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25 marzo 2012
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22 dicembre 2020
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10 maggio 2026
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Art. 2. Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.
c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.
2-ter. ((Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2)) .
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, ((fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,)) l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) ((una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera)) .
Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.
4. ((Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale)) .
a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.
c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.
2-ter. ((Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2)) .
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, ((fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,)) l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) ((una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera)) .
Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.
4. ((Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale)) .
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- 1. Contributi nautica da diporto sostenibile: proroga domande al 1° ottobreRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 21 luglio 2025 · 13.327553
[…]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cassino, sentenza 09/11/2024, n. 1360Provvedimento: […] 171/2005, relativamente alla mancanza a bordo dei documenti, sanzionata dall'art. 53, 7° comma e punita con la sanzione amm.va da € 65,00 ad € 665,00 in luogo dell'infrazione, oggetto di contestazione, di cui all' art. 2 del Codice Nautica da diporto. pagina 6 di 15 Alla luce dei motivi precisati in fatto ed in diritto, infine, il sig. Pt_1 chiedeva al Tribunale di Cassino in via cautelare di sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'ordinanza impugnata e rassegnava le conclusioni riportate in precedenza.Leggi di più...
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- opposizione a ordinanza ingiunzione·
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