Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7538/2018 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 07.04.25 per la decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies u.c. e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 7538 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
, in proprio e quale procuratrice speciale dei congiunti Parte_1
, , , tutti in Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e nella qualità di eredi di , deceduto in data Persona_1
14.11.2013, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Mazzucchiello e Giuseppe Colapietro, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n.8, giusta procura in atti;
ATTORI
1
di IE TE Controparte_1
(CE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Pannone e Sergio Simonelli ed elettivamente domi- ciliata in IE TE (Ce), alla Via Epitaffio- Pal. Morelli snc, giu- sta procura in atti;
CONVENUTA
E
, - P.O di IE TE (Ce), Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Nolana, 12, presso lo studio dell'avv. Giovanni Limatola, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E di Napoli, in perso- Controparte_3 na del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gio- vanni Barile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel- lammare di Stabia (Na), alla via Guglielmo Marconi n.95, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Festa Controparte_4 ed elettivamente domiciliato in IE TE (Ce), alla Via Epitaf- fio- Pal. Morelli snc, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA da CP_1
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franca Controparte_5
Umbro e Fabiana Barbanera ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Piazza Mazzini, n.8, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO da CP_1
E
, in persona del legale rapp.nte p.t., rappre- Controparte_6 sentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Barrasso ed elettivamente domicilia- ta in Napoli, alla Via dei Greci, n. 36, presso lo studio dell'avv. Umberto Truglio, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA da e Controparte_4 Controparte_5
CONCLUSIONI
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Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memo- rie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgi- mento del processo).
Parte attrice, in proprio e in qualità di erede legittima di , Persona_1 deceduto in data 14.11.2013, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tri- bunale di Napoli la Controparte_7
l' nonché l Controparte_8 [...]
in persona dei rispettivi Controparte_9 legali rapp.nti p.t., per sentirli condannare al risarcimento dei danni pa- trimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis deri- vanti dal decesso del proprio congiunto a causa dell'inadeguata gestione clinica, da parte del personale sanitario, della patologia di cui lo stesso era affetto.
Si costituiva la di IE Controparte_1
TE (CE), in persona del legale rapp.nte p.t., la quale, dopo aver chia- mato in causa i sanitari e , per Controparte_4 Controparte_5 essere dai medesimi manlevata in caso di condanna, previo accertamen- to delle rispettive responsabilità in ordine ai fatti di causa, eccepiva, in via preliminare, la parziale improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, chiede- va il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa, stante l'assenza di censure in relazione al trattamento erogato.
Si costituiva altresì l' di IE TE, in per- Controparte_10 sona del legale rapp.nte p.t., la quale eccepiva, in via preliminare, il difet- to di legittimazione attiva in relazione alla domanda azionata iure here- ditatis e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
In data 30.08.2018 si costituiva l Napoli eccependo, Controparte_11 in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisi- ti di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc e il difetto di legittima- zione attiva, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per infonda- tezza della stessa, stante l'assenza di profili di responsabilità in relazione al proprio operato.
Si costituivano infine, con autonome comparse di costituzione, i sanitari e i quali, dopo aver chiamato Controparte_4 Controparte_5 in garanzia la compagnia assicurativa , per es- Controparte_6 sere dalla stessa manlevati in caso di condanna, nel merito, chiedevano
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il rigetto della domanda attorea stante l'assenza di profili di negligenza in relazione al proprio operato.
Resisteva alla chiamata la compagnia terza, eccependo, in via prelimina- re, la nullità dell'atto di citazione in garanzia per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 nn.3 e 4 e, in relazione al rapporto assicurativo inter- corrente con gli assicurati, l'inoperatività della garanzia invocata alla lu- ce delle condizioni generali di polizza, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, in considerazione dell'assenza di profili di responsabilità dell'assicurato in relazione ai fatti di causa.
Espletata CTU medico- legale, all'udienza cartolare del 7.4.2025 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies u.c. cpc in combinato disposto con l'articolo 127 ter cpc.
***
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità della do- manda formulata dalla struttura convenuta ri- Controparte_1 sultando correttamente assolta la condizione di procedibilità della do- manda giudiziale spiegata.
Parimenti, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del pre- sente giudizio nonché dell'atto di citazione in garanzia della compagnia assicurativa, formulata rispettivamente dalla convenuta CP_12
[.
di Napoli e dalla compagnia assicurativa per indetermina- CP_6 tezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nei predetti atti adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente in- certa, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazio- ne deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risieden- do la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”. (cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013)
Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stes- si allegati risulta chiaramente desumibile l'entità delle varie voci di dan- no di cui si chiede il risarcimento e la relativa quantificazione, in ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione per il quale: “la nullità dell'at- to di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione ca-
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so per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessi- vo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in rela- zione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di appresta- re adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Va, altresì, disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sollevata dalle strutture sanitarie convenute e CP_8 di Napoli, per non aver gli istanti provato la propria qua- Controparte_12 lità di eredi in relazione alla domanda risarcitoria spiegata.
Al riguardo va osservato che la legittimazione attiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale che ha spiegato la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta de- dotti in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa;
tale verifica di coincidenza, tuttavia, va effettuata sulla base della semplice ricostru- zione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II, n. 6894/1999).
Dunque, il controllo del Giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo attivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto che può subire la pronuncia giurisdizionale promossa dalla parte attrice. Il principio è ben sintetizzato nella pronun- cia della Suprema Corte n. 1188/1995: “la legittimazione ad causam, che deve essere verificata, anche d'ufficio, sulla base di quanto affermato dall'attore nella domanda, si risolve nella titolarità del potere o del do- vere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuo- vere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal la- to attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, at- tiene al merito”.
Orbene, nel caso in esame è evidente che, rispetto alla prospettazione effettuata da parte attrice, vi è coincidenza tra il diritto al risarcimento del danno avanzato dagli istanti e la attribuita qualità di prossimi con- giunti del de cuius; in conseguenza di tanto, agli attori va riconosciuta legittimazione attiva, fermo restando che la verifica circa l'effettiva tito- larità di quella posizione giuridica – nei termini di rapporto con il de cuius idoneo a determinare la legittimità della pretesa risarcitoria azionata– si risolve nel conseguente esame di merito.
Ciò premesso, e venendo al merito, la domanda avanzata da parte attri- ce è fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
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Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professio- nale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conse- guire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disci- plina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario ne- cessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui ef- fettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che con-
nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di Pt_5 nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restan- do invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professiona- le sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati de- terminati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- tivo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere pro- vato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) del- la patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitu- tivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 feb- braio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
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In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un vali- do nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possi- bili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice nonché dell'accertamento peritale espletato nel presente giudizio.
La relazione tecnica espletata a firma dei CC.TT.UU. e Persona_2
ha evidenziato che: a) nel caso di specie, non sono ravvisa- Persona_3 bili profili di responsabilità del personale sanitario nell'esecuzione della prestazione sanitaria in relazione alla scelta del trattamento chirurgico praticato in data 13.09.2012 presso la struttura convenuta
[...]
il quale, invero, è risultato congruo ed ade- Controparte_1 guato rispetto alla patologia neoplastica di cui era affetto il paziente nonché in relazione alla fase esecutiva del medesimo, attesa la corret- tezza delle manovre operatorie compiute;
b) profili di responsabilità del personale sanitario nell'esecuzione della prestazione sanitaria sono in- vece ravvisabili in relazione al successivo ricovero del paziente presso la predetta struttura, avvenuto in data 16.09.2013, segnatamente in rela- zione alla fase diagnostica della patologia di cui risultava affetto il pa- ziente, nonché alla successiva fase terapeutica posto che, da un canto, in tale sede, non veniva effettuato un adeguato approfondimento preo- peratorio volto a verificare la natura della formazione riscontrata, dall'altro, veniva adottato dai sanitari un protocollo terapeutico non condivisibile per il trattamento della lesione, in quanto fortemente de- molitivo risultato, alla luce delle successive evidenze clinico- diagnostiche, non giustificato nel caso concreto;
c) censure nell'operato dei sanitari sono altresì ravvisabili in relazione al successivo intervento di revisione del 03.10.2013, espletato per far fronte alla grave compli- canza occorsa successivamente all'esecuzione del primo intervento (deiscenza della anastomosi), nel corso del quale si verificava una lesione ureterale, complicanza senz'altro prevedibile in relazione alla tipologia di intervento praticato e prevenibile mediante l'esecuzione di manovre profilattiche tese a ridurre il rischio di verificazione nonché in relazione alla adozione, da parte della struttura sanitaria, delle misure profilatti- che (di natura sia organizzativa che comportamentale) volte a scongiu- rare o, in ogni caso, a ridurre il rischio di insorgenza nonché di diffusione
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delle infezioni in ambito ospedaliero;
d) l'incongruo operato dei sanitari della Casa “ di IE TE (Ce) ha, pertanto, CP_1 CP_1 condizionato negativamente il successivo iter clinico del paziente il qua- le fu caratterizzato dall'insorgenza di plurime e gravi complicanze sino al decesso, avvenuto per l'insorgenza di uno shock settico causalmente ri- conducibile alla negligenze riscontrate;
e) non è, invece, possibile muo- vere critiche nei confronti degli operatori sanitari della
[...] nonché dei sanitari dell Controparte_13 CP_14 di Napoli in relazione all'assistenza prestata al paziente nei suc-
[...] cessivi plurimi ricoveri presso i suddetti nosocomi posto che, nel corso degli stessi, furono attuate tutte le misure atte a porre rimedio alle plu- rime complicanze insorte in seguito all'inadeguato intervento tecnico assistenziale precedentemente praticato.
In considerazione delle esposte argomentazioni, i CC.TT.UU hanno con- cluso affermando che: “l'exitus del soggetto risulta correlabile alle ca- renze di ambito chirurgico che hanno limitato la possibilità di scegliere la migliore opzione terapeutica per il soggetto e, in particolare: carenza nello studio pre-operatorio con scelta di un intervento demolitivo mag- giore per trattare una lesione di natura benigna;
carenza nello studio in- tra operatorio per mancata esecuzione di una biopsia intraoperatoria diagnosticamente dirimente;
effettuazione di intervento mutilante con significativi rischi di morbilità e mortalità (in luogo di una scelta più pru- dente) che ha determinato complicanze post-operatorie (deiscenza anastomosi con necessità di due revisioni chirurgiche) e intra- operatorie (nel corso degli interventi di revisione chirurgica lesione del tenue e dell'uretere); inoltre, ha avuto importante ruolo causale l'insorgenza dell'infezione nosocomiale”.
La relazione tecnica - che si intende condividere per logicità, specificità e congruenza - evidenzia con chiarezza che il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente esitato nel decesso del medesimo debba ascriversi al non corretto operato del personale sanitario della manifestatosi, nella Controparte_7 fattispecie, con plurime condotte connotate da negligenza e imperizia poste in essere nella fase preoperatoria relativa all'intervento del 17.09.2013 nonché nella fase successiva relativa alla gestione delle complicanze insorte in seguito ai plurimi trattamenti chirurgici correttivi praticati, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accer- tamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo proce- dimento.
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Ed invero, come correttamente rilevato in sede di accertamento perita- le, la gestione clinica del paziente non è stata, nel caso di specie, conno- tata dall'osservanza della perizia e diligenza normalmente richieste in relazione alla specifica attività svolta.
Molteplici sono, infatti, i profili di colpa ascrivibili al personale sanitario della nell'esecuzione del- Controparte_7 la prestazione sanitaria che hanno, poi, inevitabilmente inciso sul decor- so clinico della patologia di cui era affetto il paziente sino a cagionarne, dopo plurimi ricoveri presso i nosocomi convenuti, il decesso.
Ed invero, acclarata la congruità dei trattamenti sanitari erogati nel cor- so del primo ricovero del paziente presso la struttura convenuta CP_7 [...]
“ avvenuto in data 10.09.2012 e protrattosi sino al CP_1 CP_1
29.09.2012, il primo profilo di imperizia nell'operato dei sanitari della predetta struttura è ravvisabile in relazione alla fase propedeutica all'espletamento del trattamento chirurgico del 17.09.2013 (intervento di resezione anteriore del retto) la quale, a ben vedere, fu inadeguata in quanto caratterizzata da un non corretto inquadramento clinico- diagnostico della patologia di cui era affetto il paziente, condizione que- sta che assunse notevole rilievo nella misura in cui incise sulla successi- va scelta del protocollo terapeutico da attuare ai fini del suo trattamen- to.
Come evidenziato dai ccttuu all'esito di una attenta disamina della do- cumentazione clinica versata in atti, infatti, le risultanze degli esami strumentali di controllo praticati dal paziente per il monitoraggio della propria condizione patologica (pregressa malattia oncologica trattata chirurgicamente in data 13.09.2012 mediante intervento di resezione del colon sinistro-sigma con anastomosi colorettale nonché mediante successivo trattamento chemioterapico), delineavano un quadro dia- gnostico non chiaro in ordine alla possibile presenza di una recidiva neoplastica.
Ed invero, sebbene l'esame TC eseguito dal paziente in data 02.09.2013, a distanza di circa un anno dall'esecuzione dell'intervento di colectomia, ponesse un sospetto di recidiva neoplastica in prossimità della sede anastomotica, nella misura in cui rilevava la presenza di una formazione ipodensa 5 x 4 cm, l'esame colonscopico eseguito nei giorni successivi, segnatamente in data 04.09.2013, evidenziava reperti normali a carico del viscere esaminato, escludendo, dunque, la presenza di recidive a li- vello anastomotico.
Orbene, i sanitari pur in presenza di evidenze strumentali non univoche in ordine alla natura della formazione riscontrata, sulla scorta del solo quadro diagnostico risultante dall'esame radiologico, in assenza, di un preventivo approfondimento diagnostico preoperatorio ovvero di una preventiva indagine istologica intraoperatoria che consentisse un'adeguata tipizzazione della neoformazione, in data 17.09.2013, sot- toposero il paziente ad intervento chirurgico di “resezione anteriore del 9
retto”, trattamento rivelatosi, in realtà, alla luce delle successive eviden- ze diagnostiche, del tutto inadeguato nel caso concreto.
Ed invero, al riguardo, deve evidenziarsi come il quadro diagnostico preoperatorio evincibile dall'esame radiologico espletato di sospetta re- cidiva neoplastica, non trovasse successivo riscontro nelle risultanze dell'esame istologico effettuato successivamente all'espletamento dell'intervento, su una porzione del pezzo operatorio asportato, il quale evidenziava, invero, la presenza di una neoformazione a contenuto mu- coso e a parete cistica fibrosa priva di rivestimento epiteliale, confer- mando, dunque, l'assenza di malattia oncologica (cfr. referto esame istologico in atti).
Alla luce di tali considerazioni, viene dunque in rilievo, nel caso di specie, una condotta censurabile dei sanitari nella fase preoperatoria, i quali avrebbero proceduto negligentemente a sottoporre il paziente al trat- tamento chirurgico senza una preventiva ed accurata valutazione dei dati clinici e diagnostici e, cioè, sulla base di risultanze che presentavano perplessità dal punto di vista diagnostico e in assenza di un'indagine istologica intraoperatoria che ne confortasse il contenuto.
Chiariscono in particolare al riguardo i ccttuu che “la presenza di un so- spetto di residuo/recidiva di malattia oncologica in soggetto già trattato chirurgicamente e con chemioterapia richiede uno specifico percorso al fine di offrire il miglior trattamento e ridurre il possibile verificarsi di eventi avversi. In particolare, il percorso pre-operatorio avrebbe richie- sto uno studio approfondito delle caratteristiche della lesione eviden- ziata, per definirne nel modo più preciso possibile la natura della forma- zione, anche in considerazione della presenza di una discordanza di ri- sultato tra gli accertamenti già effettuati. Sarebbe stata di particolare importanza in questa occasione l'effettuazione preliminare di esami istologici estemporanei su campioni raccolti mediante biopsie intraope- ratorie. Questa operatività avrebbe escluso la presenza di tessuti can- cerosi, evitando al soggetto il demolitivo intervento chirurgico cui in realtà venne sottoposto, per sua natura gravato da alte percentuali di complicazioni e alto tasso di mortalità.
Pertanto, concludono sul punto gli ausiliari, nel caso di specie,
“l'indicazione all'intervento di resezione anteriore del retto (17/09/2013) non è stata corretta in quanto: 1 – non ha preso nella dovuta considera- zione il dato di normalità del retto messo in evidenza alla colonscopia preoperatoria del 04/09/2013, inducendo a maggiori approfondimenti;
2 - durante l'intervento e prima di procedere ad una exeresi maggiore e molto mutilante, non sono state effettuate biopsie intraoperatorie con istologia estemporanea, procedura che avrebbe senz'altro chiarito la natura non neoplastica della neoformazione (peraltro “non in contatto con il lume viscerale”) ed evitato un intervento particolarmente impe- gnativo e gravato da alte percentuali di complicazioni ed alto tasso di mortalità, come poi in concreto avvenuto”.
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Ciò posto, deve rilevarsi che l'incongruo operato dei sanitari della
[...] di IE TE (CE) -nei termini sopra eviden- Controparte_7 ziati- fu, nel caso di specie, gravemente pregiudizievole per le condizioni cliniche del paziente nella misura in cui determinò la successiva insor- genza di plurime gravi complicanze post-operatorie.
Tuttavia, come ben chiarito nell'elaborato peritale, deve evidenziarsi che le numerose complicanze insorte in conseguenza dell'incongruo operato dei sanitari della “ e che, per la loro gravità, re- CP_7 CP_1 CP_1 sero necessario l'espletamento di interventi correttivi (intervento di re- visione del 30.09.2013 e del 03.10.2013 ) furono adeguatamente tratta- te dai sanitari della struttura, in conformità agli ordinari criteri di dili- genza professionale, ad eccezione della complicanza manifestatasi clini- camente in data 06.10.2013, riconducibile verosimilmente all'intervento eseguito in data 03.10.2013, rappresentata dalla lesione accidentale dell'uretere sx il cui rischio di verificazione poteva essere ridotto me- diante l'attuazione di misure di carattere preventivo, nella specie, me- diante incannulamento dell'uretere per via cistoscopica. Evidenzia al ri- guardo il Collegio peritale che “è mancato anche in questa circostanza, il dovuto atteggiamento di precauzione che avrebbe consentito di ridurre la rischiosità naturalmente insita nelle procedure chirurgiche”.
A ciò aggiungasi l'acclarata inosservanza, da parte del personale sanita- rio, nel corso della degenza del paziente presso la suddetta struttura, delle procedure di prevenzione e controllo delle infezioni che normal- mente presiedono l'effettuazione degli interventi chirurgici, circostanza che, come chiarito nell'accertamento peritale espletato, ha causalmente contribuito al progressivo deterioramento delle condizioni cliniche del paziente conducendolo al decesso.
Ed invero, come si evince dalla documentazione clinica versata in atti, segnatamente dall'esito dell'esame colturale sul catetere vescicale del 21.10.2013 nonché dell'emocoltura del 24.10.2013, emergeva la positi- vità del paziente al germe patogeno Acinetobacter Orbene, Per_4 deve osservarsi al riguardo che, nel caso di specie, alla luce del dato temporale di manifestazione clinica dell'infezione (successiva all'ingresso del paziente nel nosocomio), della tipologia e del tasso di dif- fusività dell'agente infettivo in ambito ospedaliero, nonché della manca- ta ravvisabilità, nel caso concreto, di fattori causali alternativi idonei ad incidere sul decorso causale, è possibile ritenere altamente probabile, secondo la regola probatoria del “più probabile che non”, che la contra- zione dell'agente patogeno abbia avuto origine nosocomiale e, in parti- colare, che sia avvenuta nel corso delle plurime procedure perioperato- rie subite dal paziente presso la Casa “ di IE CP_1 CP_1
TE (Ce).
Ciò posto, deve ritenersi che la suddetta infezione potesse, nel caso di specie, essere adeguatamente preveduta e, pertanto, prevenuta me- diante l'adozione delle misure e degli adempimenti di carattere organiz-
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zativo nonché comportamentale suggeriti dalle norme di legge e dalle li- nee guida vigenti in materia per la prevenzione delle infezioni, quali ad esempio, la formazione del personale nonché la sottoposizione del me- desimo al rispetto di stringenti misure igienico-sanitarie, la sanificazione e la disinfezione degli ambienti, l'uso di dispositivi di protezione indivi- duali.
Ed invero, tali misure preventive, doverose in via generale, alla luce dell'alto tasso di incidenza dell'agente patogeno responsabile dell'infezione nelle procedure peri operatorie nonché della frequenza statistica della origine nosocomiale di tale infezione, in misura particola- re nel caso concreto, in virtù dell'elevato rischio infettivo cui era esposto il paziente alla luce dello stato clinico in cui versava in ragione delle plu- rime e rilevanti complicanze occorse successivamente ai trattamenti praticati, non sono in realtà state attuate nella fattispecie in esame.
Al riguardo, deve rilevarsi come la struttura convenuta non abbia fornito la prova liberatoria, su di lei incombente, circa la non imputabilità dell'inadempimento e, in particolare, di aver predisposto adeguate mi- sure di prevenzione per scongiurare l'insorgenza dell'infezioni, in osse- quio a quanto recentemente precisato in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “con riferimento specifico alle infezioni nosoco- miali, spetterà alla struttura provare di: 1) aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) dimostrare di aver applicato i pro- tocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico” (cfr. Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 4864 del 23/02/2021).
Nell'ipotesi di infezione contratta in ambito ospedaliero, infatti, una vol- ta accertata la sussistenza del nesso causale tra il pregiudizio lamentato e l'infezione, secondo un criterio di “probabilità logica”, graverà sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare di avere diligentemente opera- to, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condi- zioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento tera- peutico prescritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione (cfr. Cass sez. III civile, 22 febbraio 2023, n. 5490).
Orbene, nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi che la mera ado- zione, da parte della struttura convenuta, dei protocolli di prevenzione e controllo del rischio infettivo, in difetto di prova circa l'effettiva ed inte- grale applicazione dei medesimi nel caso concreto, è circostanza del tut- to insufficiente ai fini dell'esenzione da responsabilità in ordine ai fatti di causa. In particolare, in relazione alla concreta attuazione delle misure di prevenzione del rischio infettivologico, dalla documentazione versata in atti si evince il mero espletamento del monitoraggio microbiologico
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ambientale e delle superfici nel periodo della degenza del paziente pres- so la struttura sanitaria convenuta e non anche l'avvenuta disinfezione dei materiali, dei presidi e delle attrezzature impiegate ovvero il rispetto delle misure igieniche da parte del personale sanitario, misure invece es- senziali ai fini della prevenzione dell'insorgenza di infezioni nosocomiali. A tal riguardo deve infatti evidenziarsi l'assoluta irrilevanza della docu- mentazione allegata dalla struttura convenuta nella specie, CP_1 degli scontrini attestanti, in tesi, l'avvenuta sterilizzazione degli stru- menti impiegati nel corso delle procedure interventistiche cui è stato sottoposto il paziente atteso che i medesimi, in assenza di ulteriori ele- menti, non sono idonei a provare in alcun modo che il processo di steri- lizzazione abbia riguardato le specifiche attrezzature impiegate dai sa- nitari per gli interventi chirurgici di cui è causa.
La deficitaria profilassi perioperatoria della patologia infettiva, quanto all'adozione delle misure atte a prevenire l'insorgenza e la successiva diffusione del germe patogeno, assunse inoltre rilievo dirimente nel ca- so di specie, nella misura in cui determinò un progressivo ed irreversibile aggravamento del quadro clinico del paziente, già compromesso per ef- fetto delle gravi plurime complicanze occorse per effetto dei trattamen- ti chirurgici praticati, conducendolo all' exitus.
Concludono al riguardo gli ausiliari ritenendo che “in definitiva, l'exitus del soggetto risulta correlabile alle carenze di ambito chirurgico che hanno limitato la possibilità di scegliere la migliore opzione terapeutica per il soggetto e, in particolare: Carenza nello studio pre-operatorio con scelta di un intervento demolitivo per trattare una lesione di natura be- nigna;
Effettuazione di intervento mutilante (in luogo di una scelta più prudente) che ha determinato complicanze post-operatorie (deiscenza anastomosi con necessità di due revisioni chirurgiche) e intra- operatorie (nel corso degli interventi di revisione chirurgica lesione del tenue e dell'uretere); Inoltre, ha avuto importante ruolo causale l'insorgenza dell'infezione nosocomiale”.
Deve evidenziarsi, invece, come alcun profilo di responsabilità possa ravvisarsi in relazione all'operato dei sanitari delle strutture convenute e di Napoli Controparte_15 Controparte_12 ove il paziente è rimasto degente rispettivamente dal 03.10.2013 al 25.10.2013 e dal 25.10.2013 al 14.11.2013 atteso che, come ben chiari- to dall'elaborato peritale, relativamente al ricovero presso la A.S.L di Ca- serta, “il soggetto arrivava presso questa struttura allorchè si era già in- staurata una grave condizione settica e le lesioni intestinale e ureterale risultavano resistenti ai tentativi di riparazione”, in relazione al secondo ricovero presso l di Napoli, “non si ravvedono profili di Controparte_12 responsabilità a carico dell in considerazione della Controparte_12 estrema gravità delle condizioni cliniche del paziente al momento in cui perveniva presso la struttura sanitaria”. In conclusione, “non si registra- no criticità di ambito chirurgico o di terapia intensiva nel corso di questi
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due ultimi ricoveri, benché non sia stato ottenuto alcun miglioramento delle condizioni del paziente”.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, alcuna negligenza può ascriversi, nella fattispecie in esame, all'operato dei sanitari delle strutture conve- nute e A.O.U FEDERICO II di Na- Controparte_15 poli i quali, ben vero, sono stati chiamati a fronteggiare, in via d'urgenza, un processo patologico instauratosi per effetto di una condotta imperi- ta posta in essere in epoca antecedente, potendo, invero, ravvisarsi pro- fili di responsabilità esclusivamente in relazione all' operato dei sanitari della il quale, come evidenziato Controparte_16 in precedenza, non fu connotato dall'osservanza della diligenza e dalla perizia richiesta nell'esecuzione della prestazione sanitaria, segnata- mente nella fase diagnostica e terapeutica della patologia di cui era af- fetto il paziente, condizionando irreversibilmente tutto il successivo iter clinico sino all'exitus del medesimo.
Non sono invece ravvisabili, nel caso di specie, profili di responsabilità del personale sanitario delle strutture convenute per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente derivante dal mancato consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento dei trattamenti chirurgici cui il paziente è stato sotto- posto nel corso dei plurimi ricoveri presso le strutture convenute. Al ri- guardo deve evidenziarsi che sebbene non risulti in atti la sottoscrizione da parte del paziente di un valido atto di consenso informato in relazio- ne ai rischi, alle conseguenze e alle possibili complicanze legate all'espletamento di tutti gli interventi chirurgici praticati, tale circostan- za non può ritenersi idonee a fondare la responsabilità dei sanitari.
Sul punto deve infatti rilevarsi che il consenso al trattamento sanitario può essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una specifi- ca documentazione a supporto della sua espressione da parte del pa- ziente;
tanto emerge dalla lettura del disposto di cui all'art. 35, comma II del Codice di deontologia medica ai sensi del quale il “consenso, espres- so in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la par- ticolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possi- bili conseguenze delle stesse sull'integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33”.
In linea generale, vale il principio di libertà della forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragioni di opportunità o di certezza del diritto, ri- chieda una forma particolare.
Precisamente, in materia sanitaria, il legislatore italiano ha previsto espressamente la forma scritta del consenso informato in alcuni casi particolari: a) art. 2 della Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, che, peraltro, a tal fine prevede un'apposita procedura di volontaria giurisdizione;
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
c) art. 6 della legge 14
n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo le modalità da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14 della Legge n. 194/1978 sulla interru- zione volontaria della gravidanza;
e) art. 2 della Legge n. 164/1982 sulla rettificazione in materia di attribuzione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali;
g) Legge n. 219/2005 sul prelievo per dona- zione del sangue.
Al di fuori di questi casi –tra i quali all'evidenza non rientra l'ipotesi in esame - il consenso, pur necessariamente “informato”, può essere as- sunto in qualsiasi forma;
conseguentemente, secondo il costante orien- tamento della giurisprudenza di legittimità, la relativa prova può essere offerta con mezzi diversi dalla dichiarazione scritta (da ultimo Cass. civ. sent. n. 32124 del 2019).
Ciò detto, parte attrice pur lamentando l'asserita lesione del proprio di- ritto all'autodeterminazione per effetto della mancata informazione cir- ca le conseguenze derivanti dalla sottoposizione ai trattamenti sanitari espletati presso le strutture sanitarie convenute, non offre alcuna indi- cazione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui il proprio con- giunto si sarebbe eventualmente determinato, una volta ricevuta un'informativa esaustiva.
Eppure, la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in osse- quio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassa- zione, secondo cui “in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del pazien- te circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimo- stri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rile- vanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 2847 del 09/02/2010).
Orbene, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante sicché la relativa pretesa risarcitoria non può trovare ac- coglimento.
Accertati il nesso causale ed il profilo di colpevolezza in capo alla conve- nuta occorre procedere alla Controparte_1 esatta identificazione e liquidazione dei danni.
Con riferimento alle domande azionate iure hereditatis deve prelimi- narmente rilevarsi la piena legittimazione ad agire degli odierni attori at-
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teso che, in assenza di un formale atto di accettazione di eredità, l'esercizio dell'azione giudiziale in veste di erede rappresenta compor- tamento che presuppone la volontà di accettare, implicante come tale l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c..
Ciò posto, in punto di danno risarcibile iure hereditatis, con la sentenza n. 15350 del 2015 le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di exitus del paziente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere:
• nel danno biologico cd. terminale, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purchè sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per al- meno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per con- venzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità tempora- nea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
• nel danno morale cd. catastrofale, consistente nello stato di sof- ferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della pro- pria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo tempo- rale brevissimo (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014);
• rimane invece esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e di- verso rispetto al bene-salute, ove decesso si verifichi immediata- mente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014).
Ebbene, nel caso di specie, la suddetta voce di danno, nella sua accezio- ne onnicomprensiva come propugnata dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano nella relazione di accompagnamento alle ultime tabelle ed. 2024, sì da ricomprendere al suo interno ogni aspetto sia biologico sia sofferenziale connesso al sopraggiungere ed alla perce- zione della morte imminente, non appare risarcibile tenuto conto che il paziente, durante i plurimi ricoveri presso le strutture sanitarie conve- nute, è stato prevalentemente sedato ed intubato, circostanza questa che non consente di ritenere che abbia avuto nel suo iter patologico la consapevolezza della sua imminente fine, sicché, in difetto di consape- volezza non è nemmeno concepibile l'esistenza di tale danno.
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In relazione ai danni subiti iure proprio dagli odierni attori, va riconosciu- ta la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale.
Tale danno, com'è pacifico, spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesio- ne della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione (cfr. stato di fami- glia in atti), ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Invero, può certamente condividersi quanto elaborato dalla Corte di le- gittimità nella ordinanza n. 9196/2018, laddove viene ben definita la fi- gura del danno da perdita parentale come "quello che va al di là del cru- do dolore derivante dalla morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, e che si concretizza nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'af- fettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non po- ter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Si tratta, nella sostanza dello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e quotidianità del rapporto con la persona deceduta e che causa la perdita del "diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2,29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ., sez. III, n. 907/2018). Tale forma di pregiudizio rappresenta un ricorrente, peculia- re aspetto del danno in esame, nel quale sono certamente ricompresi i caratteri del danno esistenziale afferenti alla sfera dinamico - relaziona- le del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite. Quella che viene normalmente individuata come reazione interiore costituisce ipotesi di danno certa- mente ravvisabile nei soggetti che subiscono la perdita del congiunto e che solo per tale aspetto maturano il diritto a vedere accolta la pretesa risarcitoria, la cui misura, tuttavia, varia in funzione della prova di ulte- riori aspetti, esterni, che derivano dall'effettivo svolgimento del rappor- to effettivo e dalla effettiva grave alterazione della vita quotidiana.
Di conseguenza, è stato sostenuto che la convivenza, ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unita- mente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vin- colo affettivo che lega tra loro i parenti.
Tale meccanismo risarcitorio, che può definirsi presuntivo, utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, ri- 17
mane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che in tema di danno non patrimo- niale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rap- porti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al me- desimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi pre- suntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddet- ta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza de- gli elementi indiziari a sua disposizione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 9010 del 21/03/2022).
La Suprema Corte (cfr. n. 11200/2019) ha, inoltre, precisato che in caso di fatto illecito determinato dalla lesione del rapporto parentale, ciascu- no dei familiari superstiti è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito ed ha diritto ad una liquidazione in- clusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in ragione della presen- za di alcuni parametri quali la durata ed intensità del vissuto, la effettiva composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assi- stenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, la personalità individuale di costoro, la loro ca- pacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostan- za del caso concreto.
Tali circostanze devono essere allegate e dimostrate da parte di chi agi- sce in giudizio, anche presuntivamente secondo nozioni di comune esperienza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto fami- liare.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno parentale può essere pre- sunta, in assenza di prova contraria, alla luce dell'appartenenza degli odierni attori al medesimo nucleo familiare della vittima, della conviven- za con la vittima al momento del decesso (limitatamente al coniuge
[...]
) nonché in considerazione del rapporto di reciproco e perdu- Per_5 rante affetto sussistente tra i medesimi, così come risultante dalle de- duzioni attoree.
Pertanto, deve essere liquidato, in favore degli attori, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dei parametri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano edizio- ne 2024, poiché la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patri- moniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame” (Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n. 37009). 18
In particolare, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari della tabella milanese aggiornati all'1.1.2024 ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, per il caso di perdita del fratello/nipote in € 1.698,00 valutando altresì le cir- costanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e seconda- ria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto paren- tale perduto.
Per tali motivi, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
, coniuge della vittima: 16 punti per l'età della vittima Parte_1 primaria (61 anni), 16 punti per l'età della vittima secondaria (62 anni), 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (i due figli), 15 punti per la qualità ed inten- sità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto pa- rentale perduto. Totale punti 75= € 293.325,00
, figlio della vittima: 16 punti per l'età della vittima Parte_2 primaria (61 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (31 anni), 0 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (il genitore e la sorella), 10 punti per la qua- lità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Totale punti 60 = € 234.660,00
, figlia della vittima: 16 punti per l'età della vittima Parte_3 primaria (61 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (35 anni), 0 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (il genitore e il fratello), 10 punti per la qua- lità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Totale punti 60= € 234.660,00
, fratello della vittima: 10 punti per l'età della vitti- Parte_4 ma primaria (61 anni), 10 punti per l'età della vittima secondaria (69 an- ni), 8 punti per la convivenza nello stesso stabile, 16 punti per la soprav- vivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (nessun superstite appartenente al nucleo familiare del danneggiato), 10 punti per la quali- tà ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Totale punti 54 = € 91.692,00
Si esclude l'aumento personalizzato, non ravvisandosi ragioni di ecce- zionale sofferenza, avendo già tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
Nulla è invece dovuto agli istanti iure hereditario in termini da danno da perdita di chance atteso che la risarcibilità della suddetta voce di danno postula che la condotta colpevole del sanitario abbia determinato un evento di danno incerto, costituito dalla possibilità perduta di consecu- zione del vantaggio sperato rappresentato dalla conservazione di una
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migliore qualità della vita durante il decorso della malattia ovvero da una maggiore durata della vita stessa rispetto a quella effettivamente verificatasi.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto degli esiti della consulenza tec- nica, dalla quale è emerso che il decesso in senso tecnico del paziente è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, non appare sussi- stere alcun margine di apprezzabilità di perdita di chance, non consen- tendo le circostanze del caso concreto di ritenere integrato il presuppo- sto dell'insanabile incertezza del risultato richiesto ai fini della risarcibili- tà della suddetta voce di danno.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lu- cro cessante avanzata dagli attori iure proprio, consistente nella perdita dei proventi che la vittima erogava ai propri familiari, deve rilevarsi quanto segue.
Il danno patrimoniale da lucro cessante, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, può consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni;
oppure nella perdita di utilità che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex permultis, Cass., 11-01- 1988, n. 23).Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l'onere di provare –anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. –una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1.7.2002; Trib. Roma 17.2.2002; Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12756; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085).
Orbene, nel caso di specie, nulla appare dovuto agli istanti a titolo di danno patrimoniale patito per effetto del decesso del prossimo con- giunto, non essendo stato sufficientemente assolto l'onere probatorio in ordine alla effettiva destinazione del reddito percepito dalla vittima ai bisogni della famiglia e al conseguente pregiudizio patrimoniale patito per effetto della morte del medesimo. La carenza probatoria in ordine a tale aspetto preclude l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria.
Alcuna somma, inoltre, può essere riconosciuta agli attori a titolo di ri- storo del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo rappresentato, nella specie, dagli esborsi sostenuti per le spese funebri stante l'inidoneità della documentazione versata in atti a provare l'effettiva corresponsione delle suddette somme a tale titolo. Parimenti alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di spese sani- tarie, stante l'assoluta carenza probatoria in ordine alla sussistenza del- le stesse.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, la struttura sa- nitaria di IE TE Controparte_1
(CE) deve essere condannata al risarcimento integrale del danno, come sopra quantificato, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio dovu- to agli istanti per i fatti di causa.
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La somma sopra liquidata rappresenta il risarcimento all'attualità, men- tre il ritardo nella corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcito- rio per lucro cessante, cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi legali compensativi da lucro cessante che vanno riconosciuti sulle somme di € 241.023,01 per € Parte_1
192.818,41 per i due figli e , € 75.342,65 Parte_2 Parte_3 per il fratello , somme già devalutate al momento del Parte_4 fatto per il primo anno (novembre 2013), e su quelle annualmente rivalu- tate secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi;
a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, il debito si considera di valuta, per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale liquidata (capitale rivalutato + interes- si compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Ogni ulteriore domanda ovvero questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Venendo, invece, alla domanda di regresso avanzata dalla struttura sa- nitaria convenuta nei confronti Controparte_1 dei sanitari e , la stessa merita Controparte_5 Controparte_4 accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, deve preliminarmente rilevarsi che la domanda di regresso azionata dalla struttura sanitaria va ricondotta nel caso concreto al di- sposto dell'art. 2055 c.c., in base al quale se più soggetti sono responsa- bili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarci- mento del danno nei confronti del danneggiato, a prescindere dalla cir- costanza che la fonte della responsabilità risarcitoria sia per tutti di na- tura extracontrattuale o che invece taluno sia responsabile per inadem- pimento di un preesistente rapporto obbligatorio derivante da un con- tratto concluso con il danneggiato mentre altri (terzi rispetto a tale con- tratto) siano invece tenuti al risarcimento in base alle comuni regole del- la responsabilità aquiliana per aver contribuito con la propria condotta illecita alla produzione del danno.
Giova altresì ricordare che, secondo l'insegnamento della Suprema Cor- te, “in materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato;
in tale ipotesi, peraltro, il coob- bligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato può recu- perare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbliga- to solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato” (cfr., fra le altre, Cass. 15/1/2003 n. 490).
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Inoltre, posto che, alla stregua di quanto chiarito dalla recente giuri- sprudenza di legittimità, “non è vietata un'azione di regresso in via anti- cipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbli- gato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'eco- nomia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, pre- sente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di re- gresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al cre- ditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso compor- ta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti, confor- memente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conse- guenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzio- ne della ripartizione interna del peso del risarcimento con i correspon- sabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497).
Orbene, nella fattispecie in esame, la domanda di accertamento e gra- duazione interna delle colpe tra la struttura e i sanitari terzi chiamati, formulata nel presente giudizio di merito, deve ritenersi fondata e dun- que meritevole di accoglimento, essendo emersi, alla luce del complessi- vo compendio probatorio versato in atti, specifici profili di inadempi- mento causalmente riconducibili all'operato dei predetti sanitari in rela- zione ai fatti di causa.
Ed invero, dalla cartella clinica della struttura CP_7 CP_1
allegata al fascicolo di parte attrice, emerge chiaramente CP_1 che l'intervento di resezione anteriore del retto del 17.09.2013 rivelato- si, alla luce delle risultanze peritali, frutto di un carente ed inadeguato studio preoperatorio della condizione patologica presentata dal pazien-
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te in sede di ricovero, così come quello praticato in data 03.10.2013 nel corso del quale veniva cagionata la lesione dell'uretere sx, furono ese- guiti dai dott.ri e , i quali rive- Controparte_5 Controparte_4 stivano rispettivamente i ruoli di chirurgo operatore ed aiuto chirurgo.
Con specifico riferimento al primo intervento, alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale espletato, la responsabilità dei due medici che hanno direttamente operato il paziente è stata in particolare affer- mata non in relazione all' errata esecuzione dell'intervento chirurgico, ma in relazione ad un comportamento negligente, di carente verifica preliminare delle natura della patologia di cui era affetto il paziente, in- dividuabile mediante l'espletamento dei necessari esami diagnostici, che aveva condotto ad una errata scelta terapeutica, la scelta appunto di in- tervenire chirurgicamente, benché non si trattasse di una operazione necessaria, conducendo il paziente al decesso.
Occorre pertanto soffermarsi, nel caso di specie, sull'individuazione de- gli obblighi di diligenza e di prudenza esistenti a carico di ciascun com- ponente dell'equipe medica, in particolare di quelli posti in posizione su- bordinata, a fronte della scelta stessa di procedere all'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Sul punto devono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il secondo aiuto di una equipe medica, sebbene non abbia il compito di operare direttamente, “non può andare esente da ogni responsabilità solo per aver compiuto correttamente le man- sioni a lui direttamente affidate, in virtù del principio del controllo reci- proco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l'obbli- go di diligenza che grava su ciascun componente dell' equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il con- trollo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali”. Deve poi al riguardo aggiungersi che “rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell'o- perazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l'altro, se la scelta di intervenire chirurgi- camente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente. Deve in conseguenza escludersi che la diligenza del com- ponente dell'equipe medica in posizione sottordinata si limiti al mero svolgimento delle mansioni affidate senza che sia necessaria una pre- ventiva acquisizione di consapevolezza delle condizioni del paziente nel momento in cui questo viene sottoposto ad operazione. In particolare, dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all'intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in mo- do che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle parti-
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colari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare. Solo una presenza professionalmente informata può consentire che egli possa in ogni momento segnalare, anche senza par- ticolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgi- che effettuate, ed alla scelta stessa di procedere all'operazione” (cfr. Cassazione Civile N. 2060 2018).
Alla luce dei principi di diritto soprarichiamati, ad entrambi i sanitari va dunque senz'altro ascritta, nella fattispecie in esame, la condotta censu- rabile rappresentata, dapprima, dall'inadeguatezza della scelta terapeu- tica effettuata in relazione alla patologia di cui risultava affetto il pa- ziente (intervento di resezione anteriore del retto del 17.09.2013), suc- cessivamente, dall'errata esecuzione del trattamento chirurgico corret- tivo praticato in data 03.10.2013.
In ordine alla misura percentuale delle responsabilità delle parti coinvol- te nella causazione del danno oggetto di ristoro deve richiamarsi l'applicazione del recente arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 28987 del 11/11/2019), secondo cui “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto inter- no tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni ca- gionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è ogget- to dell'obbligazione”.
Arresto confermato anche successivamente (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sen- tenza n. 29001 del 20/10/2021): “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della strut- tura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di re- sponsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'a- dempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggetti- va, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipen- denti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria se- condo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttu- ra, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di ri- valsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla
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colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sof- ferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'or- dinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
Pertanto, nei rapporti interni tra i condebitori solidali
[...]
, e , Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4
l'obbligazione dovrà essere ripartita nella misura di 1/3 ciascuno, non essendo emersa prova di circostanze idonee a configurare responsabili- tà esclusiva dei sanitari, nella declinazione imposta dalle pronunce ri- chiamate.
Pertanto, ritenuta la sussistenza della responsabilità dei sanitari
[...]
e nella causazione del danno, in Controparte_17 Controparte_4 accoglimento della domanda di regresso proposta dalla parte convenuta nei confronti dei predetti sani- Controparte_16 tari, nell'ambito dei rapporti interni tra i condebitori solidali, questi ultimi dovranno essere condannati a tenere indenne la prima, nella misura di 1/3 ciascuno (pari ad euro 284.779,00 per sorta capitale oltre interessi) dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispon- dere in favore degli attori per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza, subordinatamente alla loro effettiva ed inte- grale corresponsione ad opera della stessa Controparte_1
[...]
È evidente, infatti, che, stante il chiaro disposto dell'art. 1299, comma primo, cod. civ., il regresso risulta condizionato all'effettivo pagamento dell'intero debito, poiché solo in tal caso il debitore solidale ha la possibi- lità di ripetere, dai condebitori, la quota parte di ciascuno di essi.
Per quanto concerne le domande di manleva spiegate dai sanitari terzi chiamati nei confronti della compagnia assicurativa che in CP_6 questa sede si esaminano congiuntamente stante la medesimezza delle eccezioni sollevate in relazione all'operatività della polizza, deve rilevarsi come le stesse risultino fondate e, dunque, meritevoli di accoglimento.
L'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa avente ad oggetto l'inoperatività delle garanzie stipulate dalla struttura convenuta in favo- re dei due sanitari terzi chiamati (polizze n.ITDMM15A201300002754 e n.ITDMM15A201300002755) per mancanza di copertura oggettiva del sinistro è, infatti, infondata atteso che, dalle condizioni contrattuali, se- gnatamente dall'art.
2.1 di entrambe le polizze rubricato “Oggetto dell'assicurazione” si evince chiaramente che l'assicurazione risulta pre- stata per ”ogni somma che l'assicurato sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di Propo- 25
sta e riportata nella scheda di Polizza” ove quest'ultima si identifica con l'esercizio dell'attività di “chirurgia generale” (cfr. scheda di polizza in at- ti). In particolare, il contratto di assicurazione copre “a) Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività pro- fessionale predetta;
b. eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttu- ra, clinica o istituto – non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale – a cui l' presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, Parte_6 ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi…”.
Destituita di fondamento risulta, altresì, l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art.17 delle condizioni di assicurazione a norma del quale, nell'ipotesi di esistenza di altra assicurazione efficace per la co- pertura del rischio assicurato, la polizza si intendeva prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il contratto atteso che, all'esito dell'istruttoria espletata, non è emersa l'effettiva sussistenza delle polizze assicurative intestate ai sanitari convenuti di cui la compa- gnia assumeva l'esistenza.
Come ribadito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giu- dizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio in- dennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2020 n.7749, Cass. 1558/2018). Orbene, nel caso di specie, la compagnia assicuratrice ha di- satteso l'onere probatorio come sopra delineato in ordine alla dimostra- zione dei presupposti fattuali sottesi all'applicazione della clausola invo- cata. La relativa eccezione deve, pertanto, essere rigettata perché in- fondata.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di manleva spiegata dai medi- ci deve essere accolta essendo provata, all'epoca dei fatti di causa (set- tembre 2013), la sussistenza della copertura assicurativa delle garanzie invocate da ritenersi tuttavia operante nei limiti dei massimali di polizza contrattualmente pattuiti (pari ad euro 1.000.000.00).
Le spese di lite tra gli attori e la struttura convenuta Controparte_18 eguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come
[...] da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modifi- cato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svol- te, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/12/2021, n.40832 e, quindi, scaglione fino ad € 1.000.000) ai valori medi con attri-
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buzione ex art. 93 cpc ai procuratori costituiti che se ne sono dichiarati anticipatari.
Le spese di lite tra gli attori e le strutture convenute e CP_8 di Napoli si intendono compensate, in ragione Controparte_12 dell'astratta fondatezza della vocazione in giudizio delle predette.
Le spese di lite tra la struttura convenuta Controparte_1
e i sanitari terzi chiamati nonché tra questi ultimi e le ri-
[...] spettive compagnie assicurative (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, n.4786) seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo, in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore della domanda effettuata nei confronti dei sin- goli soggetti calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglione fino ad € 520.000) ai valori medi
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del convenuto soc- combente Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda formulata da parte attrice, e, per l'effetto, condanna la parte convenuta di Controparte_1
IE TE (Ce), al pagamento di € 293.325,00 in favore di
[...]
, di € 234.660,00 in favore di , di € Per_5 Parte_2
234.660,00 in favore di , di € 91.692,00 in favore di Parte_3
a titolo di ristoro per il danno da perdita del rap- Parte_4 porto parentale per il decesso di , oltre interessi come in Persona_1 motivazione;
• rigetta per il resto le domande attoree perché infondate e non provate;
• accoglie la domanda di regresso formulata dalla
[...] di IE TE (Ce) nei confronti dei sani- Controparte_1 tari e e, per l'effetto, condan- Controparte_5 Controparte_4 na questi ultimi a tenere indenne la Controparte_1
nella misura di 1/3 ciascuno (pari ad euro 284.779,00 per sorta
[...] capitale) dal pagamento delle somme che questa sarà tenuta a corri- spondere agli attori per effetto della presente pronuncia, oltre interessi come determinati in motivazione, subordinatamente alla loro effettiva e integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta
[...]
CP_1
• accoglie la domanda di manleva spiegata dal sanitario CP_5
nei confronti della compagnia assicurativa
[...] Controparte_6
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne lo stes-
[...]
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so di quanto questi sarà tenuto a corrispondere, in regresso, limitata- mente alla quota di responsabilità accertata pari ad 1/3, alla struttura sanitaria per effetto della suddetta pro- Controparte_1 nuncia con gli accessori determinati in parte motiva;
• accoglie la domanda di manleva spiegata dal sanitario
[...]
nei confronti della compagnia assicurativa CP_4 Controparte_6
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la stes-
[...] sa di quanto questa sarà tenuta a corrispondere, in regresso, limitata- mente alla quota di responsabilità accertata pari ad 1/3, alla struttura sanitaria per effetto della suddetta pro- Controparte_1 nuncia, con gli accessori determinati in parte motiva;
• condanna la parte convenuta Controparte_1 al pagamento in favore degli attori delle spese di lite del presente
[...] giudizio, liquidate in € 625,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• compensa le spese di lite tra gli attori e le strutture convenute e di Napoli;
CP_8 Controparte_12
• condanna al pagamento in favore della con- Controparte_5 venuta delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.299 per com- pensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge;
• condanna al pagamento in favore della con- Controparte_4 venuta delle spese di lite del pre- Controparte_1 sente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.299 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge;
• condanna la compagnia assicurativa al Controparte_6 pagamento in favore di delle spese di lite del pre- Controparte_5 sente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.299 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favo- re dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• condanna la compagnia assicurativa al Controparte_6 pagamento in favore di delle spese di lite del pre- Controparte_4 sente giudizio, liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.299 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente.
Napoli lì 6.5.2025
Il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto
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