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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 861/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato ad [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Russo Massimo, giusta procura in atti e
nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Russo Massimo, giusta procura in atti
- ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
31.03.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il 06.06.2005 in CA di PO (NA), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 41, parte II, Serie A, anno 2005).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di intollerabili incomprensioni.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli, , ad Acerra (NA) il 04.05.2006, Persona_1
attualmente maggiorenne e non economicamente autosufficiente, , ad Acerra (NA) Persona_2
il 24.03.2009 e ad Acerra (NA) il 02.05.2023, entrambi minorenni, le parti hanno Persona_3
indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di CA di PO (NA) in Viale Degli Oleandri n.4 – Scala A – Interno
6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori Parte_2 ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, che ne sosterrà i relativi oneri economici quanto a pigione e utenze. Si dà atto che il signor ha già Parte_1 lasciato la casa coniugale avendo trasferito anche la residenza a CA di PO in Via Vittorio Emanuele III
n.130.
3. Viene concordato che i figli rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente sita a CA di PO in Viale Degli Oleandri n.4
– Scala A – Interno 6. La frequentazione dei figli con il padre rimane libera, previo accordo con la madre collocataria
e, comunque, secondo le indicazioni e gli orari contenuti in ricorso ovvero: Durante il periodo scolastico I fine settimana alternati con le seguenti modalità: uno dal venerdì mattina sino alla domenica sera alle 18,30 e quello successivo dalle
18:30 della domenica fino alla mattina del lunedì successivo con impegno di accompagnare e a Per_1 Per_2 scuola;
Un giorno la settimana (tendenzialmente il mercoledì) dalle ore 16:00 sino al mattino successivo, con impegno
ad accompagnarli a scuola;
Nulla viene stabilito per il figlio il quale non è ancora scolarizzato. Durante il Per_3 periodo di chiusura delle scuole I figli e tenuto conto della attuale inoccupazione di entrambi i Per_1 Per_2 coniugi, trascorreranno nei mesi di giugno, luglio e agosto, una settimana alternata con ciascun genitore, dal lunedì
2 mattina al lunedì mattina successivo. Vacanze natalizie Cinque giorni durante le vacanze natalizie, in periodi
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e il Capodanno (31 dicembre), o come da diverso accordo tra le parti.
Vacanze pasquali Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e quello di
“Pasquetta”. I compleanni, gli onomastici, le gite e ogni altra occasione volta a mantenere proficuamente e serenamente
i più ampi rapporti padre/figli sarà regolata, caso per caso, dai genitori in base al principio di collaborazione reciproca.
Per le altre festività si adotterà preferibilmente il criterio dell'alternanza, privilegiando la presenza di entrambi nel giorno del compleanno. Viaggi all'estero Ognuno dei genitori potrà portare i figli all'estero per le vacanze, e a tal fine i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. In questo caso la comunicazione della località prescelta avverrà con congruo anticipo e l'altro genitore verrà adeguatamente informato dell'itinerario e dei recapiti delle strutture alloggiative.
4. Il signor verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € Parte_1
250,00 per ciascun figlio e quindi complessivi € 750,00.
5. L'organizzazione della famiglia a seguito della separazione, sarà puntualmente regolata dal PIANO Persona_4
GENITORIALE, redatto in forza dell'accordo di entrambi i genitori, che viene allegato sub lettera A, formando parte integrante del presente atto.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in CA di PO (NA) in Viale Degli Oleandri n.4 – Scala A – Interno 6, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...] l'[...], Parte_1
(C.F. e nata ad [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario il 06.06.2005 in C.F._2
CA di PO (NA), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune (n. 41, parte II, Serie A, anno 2005);
3 - assegna la casa coniugale sita in CA di PO (NA) in Viale Degli Oleandri n.
4 - Scala
A - Interno 6 alla sig.ra già ivi convivente con i figli;
Parte_2
- dispone affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 750,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, Parte_1 Parte_2
vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da
Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 861/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato ad [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Russo Massimo, giusta procura in atti e
nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Russo Massimo, giusta procura in atti
- ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
31.03.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il 06.06.2005 in CA di PO (NA), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 41, parte II, Serie A, anno 2005).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di intollerabili incomprensioni.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli, , ad Acerra (NA) il 04.05.2006, Persona_1
attualmente maggiorenne e non economicamente autosufficiente, , ad Acerra (NA) Persona_2
il 24.03.2009 e ad Acerra (NA) il 02.05.2023, entrambi minorenni, le parti hanno Persona_3
indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di CA di PO (NA) in Viale Degli Oleandri n.4 – Scala A – Interno
6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori Parte_2 ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, che ne sosterrà i relativi oneri economici quanto a pigione e utenze. Si dà atto che il signor ha già Parte_1 lasciato la casa coniugale avendo trasferito anche la residenza a CA di PO in Via Vittorio Emanuele III
n.130.
3. Viene concordato che i figli rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, attualmente sita a CA di PO in Viale Degli Oleandri n.4
– Scala A – Interno 6. La frequentazione dei figli con il padre rimane libera, previo accordo con la madre collocataria
e, comunque, secondo le indicazioni e gli orari contenuti in ricorso ovvero: Durante il periodo scolastico I fine settimana alternati con le seguenti modalità: uno dal venerdì mattina sino alla domenica sera alle 18,30 e quello successivo dalle
18:30 della domenica fino alla mattina del lunedì successivo con impegno di accompagnare e a Per_1 Per_2 scuola;
Un giorno la settimana (tendenzialmente il mercoledì) dalle ore 16:00 sino al mattino successivo, con impegno
ad accompagnarli a scuola;
Nulla viene stabilito per il figlio il quale non è ancora scolarizzato. Durante il Per_3 periodo di chiusura delle scuole I figli e tenuto conto della attuale inoccupazione di entrambi i Per_1 Per_2 coniugi, trascorreranno nei mesi di giugno, luglio e agosto, una settimana alternata con ciascun genitore, dal lunedì
2 mattina al lunedì mattina successivo. Vacanze natalizie Cinque giorni durante le vacanze natalizie, in periodi
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e il Capodanno (31 dicembre), o come da diverso accordo tra le parti.
Vacanze pasquali Tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e quello di
“Pasquetta”. I compleanni, gli onomastici, le gite e ogni altra occasione volta a mantenere proficuamente e serenamente
i più ampi rapporti padre/figli sarà regolata, caso per caso, dai genitori in base al principio di collaborazione reciproca.
Per le altre festività si adotterà preferibilmente il criterio dell'alternanza, privilegiando la presenza di entrambi nel giorno del compleanno. Viaggi all'estero Ognuno dei genitori potrà portare i figli all'estero per le vacanze, e a tal fine i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. In questo caso la comunicazione della località prescelta avverrà con congruo anticipo e l'altro genitore verrà adeguatamente informato dell'itinerario e dei recapiti delle strutture alloggiative.
4. Il signor verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € Parte_1
250,00 per ciascun figlio e quindi complessivi € 750,00.
5. L'organizzazione della famiglia a seguito della separazione, sarà puntualmente regolata dal PIANO Persona_4
GENITORIALE, redatto in forza dell'accordo di entrambi i genitori, che viene allegato sub lettera A, formando parte integrante del presente atto.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in CA di PO (NA) in Viale Degli Oleandri n.4 – Scala A – Interno 6, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...] l'[...], Parte_1
(C.F. e nata ad [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario il 06.06.2005 in C.F._2
CA di PO (NA), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune (n. 41, parte II, Serie A, anno 2005);
3 - assegna la casa coniugale sita in CA di PO (NA) in Viale Degli Oleandri n.
4 - Scala
A - Interno 6 alla sig.ra già ivi convivente con i figli;
Parte_2
- dispone affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 750,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, Parte_1 Parte_2
vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da
Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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