Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2017, n. 17010
CASS
Sentenza 10 luglio 2017

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In tema di contratto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti, l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 si interpreta nel senso che il limite quinquennale ivi previsto non costituisce il termine finale massimo entro cui deve essere contenuto il rapporto, comprensivo di eventuali proroghe o rinnovi, bensì il vincolo di durata massima del singolo contratto, in quanto il lavoro a termine non costituisce - limitatamente a detta categoria di prestatori - deroga al principio generale della normale durata a tempo indeterminato del contratto e, conseguentemente, non sono applicabili le disposizioni che, in caso di superamento del termine massimo, ne comportano la conversione, senza che tale interpretazione, in considerazione della natura fiduciaria delle funzioni svolte e del peculiare ruolo di preminenza gerarchica e/o professionale assegnato, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. ovvero con la normativa europea in materia.

Commentario1

  • 1Alcune norme privatistiche sul lavoro a termine non si applicano ai dirigenti delle P.A.Accesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2017, n. 17010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17010
Data del deposito : 10 luglio 2017

Testo completo