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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/09/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 361/2023 del Tribunale di
OD ( Giudice dr. Manfredi )
DA
con il patrocinio dell'avv. ZANCLA Parte_1 C.F._1
ERMANNO e dell'avv. CICCARELLI LUCA ) C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in IG d'DA ( OD ) via
Gramsci n. 53
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . , presso cui è elettivamente domiciliato in C.F._4
Milano via Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 14 dicembre 2023
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 1 Marzo 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 361/23 il Tribunale di OD ha respinto il ricorso promosso da nei confronti del , condannando la Parte_1 Controparte_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e CPA.
Con ricorso depositato in data 04/11/22 premettendo di Parte_1 essere affetta - fin dalla nascita- da c.d. sindrome da LI consistente in malformazione congenita della mano destra, focomelia per agenesia della mano destra e di ritenere che tale malformazione fosse stata causata dall'assunzione da parte della madre di farmaci a base di LI durante il periodo di gestazione, ha adito in giudizio il chiedendo l'accertamento del suo diritto Controparte_1
all'indennizzo previsto dall'art. 1 della L. n. 229/2005, L. n. 244/2007, art. 2 comma
363, d.l. del 24 giugno 2016, art. 21 ter, ritenendo di essere soggetto con malformazioni compatibili con la sindrome da LI ascrivibili alla settima categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (o alla diversa categoria risultante agli esiti della causa).
Ha chiesto quindi la condanna del ministero convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo. Costituendosi in giudizio, il , chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1 avversarie, ha contestato innanzitutto l'assunzione da parte della madre della ricorrente del LI, in quanto non documentata;
ha contestato , inoltre , in ogni caso, la sussistenza del nesso causale tra l'assunzione di un farmaco contenente LI e l'infermità congenita della ricorrente.
Il Ministero ha rilevato inoltre che all'epoca del parto (avvenuto nel 1969) il farmaco ipoteticamente assunto dalla madre della ricorrente non era più in commercio sul territorio, a seguito della revoca disposta , in forza della normativa italiana, a mezzo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell'anno 1962.
Il Tribunale , all'esito della prova orale disposta ed espletata e delle complessive risultanze processuali , ha ritenuto , per vari profili , non provata l'assunzione , da parte della madre di del farmaco “ Contergan contenente il LI Parte_1
“ .
Ha in conseguenza escluso l'espletamento della richiesta CTU medico legale poiché
“ la C.T.U. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui è incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio “ .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento della domanda , previa ammissione della CTU medico -legale richiesta.
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte ha disposto la CTU medico – legale richiesta dalla appellante .
Espletata tale CTU medico legale, all'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono;
la sentenza del Tribunale va confermata sia pure in forza di diverse argomentazioni.
Con un primo articolato motivo , l'appellante censura , con diffuse argomentazioni , la sentenza laddove il Tribunale non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi per ritenere provata l'assunzione del farmaco nel 1969 ( anno di nascita di da parte della madre . Parte_1 Persona_1 Con un secondo motivo , censura la sentenza per avere il Tribunale Parte_1 rigettato l'istanza istruttoria della CTU “ ritenendo non provato con certezza il nesso di causa tra malformazioni patite dalla ricorrente e assunzione materna del farmaco LI quando invece avrebbe dovuto valutare nel merito , e con l'ausilio di un esperto , la sussistenza del nesso di causalità tra le malformazioni congenite della ricorrente e l'assunzione materna di LI avvenuta più di 50 anni fa “ .
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione .
IL QUADRO NORMATIVO
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , il quadro normativo in materia .
L'indennizzo oggetto di causa è stato riconosciuto per la prima volta dall'art. 2 , comma 363 della l. 244/2007 per i nati tra il 1959 ed il 1965 danneggiati dalla sindrome di LI nelle sole “ forme dell'amelia , dell'emimelia , della focomelia e della macromelia “.
Una analoga disposizione è contenuta nell'art. 21 ter comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 115 convertito , con modificazioni , dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 per i nati nel 1958 e nel 1966.
Per coloro che sono nati prima o dopo le date sopraindicate ( quindi anche dopo il
1966 , come nella fattispecie oggetto del presente procedimento , che riguarda un nato nel 1969 ) l'art. 21 ter comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 ha riconosciuto il beneficio a condizione che i medesimi soggetti presentino “ malformazioni compatibili con la sindrome da LI “
Va poi considerata la disciplina di natura secondaria .
In particolare con decreto 17 Ottobre 2017 , n. 166 rubricato “Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da LI in attuazione dell'art. 21 ter del decreto legge 24 Giugno 2016 n. 113 , convertito, con modificazioni , dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 21 Novembre 2017 “ , il Ministero della salute ha modificato il decreto 2
Ottobre 2009 n. 163 emanato dalla medesima amministrazione per disciplinare il procedimento amministrativo in materia di riconoscimento dell'indennizzo in favore delle persone affette da LI. Il testo del Regolamento risultante dalla riforma è entrato in vigore il 6 dicembre
2017.
Il Regolamento contiene in primo luogo disposizioni comuni a tutti i danneggiati .
In particolare l'art. 3 dell'Allegato A precisa che “ l'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso preclusiva dell'accertamento sanitario
“.
Il Regolamento contiene poi nell'allegato A “ i criteri tecnico scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da LI “ ( art. 1, comma 1 quater del Regolamento – art. 2 ) .
Inoltre i danneggiati per i quali la norma primaria estende il danno indennizzabile alle “ malformazioni compatibili con la sindrome di LI “ purchè accertate nel rispetto dei criteri tecnico scientifici di inclusione ed esclusione indicati nell'Allegato A del Regolamento devono allegare “ la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della LI
, da cui si evinca la prescrizione /assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20 ed il 36 giorno dal concepimento ( art. 3 lettera b dell'allegato A
Regolamento ) “ .
LA PROVA DELL'ASSUNZIONE DI FARMACO CONTENENTE TALIDOMIDE
Ciò premesso sul piano normativo, nella fattispecie , ad avviso del collegio e contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , deve ritenersi provata l'assunzione di un farmaco contenente LI, da parte della madre di nel 1968 . Parte_1
, madre di sentita dal Tribunale nel corso dell'udienza Parte_2 Parte_1 del 24.3.2023 ha dichiarato : “
“ Sono nata a [...] il 21.5.1937 …..Nel 1968 , all'inizio della Parte_3 gravidanza di mia figlia il mio medico curante dr. , Parte_1 Persona_2 con ambulatorio a San Fiorano , mi aveva prescritto il farmaco CONTERGAN in quanto soffrivo di nausee e vomito . Dopo quindici giorni da quando avevo iniziato ad assumere il farmaco , mi sono recata di nuovo dal medico perché stavo malissimo
e allora il medico mi ha detto di sospendere l'assunzione . Ho assunto il farmaco consecutivamente dalla prescrizione alla sospensione circa 15 giorni , una compressa al giorno . Ricordo che ho iniziato ad assumere il farmaco CONTERGAN subito dopo il primo mese di gravidanza “.
La dichiarazione di appare circostanziata nelle modalità Persona_1 dell'assunzione e dei suoi limiti temporali .
Tenuto conto che il dr. è deceduto, ritiene il Collegio che non sussistano Per_2
elementi per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dalla teste .
In tal senso , Il Collegio osserva come non sia possibile escludere la presenza sul mercato di farmaci contenenti LI dopo il 1962 .
Il Collegio rileva come , alla luce del quadro normativo sopra esposto , lo stesso legislatore abbia progressivamente esteso la platea dei beneficiari dell'indennizzo anche ai nati dopo il 1966 .
Lo stesso legislatore in tal modo ha quindi ritenuto non decisiva la circostanza che in Italia tutti i decreti di registrazione dei farmaci contenenti LI vennero revocati (una volta accertata la nocività dei farmaci ) con decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 25.7.1962 e che pertanto la produzione e la commercializzazione del farmaco vennero interrotte a quella data.
Inoltre , dalla lettura della ordinanza con la quale il 28 giugno 2016 il Tribunale di
Livorno ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale delle norme che limitavano l'accesso all'indennizzo di natura assistenziale ai soli nati fra il 1959 ed il 1965 si evince , alla luce dei lavori parlamentari preparatori della legge del 2016 e dei dati forniti dall'Istituto
Superiore della Sanità che non fosse possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di LI negli anni successivi al
1962.
Si legge testualmente in tale ordinanza ( la questione di costituzionalità sollevata è stata poi ritenuta irrilevante , per il sopravvenuto intervento del legislatore , dall' ordinanza della Corte Corte Costituzionale n. 137 /2016) :
“ Del tutto immotivatamente, dunque, la fattispecie di causa resterebbe priva di tutela nonostante sia stata acquisita prova che la affezione del ricorrente rientri nella nozione di sindrome da LI nella forma della focomelia, non risulti inoltre essere stata effettuata alcuna ricognizione dei farmaci che contenevano la molecola dannosa (ed in che percentuale) e non possa pertanto neppure essere datato il definitivo ritiro dal commercio della sostanza.
Di tali circostanze, invero, non solo non risulta fornita evidenza dal CP_1
convenuto, benche' in tal senso entrambe le parti fossero state sollecitate dal
Giudice ad eventuale integrazione documentale o a fornire informazioni, ma al contrario di tali carenze pare prendere atto lo stesso legislatore nei lavori preparatori della XII Commissione permanente igiene e sanita' (vedasi documento, verbale della seduta del 10 febbraio 2016, in atti acquisito) discutendo, anche sulla base dei dati recentemente forniti dall' degli Controparte_2
emendamenti al disegno di L. n. 2016 in cui si prevede l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 L. n. 244 del 2007 anche ai soggetti nati fuori dalla forbice temporale normativamente prevista allorche' tali soggetti presentino malformazioni comunque compatibili con la sindrome da LI ovvero possano documentare la sussistenza del nesso di causalita' tra assunzione del farmaco e sindrome da LI.
Invero, oltre a darsi evidenza della comune intentio, sottesa ai vari emendamenti, "di non pretermettere alcuno dei soggetti danneggiati dalla ", dalla lettura Parte_4 del documento si ha modo di ricevere altresi' conferma del fatto che non e' possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di anche oltre il 1964, in uno con la constatazione, effettuata dallo Parte_4 stesso , che "questo farmaco non e' stato mai completamente abbandonato"
(vedi memoria dell' Controparte_3
, a seguito di audizione del 28 gennaio 2016)….. “ .
[...]
Si deve aggiungere che non appare poi decisivo il rilievo che nella fattispecie non sia stata fornita , così come prevede la disciplina secondaria già richiamata “ la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della LI , da cui si evinca la prescrizione /assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20 ed il 36 giorno dal concepimento “ ( art. 3 lettera b dell'allegato A Regolamento ). .
Va osservato che nella fattispecie la Commissione medica militare di seconda istanza ha rilevato espressamente la mancanza di tale documentazione medica .
Sul punto la giurisprudenza di merito ha però già avuto modo di rilevare , trattandosi peraltro di normativa secondaria rispetto alla previsione della legge , che “ imporre la prova documentale nel caso di specie, tenuto conto anche della mera compatibilità prevista dalla norma primaria, renderebbe di fatto impossibile l'esercizio del diritto in violazione dell'art. 24 Cost …” e che “ pertanto appare opportuna una interpretazione delle disposizioni per cui è causa costituzionalmente orientata consentendo all'attrice in giudizio di provare la compatibilità della patologia anche in modo diverso da quanto indicato dal regolamento per l'accoglimento della domanda in sede amministrativa. “ ( così in particolare
Tribunale di Messina 5.5.2021 , con espresso richiamo agli analoghi principi affermati dalla sentenza della Corte di Appello Venezia n. 721/2018 citata dall'appellante ).
Il Collegio condivide totalmente tali argomentazioni , tenuto conto da un lato che è in discussione un diritto riconosciuto solo nel 2016 per nati nel 1969 e dall'altro che la prova scritta richiesta all'appellante riguarderebbe peraltro un terzo .
LA CTU MEDICO LEGALE DISPOSTA DALLA CORTE
Per quanto finora esposto , questa Corte ha disposto CTU medico-legale, diretta ad accertare se le malformazioni da cui è affetta siano Parte_1 attribuibili all'assunzione di LI durante la gravidanza da parte della madre .
Il collegio peritale (composto da un medico specialista in farmacologia clinica e da un medico legale) ha concluso che, sulla base della documentazione visionata, nonché della visita medico-legale effettuata, non sono emersi elementi tecnici di giudizio per affermare che le malformazioni da cui è affetta Parte_1 siano attribuibili all'assunzione di LI durante la gravidanza da parte della madre.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU sono sul punto condivisibili, in quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione (supportata da puntuali riferimenti alla letteratura scientifica), da intendersi qui integralmente richiamata.
In particolare i CTU nominati dr. e dr. hanno Persona_3 Persona_4 concluso : “ Si tratta, complessivamente di un pattern di malformazione che, stando agli studi pubblicati in letteratura, non rientra tra quelli segnalati nell'embriopatia da LI: monolaterale, distale (agenesia delle falangi intermedie delle dita II,
III, IV con abbozzo della seconda falange del V dito della mano destra), senza compromissione del cingolo scapolare. (…) In ultima analisi quindi, sulla base delle revisione della letteratura disponibile, nonché considerata la sede e la tipologia di menomazione riscontrata a carico della sig.ra non è possibile affermare Parte_1 come l'assunzione di LI in gravidanza da parte della madre sia da correlare causalmente alla menomazione accertata alla mano destra ed anzi, sempre sulla base della letteratura esaminata e sulla sede della menomazione, è possibile affermare come tale malformazione non sia mai stata segnalata quale conseguenza dell'assunzione in gravidanza della succitata molecola e quindi a questa non correlabile .
I CTU hanno anche replicato - con argomenti puntuali e convincenti, che il Collegio condivide e a cui integralmente si richiama - alle osservazioni mosse dal CT di parte appellante dr. , ribadendo , fra l'altro , espressamente : “…. Nel caso della Per_5 signora non è tanto l'interessamento limitato alle falangi delle dita a Parte_1 rendere improbabile l'associazione con la LI, ma il fatto che sia coinvolto
prevalentemente il lato post-assiale dell'arto, con pollice, radio, omero, carpo/metacarpo e ulna normali. Sarebbero, cioè, interessati gli elementi dell'arto meno sensibili all'azione teratogena della LI e pertanto coinvolti solamente nei casi di maggiore gravità. (…) assenza di malformazioni a carico del pollice induce
a ritenere in via ipotetica che per poter causare le malformazioni presentate dalla signora 'assunzione della LI sarebbe dovuta avvenire non prima Parte_1 del 28° giorno dopo il concepimento e non dopo il 31° giorno;
questa finestra temporale (che potrebbe essere ancora più ristretta considerando l'assenza di malformazioni a carico del radio) non appare compatibile con la durata dell'assunzione riportata nella documentazione agli atti (“un paio di settimane”) (…)
Come riportato nella relazione, l'eziologia degli LRD è molteplice e in molti casi non è possibile identificare una causa. Nella serie di casi descritta da et al citata Per_6 nella relazione preliminare, nel 35% dei casi la causa non era nota, mentre un'origine genetica era documentabile nel 33% dei casi e nel 28% dei casi la causa era stata attribuita a sindrome da bande amniotiche o altri disturbi con interruzione vascolare.
[Gold et al 2011] Escludere la possibile causa genetica, non consente, quindi, di escludere anche altre possibili cause differenti dalla LI. Riferendosi al criterio del più probabile che non, come sollecitato dal dottor Per_5 occorre evidenziare, come argomentato nella relazione preliminare e sopra approfondito, che la probabilità che le malformazioni presentate dalla signora siano attribuibili a cause differenti dalla LI siano di gran lunga Parte_1 più elevate delle probabilità che queste siano attribuibili a questo farmaco.
Per questo motivo, si ritiene di poter escludere con un ragionevole grado di certezza il nesso di causalità tra le malformazioni e l'assunzione del farmaco LI. “
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con motivazione corretta ed integrata nei termini sopra illustrati.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità degli accertamenti e delle valutazioni, anche di natura tecnica, sottesi alla presente decisione, si ritengono sussistere i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Devono essere poste definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 361/2023 del Tribunale di OD;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
pone definitivamente a carico delle parti , in ragione di metà ciascuna , le spese di CTU , liquidate come da separato decreto.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 361/2023 del Tribunale di
OD ( Giudice dr. Manfredi )
DA
con il patrocinio dell'avv. ZANCLA Parte_1 C.F._1
ERMANNO e dell'avv. CICCARELLI LUCA ) C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in IG d'DA ( OD ) via
Gramsci n. 53
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . , presso cui è elettivamente domiciliato in C.F._4
Milano via Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 14 dicembre 2023
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 1 Marzo 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 361/23 il Tribunale di OD ha respinto il ricorso promosso da nei confronti del , condannando la Parte_1 Controparte_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e CPA.
Con ricorso depositato in data 04/11/22 premettendo di Parte_1 essere affetta - fin dalla nascita- da c.d. sindrome da LI consistente in malformazione congenita della mano destra, focomelia per agenesia della mano destra e di ritenere che tale malformazione fosse stata causata dall'assunzione da parte della madre di farmaci a base di LI durante il periodo di gestazione, ha adito in giudizio il chiedendo l'accertamento del suo diritto Controparte_1
all'indennizzo previsto dall'art. 1 della L. n. 229/2005, L. n. 244/2007, art. 2 comma
363, d.l. del 24 giugno 2016, art. 21 ter, ritenendo di essere soggetto con malformazioni compatibili con la sindrome da LI ascrivibili alla settima categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (o alla diversa categoria risultante agli esiti della causa).
Ha chiesto quindi la condanna del ministero convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo. Costituendosi in giudizio, il , chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1 avversarie, ha contestato innanzitutto l'assunzione da parte della madre della ricorrente del LI, in quanto non documentata;
ha contestato , inoltre , in ogni caso, la sussistenza del nesso causale tra l'assunzione di un farmaco contenente LI e l'infermità congenita della ricorrente.
Il Ministero ha rilevato inoltre che all'epoca del parto (avvenuto nel 1969) il farmaco ipoteticamente assunto dalla madre della ricorrente non era più in commercio sul territorio, a seguito della revoca disposta , in forza della normativa italiana, a mezzo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell'anno 1962.
Il Tribunale , all'esito della prova orale disposta ed espletata e delle complessive risultanze processuali , ha ritenuto , per vari profili , non provata l'assunzione , da parte della madre di del farmaco “ Contergan contenente il LI Parte_1
“ .
Ha in conseguenza escluso l'espletamento della richiesta CTU medico legale poiché
“ la C.T.U. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui è incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio “ .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento della domanda , previa ammissione della CTU medico -legale richiesta.
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte ha disposto la CTU medico – legale richiesta dalla appellante .
Espletata tale CTU medico legale, all'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono;
la sentenza del Tribunale va confermata sia pure in forza di diverse argomentazioni.
Con un primo articolato motivo , l'appellante censura , con diffuse argomentazioni , la sentenza laddove il Tribunale non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi per ritenere provata l'assunzione del farmaco nel 1969 ( anno di nascita di da parte della madre . Parte_1 Persona_1 Con un secondo motivo , censura la sentenza per avere il Tribunale Parte_1 rigettato l'istanza istruttoria della CTU “ ritenendo non provato con certezza il nesso di causa tra malformazioni patite dalla ricorrente e assunzione materna del farmaco LI quando invece avrebbe dovuto valutare nel merito , e con l'ausilio di un esperto , la sussistenza del nesso di causalità tra le malformazioni congenite della ricorrente e l'assunzione materna di LI avvenuta più di 50 anni fa “ .
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione .
IL QUADRO NORMATIVO
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , il quadro normativo in materia .
L'indennizzo oggetto di causa è stato riconosciuto per la prima volta dall'art. 2 , comma 363 della l. 244/2007 per i nati tra il 1959 ed il 1965 danneggiati dalla sindrome di LI nelle sole “ forme dell'amelia , dell'emimelia , della focomelia e della macromelia “.
Una analoga disposizione è contenuta nell'art. 21 ter comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 115 convertito , con modificazioni , dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 per i nati nel 1958 e nel 1966.
Per coloro che sono nati prima o dopo le date sopraindicate ( quindi anche dopo il
1966 , come nella fattispecie oggetto del presente procedimento , che riguarda un nato nel 1969 ) l'art. 21 ter comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 ha riconosciuto il beneficio a condizione che i medesimi soggetti presentino “ malformazioni compatibili con la sindrome da LI “
Va poi considerata la disciplina di natura secondaria .
In particolare con decreto 17 Ottobre 2017 , n. 166 rubricato “Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da LI in attuazione dell'art. 21 ter del decreto legge 24 Giugno 2016 n. 113 , convertito, con modificazioni , dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 21 Novembre 2017 “ , il Ministero della salute ha modificato il decreto 2
Ottobre 2009 n. 163 emanato dalla medesima amministrazione per disciplinare il procedimento amministrativo in materia di riconoscimento dell'indennizzo in favore delle persone affette da LI. Il testo del Regolamento risultante dalla riforma è entrato in vigore il 6 dicembre
2017.
Il Regolamento contiene in primo luogo disposizioni comuni a tutti i danneggiati .
In particolare l'art. 3 dell'Allegato A precisa che “ l'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso preclusiva dell'accertamento sanitario
“.
Il Regolamento contiene poi nell'allegato A “ i criteri tecnico scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da LI “ ( art. 1, comma 1 quater del Regolamento – art. 2 ) .
Inoltre i danneggiati per i quali la norma primaria estende il danno indennizzabile alle “ malformazioni compatibili con la sindrome di LI “ purchè accertate nel rispetto dei criteri tecnico scientifici di inclusione ed esclusione indicati nell'Allegato A del Regolamento devono allegare “ la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della LI
, da cui si evinca la prescrizione /assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20 ed il 36 giorno dal concepimento ( art. 3 lettera b dell'allegato A
Regolamento ) “ .
LA PROVA DELL'ASSUNZIONE DI FARMACO CONTENENTE TALIDOMIDE
Ciò premesso sul piano normativo, nella fattispecie , ad avviso del collegio e contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale , deve ritenersi provata l'assunzione di un farmaco contenente LI, da parte della madre di nel 1968 . Parte_1
, madre di sentita dal Tribunale nel corso dell'udienza Parte_2 Parte_1 del 24.3.2023 ha dichiarato : “
“ Sono nata a [...] il 21.5.1937 …..Nel 1968 , all'inizio della Parte_3 gravidanza di mia figlia il mio medico curante dr. , Parte_1 Persona_2 con ambulatorio a San Fiorano , mi aveva prescritto il farmaco CONTERGAN in quanto soffrivo di nausee e vomito . Dopo quindici giorni da quando avevo iniziato ad assumere il farmaco , mi sono recata di nuovo dal medico perché stavo malissimo
e allora il medico mi ha detto di sospendere l'assunzione . Ho assunto il farmaco consecutivamente dalla prescrizione alla sospensione circa 15 giorni , una compressa al giorno . Ricordo che ho iniziato ad assumere il farmaco CONTERGAN subito dopo il primo mese di gravidanza “.
La dichiarazione di appare circostanziata nelle modalità Persona_1 dell'assunzione e dei suoi limiti temporali .
Tenuto conto che il dr. è deceduto, ritiene il Collegio che non sussistano Per_2
elementi per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dalla teste .
In tal senso , Il Collegio osserva come non sia possibile escludere la presenza sul mercato di farmaci contenenti LI dopo il 1962 .
Il Collegio rileva come , alla luce del quadro normativo sopra esposto , lo stesso legislatore abbia progressivamente esteso la platea dei beneficiari dell'indennizzo anche ai nati dopo il 1966 .
Lo stesso legislatore in tal modo ha quindi ritenuto non decisiva la circostanza che in Italia tutti i decreti di registrazione dei farmaci contenenti LI vennero revocati (una volta accertata la nocività dei farmaci ) con decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 25.7.1962 e che pertanto la produzione e la commercializzazione del farmaco vennero interrotte a quella data.
Inoltre , dalla lettura della ordinanza con la quale il 28 giugno 2016 il Tribunale di
Livorno ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale delle norme che limitavano l'accesso all'indennizzo di natura assistenziale ai soli nati fra il 1959 ed il 1965 si evince , alla luce dei lavori parlamentari preparatori della legge del 2016 e dei dati forniti dall'Istituto
Superiore della Sanità che non fosse possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di LI negli anni successivi al
1962.
Si legge testualmente in tale ordinanza ( la questione di costituzionalità sollevata è stata poi ritenuta irrilevante , per il sopravvenuto intervento del legislatore , dall' ordinanza della Corte Corte Costituzionale n. 137 /2016) :
“ Del tutto immotivatamente, dunque, la fattispecie di causa resterebbe priva di tutela nonostante sia stata acquisita prova che la affezione del ricorrente rientri nella nozione di sindrome da LI nella forma della focomelia, non risulti inoltre essere stata effettuata alcuna ricognizione dei farmaci che contenevano la molecola dannosa (ed in che percentuale) e non possa pertanto neppure essere datato il definitivo ritiro dal commercio della sostanza.
Di tali circostanze, invero, non solo non risulta fornita evidenza dal CP_1
convenuto, benche' in tal senso entrambe le parti fossero state sollecitate dal
Giudice ad eventuale integrazione documentale o a fornire informazioni, ma al contrario di tali carenze pare prendere atto lo stesso legislatore nei lavori preparatori della XII Commissione permanente igiene e sanita' (vedasi documento, verbale della seduta del 10 febbraio 2016, in atti acquisito) discutendo, anche sulla base dei dati recentemente forniti dall' degli Controparte_2
emendamenti al disegno di L. n. 2016 in cui si prevede l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 L. n. 244 del 2007 anche ai soggetti nati fuori dalla forbice temporale normativamente prevista allorche' tali soggetti presentino malformazioni comunque compatibili con la sindrome da LI ovvero possano documentare la sussistenza del nesso di causalita' tra assunzione del farmaco e sindrome da LI.
Invero, oltre a darsi evidenza della comune intentio, sottesa ai vari emendamenti, "di non pretermettere alcuno dei soggetti danneggiati dalla ", dalla lettura Parte_4 del documento si ha modo di ricevere altresi' conferma del fatto che non e' possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di anche oltre il 1964, in uno con la constatazione, effettuata dallo Parte_4 stesso , che "questo farmaco non e' stato mai completamente abbandonato"
(vedi memoria dell' Controparte_3
, a seguito di audizione del 28 gennaio 2016)….. “ .
[...]
Si deve aggiungere che non appare poi decisivo il rilievo che nella fattispecie non sia stata fornita , così come prevede la disciplina secondaria già richiamata “ la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della LI , da cui si evinca la prescrizione /assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20 ed il 36 giorno dal concepimento “ ( art. 3 lettera b dell'allegato A Regolamento ). .
Va osservato che nella fattispecie la Commissione medica militare di seconda istanza ha rilevato espressamente la mancanza di tale documentazione medica .
Sul punto la giurisprudenza di merito ha però già avuto modo di rilevare , trattandosi peraltro di normativa secondaria rispetto alla previsione della legge , che “ imporre la prova documentale nel caso di specie, tenuto conto anche della mera compatibilità prevista dalla norma primaria, renderebbe di fatto impossibile l'esercizio del diritto in violazione dell'art. 24 Cost …” e che “ pertanto appare opportuna una interpretazione delle disposizioni per cui è causa costituzionalmente orientata consentendo all'attrice in giudizio di provare la compatibilità della patologia anche in modo diverso da quanto indicato dal regolamento per l'accoglimento della domanda in sede amministrativa. “ ( così in particolare
Tribunale di Messina 5.5.2021 , con espresso richiamo agli analoghi principi affermati dalla sentenza della Corte di Appello Venezia n. 721/2018 citata dall'appellante ).
Il Collegio condivide totalmente tali argomentazioni , tenuto conto da un lato che è in discussione un diritto riconosciuto solo nel 2016 per nati nel 1969 e dall'altro che la prova scritta richiesta all'appellante riguarderebbe peraltro un terzo .
LA CTU MEDICO LEGALE DISPOSTA DALLA CORTE
Per quanto finora esposto , questa Corte ha disposto CTU medico-legale, diretta ad accertare se le malformazioni da cui è affetta siano Parte_1 attribuibili all'assunzione di LI durante la gravidanza da parte della madre .
Il collegio peritale (composto da un medico specialista in farmacologia clinica e da un medico legale) ha concluso che, sulla base della documentazione visionata, nonché della visita medico-legale effettuata, non sono emersi elementi tecnici di giudizio per affermare che le malformazioni da cui è affetta Parte_1 siano attribuibili all'assunzione di LI durante la gravidanza da parte della madre.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU sono sul punto condivisibili, in quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione (supportata da puntuali riferimenti alla letteratura scientifica), da intendersi qui integralmente richiamata.
In particolare i CTU nominati dr. e dr. hanno Persona_3 Persona_4 concluso : “ Si tratta, complessivamente di un pattern di malformazione che, stando agli studi pubblicati in letteratura, non rientra tra quelli segnalati nell'embriopatia da LI: monolaterale, distale (agenesia delle falangi intermedie delle dita II,
III, IV con abbozzo della seconda falange del V dito della mano destra), senza compromissione del cingolo scapolare. (…) In ultima analisi quindi, sulla base delle revisione della letteratura disponibile, nonché considerata la sede e la tipologia di menomazione riscontrata a carico della sig.ra non è possibile affermare Parte_1 come l'assunzione di LI in gravidanza da parte della madre sia da correlare causalmente alla menomazione accertata alla mano destra ed anzi, sempre sulla base della letteratura esaminata e sulla sede della menomazione, è possibile affermare come tale malformazione non sia mai stata segnalata quale conseguenza dell'assunzione in gravidanza della succitata molecola e quindi a questa non correlabile .
I CTU hanno anche replicato - con argomenti puntuali e convincenti, che il Collegio condivide e a cui integralmente si richiama - alle osservazioni mosse dal CT di parte appellante dr. , ribadendo , fra l'altro , espressamente : “…. Nel caso della Per_5 signora non è tanto l'interessamento limitato alle falangi delle dita a Parte_1 rendere improbabile l'associazione con la LI, ma il fatto che sia coinvolto
prevalentemente il lato post-assiale dell'arto, con pollice, radio, omero, carpo/metacarpo e ulna normali. Sarebbero, cioè, interessati gli elementi dell'arto meno sensibili all'azione teratogena della LI e pertanto coinvolti solamente nei casi di maggiore gravità. (…) assenza di malformazioni a carico del pollice induce
a ritenere in via ipotetica che per poter causare le malformazioni presentate dalla signora 'assunzione della LI sarebbe dovuta avvenire non prima Parte_1 del 28° giorno dopo il concepimento e non dopo il 31° giorno;
questa finestra temporale (che potrebbe essere ancora più ristretta considerando l'assenza di malformazioni a carico del radio) non appare compatibile con la durata dell'assunzione riportata nella documentazione agli atti (“un paio di settimane”) (…)
Come riportato nella relazione, l'eziologia degli LRD è molteplice e in molti casi non è possibile identificare una causa. Nella serie di casi descritta da et al citata Per_6 nella relazione preliminare, nel 35% dei casi la causa non era nota, mentre un'origine genetica era documentabile nel 33% dei casi e nel 28% dei casi la causa era stata attribuita a sindrome da bande amniotiche o altri disturbi con interruzione vascolare.
[Gold et al 2011] Escludere la possibile causa genetica, non consente, quindi, di escludere anche altre possibili cause differenti dalla LI. Riferendosi al criterio del più probabile che non, come sollecitato dal dottor Per_5 occorre evidenziare, come argomentato nella relazione preliminare e sopra approfondito, che la probabilità che le malformazioni presentate dalla signora siano attribuibili a cause differenti dalla LI siano di gran lunga Parte_1 più elevate delle probabilità che queste siano attribuibili a questo farmaco.
Per questo motivo, si ritiene di poter escludere con un ragionevole grado di certezza il nesso di causalità tra le malformazioni e l'assunzione del farmaco LI. “
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con motivazione corretta ed integrata nei termini sopra illustrati.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità degli accertamenti e delle valutazioni, anche di natura tecnica, sottesi alla presente decisione, si ritengono sussistere i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Devono essere poste definitivamente a carico delle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 361/2023 del Tribunale di OD;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
pone definitivamente a carico delle parti , in ragione di metà ciascuna , le spese di CTU , liquidate come da separato decreto.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
C.U. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giovanni Picciau