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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2718 – 1
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Giudice delegato dott.ssa Loredana Giglio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025, sentite le parti ed esaminati gli atti del procedimento, rilevato che non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis nr. 15
c.p.c. posto che l'udienza di merito è fissata per la data del 15.4.2025 ( unitamente alla trattazione del procedimento “ de potestate” trasmesso per incompetenza dal Tribunale per i Minorenni) e che anche dall'esame degli atti trasmessi dal TM emerge come entrambi i genitori presentano criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale determinata da una situazione di accesa conflittualità che ha indotto l'autorità giudiziaria minorile a disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, che non sono stati rappresentati fatti indicativi di una condizione di pregiudizio per i minori che giustifichino, allo stato, la modifica dei provvedimenti a loro tutela adottati dall'autorità giudiziaria minorile, che appare peraltro opportuno disporre sin d'ora regolamentazione delle comunicazioni telefoniche ed audiovisive tra i minori e il padre in modo da evitare situazioni di conflittualità tra le parti trattandosi di prescrizione che può essere assunta in via ufficiosa dal giudice a tutela del rapporto tra i minori e il padre
PQM
1) Rigetta l'istanza “ urgente” di affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso l'abitazione paterna e conferma, allo stato, i provvedimenti assunti a tutela dei minori dall'autorità giudiziaria minorile;
2) Dispone che la madre garantisca su telefono ovvero tablet appositamente dedicato ( che dovrà essere acquistato da entrambi i genitori) contatti telefonici o in audio – video tra il padre e i figli minori almeno 1 volta al giorno in orario concordato ovvero, in caso di disaccordo, nella fascia oraria compresa tra le h. 18.00 e le h.20.00 garantendo condizioni di serenità per i minori nel corso di tali comunicazioni
Pagina 1 Riserva ogni diversa decisione in sede di adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis nr. 22
c.p.c. all'esito dell'instaurazione del contraddittorio a cognizione piena anche relativamente al procedimento trasmesso dal TM.
Perugia, 13.3.2025 Il Giudice
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Giudice delegato dott.ssa Loredana Giglio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025, sentite le parti ed esaminati gli atti del procedimento, rilevato che non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti ex art. 473 bis nr. 15
c.p.c. posto che l'udienza di merito è fissata per la data del 15.4.2025 ( unitamente alla trattazione del procedimento “ de potestate” trasmesso per incompetenza dal Tribunale per i Minorenni) e che anche dall'esame degli atti trasmessi dal TM emerge come entrambi i genitori presentano criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale determinata da una situazione di accesa conflittualità che ha indotto l'autorità giudiziaria minorile a disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, che non sono stati rappresentati fatti indicativi di una condizione di pregiudizio per i minori che giustifichino, allo stato, la modifica dei provvedimenti a loro tutela adottati dall'autorità giudiziaria minorile, che appare peraltro opportuno disporre sin d'ora regolamentazione delle comunicazioni telefoniche ed audiovisive tra i minori e il padre in modo da evitare situazioni di conflittualità tra le parti trattandosi di prescrizione che può essere assunta in via ufficiosa dal giudice a tutela del rapporto tra i minori e il padre
PQM
1) Rigetta l'istanza “ urgente” di affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso l'abitazione paterna e conferma, allo stato, i provvedimenti assunti a tutela dei minori dall'autorità giudiziaria minorile;
2) Dispone che la madre garantisca su telefono ovvero tablet appositamente dedicato ( che dovrà essere acquistato da entrambi i genitori) contatti telefonici o in audio – video tra il padre e i figli minori almeno 1 volta al giorno in orario concordato ovvero, in caso di disaccordo, nella fascia oraria compresa tra le h. 18.00 e le h.20.00 garantendo condizioni di serenità per i minori nel corso di tali comunicazioni
Pagina 1 Riserva ogni diversa decisione in sede di adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis nr. 22
c.p.c. all'esito dell'instaurazione del contraddittorio a cognizione piena anche relativamente al procedimento trasmesso dal TM.
Perugia, 13.3.2025 Il Giudice
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