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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LASTELLA Parte_1 C.F._1 ARIANNA e dell'avv. MAZZOLI PIERPAOLO ( ) VIA G.B. MORGAGNI N.8 C.F._2
40100 BOLOGNA elettivamente domiciliata in VIA G. B. MORGAGNI N. 8 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. LASTELLA ARIANNA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione anche istruttoria disattesa e respinta, accertare e dichiarare che il SI. , nato a [...], il [...], C.F.: CP
, deceduto il 14.12.2021, ha accettato puramente e semplicemente l'eredità del C.F._4
SI. , C.F.: , nato a [...], il [...], deceduto il 21.12.2009, Persona_1 C.F._5 ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione del provvedimento ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cc, con rifusione integrale del-le spese, diritti ed onorari del procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
ha convenuto in giudizio la signora esponendo quanto segue: Parte_1 Controparte_1
1) la SI.ra era sorella di , nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1 CP
, deceduto ab intestato il 14.12.2021; C.F._4
2) il SI. era coniugato con , nata a [...] l'[...], C.F.: CP Controparte_1
, residente a [...], e non avendo figli, né ascendenti C.F._3 in vita, chiamata all'eredità era, oltre alla moglie, la sorella;
Parte_1
pagina 1 di 4 3) quest'ultima, tuttavia, dopo aver redatto in data 10.03.2022 l'inventario dell'eredità relitta da CP
(doc. n. 1), con atto in pari data del Notaio di Minerbio, ha rinunciato all'eredità del fratello
[...] Per_2
(doc. n. 2);
4) al contrario, invece, la SI.ra , ha accettato tacitamente l'eredità del marito, come Controparte_1 accertato dal Tribunale di Bologna con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5.07.2023, passata definitivamente in giudicato e trascritta nei Registri Immobiliari dell'Ufficio Provinciale Territorio di
Bologna in data 14.09.2023, ai fini della continuità delle trascrizioni (doc. n. 3 e 4);
5) la SI.ra vanta nei confronti di e della moglie , sia in Parte_1 CP Controparte_1 proprio che quale erede del marito, diversi crediti, fra cui quello di € 40.737,92, oltre interessi e spese, portato da mutuo fondiario del 12.11.2014, ceduto pro soluto da Emilbanca a in data Parte_1
26.09.2022 (doc. 5 e 6);
6) pertanto, con atto notificato a l'1.06.2024, sottoponeva a Controparte_1 Parte_1 pignoramento immobiliare la quota di 1/6 dell'immobile sito a Minerbio, Via Grazioli n. 78 intestata a e dallo stesso ricevuta in eredità dal defunto padre , (doc. n. 7); CP Persona_1
7) nel relativo procedimento esecutivo che prendeva il numero di RGE 137/2024, il Giudice con ordinanza del 30.12.2024 (doc. n. 8), con cui veniva fissata udienza ex art. 569 c.p.c. di autorizzazione alla vendita per il giorno 31.03.2025, rilevava che “non sussiste la necessaria continuità delle trascrizioni mancando quella dell'accettazione dell'eredità e che tale carenza, laddove non sanata, potrebbe comportare l'improcedibilità, vista la sentenza n. 11638 della Corte di Cassazione sez III civ. del 26 maggio 2014”;
8) il riferimento è senz'altro all'accettazione da parte di dell'eredità del padre CP [...]
, deceduto il 21.12.2009, di cui risulta trascritta unicamente la denuncia di successione ma non Per_1 l'accettazione di eredità ( docc. 9 e 10), dal momento che l'accettazione di eredità da parte di CP_1 del marito è stata regolarmente trascritta, come detto sopra, il 14.09.2023 ( doc. 4).
[...] CP
Tanto premesso, con il presente procedimento intende richiedere che venga accertata Parte_1 l'accettazione tacita da parte di dell'eredità del padre , in forza della quale è CP Persona_1 divenuto intestatario della quota di 1/6 dell'immobile sottoposto a pignoramento.
non si è costituita in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione udienza e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza in data 17.04.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito nelle domande chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§
Alla luce di quanto dedotto e documentato, il ricorso è fondato.
La legittimazione passiva del presente procedimento, essendo il SI. deceduto, spetta alla CP moglie, sua unica erede, SI.ra . Controparte_1
E' documentato in atti che alla data del 21.12.2009 in cui è deceduto era cointestatario Persona_1 con la moglie al 50% ciascuno, della casa di famiglia, costituita da appartamento con CP_3 annesso garage, sito a Minerbio (BO), Via Grazioli n. 78 (doc. n. 11), distinti al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
-Foglio 16, Mappale 894, sub 21 l'appartamento;
-Foglio 16 mappale 894 sub 30 l'autorimessa.
pagina 2 di 4 A seguito del decesso di la sua quota veniva devoluta in successione legittima alla moglie Persona_1
e ai due figli nella misura di 1/6 ciascuno (docc. 12 e 13).
Successivamente, con contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio del 12.11.2014 (doc. 5) Persona_3
otteneva unitamente alla moglie un finanziamento di € 100 mila. CP Controparte_1
In tale atto interveniva non solo come parte finanziata ma anche come “datore di ipoteca in CP ordine a beni personali”(cfr pag. 1 e 5 doc. 5) siti in Minerbio (BO) Via Grazioli n. 78, ovvero l'appartamento ed il garage ereditati dal padre.
La relativa ipoteca veniva iscritta su tali beni immobili, come da nota di iscrizione ipotecaria allegata in atti (doc. 14), dalla quale risulta, fra le altre cose, che l'iscrizione è stata eseguita contro CP quale “debitore ipotecario per il diritto di proprietà per la quota di 1/6” sugli immobili distinti al Foglio 16, Mappale 894, sub 21 l'appartamento e Foglio 16 mappale 894 sub 30 l'autorimessa.
Ebbene, l'accettazione dell'eredità emerge inconfutabilmente dal fatto che ha concesso ad CP
Emilbanca ipoteca volontaria con rogito del 12.11.2014 ( doc. 5).
Costituisce infatti principio di diritto consolidato quello secondo il quale ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo (Cass 5569/2021).
Infatti, “l'art. 476 cc richiede, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass n. 2200/1971)” (Cass 5569/2021).
Entrambi questi presupposti ricorrono quando, come nel caso di specie, il chiamato all'eredità concede l'ipoteca sul bene relitto, trattandosi di atto che solo chi ne è proprietario (ovvero nello specifico l'erede) può disporre (art. 2822 cc): “la concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo …(omissis)… importa tacita accettazione dell'eredità (Cass n. 2226/1958)” (Cass 5569/2021).
Va, pertanto, dichiarato che ha accettato l'eredità del padre , dovendosi altresì CP Persona_1 procedere alla trascrizione del relativo provvedimento nei RRII ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di nel presente procedimento. Controparte_1
2) Accerta e dichiara che , nato a [...], il [...], C.F.: CP
, deceduto il 14.12.2021, ha accettato puramente e semplicemente C.F._4 l'eredità di , C.F.: , nato a [...], il [...], Persona_1 C.F._5 deceduto il 21.12.2009,
3) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
pagina 3 di 4 4) Condanna la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 18.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LASTELLA Parte_1 C.F._1 ARIANNA e dell'avv. MAZZOLI PIERPAOLO ( ) VIA G.B. MORGAGNI N.8 C.F._2
40100 BOLOGNA elettivamente domiciliata in VIA G. B. MORGAGNI N. 8 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. LASTELLA ARIANNA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione anche istruttoria disattesa e respinta, accertare e dichiarare che il SI. , nato a [...], il [...], C.F.: CP
, deceduto il 14.12.2021, ha accettato puramente e semplicemente l'eredità del C.F._4
SI. , C.F.: , nato a [...], il [...], deceduto il 21.12.2009, Persona_1 C.F._5 ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione del provvedimento ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cc, con rifusione integrale del-le spese, diritti ed onorari del procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
ha convenuto in giudizio la signora esponendo quanto segue: Parte_1 Controparte_1
1) la SI.ra era sorella di , nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1 CP
, deceduto ab intestato il 14.12.2021; C.F._4
2) il SI. era coniugato con , nata a [...] l'[...], C.F.: CP Controparte_1
, residente a [...], e non avendo figli, né ascendenti C.F._3 in vita, chiamata all'eredità era, oltre alla moglie, la sorella;
Parte_1
pagina 1 di 4 3) quest'ultima, tuttavia, dopo aver redatto in data 10.03.2022 l'inventario dell'eredità relitta da CP
(doc. n. 1), con atto in pari data del Notaio di Minerbio, ha rinunciato all'eredità del fratello
[...] Per_2
(doc. n. 2);
4) al contrario, invece, la SI.ra , ha accettato tacitamente l'eredità del marito, come Controparte_1 accertato dal Tribunale di Bologna con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5.07.2023, passata definitivamente in giudicato e trascritta nei Registri Immobiliari dell'Ufficio Provinciale Territorio di
Bologna in data 14.09.2023, ai fini della continuità delle trascrizioni (doc. n. 3 e 4);
5) la SI.ra vanta nei confronti di e della moglie , sia in Parte_1 CP Controparte_1 proprio che quale erede del marito, diversi crediti, fra cui quello di € 40.737,92, oltre interessi e spese, portato da mutuo fondiario del 12.11.2014, ceduto pro soluto da Emilbanca a in data Parte_1
26.09.2022 (doc. 5 e 6);
6) pertanto, con atto notificato a l'1.06.2024, sottoponeva a Controparte_1 Parte_1 pignoramento immobiliare la quota di 1/6 dell'immobile sito a Minerbio, Via Grazioli n. 78 intestata a e dallo stesso ricevuta in eredità dal defunto padre , (doc. n. 7); CP Persona_1
7) nel relativo procedimento esecutivo che prendeva il numero di RGE 137/2024, il Giudice con ordinanza del 30.12.2024 (doc. n. 8), con cui veniva fissata udienza ex art. 569 c.p.c. di autorizzazione alla vendita per il giorno 31.03.2025, rilevava che “non sussiste la necessaria continuità delle trascrizioni mancando quella dell'accettazione dell'eredità e che tale carenza, laddove non sanata, potrebbe comportare l'improcedibilità, vista la sentenza n. 11638 della Corte di Cassazione sez III civ. del 26 maggio 2014”;
8) il riferimento è senz'altro all'accettazione da parte di dell'eredità del padre CP [...]
, deceduto il 21.12.2009, di cui risulta trascritta unicamente la denuncia di successione ma non Per_1 l'accettazione di eredità ( docc. 9 e 10), dal momento che l'accettazione di eredità da parte di CP_1 del marito è stata regolarmente trascritta, come detto sopra, il 14.09.2023 ( doc. 4).
[...] CP
Tanto premesso, con il presente procedimento intende richiedere che venga accertata Parte_1 l'accettazione tacita da parte di dell'eredità del padre , in forza della quale è CP Persona_1 divenuto intestatario della quota di 1/6 dell'immobile sottoposto a pignoramento.
non si è costituita in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione udienza e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza in data 17.04.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito nelle domande chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§
Alla luce di quanto dedotto e documentato, il ricorso è fondato.
La legittimazione passiva del presente procedimento, essendo il SI. deceduto, spetta alla CP moglie, sua unica erede, SI.ra . Controparte_1
E' documentato in atti che alla data del 21.12.2009 in cui è deceduto era cointestatario Persona_1 con la moglie al 50% ciascuno, della casa di famiglia, costituita da appartamento con CP_3 annesso garage, sito a Minerbio (BO), Via Grazioli n. 78 (doc. n. 11), distinti al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
-Foglio 16, Mappale 894, sub 21 l'appartamento;
-Foglio 16 mappale 894 sub 30 l'autorimessa.
pagina 2 di 4 A seguito del decesso di la sua quota veniva devoluta in successione legittima alla moglie Persona_1
e ai due figli nella misura di 1/6 ciascuno (docc. 12 e 13).
Successivamente, con contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio del 12.11.2014 (doc. 5) Persona_3
otteneva unitamente alla moglie un finanziamento di € 100 mila. CP Controparte_1
In tale atto interveniva non solo come parte finanziata ma anche come “datore di ipoteca in CP ordine a beni personali”(cfr pag. 1 e 5 doc. 5) siti in Minerbio (BO) Via Grazioli n. 78, ovvero l'appartamento ed il garage ereditati dal padre.
La relativa ipoteca veniva iscritta su tali beni immobili, come da nota di iscrizione ipotecaria allegata in atti (doc. 14), dalla quale risulta, fra le altre cose, che l'iscrizione è stata eseguita contro CP quale “debitore ipotecario per il diritto di proprietà per la quota di 1/6” sugli immobili distinti al Foglio 16, Mappale 894, sub 21 l'appartamento e Foglio 16 mappale 894 sub 30 l'autorimessa.
Ebbene, l'accettazione dell'eredità emerge inconfutabilmente dal fatto che ha concesso ad CP
Emilbanca ipoteca volontaria con rogito del 12.11.2014 ( doc. 5).
Costituisce infatti principio di diritto consolidato quello secondo il quale ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo (Cass 5569/2021).
Infatti, “l'art. 476 cc richiede, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass n. 2200/1971)” (Cass 5569/2021).
Entrambi questi presupposti ricorrono quando, come nel caso di specie, il chiamato all'eredità concede l'ipoteca sul bene relitto, trattandosi di atto che solo chi ne è proprietario (ovvero nello specifico l'erede) può disporre (art. 2822 cc): “la concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo …(omissis)… importa tacita accettazione dell'eredità (Cass n. 2226/1958)” (Cass 5569/2021).
Va, pertanto, dichiarato che ha accettato l'eredità del padre , dovendosi altresì CP Persona_1 procedere alla trascrizione del relativo provvedimento nei RRII ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di nel presente procedimento. Controparte_1
2) Accerta e dichiara che , nato a [...], il [...], C.F.: CP
, deceduto il 14.12.2021, ha accettato puramente e semplicemente C.F._4 l'eredità di , C.F.: , nato a [...], il [...], Persona_1 C.F._5 deceduto il 21.12.2009,
3) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
pagina 3 di 4 4) Condanna la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 18.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4