TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2632/2019, promossa da:
(C.F. ) con la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Grosseto, Via Oriana Fallaci n. 17, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE FACCENDI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA CELLI CP_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 77/2018
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il giudizio di merito introdotto da Parte_1
con la mandataria , all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 30.8.2019, con
[...] Parte_2
la quale è stata accolta l'istanza cautelare formulata nel ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
proposto nell'ambito della procedura esecutiva n. 77/2018. CP_1
1 In particolare, parte attrice-opposta ha chiesto accertarsi la legittimità della dichiarazione della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. comunicata alla luce dello stato di insolvenza dell'opponente, che non provvedeva a versare le successive rate del contratto di mutuo e per l'effetto revocare l'ordinanza di sospensione emessa dal GE.
Sul punto deduceva in fatto che:
- In data 25.7.2016 la filiale di Grosseto procedeva alla revoca degli affidamenti concessi all'odierna convenuta derivante dallo scoperto di c/c di € 390,21, dal finanziamento chirografario per euro 186.734,97 di cui euro 25.495,02 per rate insolute e dal finanziamento ipotecario azionato poi in sede esecutiva per euro 3.980,09 per rate insolute e interessi;
- In data 9.8.2016 l'opponente provvedeva a pagare la rata insoluta e gli interessi ma non versare la rata del mutuo ipotecario di gennaio 2017 di € 3.884,13;
- In data 14.4.2017 l' comunicava alla il trasferimento a contenzioso della sua CP_2 CP_1
posizione, classificando presso la centrale rischi della Banca d'Italia detta posizione a sofferenza;
- con raccomandata del 6.6.2017 veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Ciò premesso in fatto, parte opposta, alla luce dello stato di insolvenza della nonché in CP_1
ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo del 2005 e di altro finanziamento chirografario concesso alla convenuta, chiedeva accertarsi la legittimità del comportamento tenuto dalla in Pt_1
forza dell'art. 1186 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 7 del capitolato generale allegato al contratto.
Parte attrice, dunque, precisava così le proprie conclusioni “voglia il Tribunale accertare e dichiarare lo
stato di insolvenza di e per l'effetto annullare l'ordinanza del GE resa nel procedimento CP_1
esecutivo rubricato al n. 77.18 rgei”
Si costituiva , la quale riportandosi integralmente al ricorso in opposizione formulato, CP_1
chiedeva: “Voglia il Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria o diversa domanda od eccezione, anche
istruttoria, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta con ricorso depositato il 17.5.18 (doc. 2),
IN VIA PRELIMINARE - confermare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.EI. n. 77/2018
introdotta con l'atto di pignoramento 23.4.18 sussistendo i presupposti richiesti dalla legge;
NEL MERITO
1) rigettare perché inammissibile e comunque infondata la domanda giudiziale formulata da con CP_3
l'atto di citazione ex art. 616 cpc;
2) accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace, l'atto di pignoramento
del 23.4.2018 - procedura esecutiva n. 77/2018 Tribunale di Grosseto - ed ogni ulteriore atto ad esso collegabile;
2 3) accertare e dichiarare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
per i motivi di cui al ricorso 17.5.18 per opposizione all'esecuzione, responsabile, ex art. 96 c.p.c., per i danni
arrecati all'opponente in conseguenza dell'esecuzione e, per l'effetto, condannare la stessa Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a dare e pagare a titolo di risarcimento del
[...]
danno la somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso condannare Parte_1
[...
alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre CAP ed IVA sui compensi
imponibili e rimborso spese generali”.
In particolare, parte opponente, in primo luogo, contestava la sussistenza di uno stato di insolvenza e, dunque, il ricorrere nel caos di specie dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c. per la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, nonché, quanto al richiamo operato da parte attrice all'art. 7 del Capitolato, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, deducendo la propria qualifica di consumatore e l'assenza di chiarezza e comprensibilità della clausola inserita.
Inoltre, nel contestare i presupposti per la legittimità della decadenza del beneficio disconosceva l'originalità sia per il contenuto sia per le sottoscrizioni del doc 4 contratto di finanziamento del
29.6.2010.
All'udienza del 27.10.2020 parte attrice contestava il disconoscimento formulato da parte convenuta del contratto chirografario del 29.6.2010, nonché formulava istanza di istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 28.2.2023 la causa veniva rinviata al fine di verificare l'esito transattivo della lite.
Con ordinanza del 16.5.2023, emessa all'esito dello scambio di note scritte, su richiesta delle parti la causa veniva rinviata per la verifica delle trattative.
All'udienza del 17.10.2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e istanze e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Con il presente giudizio il creditore opposto ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione proposta da che ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa CP_1
3 da a suo danno a seguito della decadenza dal beneficio del Parte_1
termine e conseguente risoluzione del contratto di mutuo fondiario, sottoscritto tra le parti in data
19.12.2005 alla luce del mancato pagamento di una rata e, dunque, in violazione dell'art. 40 comma
2 del T.U.B.
L'opponente lamentava, invero, che la risoluzione del contratto di mutuo fosse avvenuta da parte della in violazione dei principi stabiliti dall'art. 1186 c.c., nonché dei criteri di buona fede e Pt_1
correttezza.
La convenuta attrice ha, dunque, chiesto accertarsi di aver correttamente dichiarato risolto il contratto di mutuo fondiario, in primo luogo, in ragione dello stato di insolvenza in cui versava la x art. 1186 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale allegato al contratto CP_1
di mutuo ed ivi espressamente richiamato.
Occorre, sul punto, evidenziare che parte opponente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dall'odierna attrice che ha domandato accertarsi lo stato di insolvenza dell'esecutata opponente.
Deve, tuttavia, escludersi l'inammissibilità della domanda attorea, giacché la stessa risulta connessa alla verifica della legittimità del comportamento della Banca nel dichiarare l'esecutata decaduta dal beneficio del termine e, dunque, trattasi di accertamento strettamente connesso alla verifica circa la sussistenza del diritto a procedere in executivis, contestato nel ricorso in opposizione.
Sempre in via preliminare, giova evidenziare che parte convenuta opponente ha contestato, quanto al contratto di finanziamento chirografario del 29.6.2010, “l'originalità sia per il contenuto sia per le
sottoscrizioni del documento allegato in copia “doc.n.4 contratto chiro.pdf”, disconoscendolo.
Parte attrice all'udienza di prima comparizione del 27.10.2020 formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto
in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro
e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. da ultimo Cass. n. 18491/2024).
4 Ebbene, applicando tale principio di diritto al caso di specie, deve essere disattesa la contestazione formulata da parte convenuta, giacché priva di qualsivoglia indicazione in ordine gli aspetti per i quali la copia prodotta differirebbe dall'originale.
Ciò premesso, dunque, la questione sottesa al presente giudizio attiene alla verifica dei presupposti ed alle condizioni al ricorrere dei quali il mancato, il ritardato o, comunque, l'inesatto pagamento di una o più rate di un mutuo fondiario legittimano la banca a pretendere, immediatamente, l'integrale restituzione della somma oggetto del prestito e ciò al fine di valutare il comportamento tenuto dal creditore opposto, odierno attore, che nell'esecuzione n. 77/2018 ha intimato il pagamento dell'intero importo residuo del mutuo.
Giova, invero, precisare che per il contratto di mutuo (anche fondiario), il risultato pratico che consegue alla decadenza dal beneficio del termine è analogo a quello che si verifica in caso di risoluzione. “In entrambi i casi, infatti, pur rimanendo ferme le differenze tra i due istituti in punto di diritto
– nella risoluzione, l'obbligo di restituzione, da parte del mutuatario, è una conseguenza dello scioglimento del
contratto, cioè, più precisamente, della rimozione del regolamento negoziale che rimaneva ancora da attuare.
A seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, invece, si realizza immediatamente
un'anticipazione ex lege del termine di adempimento dell'obbligo di restituzione, la quale, per il peculiare
atteggiarsi del contratto di mutuo, pare idonea a determinarne indirettamente lo scioglimento – il mutuatario
deve sempre restituire anticipatamente la somma che aveva ricevuto” (cfr. Cass. n. 14702/2024).
Ne consegue che la verifica circa i presupposti per la decadenza del beneficio risulta rilevante ai fini del decidere, incidendo sul diritto del creditore a procedere in executivis in forza del contratto di mutuo del 2005.
Ebbene, l'odierno attore ha dedotto, in primo luogo, la legittimità della comunicazione di decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. alla luce dello stato di insolvenza della convenuta.
Nel caso di specie, al momento della comunicazione di recesso del 14.4.2017 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), da parte della banca da tutti gli affidamenti concessi all'odierna opponente,
nonché della successiva comunicazione di decadenza del beneficio del 6.6.2017, la risultava CP_1
morosa, rispetto alle rate del mutuo fondiario del 2005, unicamente del pagamento di una sola rata e, precisamente, di quella scaduta in data 1.1.2017, essendo la successiva rata in scadenza al
30.6.2017.
5 In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice, lamentando l'omesso esame in sede cautelare da parte del GE della sussistenza dei presupposti legittimanti la decadenza ex art,
1186 c.c., ha chiesto accertarsi la sussistenza dello stato di insolvenza della deducendo “tale CP_1
era la condizione della nel luglio 2016 come dimostra la sua impossibilità di far fronte all'esposizione CP_1
debitoria nei mesi successivi, ove, a fronte del pagamento della rata di mutuo ipotecario scaduta nel mese di
agosto, nulla ha potuto corrispondere all'istituto di credito per rientrare della sua esposizione debitoria, tanto
da risultare inadempiente nell'esazione della rata del suddetto mutuo avente scadenza nel gennaio 2017”.
Parte opponente ha poi dedotto che la revoca degli affidamenti si fosse resa necessaria in ragione del mancato pagamento da parte dell'odierna convenuta anche di alcune rate del finanziamento chirografario del 2010.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186
cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto
economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità
da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve
rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà
economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali
offerte dal debitore” (cfr. Cass. n. 24330/2011 e di recente Cass. n. 14702/2024). Invero, poiché la finalità
perseguita con detta norma è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, con l'accelerare l'esecuzione dell'obbligazione, non può dubitarsi che l'insolvenza ivi prevista non postuli necessariamente un collasso economico, ma solo l'incapacità
a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Al riguardo, deve, tuttavia, rilevarsi che il mero inadempimento di un'obbligazione non può di per sé dimostrare lo stato di insolvenza, né una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. Come sostenuto in seno alla giurisprudenza di legittimità
“avuto riguardo all'ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è
dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 cod. civ.” (cfr. Cass. 2011 cit.).
Occorre, dunque, che emergano al momento della dichiarazione di decadenza indici ulteriori che giustificano il venir meno del beneficio della rateizzazione, quali ad esempio l'emissione di plurimi decreti ingiuntivi a carico del debitore di importi rilevanti, l'avvio di procedure esecutive a danno del debitore, ovvero di richieste di ammissione del debitore a procedure di liquidazione del patrimonio.
6 Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare la sussistenza dello stato di insolvenza,
argomentando che il dissesto fosse evincibile dalla difficoltà della mutuataria di ottemperare alle rate del mutuo, maturate successivamente a quella di luglio 2016, non avendo offerto la stessa alcun pagamento spontaneo.
Tale circostanza, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi e valutata la consistenza delle rate non versate, non consente di ritenere provato lo stato di dissesto anche temporaneo rilevante ai fini dell'art. 1186 c.c.
A tal fine non risultano, inoltre, rilevanti le circostanze dedotte da parte attrice sia con riferimento alla sospensione dei pagamenti mensili accordata dall'istituto mutuante all'opponente nel 2012 e nel
2014, sia relativa alla successiva emissione in relazione al credito riveniente dal contratto chirografario del 2010 di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, posto che la valutazione circa lo stato di insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento in cui è stata comunicata dall'istituto la decadenza del beneficio.
In conclusione, parte attrice-opposta non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c.
Ciò detto, occorre procedere alla verifica in ordine alla legittimità della dichiarata decadenza ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale allegato al mutuo de quo.
Preliminarmente, deve rilevarsi, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 20042/2020 e Cass. n. 2411/2022).
Ebbene, parte attrice ha chiesto accertarsi la legittimità della decadenza del beneficio in ossequio all'art. 7 del Capitolato generale richiamato e allegato al contratto di mutuo del 2005.
Giova, in via preliminare, procedere alla verifica in ordine alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica, come dedotto da parte convenuta-
opponente.
7 La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
Spetta al giudice, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva. La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs.
206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di
Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a contestare genericamente la qualifica di consumatore,
senza offrire alcun elemento dal quale poter rilevare che l'opponente avrebbe concluso il contratto di mutuo nell'esercizio di attività professionale.
In difetto, di qualsivoglia elemento di segno contrario, bisogna, pertanto, ritenere che nella fattispecie in esame la parte mutuataria abbia sottoscritto il contratto di mutuo non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consumatore non professionista.
Ciò si evince, inoltre, dal fatto che nel contratto di finanziamento chirografario sottoscritto con la stessa attrice, diversamente che come è avvenuto nel contratto di mutuo de quo, la ha agito CP_1
espressamente quale titolare della ditta individuale DANIELA FUNGHI DI PASQUI DANIELA.
Ciò detto, ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l'effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni,
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t).
8 Nel caso di specie all'art. 7 del capitolato generale viene previsto al comma 1 che “il mancato
pagamento delle rate del mutuo – o di parte di esse – produrrà la immediata decadenza dal beneficio del termine
della Parte mutuataria e la Banca mutuante avrà il diritto di agire in via esecutiva, decorsi i termini di cui
all'art. 40 del D.lgs. 1993 n. 385 (T.U. leggi in materia bancaria e creditizia) ai sensi delle disposizioni sul
Credito Fondiario per il recupero del suo credito in capitale, interessi, semestralità arretrate, interessi di mora
es accessori e d far valere ogni altra ragione ai sensi di legge”.
Al comma 2 viene regolata un'ulteriore e diversa ipotesi di risoluzione e, in particolare, che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto possano verificarsi anche “ per il mancato pagamento delle rate o di parte di esse, dipendenti da altri finanziamenti concessi esclusivamente alla
Pa parte mutuataria della stessa banca o dalla Sezione di Credito Fondiario del Monte Paschi di o dalla Pt_1
Monte Paschi Fondiario e Opere Pubbliche spa o dal – istituto di credito di diritto Parte_1
pubblico- cui la banca mutuante è subentrata, e garantiti ipotecariamente sugli stessi immobili”.
Orbene, nel contratto in esame sono state inserite clausole che pongono una decadenza a carico del consumatore al di fuori dei presupposti di cui all'art. 40 TUB, come tra l'altro, evidenziato da parte attrice che ha chiesto accertarsi la legittimità della decadenza disposta su presupposti diversi da quelli previsti dall'art. 40 cit. (cfr. atto di citazione).
Ciò detto, parte attrice, tra l'altro, solo in sede di memorie di replica, ha dedotto l'insussistenza del carattere abusivo dell'art.7 del capitolato, in quanto “oggetto di conoscenza e di attento esame da parte
della per averne avute in comunicazione prima ancora della conclusione del negozio così da ritenere le CP_1
stesse oggetto di trattativa individuale”.
Al riguardo, deve rilevarsi che come di recente ribadito dalla Suprema Corte la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. n. 4140/2024 che richiama Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262) e ciò in quanto “è volta a garantire il
consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte
del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della
possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata
9 dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già
solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali” (cfr. Cass, 2024 cit.).
Ciò detto, spetta al professionista che invochi l'insussistenza dell'abusività dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento.
La trattativa, dunque, deve non solo essersi formalmente svolta - come emerge dall'art. 3 del contratto di mutuo ove la parti danno atto che “la parte mutuataria dichiara di conoscere le dette clausole
[clausole inserite nel Capitolato] per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accettarle ed
approvarle integralmente e specificatamente” -, ma deve, altresì, caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività. La relativa prova, per assicurare alla disciplina tutelante prevista in favore del consumatore una effettiva applicazione, non può essere presunta, ma deve trarsi da specifiche circostanze concrete che depongano nel senso che la pattuizione sia stata effettivamente oggetto di discussione tra le parti
In particolare, il requisito della effettività si sostanzia “non solo nel senso di libertà di concludere il
contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità per il consumatore di determinare il
contenuto del contratto” (cfr. Cass. 2024 cit.).
Ebbene, in riferimento alla clausola in commento parte attrice ha escluso la “comprensibilità” della stessa sin dalla comparsa di costituzione e risposta. Tale criticità è stata, inoltre, evidenziata anche in sede cautelare ove il Collegio, confermando la sospensione dell'esecuzione disposta dal GE, ha rilevato che “ il secondo comma della clausola in esame utilizza una disgiuntiva “o” che non consente Per_1
di stabilire, in difetto di punteggiatura chiarificatrice e/o incisi, se la necessità che l'ulteriore prestito sia
garantito ipotecariamente sugli stessi immobili si riferisca solo al caso del subentro della Parte_1
agli Enti ivi indicati o anche alla concessione del finanziamento da parte della reclamante medesima, e
[...]
tale incertezza dev'essere risolta sul piano interpretativo alla luce dell'art. 1370 c.c. Tale norma, per i casi, qual
è evidentemente quello di specie, di clausola dubbia inserita in condizioni generali predisposte da uno dei
contraenti, impone infatti di risolvere il dubbio a favore dell'altro contraente, e ciò a prescindere finanche dal
fatto che egli sia, o non, un consumatore” (cfr. ordinanza del 16.7.2020 allegata alla meoria ex art. 183
comma VI n. 2 di parte convenuta).
10 Parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 40 TUB
- come prevista all'art. 7 commi 1 e 2 - alla trattativa con la essendosi limitata a dedurre di CP_1
averne garantito la preventiva comunicazione.
Ciò detto, per quanto attiene alla clausola contrattuale in esame che prevede la decadenza del debitore dal beneficio del termine “in caso di mancato pagamento da parte del Consumatore anche il mancato pagamento “delle rate del mutuo – o di parte di esse –” la stessa risulta vessatoria determinando un “significativo squilibrio” considerato che la disciplina normativa del contratto di finanziamento prevista all'art 40 comma 2 TUB prevede che “ La banca può invocare come causa di
risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive” e che la disciplina nazionale non consentirebbe la risoluzione del contratto in presenza del mancato pagamento di una sola rata atteso che tale omissione non potrebbe rivestire i caratteri della insolvenza come già delineati in ordine alla disciplina di cui all'art 1186 c.c.
Ebbene, in assenza di prova dello svolgimento di una specifica trattativa individuale con il consumatore, -prova che nel caso di specie, la clausola in argomento è da ritenersi illegittima ex art. 34 Cod. Consumo.
In conclusione, alla data di comunicazione della dichiarazione del 6.6.2017, non sussistevano presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, tali da legittimare la rivendicazione delle rate non scadute.
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. come formulata da parte convenuta, la quale ha chiesto condannarsi parte attrice “per i danni arrecati all'opponente in
conseguenza dell'esecuzione”.
Non si ravvisano nel caso di specie le condizioni per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno, non sussistendo gli estremi per configurare una condotta grave e negligente o la malafede processuale della parte opposta ex art. 96 c.p.c. Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nel caso di specie non si ravvisa tale elemento soggettivo, necessario per l'accoglimento della domanda.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex D.N. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della fase istruttoria e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Diversamente la domanda di condanna di parte attrice al pagamento delle spese della fase cautelare davanti al Tribunale di Grosseto in sede collegiale deve ritenersi inammissibile, poiché tardivamente formulata. In particolare, l'ordinanza del Collegio è stata emessa in data 16.7.2020 e la richiesta di condanna alle spese di lite è stata formulata solo in sede di comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda formulata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore delle spese di lite che liquida CP_1
in € 9.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, lì 30/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2632/2019, promossa da:
(C.F. ) con la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Grosseto, Via Oriana Fallaci n. 17, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE FACCENDI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA CELLI CP_1 C.F._1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 77/2018
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il giudizio di merito introdotto da Parte_1
con la mandataria , all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 30.8.2019, con
[...] Parte_2
la quale è stata accolta l'istanza cautelare formulata nel ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
proposto nell'ambito della procedura esecutiva n. 77/2018. CP_1
1 In particolare, parte attrice-opposta ha chiesto accertarsi la legittimità della dichiarazione della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. comunicata alla luce dello stato di insolvenza dell'opponente, che non provvedeva a versare le successive rate del contratto di mutuo e per l'effetto revocare l'ordinanza di sospensione emessa dal GE.
Sul punto deduceva in fatto che:
- In data 25.7.2016 la filiale di Grosseto procedeva alla revoca degli affidamenti concessi all'odierna convenuta derivante dallo scoperto di c/c di € 390,21, dal finanziamento chirografario per euro 186.734,97 di cui euro 25.495,02 per rate insolute e dal finanziamento ipotecario azionato poi in sede esecutiva per euro 3.980,09 per rate insolute e interessi;
- In data 9.8.2016 l'opponente provvedeva a pagare la rata insoluta e gli interessi ma non versare la rata del mutuo ipotecario di gennaio 2017 di € 3.884,13;
- In data 14.4.2017 l' comunicava alla il trasferimento a contenzioso della sua CP_2 CP_1
posizione, classificando presso la centrale rischi della Banca d'Italia detta posizione a sofferenza;
- con raccomandata del 6.6.2017 veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine.
Ciò premesso in fatto, parte opposta, alla luce dello stato di insolvenza della nonché in CP_1
ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo del 2005 e di altro finanziamento chirografario concesso alla convenuta, chiedeva accertarsi la legittimità del comportamento tenuto dalla in Pt_1
forza dell'art. 1186 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 7 del capitolato generale allegato al contratto.
Parte attrice, dunque, precisava così le proprie conclusioni “voglia il Tribunale accertare e dichiarare lo
stato di insolvenza di e per l'effetto annullare l'ordinanza del GE resa nel procedimento CP_1
esecutivo rubricato al n. 77.18 rgei”
Si costituiva , la quale riportandosi integralmente al ricorso in opposizione formulato, CP_1
chiedeva: “Voglia il Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria o diversa domanda od eccezione, anche
istruttoria, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta con ricorso depositato il 17.5.18 (doc. 2),
IN VIA PRELIMINARE - confermare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.EI. n. 77/2018
introdotta con l'atto di pignoramento 23.4.18 sussistendo i presupposti richiesti dalla legge;
NEL MERITO
1) rigettare perché inammissibile e comunque infondata la domanda giudiziale formulata da con CP_3
l'atto di citazione ex art. 616 cpc;
2) accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace, l'atto di pignoramento
del 23.4.2018 - procedura esecutiva n. 77/2018 Tribunale di Grosseto - ed ogni ulteriore atto ad esso collegabile;
2 3) accertare e dichiarare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
per i motivi di cui al ricorso 17.5.18 per opposizione all'esecuzione, responsabile, ex art. 96 c.p.c., per i danni
arrecati all'opponente in conseguenza dell'esecuzione e, per l'effetto, condannare la stessa Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a dare e pagare a titolo di risarcimento del
[...]
danno la somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso condannare Parte_1
[...
alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre CAP ed IVA sui compensi
imponibili e rimborso spese generali”.
In particolare, parte opponente, in primo luogo, contestava la sussistenza di uno stato di insolvenza e, dunque, il ricorrere nel caos di specie dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c. per la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, nonché, quanto al richiamo operato da parte attrice all'art. 7 del Capitolato, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, deducendo la propria qualifica di consumatore e l'assenza di chiarezza e comprensibilità della clausola inserita.
Inoltre, nel contestare i presupposti per la legittimità della decadenza del beneficio disconosceva l'originalità sia per il contenuto sia per le sottoscrizioni del doc 4 contratto di finanziamento del
29.6.2010.
All'udienza del 27.10.2020 parte attrice contestava il disconoscimento formulato da parte convenuta del contratto chirografario del 29.6.2010, nonché formulava istanza di istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 28.2.2023 la causa veniva rinviata al fine di verificare l'esito transattivo della lite.
Con ordinanza del 16.5.2023, emessa all'esito dello scambio di note scritte, su richiesta delle parti la causa veniva rinviata per la verifica delle trattative.
All'udienza del 17.10.2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e istanze e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Con il presente giudizio il creditore opposto ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione proposta da che ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa CP_1
3 da a suo danno a seguito della decadenza dal beneficio del Parte_1
termine e conseguente risoluzione del contratto di mutuo fondiario, sottoscritto tra le parti in data
19.12.2005 alla luce del mancato pagamento di una rata e, dunque, in violazione dell'art. 40 comma
2 del T.U.B.
L'opponente lamentava, invero, che la risoluzione del contratto di mutuo fosse avvenuta da parte della in violazione dei principi stabiliti dall'art. 1186 c.c., nonché dei criteri di buona fede e Pt_1
correttezza.
La convenuta attrice ha, dunque, chiesto accertarsi di aver correttamente dichiarato risolto il contratto di mutuo fondiario, in primo luogo, in ragione dello stato di insolvenza in cui versava la x art. 1186 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale allegato al contratto CP_1
di mutuo ed ivi espressamente richiamato.
Occorre, sul punto, evidenziare che parte opponente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dall'odierna attrice che ha domandato accertarsi lo stato di insolvenza dell'esecutata opponente.
Deve, tuttavia, escludersi l'inammissibilità della domanda attorea, giacché la stessa risulta connessa alla verifica della legittimità del comportamento della Banca nel dichiarare l'esecutata decaduta dal beneficio del termine e, dunque, trattasi di accertamento strettamente connesso alla verifica circa la sussistenza del diritto a procedere in executivis, contestato nel ricorso in opposizione.
Sempre in via preliminare, giova evidenziare che parte convenuta opponente ha contestato, quanto al contratto di finanziamento chirografario del 29.6.2010, “l'originalità sia per il contenuto sia per le
sottoscrizioni del documento allegato in copia “doc.n.4 contratto chiro.pdf”, disconoscendolo.
Parte attrice all'udienza di prima comparizione del 27.10.2020 formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto
in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro
e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. da ultimo Cass. n. 18491/2024).
4 Ebbene, applicando tale principio di diritto al caso di specie, deve essere disattesa la contestazione formulata da parte convenuta, giacché priva di qualsivoglia indicazione in ordine gli aspetti per i quali la copia prodotta differirebbe dall'originale.
Ciò premesso, dunque, la questione sottesa al presente giudizio attiene alla verifica dei presupposti ed alle condizioni al ricorrere dei quali il mancato, il ritardato o, comunque, l'inesatto pagamento di una o più rate di un mutuo fondiario legittimano la banca a pretendere, immediatamente, l'integrale restituzione della somma oggetto del prestito e ciò al fine di valutare il comportamento tenuto dal creditore opposto, odierno attore, che nell'esecuzione n. 77/2018 ha intimato il pagamento dell'intero importo residuo del mutuo.
Giova, invero, precisare che per il contratto di mutuo (anche fondiario), il risultato pratico che consegue alla decadenza dal beneficio del termine è analogo a quello che si verifica in caso di risoluzione. “In entrambi i casi, infatti, pur rimanendo ferme le differenze tra i due istituti in punto di diritto
– nella risoluzione, l'obbligo di restituzione, da parte del mutuatario, è una conseguenza dello scioglimento del
contratto, cioè, più precisamente, della rimozione del regolamento negoziale che rimaneva ancora da attuare.
A seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, invece, si realizza immediatamente
un'anticipazione ex lege del termine di adempimento dell'obbligo di restituzione, la quale, per il peculiare
atteggiarsi del contratto di mutuo, pare idonea a determinarne indirettamente lo scioglimento – il mutuatario
deve sempre restituire anticipatamente la somma che aveva ricevuto” (cfr. Cass. n. 14702/2024).
Ne consegue che la verifica circa i presupposti per la decadenza del beneficio risulta rilevante ai fini del decidere, incidendo sul diritto del creditore a procedere in executivis in forza del contratto di mutuo del 2005.
Ebbene, l'odierno attore ha dedotto, in primo luogo, la legittimità della comunicazione di decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. alla luce dello stato di insolvenza della convenuta.
Nel caso di specie, al momento della comunicazione di recesso del 14.4.2017 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), da parte della banca da tutti gli affidamenti concessi all'odierna opponente,
nonché della successiva comunicazione di decadenza del beneficio del 6.6.2017, la risultava CP_1
morosa, rispetto alle rate del mutuo fondiario del 2005, unicamente del pagamento di una sola rata e, precisamente, di quella scaduta in data 1.1.2017, essendo la successiva rata in scadenza al
30.6.2017.
5 In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice, lamentando l'omesso esame in sede cautelare da parte del GE della sussistenza dei presupposti legittimanti la decadenza ex art,
1186 c.c., ha chiesto accertarsi la sussistenza dello stato di insolvenza della deducendo “tale CP_1
era la condizione della nel luglio 2016 come dimostra la sua impossibilità di far fronte all'esposizione CP_1
debitoria nei mesi successivi, ove, a fronte del pagamento della rata di mutuo ipotecario scaduta nel mese di
agosto, nulla ha potuto corrispondere all'istituto di credito per rientrare della sua esposizione debitoria, tanto
da risultare inadempiente nell'esazione della rata del suddetto mutuo avente scadenza nel gennaio 2017”.
Parte opponente ha poi dedotto che la revoca degli affidamenti si fosse resa necessaria in ragione del mancato pagamento da parte dell'odierna convenuta anche di alcune rate del finanziamento chirografario del 2010.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186
cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto
economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità
da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve
rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà
economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali
offerte dal debitore” (cfr. Cass. n. 24330/2011 e di recente Cass. n. 14702/2024). Invero, poiché la finalità
perseguita con detta norma è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, con l'accelerare l'esecuzione dell'obbligazione, non può dubitarsi che l'insolvenza ivi prevista non postuli necessariamente un collasso economico, ma solo l'incapacità
a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Al riguardo, deve, tuttavia, rilevarsi che il mero inadempimento di un'obbligazione non può di per sé dimostrare lo stato di insolvenza, né una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. Come sostenuto in seno alla giurisprudenza di legittimità
“avuto riguardo all'ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è
dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 cod. civ.” (cfr. Cass. 2011 cit.).
Occorre, dunque, che emergano al momento della dichiarazione di decadenza indici ulteriori che giustificano il venir meno del beneficio della rateizzazione, quali ad esempio l'emissione di plurimi decreti ingiuntivi a carico del debitore di importi rilevanti, l'avvio di procedure esecutive a danno del debitore, ovvero di richieste di ammissione del debitore a procedure di liquidazione del patrimonio.
6 Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare la sussistenza dello stato di insolvenza,
argomentando che il dissesto fosse evincibile dalla difficoltà della mutuataria di ottemperare alle rate del mutuo, maturate successivamente a quella di luglio 2016, non avendo offerto la stessa alcun pagamento spontaneo.
Tale circostanza, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi e valutata la consistenza delle rate non versate, non consente di ritenere provato lo stato di dissesto anche temporaneo rilevante ai fini dell'art. 1186 c.c.
A tal fine non risultano, inoltre, rilevanti le circostanze dedotte da parte attrice sia con riferimento alla sospensione dei pagamenti mensili accordata dall'istituto mutuante all'opponente nel 2012 e nel
2014, sia relativa alla successiva emissione in relazione al credito riveniente dal contratto chirografario del 2010 di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, posto che la valutazione circa lo stato di insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento in cui è stata comunicata dall'istituto la decadenza del beneficio.
In conclusione, parte attrice-opposta non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c.
Ciò detto, occorre procedere alla verifica in ordine alla legittimità della dichiarata decadenza ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale allegato al mutuo de quo.
Preliminarmente, deve rilevarsi, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 20042/2020 e Cass. n. 2411/2022).
Ebbene, parte attrice ha chiesto accertarsi la legittimità della decadenza del beneficio in ossequio all'art. 7 del Capitolato generale richiamato e allegato al contratto di mutuo del 2005.
Giova, in via preliminare, procedere alla verifica in ordine alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica, come dedotto da parte convenuta-
opponente.
7 La qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
Spetta al giudice, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva. La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs.
206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di
Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a contestare genericamente la qualifica di consumatore,
senza offrire alcun elemento dal quale poter rilevare che l'opponente avrebbe concluso il contratto di mutuo nell'esercizio di attività professionale.
In difetto, di qualsivoglia elemento di segno contrario, bisogna, pertanto, ritenere che nella fattispecie in esame la parte mutuataria abbia sottoscritto il contratto di mutuo non nel quadro di una indimostrata attività professionale o per finalità connesse, bensì come persona fisica che agiva come consumatore non professionista.
Ciò si evince, inoltre, dal fatto che nel contratto di finanziamento chirografario sottoscritto con la stessa attrice, diversamente che come è avvenuto nel contratto di mutuo de quo, la ha agito CP_1
espressamente quale titolare della ditta individuale DANIELA FUNGHI DI PASQUI DANIELA.
Ciò detto, ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l'effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni,
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t).
8 Nel caso di specie all'art. 7 del capitolato generale viene previsto al comma 1 che “il mancato
pagamento delle rate del mutuo – o di parte di esse – produrrà la immediata decadenza dal beneficio del termine
della Parte mutuataria e la Banca mutuante avrà il diritto di agire in via esecutiva, decorsi i termini di cui
all'art. 40 del D.lgs. 1993 n. 385 (T.U. leggi in materia bancaria e creditizia) ai sensi delle disposizioni sul
Credito Fondiario per il recupero del suo credito in capitale, interessi, semestralità arretrate, interessi di mora
es accessori e d far valere ogni altra ragione ai sensi di legge”.
Al comma 2 viene regolata un'ulteriore e diversa ipotesi di risoluzione e, in particolare, che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto possano verificarsi anche “ per il mancato pagamento delle rate o di parte di esse, dipendenti da altri finanziamenti concessi esclusivamente alla
Pa parte mutuataria della stessa banca o dalla Sezione di Credito Fondiario del Monte Paschi di o dalla Pt_1
Monte Paschi Fondiario e Opere Pubbliche spa o dal – istituto di credito di diritto Parte_1
pubblico- cui la banca mutuante è subentrata, e garantiti ipotecariamente sugli stessi immobili”.
Orbene, nel contratto in esame sono state inserite clausole che pongono una decadenza a carico del consumatore al di fuori dei presupposti di cui all'art. 40 TUB, come tra l'altro, evidenziato da parte attrice che ha chiesto accertarsi la legittimità della decadenza disposta su presupposti diversi da quelli previsti dall'art. 40 cit. (cfr. atto di citazione).
Ciò detto, parte attrice, tra l'altro, solo in sede di memorie di replica, ha dedotto l'insussistenza del carattere abusivo dell'art.7 del capitolato, in quanto “oggetto di conoscenza e di attento esame da parte
della per averne avute in comunicazione prima ancora della conclusione del negozio così da ritenere le CP_1
stesse oggetto di trattativa individuale”.
Al riguardo, deve rilevarsi che come di recente ribadito dalla Suprema Corte la disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. n. 4140/2024 che richiama Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262) e ciò in quanto “è volta a garantire il
consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte
del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della
possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata
9 dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già
solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali” (cfr. Cass, 2024 cit.).
Ciò detto, spetta al professionista che invochi l'insussistenza dell'abusività dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento.
La trattativa, dunque, deve non solo essersi formalmente svolta - come emerge dall'art. 3 del contratto di mutuo ove la parti danno atto che “la parte mutuataria dichiara di conoscere le dette clausole
[clausole inserite nel Capitolato] per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accettarle ed
approvarle integralmente e specificatamente” -, ma deve, altresì, caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività. La relativa prova, per assicurare alla disciplina tutelante prevista in favore del consumatore una effettiva applicazione, non può essere presunta, ma deve trarsi da specifiche circostanze concrete che depongano nel senso che la pattuizione sia stata effettivamente oggetto di discussione tra le parti
In particolare, il requisito della effettività si sostanzia “non solo nel senso di libertà di concludere il
contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità per il consumatore di determinare il
contenuto del contratto” (cfr. Cass. 2024 cit.).
Ebbene, in riferimento alla clausola in commento parte attrice ha escluso la “comprensibilità” della stessa sin dalla comparsa di costituzione e risposta. Tale criticità è stata, inoltre, evidenziata anche in sede cautelare ove il Collegio, confermando la sospensione dell'esecuzione disposta dal GE, ha rilevato che “ il secondo comma della clausola in esame utilizza una disgiuntiva “o” che non consente Per_1
di stabilire, in difetto di punteggiatura chiarificatrice e/o incisi, se la necessità che l'ulteriore prestito sia
garantito ipotecariamente sugli stessi immobili si riferisca solo al caso del subentro della Parte_1
agli Enti ivi indicati o anche alla concessione del finanziamento da parte della reclamante medesima, e
[...]
tale incertezza dev'essere risolta sul piano interpretativo alla luce dell'art. 1370 c.c. Tale norma, per i casi, qual
è evidentemente quello di specie, di clausola dubbia inserita in condizioni generali predisposte da uno dei
contraenti, impone infatti di risolvere il dubbio a favore dell'altro contraente, e ciò a prescindere finanche dal
fatto che egli sia, o non, un consumatore” (cfr. ordinanza del 16.7.2020 allegata alla meoria ex art. 183
comma VI n. 2 di parte convenuta).
10 Parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 40 TUB
- come prevista all'art. 7 commi 1 e 2 - alla trattativa con la essendosi limitata a dedurre di CP_1
averne garantito la preventiva comunicazione.
Ciò detto, per quanto attiene alla clausola contrattuale in esame che prevede la decadenza del debitore dal beneficio del termine “in caso di mancato pagamento da parte del Consumatore anche il mancato pagamento “delle rate del mutuo – o di parte di esse –” la stessa risulta vessatoria determinando un “significativo squilibrio” considerato che la disciplina normativa del contratto di finanziamento prevista all'art 40 comma 2 TUB prevede che “ La banca può invocare come causa di
risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive” e che la disciplina nazionale non consentirebbe la risoluzione del contratto in presenza del mancato pagamento di una sola rata atteso che tale omissione non potrebbe rivestire i caratteri della insolvenza come già delineati in ordine alla disciplina di cui all'art 1186 c.c.
Ebbene, in assenza di prova dello svolgimento di una specifica trattativa individuale con il consumatore, -prova che nel caso di specie, la clausola in argomento è da ritenersi illegittima ex art. 34 Cod. Consumo.
In conclusione, alla data di comunicazione della dichiarazione del 6.6.2017, non sussistevano presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, tali da legittimare la rivendicazione delle rate non scadute.
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. come formulata da parte convenuta, la quale ha chiesto condannarsi parte attrice “per i danni arrecati all'opponente in
conseguenza dell'esecuzione”.
Non si ravvisano nel caso di specie le condizioni per la condanna di parte opponente al risarcimento del danno, non sussistendo gli estremi per configurare una condotta grave e negligente o la malafede processuale della parte opposta ex art. 96 c.p.c. Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nel caso di specie non si ravvisa tale elemento soggettivo, necessario per l'accoglimento della domanda.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex D.N. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della fase istruttoria e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Diversamente la domanda di condanna di parte attrice al pagamento delle spese della fase cautelare davanti al Tribunale di Grosseto in sede collegiale deve ritenersi inammissibile, poiché tardivamente formulata. In particolare, l'ordinanza del Collegio è stata emessa in data 16.7.2020 e la richiesta di condanna alle spese di lite è stata formulata solo in sede di comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda formulata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore delle spese di lite che liquida CP_1
in € 9.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, lì 30/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
12