Articolo 20 della Legge 3 novembre 1952, n. 1534
Articolo 19Articolo 21
Versione
9 dicembre 1952
Art. 20.
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1941-42, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite
in........................................ L. 37.765.270.806,96 delle quali furono pagate................. " 32.933.671.390,39
------------------ e rimasero da pagare...................... L. 4.831.599.416,57
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Entrata in vigore il 9 dicembre 1952