energia elettrica e Controparte_1
Parte gas, tant'è che stessa aveva autorizzato ad emettere le relative fatture;
CP_1
Parte
- che aveva quindi maturato, a titolo di provvigione, i seguenti importi: euro
267.053,00 nel 2015; euro 1.262.944,00 nel 2016; euro 595.129,00 nel primo trimestre del 2017;
- che , con missiva del 17.3.2017 ed avvalendosi della clausola risolutiva CP_1 espressa prevista dall'art. 18 lettera o), aveva tuttavia risolto il contratto, contestando la Parte violazione, da parte di , dell'art. 21 ed adducendo come motivazione che erano
“state registrate complessivamente fino al 21.01.2017, n. 278 sessioni di download che hanno portato in totale allo scaricamento di un ingente quantitativo di dati (841.805 righe)”; Parte
- che , con missiva del 3.4.2017, aveva dato riscontro a tale comunicazione, chiedendo la “riattivazione” del rapporto contrattuale ed evidenziando, da un lato,
l'assenza di qualsivoglia inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della stessa Parte
, la quale aveva utilizzato i dati personali dei clienti forniti da al solo ed CP_1 unico scopo di espletare correttamente la propria attività di agente, e, dall'altro,
l'inconferenza del richiamo all'art. 21 (Privacy e riservatezza), in quanto tale clausola sanzionava la condotta di illecito utilizzo dei dati personali dei potenziali clienti
(violazione quest'ultima non contestata, né verificatasi); Parte
- che , in assenza di riscontro, aveva a sua volta comunicato, con missiva del
4 27.4.2017, la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della preponente, con conseguente richiesta di pagamento dei danni subiti e di tutto quanto dovutole per legge e per contratto;
- che l'illegittima risoluzione del contratto di agenzia da parte di aveva reso di CP_1
Parte fatto impossibile la continuazione dell'attività di , posto che la stessa aveva come unico cliente stessa ed aveva, quindi, una struttura organizzativa formata e CP_1 certificata per vendere esclusivamente prodotti con conseguente inevitabile CP_1 scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ex art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. e nomina del liquidatore, giusta delibera del 15.6.2017;
- che infruttuosi si erano poi rivelati i vari tentativi di composizione bonaria della Parte controversia insorta tra le parti, compresa la negoziazione assistita con cui aveva ribadito il proprio diritto ad ottenere la complessiva somma di euro 1.556.361,00 (di cui euro 659.913,00 a titolo di danno conseguente alla illegittima interruzione del rapporto contrattuale;
euro 708.375,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. ed euro
188.073,00 a titolo di compensi ricorrenti ai sensi del contratto di agenzia), oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese per la messa in liquidazione della Parte medesima;
- che la risoluzione comunicata da era illegittima, in quanto: i) la condotta CP_1 contestata, consistente nel download dei dati dei clienti e dei potenziali clienti, costituiva non soltanto attività consentita - attraverso l'utilizzo di passwords di accesso fornite dalla stessa convenuta - ma anche indispensabile ai fini della promozione dei prodotti commercializzati per conto di ii) gli artt.
9.10 e 9.11 del contratto CP_1 stabilivano che “i dati riguardanti i clienti o potenziali clienti della zona assegnata all'Agente costituiscono archivio di proprietà della Preponente”; “l'Archivio dovrà essere tenuto dall'Agente secondo le istruzioni impartitegli in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia;
lo stesso archivio dovrà essere restituito alla preponente al momento della cessazione del rapporto”; iii) l'art. 21.11 (“Privacy e riservatezza”) stabiliva che “la banca dei dati riguardanti i clienti o potenziali clienti della zona assegnata all'agente costituiscono archivio in disponibilità della preponente dovendo l'agente tenere l'archivio secondo le istruzioni impartitegli dalla preponente ivi incluse quelle relative al sistema informativo che sarà messo a disposizione dell'agente dalla preponente di cui all'art. 9, in esecuzione degli obblighi
5 derivanti dal contratto di agenzia e restituito al momento della cessazione del rapporto”; Parte
- che non aveva pertanto violato l'art. 21, essendosi limitata ad effettuare legittimamente il download dei dati, senza farne un uso abusivo;
- che avendo risolto anticipatamente il contratto di agenzia in assenza di giusta CP_1
Parte causa, era obbligata a corrispondere in favore di le seguenti somme, come risultanti dalla perizia versata in atti: euro 659.913,00, a titolo di mancato guadagno, Parte calcolato quale differenza tra il margine di contribuzione che avrebbe conseguito in assenza della risoluzione contrattuale (avvenuta in data 17.3.2019) e quello che aveva effettivamente conseguito nell'esercizio 2017; euro 708.375,00, in base all'art. 1751 c.c. ed a titolo di competenze di fine rapporto;
euro 188.073,00 a titolo di compenso ricorrente previsto dall'art. 13 e allegato C del contratto, calcolato moltiplicando le tariffe fissate da per ciascuna tipologia di contratto di fornitura CP_1 concluso dall'agente, per il numero di contratti conclusi in ciascun anno di riferimento;
Parte
- che aveva ricevuto soltanto il primo “compenso ricorrente” previsto dal contratto di agenzia pari ad euro 31.329,00 e non anche il secondo.
1.2. ed si sono tempestivamente costituite in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande proposte da CP_2 [...]
. Parte_1
In via riconvenzionale, ha domandato la condanna di parte attrice al CP_1 pagamento della somma di euro 49.938,00.
Le convenute hanno infatti allegato, dedotto ed eccepito:
- che (già era estranea al rapporto contrattuale posto Controparte_2 Controparte_3
a base delle avverse domande, avendo sottoscritto il contratto di agenzia in nome e per conto di Controparte_1
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, aveva già CP_1 contestato, tramite comunicazione via p.e.c. del 16.2.2017, gravi inadempimenti Parte rispetto all'art. 21 del contratto;
comunicazione a cui aveva dato riscontro, con missiva del 27.2.2017, ammettendo la propria attività di massiccia estrazione di dati personali e garantendo che “le informazioni e i dati erroneamente estratti” non sarebbero stati divulgati a terzi, così riconoscendo di avere estratto dati non attinenti e
6 non necessari alla propria attività di promozione, in violazione delle disposizioni contrattuali;
- che, a seguito di verifiche e in data 20.2.2017, era emerso un ulteriore scarico Parte massivo di dati da parte di utenti di , che si erano collegati al CRM (Customer
Relationship Management), ossia la banca dati contenete tutti i clienti di tramite CP_1 accounts definiti dal loro codice fiscale;
in particolare, era emerso che la maggior parte di questi accessi al sistema, con scarico di dati, era avvenuta tramite l'account Parte dell'amministratore unico di;
- che, attesa la gravità dell'accaduto, si era vista pertanto costretta a CP_1 comunicare, con nota del 17.3.2017, la risoluzione con effetto immediato del contratto di agenzia, evidenziando la reiterazione del comportamento già precedentemente censurato;
- che aveva inoltre presentato una denuncia-querela al Dipartimento di CP_1
Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nei confronti di Parte
, al fine di denunciare la rilevazione di 216 downloads che avevano portato all'estrazione di un ingente quantitativo di dati (593.852 righe), presenti sulla
Customer Base, eseguiti dalla user identificata con il codice fiscale Parte ed assegnata ad un utente appartenente a , ossia a C.F._1
; Parte_2
- che, con la predetta denuncia-querela erano stati inoltre segnalati diversi “profili facebook” collegati alla vendita/scambio di liste clandestine di anagrafiche di clienti del mercato Libero e Tutelato;
CP_1
- che, presso la Procura della Repubblica di Bari, era stato quindi iscritto un procedimento penale a carico di tale , Amministratore Unico e Parte_2
Parte Liquidatore della , per i reati contestati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter. c.p.c. e comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala ex art. 167 bis d. lgs. n. 196/2003;
- che, negli ultimi anni, era stata oggetto di accertamenti ispettivi, da parte CP_1 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, scaturiti da segnalazioni pervenute circa la ricezione di sms o telefonate indesiderate a contenuto promozionale effettuate nell'interesse di società del gruppo e ciò nonostante l'intensificazione CP_1 delle verifiche che la stessa aveva predisposto sull'operato dei suoi agenti;
7 - che, verificate le attività di accesso al CRM di e di scarico massivo di dati ad CP_1
Parte opera di in violazione dell'art. 169, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 “in Parte relazione all'assenza del limite di accesso dei profili di autorizzazione della ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento (cfr. punto 13, all. B, del
Codice)”, la predetta Autorità aveva quindi condannato al pagamento della CP_1 sanzione di euro 30.000,00;
- che, inoltre, nel corso delle attività antifrode svolte da sul territorio, erano CP_1
Parte emerse altre gravissime condotte a carico di , consistenti nell'attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas i cui intestatari avevano affermato di non aver mai sottoscritto, disconoscendone la firma;
fatti questi a fronte delle quali CP_1 aveva presentato, nel corso del 2017 e del 2018, una serie di esposti nei confronti di Parte
avanti alle Procure della Repubblica di Brindisi, Cosenza, Termini Imerese e
Reggio Emilia;
Parte
- che la risoluzione del contratto comunicata da in data 26.4.2017 era pertanto infondata, nonché strumentale;
- che l'inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti il trattamento dei dati personali era stata considerata di tale importanza, da entrambe le parti contraenti, da essere inserita sia nella clausola risolutiva espressa sia nella clausola penale per sanzionarne ogni singola violazione;
- che l'avvenuta risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. era pertanto Parte legittima, con la conseguenza che nulla era dovuto a a titolo di indennità di cessato rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., la quale era dovuta, in presenza dei presupposti di legge, soltanto nel caso di scioglimento del contratto ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all'agente;
- che, ai sensi degli artt. 12.7 e 12.9 del contratto di agenzia stipulato dalle parti,
l'indennità ex art. 1751 c.c. non era dovuta in caso di risoluzione del contratto da parte della preponente per inadempimento dell'agente, come avvenuto nel caso di specie;
- che l'attrice non aveva né allegato, né provato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1751 c.c., avendo prodotto soltanto i c.d. inviti a fatturare e le fatture emesse nei confronti di del tutto irrilevanti sia ai fini della prova dell'acquisizione di CP_1 nuovi clienti sia di sostanziali vantaggi in capo ad CP_1
- che la quantificazione dell'indennità richiesta, pari ad euro 708.375,00, era priva di
8 fondamento, in quanto calcolata nella misura massima di legge in difetto dei presupposti per il suo riconoscimento e sulla base di importi provvigionali errati;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla attrice, quest'ultima aveva ricevuto tutti i “compensi ricorrenti” maturati, come risultava dagli inviti a fatturare prodotti dalla stessa e, in ogni caso, il relativo “quantum” richiesto era incomprensibile e comunque errato, non avendo neanche preso in considerazione l'elevato numero di clienti che avevano esercitato il recesso;
- che la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice era infondata, oltre che non provata;
Parte
- che la perizia tecnica depositata da era sfornita di qualunque valore probatorio;
- che vantava un credito di euro 49.938,00 nei confronti dell'attrice (di cui euro CP_1
3.000,00, euro 1.800,00, euro 1.200,00 ed euro 400,00, a titolo di penali relative rispettivamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017; euro 5.652,00 a titolo di quota di contributi Enasarco a carico dell'Agente relativi al IV trimestre 2016 e I trimestre 2017 emesse? il 24.7.2017; euro 32.998,47 ed euro 5.652,00 di cui alle n. 2 note di credito emesse il 24.7.2017; euro 154,60 ed euro 93,94 a titolo di incentivi
“Vita da VIP” anticipati all'Agente da rispettivamente per l'anno 2016 e per il CP_1 periodo compreso tra gennaio e maggio 2017, per una somma complessiva pari ad euro 52.080,47, da cui doveva detrarsi per compensazione impropria il credito dell'ex agente di euro 2.096,67 a titolo di FIRR relativo all'anno 2017), come risultante dall'estratto conto prodotto in atti.
1.3. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., parte attrice, con la propria prima memoria ed in replica alla avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva di ha precisato di avere citato in Controparte_2 giudizio anche onde evitare qualsivoglia avversa eccezione da parte Controparte_2 del rappresentato in ordine al potere del rappresentante, che, in tal caso, ne avrebbe direttamente risposto. Preso atto del difetto di titolarità del rapporto in capo ad
[...]
, ha quindi anche eccepito l'inefficacia della risoluzione intimata da quest'ultima CP_2 in data 17.3.2017, in quanto proveniente da soggetto privo del potere di risolvere il contratto di agenzia.
1.4. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti come da ordinanza del
3.3.2022, da intendersi qui confermata, la causa, istruita mediante produzioni
9 documentali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
(già è fondata e giustifica il rigetto delle domande proposte, nei Controparte_4 suoi confronti, da parte attrice.
Ai fini della verifica della legittimazione passiva, quale condizione dell'azione, occorre infatti avere riguardo alla sola prospettazione della parte attorea e verificare se, in base ad essa, il convenuto sia il soggetto nei cui confronti può essere potenzialmente emessa la pronuncia richiesta.
Nella specie, parte attrice ha agito nei confronti di sull'assunto Controparte_2 che la medesima abbia concluso il contratto di agenzia “in nome e per conto” di
[...]
Controparte_1
Va allora osservato che, ai sensi dell'art. 1388 c.c., gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza - ossia i diritti ed obblighi inerenti il negozio stesso - si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, sicché colui che ha contratto con il mandatario deve chiedere l'adempimento degli obblighi nascenti dal negozio direttamente al mandante, non restando il contraente in nome altrui vincolato verso l'altro contraente dagli obblighi assunti.
Sulla base della prospettazione di parte attrice, deve pertanto essere escluso che la convenuta possa essere, anche solo in astratto, il soggetto tenuto a Controparte_2 rispondere a titolo di inadempimento contrattuale e quindi destinatario delle domande attoree.
E' peraltro irrilevante quanto ha precisato da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ossia di avere citato in giudizio anche CP_2 onde evitare qualsivoglia avversa eccezione da parte del rappresentato in ordine
[...] al potere del rappresentante, che, in tal caso, ne avrebbe direttamente risposto.
Non risulta infatti che, prima dell'introduzione del giudizio, fosse insorta alcuna contestazione in ordine ai poteri rappresentativi di . CP_2
3. Le domande proposte da parte attrice nei confronti di vanno CP_1 rigettate per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Va infatti disattesa la domanda con cui parte attrice chiede di accertare
10 l'inesistenza di una giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia n. 8400065073 del 15.12.2014 e successiva variante (docc. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice) e, dunque, l'inadempimento della convenuta, per non avere quest'ultima rispettato la scadenza naturale del contratto. Accertamento questo che viene richiesto al fine di accertare, al contempo, che il rapporto si sia invece sciolto per fatto attribuibile al preponente ex art. 1751 c.c..
3.2. E' innanzitutto priva di pregio l'eccezione, sollevata da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di inefficacia della dichiarazione di risoluzione comunicata da in data 17.3.2017 (doc. 7 del fascicolo di parte CP_2 attrice).
Secondo l'assunto della stessa parte attrice, l'atto sarebbe inefficace in quanto proveniente da soggetto privo del potere di risolvere il contratto di agenzia.
A prescindere da una serie di ulteriori considerazioni (per completezza, si rileva che: è lo stesso soggetto che ha concluso il contratto di agenzia in nome e CP_2 per conto di e pattuito le relative varianti;
parte attrice, nel replicare alla CP_1 predetta comunicazione del 17.3.2017, non ha in alcun modo contestato la titolarità in capo ad del potere rappresentativo;
, nel costituirsi nel presente CP_2 CP_1 giudizio, ha comunque confermato la riferibilità a sé della predetta comunicazione, con ciò quindi in ogni caso ratificando l'atto eventualmente compiuto in assenza del potere rappresentativo), va tuttavia osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i negozi posti in essere dal "falsus procurator" non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato e non anche l'altro contraente (v. fra le altre Cass. 3435/1991, Cass. 12144/1999, Cass.
3872/2004 e 2860/2008).
Analoga regola, in tema di legittimazione a sollevare l'eccezione, va dunque applicata anche alla dichiarazione con cui la parte a ciò interessata, ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c., manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, avendo tale dichiarazione natura di atto negoziale.
L'eccezione di inefficacia dell'atto per carenza di potere rappresentativo deve pertanto essere rigettata, in quanto proposta da una parte – la odierna attrice – non legittimata a sollevarla.
11 3.3. Passando poi all'esame delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del contratto di agenzia, dalla documentazione versata in atti risulta che la risoluzione è stata comunicata da prima della scadenza naturale del CP_1 contratto (e dunque prima del 31.12.2017), con la missiva del 17.3.2017 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
Con essa, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa CP_1 di cui all'art. 18 lettera O) del contratto. E ciò sul presupposto della violazione, da Parte parte della agente , degli obblighi discendenti dall'art. 21 dello stesso contratto
(rubricato “Privacy e riservatezza”).
Quest'ultima clausola, richiamata nella predetta comunicazione, prevedeva l'assunzione dell'impegno, da parte dell'agente, ad “utilizzare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto per le sole operazioni e per i soli scopi nello stesso previsti;
a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli autorizzati, ad effettuare le operazioni di trattamento, a non diffondere i dati personali di cui verrà comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. L'Agente si impegna altresì a fornire adeguata informativa ai Clienti ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. n.
196/2003 e ad utilizzare solamente dati personali, in particolare dati di contatto, rispetto ai quali abbia ottenuto, dai clienti e/o prospect, apposito consenso libero, espresso, specifico e documentato” (art. 21.2); “Con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata la Preponente, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Agente, che accetta, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, “Responsabile” delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'esecuzione del contratto stesso. L'Agente si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge e degli adempimenti eventualmente richiesti dalla Preponente (art. 21.5); “La banca dei dati riguardanti Clienti o potenziali Clienti della Zona assegnata all'Agente costituiscono archivio in disponibilità della Preponente, dovendo l'Agente tenere l'archivio secondo
12 le istruzioni impartitegli dalla Preponente, ivi incluse quelle relative al sistema informativo, che sarà messo a disposizione dell'Agente dalla Preponente di cui all'art.
9, in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia e restituito al momento della cessazione del rapporto.” (art. 21.11); “L'eventuale tenuta da parte dell'Agente di un proprio archivio personale, che riguardi anche parzialmente i dati dell'archivio della Preponente, dovrà essere preventivamente comunicata alla
Preponente ed effettuata nel rispetto delle pattuizioni di cui all'art.
7.7. In tal caso,
l'Agente agirà a tutti gli effetti come titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.
Lgs. N. 196/2003 e pertanto obbligato a tutti gli adempimenti dalla stessa legge previsti” (art. 21.12).
L'art. 18 del contratto di agenzia attribuiva poi alla preponente la facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto stesso, fra l'altro, “nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 21” (v. lett. O) del contratto.
3.4. Venendo in rilievo una clausola risolutiva espressa, va quindi anche considerato che, nel contratto di agenzia, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa non esime comunque dalla verifica, in concreto, della sussistenza di un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.
Come infatti chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
10934/2011, Cass. 22246/2021 e Cass. 18030/2023), il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in ipotesi di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa – che può ritenersi legittima solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto) non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco – il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione
13 dell'attività.
Il criterio da utilizzare, in via analogica, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente è dunque quello della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato. Con la precisazione che la norma in questione, in materia di agenzia, deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. Di modo che il giudice deve valutare, nel caso concreto, le complessive dimensioni economiche del contratto e l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse del preponente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. anche Cass.
3595/2011 e Cass. 1376/2018).
Come anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 30063/2019), nel compiere tale indagine, occorre peraltro anche verificare se sia stato rispettato, da parte del preponente (mentre tale onere non ricade sull'agente) il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria (e non necessariamente riferita a fatti specifici, ove di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"; cfr. Cass.
10028/2021), delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati.
3.5. Facendo applicazione dei principi che precedono, nel caso di specie va allora affermata la ricorrenza dei presupposti l'applicazione della clausola risolutiva espressa invocata dalla preponente , CP_1
3.5.1. La contestazione dell'inadempimento contenuta nella missiva del 17.3.2017
è sufficientemente specifica.
La contestazione ha infatti ad oggetto l'attività di download, non autorizzata e comunque non pertinente allo svolgimento dell'attività contrattualmente demandata all'agente, di un ingente quantitativo di dati mediante collegamento al CRM (Customer
Relationship Management, ossia dalla banca dati contenete tutti i dati dei clienti di
). CP_1
Il contestuale richiamo agli artt. 21 e 18 lettera O) del contratto consente poi di
14 individuare quale sia l'obbligazione ci cui viene lamentato l'inadempimento. E ciò in quanto l'art. 21 è volto a disciplinare gli obblighi da rispettare nel trattamento dei dati personali dei clienti e potenziali clienti nella attività di promozione della conclusione di contratti, mentre l'art. 18 lettera O), nel disciplinare la clausola risolutiva espressa, individua specificatamente la fattispecie che fa riferimento in modo puntuale agli obblighi sanciti dal predetto art. 21.
3.5.2. Parte attrice, a fronte dell'inadempimento lamentato e pur essendo di ciò onerata secondo i principi operanti in materia di prova dell'adempimento (v. Cass.
S.U. 13533/2001), non ha dimostrato di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
In particolare, non ha offerto elementi idonei a provare di avere effettato lo scarico dei dati (e quindi creato un proprio archivio) con l'autorizzazione della preponente o quantomeno previa comunicazione a quest'ultima di tale attività (come specificamente richiesto dall'art. 21.12) e comunque per finalità pertinenti allo svolgimento dell'attività contrattualmente demandata all'agente (come specificamente richiesto dall'art. 21.2).
3.5.3. La gravità dell'inadempimento e la sua idoneità ad incrinare in modo irrimediabile il rapporto fiduciario fra preponente ed agente, impedendo così la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto contrattuale, emerge poi ove si consideri che, con missiva del 16.2.2017, la preponente aveva già contestato all'agente parte dei fatti (quelli per l'appunto compiuti prima della predetta comunicazione) successivamente posti a fondamento della comunicazione di risoluzione del contratto.
Più precisamente, con la missiva del 16.2.2017 (v. doc. 3 e 18 del fascicolo di Parte parte convenuta), ha così contestato a la violazione dell'art. 21 del CP_1 contratto di agenzia: “Vi segnaliamo che, nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dalla nostra security ICT sulle infrastrutture informatiche di , sono CP_1 state rilevate sul nostro CRM alcune attività anomale riconducibili alla matricola
AE37024, assegnata ad un utente appartenente alla Vs. Società. In particolare, nel periodo dal 3/10/16 al 6/11/16 sono state registrate 216 sessioni di download, che hanno portato allo scaricamento di un ingente quantitativo di dati (593852 righe). In considerazione degli obblighi a Vostro carico nascenti dal contratto in materia di trattamento dei dati personali (in particolare dall'art. 21), vi chiediamo di informarci, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, delle motivazioni alla base di tali
15 attività ed in particolare dell'eventuale utilizzo dei dati personali di cui sopra, nella titolarità di ). Controparte_1
Parte
Comunicazione questa a cui ha replicato, con missiva del 27.2.2017 (v. doc.
4 del fascicolo di parte convenuta), nei seguenti termini: “in riferimento alla vostra segnalazione, la motivazione che ci ha spinto tale attività di estrazione era mirata esclusivamente al controllo delle nostre attività di lavoro interne. In merito all'utilizzo dei dati estratti, vi comunico che tutte le informazioni e i dati erroneamente estratti non sono stati divulgati a nessun terzo e opportunatamente cancellate nell'immediatezza. In data odierna, allo scopo di eliminare totalmente eventuali reiterazioni di questi episodi ho provveduto personalmente a richiedere la disabilitazione di tutti i certificati Siebel riconducibili alla mia organizzazione […]”.
La odierna parte attrice, nell'occasione, ha dunque ammesso un utilizzo massivo ed improprio dei dati personali dei clienti e dei potenziali clienti di CP_1
La giustificazione addotta (“controllo delle nostre attività interne"), peraltro di tenore del tutto generico e rimasta tale anche all'esito del presente giudizio, evidenzia infatti come l'acquisizione ed il trattamento dei dati siano avvenuti, senza alcuna preventiva comunicazione alla preponente, per finalità non previste contrattualmente, come anche desumibile dal fatto che tali attività hanno avuto ad oggetto (fatto questo pacifico) anche dati di soggetti già clienti della preponente e dunque non rientranti fra i potenziali destinatari dell'attività di promozione demandata all'agente.
3.6. Il legittimo esercizio, da parte , del diritto potestativo di ottenere CP_1 la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., come da comunicazione del 17.3.2017, induce quindi al rigetto della domanda con cui parte attrice ha, a sua volta, invocato la risoluzione del contratto, sul presupposto che si sia resa gravemente CP_1 inadempiente, non avendo dato più esecuzione al contratto successivamente alla predetta comunicazione del 17.3.2017.
3.7. La presenza di una giusta causa di recesso da parte della preponente comporta, inoltre, il rigetto sia della domanda con cui la attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno costituito dal mancato utile, quantificato in euro 659.913,00, sia dell'ulteriore domanda con cui la stessa attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 708.375,00 a titolo di indennità di fine rapporto.
16 A quest'ultimo riguardo, va infatti considerato che, ai sensi dell'art. 1751, comma
2, c.c., tale indennità non è dovuta “quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
3.8. Deve infine essere rigettata anche la domanda con cui parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 188.073,00, a titolo di compensi ricorrenti (ex art. 3 e allegato C del contratto di agenzia).
Induce infatti a questa conclusione l'assenza di prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, essendosi la attrice limitata a produrre una perizia di parte (la cui valenza probatoria è al più indiziaria;
cfr. da ultimo Cass. 5667/2025 e Cass. 5362/2025), non supportata da alcun documento idoneo ad avvalorare le conclusioni esposte dal perito
(il quale, a pag. 10 della predetta relazione, dà solo atto di avere tenuto conto, al fine del computo dei compensi ricorrenti, del “numero di contratti conclusi per tipologia cliente nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017 (questi ultimi forniti dall'amministratore unico sig. )”, omettendo quindi apparentemente Parte_2 di considerare, come invece richiesto dalla clausola contrattuale, i clienti che nel frattempo esercitato il diritto di recesso) e dunque neanche tale da giustificare l'ammissione della CTU richiesta dalla stessa attrice.
4. Per ragioni analoghe, va rigettata anche la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto la condanna della attrice al pagamento di euro CP_1
49.938,80 (e più precisamente: “a) delle penali relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2017 pari rispettivamente ad € 3.000,00, € 1.800,00, € 1.200,00 e €
400,00; b) della quota di contributi Enasarco a carico dell'Agente relativi al IV trimestre 2016 e I trimestre 2017 pari ad € 5.652,00 emesse il 24.7.2017; c) degli importi portati dalle n. 2 note di credito pari rispettivamente ad € 32.998,47 ed €
5.652,00 emesse il 24.7.2017; d) degli importi relativi agli incentivi “Vita da VIP” anticipati all'Agente da in misura pari ad € 154,60 ed € 93,94 CP_1 rispettivamente per l'anno 2016 e per il periodo gennaio maggio 2017”; il tutto al netto “del credito dell'ex agente di € 2.096,67 a titolo di FIRR relativo all'anno
2017”).
La domanda, infatti, si fonda unicamente su documenti di provenienza unilaterale
(v. doc. da 12 a 15 del fascicolo di parte convenuta), contestati dalla controparte e
17 quindi non sufficienti ad offrire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (da porre a carico della attrice in ragione del diverso valore delle contrapposte domande) e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia compreso fra euro 1.000.000 ed euro 2.000,000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase istruttoria in ragione della ridotta attività difensiva resasi necessaria nel corso della stessa).
Il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta giustifica la CP_1 compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_2
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_1
e di delle spese di lite, che, già operata la compensazione
[...] Controparte_2 delle stesse nella misura di un quinto, si liquidano per il resto in complessivi in euro
23.323,20 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
18