TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2661/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 12.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA A. GIORGIO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in Potenza al viale G. Marconi n. 75 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il P_ C.F._3
22.5.1966 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. ANNA AGOSTINACCHIO (C.F.: ), giusta C.F._4 procura in atti, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia (BA) alla via F.
Maddalena n. 64 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 2661/2024
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale – domande accessorie.
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 12.9.2025; per il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. il 13.7.2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge P_
, addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio in
[...]
OS (PZ) il 15.10.2005, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia NN
( di Puglia, 15.11.2006). Per_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, ha esposto quanto segue: «Il ménage coniugale, inizialmente sufficientemente sereno, negli anni era andato via via sgretolandosi e deteriorandosi a causa del carattere rivelatosi nel tempo non collaborativo, manipolativo, arrogante, presuntuoso, spigoloso, insofferente e utilitarista del P_ che non aveva perso occasione di offendere, denigrare, mortificare, condizionare, usare la consorte, tradirla, e, dulcis in fundo, non farsi scrupolo alcuno persino di comunicarle, già nell'agosto 2022, che non l'amava più, ma che – stranamente - non l'avrebbe mai lasciata. Da anni la ricorrente, lungi dall'aver avuto dal marito assistenza morale e materiale nonché collaborazione nella cura della casa e nella crescita della figlia, aveva subito dal predetto urla, prevaricazioni, umiliazioni, denigrazioni e paragoni offensivi con una sua collega della medesima
Amministrazione di appartenenza (attualmente trasferita in altra sede). A dire del la “collega”, spacciata dallo stesso semplicemente come un'amica, sapeva P_ fare tante cose, dal tenere la grandissima casa pulita e in ordine all'essere brillante sotto il profilo professionale, e questo diversamente dalla moglie che invece considerava sia dal punto di vista della gestione domestica e lavorativa, sia da quello fisico, del tutto inadeguata, tanto da essere definita dal predetto sciatta, con la pancia, con la ricrescita dei capelli etc.; tutto ciò trascurando del tutto la sua assoluta inerzia nel ménage familiare che si traduceva in un sovraccarico di lavoro e di responsabilità per la ricorrente. Ma vi era di più: le offese rivolte alla moglie erano state estese anche
2 R.G. N. 2661/2024
ai suoi familiari ed amici, non ritenuti all'altezza del target del al punto da P_ indurre subdolamente l'esponente ad allontanarsi da amici e parenti, di fatto isolandola, minando e compromettendo l'equilibrio della stessa e facendola sentire del tutto inadeguata come donna, come moglie e come madre. Comportamento perseverante del che non trovava mai, a suo dire, tempo da dedicare alla P_ famiglia perché sempre impegnato per lavoro (anche di sabato), convegni (anche fuori regione), accompagnato puntualmente dalla “solita” collega, tal sig.ra Parte_2
A tanto andava aggiunto che il quando era stato invitato a feste
[...] P_ di pensionamento e di compleanno, di matrimoni di colleghi di ufficio, si era accompagnato puntualmente alla menzionata giustificandosi con la Pt_2 moglie che quelle occasioni erano riservate a personale dell'Ente di appartenenza – circostanza, questa, successivamente smentita da altri dipendenti dell'Ente medesimo».
In ordine alla situazione occupazionale e reddituale, la ricorrente ha dedotto di svolgere la professione di docente presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mons. A.
Caselle” di Rapolla (PZ), con redditi -negli ultimi tre anni- come da dichiarazioni congiunte allegate al ricorso (modd. 730/2023 - 730/2022 - 730/2021), pari a euro
24.901,00, a euro 23.552,00 e a euro 21.512,00 per i rispettivi anni di competenza delle dichiarazioni reddituali. Ha -altresì- rappresentato di esser titolare di conto corrente presso e di esser proprietaria di «un'autovettura utilitaria targata Controparte_2
GE 159 HC, acquistata con finanziamento di cui stava pagando le rate per un importo mensile di euro **260,00** circa che utilizzava per lavoro e per la famiglia»; e di non disporre di altre risorse economiche e patrimoniali.
Di contro, il resistente era avvocato responsabile dell'Ufficio legale del Comune di OS, con redditi, come da ultime dichiarazioni reddituali in atti (modd. 730/2023
– 730/2022 - 730/2021) di euro 45.202,00, di euro 38.728,00 e di euro 42.059,00 per i rispettivi anni di competenza delle dichiarazioni reddituali.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1. Dichiarare, previa autorizzazione a vivere separati, la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. Disporsi che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore NN (comunque prossima al compimento della
3 R.G. N. 2661/2024
maggiore età), assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, ai sensi dell'art. 147 c.c., dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3. Disporsi il collocamento della minore presso la madre;
4. Disporsi l'assegnazione in uso della casa coniugale sita in OS (PZ), alla Via
Aldo Moro n. 16, con ogni mobile, suppellettile, arredo e corredo alla ricorrente sig.ra che vi abiterà con la figlia NN nella qualità di genitore collocatario;
Parte_1
5. Disporsi, inoltre, in considerazione del prossimo raggiungimento della maggiore età della figlia NN - allo stato ancora minorenne - che la stessa, in piena autonomia, concordi direttamente con il padre le modalità di visita e i tempi di permanenza col medesimo, anche con riferimento alle festività natalizie, pasquali e alle vacanze estive;
6. Disporsi, ancora, quale contributo di mantenimento a carico del resistente, a decorrere dalla data di allontanamento dello stesso dalla casa coniugale (agosto
2023): a) per la figlia un assegno mensile pari ad euro **700,00** (settecento/00), o della somma maggiore che l'On. Giudicante riterrà di giustizia, oltre spese straordinarie, così come riportate dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, nella misura del 70 %; b) per la ricorrente, un assegno di mantenimento mensile pari ad euro **300,00**(trecento/00); entrambi con rivalutazione secondo gli indici ISTAT
e mediante trattenuta diretta dallo stipendio del P_
7. Disporsi a carico del e in favore della ricorrente quale genitore P_ collocatario il versamento delle somme percette dall' a titolo di assegno unico CP_3 per la figlia, anche queste a far data dall'agosto 2023;
8. Disporsi che la rata di mutuo della casa familiare e le utenze domestiche restino sempre a carico del per le ragioni di cui in narrativa. P_
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 20.11.2023, il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio in data 21.10.2024. Quest'ultimo non si è opposto alla domanda di separazione personale, ha contestato i fatti posti dalla
4 R.G. N. 2661/2024
ricorrente a fondamento della domanda di addebito e ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie.
In particolare, con riguardo alla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale, il resistente ha dedotto: «Ad ulteriore supporto di una condotta ispirata alla violazione dei più elementari obblighi coniugali, si evidenzia che dopo appena qualche anno di convivenza matrimoniale la aveva iniziato a Pt_1 sottrarsi, con le scuse più diverse, a qualsiasi rapporto intimo con il marito, costretto suo malgrado a dormire nella stanza della figlia. Era evidente che tale mancanza rappresentava violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale e costituisce causa di addebito della separazione. L'aggressività e l'insofferenza della ricorrente verso il marito aveva raggiunto il culmine nel bel mezzo della notte del 3 agosto 2023 quando la , Pt_1 ipotizzando inesistenti relazioni extraconiugali, lo aveva prima offeso e poi aggredito sia fisicamente che verbalmente, intimandogli di lasciare l'abitazione familiare. Il sig.
al solo fine di non turbare la tranquillità della figlia NN, era stato costretto P_
a lasciare l'abitazione familiare rientrando successivamente solo per prendere l'indispensabile e qualche capo di abbigliamento;
da quella notte egli era ospite dell'anziano padre e ad oggi, a causa della condotta ostruzionistica della moglie, non era stato in grado nemmeno di recuperare tutti i suoi effetti personali».
Pertanto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta come segue:
«1.- dichiarare la separazione personale dei coniugi , P_ Parte_1 per essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, e capace di recare pregiudizio all'educazione della figlia NN, con addebito alla moglie della responsabilità della separazione, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, cod. civ., per essere questa venuta meno ai doveri derivanti dal matrimonio:
2.- rigettare la richiesta di addebito della separazione all'odierno resistente proposta dalla controparte, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni su esposte o per quelle diverse ritenute di giustizia;
3.- accertare e dichiarare che la signora non ha diritto ad alcun Parte_1 assegno di mantenimento da parte dell'odierno resistente, rigettando ogni relativa
5 R.G. N. 2661/2024
domanda formulata in ricorso, per le ragioni ivi esposte o per quelle diverse ritenute di giustizia;
4.- disporre che i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto, impegnandosi a consentire a ciascuno di svolgere il proprio ruolo di genitore senza indebite sostituzioni o tentativi di limitazione, con riconoscimento che entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata della figlia
NN;
5.- assegnare alla madre la casa familiare di OS, Via Aldo Moro n. 16, con obbligo a carico dell'odierno resistente di provvedere al pagamento delle relative rate di mutuo;
6.- affidare la figlia d entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse (scolastiche, educative, di salute, ecc.) che dovranno essere comunque concordate, e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria gestione e nei periodi coincidenti con la permanenza della figlia presso uno dei due genitori, salva la facoltà della figlia, una volta divenuta maggiorenne, di concordare con il padre i tempi e le modalità di visita, oltre ai periodi di vacanze estive e di tutte le festività;
7.- disporre il collocamento prevalente della figlia presso la madre, Persona_2 nella suddetta casa familiare di OS, Via Aldo Moro n. 16;
8.- determinare l'assegno di mantenimento dovuto dall'avv. in favore P_ della figlia nella somma di Euro 200,00= mensili, o in subordine e salvo Persona_2 gravame - nella diversa somma ritenuta di giustizia, con indicizzazione annuale ex lege, da corrispondersi alla madre quale genitore collocatario mediante bonifico sul conto corrente bancario alla medesima intestato, da effettuarsi entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese;
9.- disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico sia corrisposto integralmente in favore della madre quale genitore collocatario, al quale potrà essere versato direttamente da parte dell'ente erogatore senza necessità del consenso del padre;
10.- disporre che entrambi i genitori provvedano in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie quali indicate nel Protocollo di Intesa del
Tribunale adito;
6 R.G. N. 2661/2024
11.- ordinare alla signora di procedere alla volturazione a suo nome Parte_1 delle utenze di acqua, luce e gas della casa familiare di OS, Via Aldo Moro n. 16, nonché di comunicare l'assegnazione della casa familiare alle competenti autorità comunali e erariali ai fini del pagamento delle imposte, all'amministratore di condominio ai fini del pagamento delle spese di ordinaria amministrazione;
12.- porre a carico della signora tutte le spese relative alle utenze di Parte_1 acqua, luce, gas, TARI e condominiali ordinarie della casa familiare di OS, Via
Aldo Moro n. 16, previa voltura a nome dell'assegnataria;
13.- disporre che entrambi i genitori prestino il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
14. con vittoria di spese e competenze di giudizio».
III Alla prima udienza del 20.11.2024, sentiti i coniugi, il Giudice delegato e relatore ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nonché di riferire al
Collegio per la decisione in ordine alla domanda di separazione personale, avendo parte resistente chiesto l'emissione della relativa sentenza parziale, in ordine alla quale entrambe le parti hanno precisato le conclusioni.
Con ordinanza del 17.12.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti nei limiti indicati nel detto provvedimento ed è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c., ferma la riserva al Collegio in ordine alla domanda sullo status.
IV Con sentenza non definitiva n. 2069/2024 del 19.12.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione delle domande accessorie formulate dalle parti. Sicché, è stata fissata l'udienza del 14.2.2025 per verificare la volontà delle parti in ordine alla formulata proposta conciliativa.
Dopo una serie di rinvii determinati dalla pendenza tra le parti in causa di trattative di bonario componimento della lite, all'udienza del 12.9.2025 queste ultime hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'organo giudicante, sottoscrivendo all'uopo il verbale d'udienza, proposta che di seguito si riporta:
7 R.G. N. 2661/2024
V Atteso che - come già esposto - con sentenza non definitiva n. 2069/2024 è già stata dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, non resta che vagliare la corrispondenza alla non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico
8 R.G. N. 2661/2024
delle condizioni di separazione personale, tenuto conto della rinuncia delle parti a ogni diversa e ulteriore domanda appartenente al patrimonio processuale e non oggetto delle condizioni di separazione personale.
Ebbene, il Collegio ritiene che le condizioni di separazioni di cui alla formulata e accettata proposta conciliativa della lite, con particolare riguardo alla contribuzione al sostentamento materiale della prole, siano conformi all'interesse della figlia NN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che non presentino profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2661 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 P_
Ministero, così provvede:
1) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni congiunte riportate in motivazione;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2661/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 12.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA A. GIORGIO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in Potenza al viale G. Marconi n. 75 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il P_ C.F._3
22.5.1966 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. ANNA AGOSTINACCHIO (C.F.: ), giusta C.F._4 procura in atti, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia (BA) alla via F.
Maddalena n. 64 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 2661/2024
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale – domande accessorie.
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 12.9.2025; per il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. il 13.7.2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge P_
, addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio in
[...]
OS (PZ) il 15.10.2005, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia NN
( di Puglia, 15.11.2006). Per_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, ha esposto quanto segue: «Il ménage coniugale, inizialmente sufficientemente sereno, negli anni era andato via via sgretolandosi e deteriorandosi a causa del carattere rivelatosi nel tempo non collaborativo, manipolativo, arrogante, presuntuoso, spigoloso, insofferente e utilitarista del P_ che non aveva perso occasione di offendere, denigrare, mortificare, condizionare, usare la consorte, tradirla, e, dulcis in fundo, non farsi scrupolo alcuno persino di comunicarle, già nell'agosto 2022, che non l'amava più, ma che – stranamente - non l'avrebbe mai lasciata. Da anni la ricorrente, lungi dall'aver avuto dal marito assistenza morale e materiale nonché collaborazione nella cura della casa e nella crescita della figlia, aveva subito dal predetto urla, prevaricazioni, umiliazioni, denigrazioni e paragoni offensivi con una sua collega della medesima
Amministrazione di appartenenza (attualmente trasferita in altra sede). A dire del la “collega”, spacciata dallo stesso semplicemente come un'amica, sapeva P_ fare tante cose, dal tenere la grandissima casa pulita e in ordine all'essere brillante sotto il profilo professionale, e questo diversamente dalla moglie che invece considerava sia dal punto di vista della gestione domestica e lavorativa, sia da quello fisico, del tutto inadeguata, tanto da essere definita dal predetto sciatta, con la pancia, con la ricrescita dei capelli etc.; tutto ciò trascurando del tutto la sua assoluta inerzia nel ménage familiare che si traduceva in un sovraccarico di lavoro e di responsabilità per la ricorrente. Ma vi era di più: le offese rivolte alla moglie erano state estese anche
2 R.G. N. 2661/2024
ai suoi familiari ed amici, non ritenuti all'altezza del target del al punto da P_ indurre subdolamente l'esponente ad allontanarsi da amici e parenti, di fatto isolandola, minando e compromettendo l'equilibrio della stessa e facendola sentire del tutto inadeguata come donna, come moglie e come madre. Comportamento perseverante del che non trovava mai, a suo dire, tempo da dedicare alla P_ famiglia perché sempre impegnato per lavoro (anche di sabato), convegni (anche fuori regione), accompagnato puntualmente dalla “solita” collega, tal sig.ra Parte_2
A tanto andava aggiunto che il quando era stato invitato a feste
[...] P_ di pensionamento e di compleanno, di matrimoni di colleghi di ufficio, si era accompagnato puntualmente alla menzionata giustificandosi con la Pt_2 moglie che quelle occasioni erano riservate a personale dell'Ente di appartenenza – circostanza, questa, successivamente smentita da altri dipendenti dell'Ente medesimo».
In ordine alla situazione occupazionale e reddituale, la ricorrente ha dedotto di svolgere la professione di docente presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mons. A.
Caselle” di Rapolla (PZ), con redditi -negli ultimi tre anni- come da dichiarazioni congiunte allegate al ricorso (modd. 730/2023 - 730/2022 - 730/2021), pari a euro
24.901,00, a euro 23.552,00 e a euro 21.512,00 per i rispettivi anni di competenza delle dichiarazioni reddituali. Ha -altresì- rappresentato di esser titolare di conto corrente presso e di esser proprietaria di «un'autovettura utilitaria targata Controparte_2
GE 159 HC, acquistata con finanziamento di cui stava pagando le rate per un importo mensile di euro **260,00** circa che utilizzava per lavoro e per la famiglia»; e di non disporre di altre risorse economiche e patrimoniali.
Di contro, il resistente era avvocato responsabile dell'Ufficio legale del Comune di OS, con redditi, come da ultime dichiarazioni reddituali in atti (modd. 730/2023
– 730/2022 - 730/2021) di euro 45.202,00, di euro 38.728,00 e di euro 42.059,00 per i rispettivi anni di competenza delle dichiarazioni reddituali.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1. Dichiarare, previa autorizzazione a vivere separati, la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. Disporsi che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore NN (comunque prossima al compimento della
3 R.G. N. 2661/2024
maggiore età), assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, ai sensi dell'art. 147 c.c., dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3. Disporsi il collocamento della minore presso la madre;
4. Disporsi l'assegnazione in uso della casa coniugale sita in OS (PZ), alla Via
Aldo Moro n. 16, con ogni mobile, suppellettile, arredo e corredo alla ricorrente sig.ra che vi abiterà con la figlia NN nella qualità di genitore collocatario;
Parte_1
5. Disporsi, inoltre, in considerazione del prossimo raggiungimento della maggiore età della figlia NN - allo stato ancora minorenne - che la stessa, in piena autonomia, concordi direttamente con il padre le modalità di visita e i tempi di permanenza col medesimo, anche con riferimento alle festività natalizie, pasquali e alle vacanze estive;
6. Disporsi, ancora, quale contributo di mantenimento a carico del resistente, a decorrere dalla data di allontanamento dello stesso dalla casa coniugale (agosto
2023): a) per la figlia un assegno mensile pari ad euro **700,00** (settecento/00), o della somma maggiore che l'On. Giudicante riterrà di giustizia, oltre spese straordinarie, così come riportate dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, nella misura del 70 %; b) per la ricorrente, un assegno di mantenimento mensile pari ad euro **300,00**(trecento/00); entrambi con rivalutazione secondo gli indici ISTAT
e mediante trattenuta diretta dallo stipendio del P_
7. Disporsi a carico del e in favore della ricorrente quale genitore P_ collocatario il versamento delle somme percette dall' a titolo di assegno unico CP_3 per la figlia, anche queste a far data dall'agosto 2023;
8. Disporsi che la rata di mutuo della casa familiare e le utenze domestiche restino sempre a carico del per le ragioni di cui in narrativa. P_
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 20.11.2023, il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio in data 21.10.2024. Quest'ultimo non si è opposto alla domanda di separazione personale, ha contestato i fatti posti dalla
4 R.G. N. 2661/2024
ricorrente a fondamento della domanda di addebito e ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie.
In particolare, con riguardo alla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale, il resistente ha dedotto: «Ad ulteriore supporto di una condotta ispirata alla violazione dei più elementari obblighi coniugali, si evidenzia che dopo appena qualche anno di convivenza matrimoniale la aveva iniziato a Pt_1 sottrarsi, con le scuse più diverse, a qualsiasi rapporto intimo con il marito, costretto suo malgrado a dormire nella stanza della figlia. Era evidente che tale mancanza rappresentava violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale e costituisce causa di addebito della separazione. L'aggressività e l'insofferenza della ricorrente verso il marito aveva raggiunto il culmine nel bel mezzo della notte del 3 agosto 2023 quando la , Pt_1 ipotizzando inesistenti relazioni extraconiugali, lo aveva prima offeso e poi aggredito sia fisicamente che verbalmente, intimandogli di lasciare l'abitazione familiare. Il sig.
al solo fine di non turbare la tranquillità della figlia NN, era stato costretto P_
a lasciare l'abitazione familiare rientrando successivamente solo per prendere l'indispensabile e qualche capo di abbigliamento;
da quella notte egli era ospite dell'anziano padre e ad oggi, a causa della condotta ostruzionistica della moglie, non era stato in grado nemmeno di recuperare tutti i suoi effetti personali».
Pertanto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta come segue:
«1.- dichiarare la separazione personale dei coniugi , P_ Parte_1 per essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, e capace di recare pregiudizio all'educazione della figlia NN, con addebito alla moglie della responsabilità della separazione, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, cod. civ., per essere questa venuta meno ai doveri derivanti dal matrimonio:
2.- rigettare la richiesta di addebito della separazione all'odierno resistente proposta dalla controparte, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni su esposte o per quelle diverse ritenute di giustizia;
3.- accertare e dichiarare che la signora non ha diritto ad alcun Parte_1 assegno di mantenimento da parte dell'odierno resistente, rigettando ogni relativa
5 R.G. N. 2661/2024
domanda formulata in ricorso, per le ragioni ivi esposte o per quelle diverse ritenute di giustizia;
4.- disporre che i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto, impegnandosi a consentire a ciascuno di svolgere il proprio ruolo di genitore senza indebite sostituzioni o tentativi di limitazione, con riconoscimento che entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata della figlia
NN;
5.- assegnare alla madre la casa familiare di OS, Via Aldo Moro n. 16, con obbligo a carico dell'odierno resistente di provvedere al pagamento delle relative rate di mutuo;
6.- affidare la figlia d entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse (scolastiche, educative, di salute, ecc.) che dovranno essere comunque concordate, e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria gestione e nei periodi coincidenti con la permanenza della figlia presso uno dei due genitori, salva la facoltà della figlia, una volta divenuta maggiorenne, di concordare con il padre i tempi e le modalità di visita, oltre ai periodi di vacanze estive e di tutte le festività;
7.- disporre il collocamento prevalente della figlia presso la madre, Persona_2 nella suddetta casa familiare di OS, Via Aldo Moro n. 16;
8.- determinare l'assegno di mantenimento dovuto dall'avv. in favore P_ della figlia nella somma di Euro 200,00= mensili, o in subordine e salvo Persona_2 gravame - nella diversa somma ritenuta di giustizia, con indicizzazione annuale ex lege, da corrispondersi alla madre quale genitore collocatario mediante bonifico sul conto corrente bancario alla medesima intestato, da effettuarsi entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese;
9.- disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico sia corrisposto integralmente in favore della madre quale genitore collocatario, al quale potrà essere versato direttamente da parte dell'ente erogatore senza necessità del consenso del padre;
10.- disporre che entrambi i genitori provvedano in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie quali indicate nel Protocollo di Intesa del
Tribunale adito;
6 R.G. N. 2661/2024
11.- ordinare alla signora di procedere alla volturazione a suo nome Parte_1 delle utenze di acqua, luce e gas della casa familiare di OS, Via Aldo Moro n. 16, nonché di comunicare l'assegnazione della casa familiare alle competenti autorità comunali e erariali ai fini del pagamento delle imposte, all'amministratore di condominio ai fini del pagamento delle spese di ordinaria amministrazione;
12.- porre a carico della signora tutte le spese relative alle utenze di Parte_1 acqua, luce, gas, TARI e condominiali ordinarie della casa familiare di OS, Via
Aldo Moro n. 16, previa voltura a nome dell'assegnataria;
13.- disporre che entrambi i genitori prestino il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
14. con vittoria di spese e competenze di giudizio».
III Alla prima udienza del 20.11.2024, sentiti i coniugi, il Giudice delegato e relatore ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nonché di riferire al
Collegio per la decisione in ordine alla domanda di separazione personale, avendo parte resistente chiesto l'emissione della relativa sentenza parziale, in ordine alla quale entrambe le parti hanno precisato le conclusioni.
Con ordinanza del 17.12.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti nei limiti indicati nel detto provvedimento ed è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c., ferma la riserva al Collegio in ordine alla domanda sullo status.
IV Con sentenza non definitiva n. 2069/2024 del 19.12.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione delle domande accessorie formulate dalle parti. Sicché, è stata fissata l'udienza del 14.2.2025 per verificare la volontà delle parti in ordine alla formulata proposta conciliativa.
Dopo una serie di rinvii determinati dalla pendenza tra le parti in causa di trattative di bonario componimento della lite, all'udienza del 12.9.2025 queste ultime hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'organo giudicante, sottoscrivendo all'uopo il verbale d'udienza, proposta che di seguito si riporta:
7 R.G. N. 2661/2024
V Atteso che - come già esposto - con sentenza non definitiva n. 2069/2024 è già stata dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, non resta che vagliare la corrispondenza alla non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico
8 R.G. N. 2661/2024
delle condizioni di separazione personale, tenuto conto della rinuncia delle parti a ogni diversa e ulteriore domanda appartenente al patrimonio processuale e non oggetto delle condizioni di separazione personale.
Ebbene, il Collegio ritiene che le condizioni di separazioni di cui alla formulata e accettata proposta conciliativa della lite, con particolare riguardo alla contribuzione al sostentamento materiale della prole, siano conformi all'interesse della figlia NN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che non presentino profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2661 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 P_
Ministero, così provvede:
1) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni congiunte riportate in motivazione;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
9