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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 212/2025
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
11/03/2025, nella causa civile iscritta al n. 212 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto il ricorso ex art. 669 bis e 671 c.p.c. promosso ante causam
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Parte_1 P.IVA_1
Caligiuri e Fabrizio Maria Sansi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in
Spoleto (PG), alla Via Nursina n. 5, giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Mattioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via dei Priori n.
14, giusta procura in atti
- resistente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 il sig. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Terni di disporre l'immediato sequestro conservativo del diritto reale di usufrutto di sul bene immobile ubicato a Terni, alla Via del Centenario n. 56, Interno 1, Controparte_1
Piano 1, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 67, Particella 1000, sub 27, Cat. A/2, di vani 7, mq
102 escluse aree scoperte di mq 98, Rendita Catastale € 348,61.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- il ricorrente si è costituito parte civile nel procedimento penale n. 893/2022 R.G.N.R. – n.
474/23 R.G. del Tribunale di Terni nei confronti dei IGg.ri e Persona_1 CP_1 coimputati del delitto di truffa aggravata commessa ai danni del sig.
[...] [...]
, legale rappresentante della DO RU S.L.U.; Parte_1
- con sentenza n. 988/2024 pronunciata all'udienza del 25.09.2024 e depositata in data
18.12.2024, il Tribunale di Terni ha assolto il IG. ed ha dichiarato Persona_1
colpevole il IG. , condannandolo alla pena di Mesi quattro di reclusione ed Controparte_1
€ 250,00 di Multa, inoltre, il IG. è stato condannato al risarcimento del Controparte_1
danno derivato dalla commissione del reato, rimettendo le parti dinnanzi al Giudice Civile per la relativa quantificazione;
- il IG. risulta non possedere nulla, salvo il diritto reale di usufrutto sul bene Controparte_1
immobile sito in Terni, alla Via del Centenario n. 56 Interno 1, Piano 1, censito al Catasto
Fabbricati al Foglio 67, Particella 1000, sub 27, Cat. A/2, di vani 7, mq 102 escluse aree scoperte di mq 98, Rendita Catastale € 348,61, di cui nuda proprietaria risulta essere la
IG.ra ; Controparte_2
- il prezzo di acquisto dell'immobile risulta ammontare a € 180.000,00, considerata l'attuale età dell'usufruttuario, il valore dell'usufrutto vitalizio risulta essere pari ad € 153.000;
- in ragione della sentenza penale di condanna il requisito del fumus boni iuris deve ritenersi soddisfatto;
- la circostanza che il IG. sia unicamente titolare di un diritto reale di Controparte_1
usufrutto fa temere che costui possa, nelle more del giudizio civile di determinazione dei danni, compiere atti dispositivi o pregiudizievoli tali da compromettere l'unica garanzia patrimoniale del credito.
Con decreto del 15.2.2025 è stata rigettata la richiesta di emissione del provvedimento di sequestro inaudita altera parte ed è stata fissata l'udienza dell'11.3.2025.
Il resistente si è costituito con comparsa depositata il 10.3.2025 in cui ha dedotto:
- mancanza di legittimazione attiva del signor nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della DO RU S.l.u. in quanto la costituzione di parte civile nel processo penale è stata svolta dal signor esclusivamente in proprio, Parte_1 stante l'assoluzione del signor (legale rappresentante della BO Persona_1
UF Srls);
- il Giudice Penale ha pronunciato una condanna generica, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la determinazione del quantum, per cui dovrà essere introdotto un nuovo giudizio civile teso all'accertamento dello stesso;
- la sentenza penale del Tribunale di Terni è in fase di appello dinanzi alla Corte di Appello di
Perugia a fronte dell'impugnazione del sig. CP_1 - le fatture richiamate nell'atto introduttivo riguardano esclusivamente il rapporto tra la
DO RU S.l.u. e la BO UF Srls e sono oggetto del giudizio civile RG
2826/2022, per cui, qualora si volesse agire a tutela di codesto credito, sussisterebbe il difetto di legittimazione passiva del signor in quanto il legale Controparte_1
rappresentante della società è il sig. (assolto in sede penale); Persona_1
- mancanza di fumus boni iuris (la medesima domanda svolta in sede penale è stata rigettata, la sentenza n. 988/2024 è stata impugnata, è stata rigetta la richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva);
- mancanza di periculum in mora in quanto viene semplicemente indicata la circostanza che il signor sia unicamente titolare del diritto di usufrutto dell'immobile ove Controparte_1
risiede, facendo genericamente riferimento al rischio di depauperamento del patrimonio.
Preliminarmente, deve rilevarsi che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'odierno ricorrente il quale ha agito in proprio, infatti, dal corpo dell'atto introduttivo si desume chiaramente che il credito per cui viene chiesta la tutela conservativa è quello relativo al danno da reato, ragione per cui deve ritenersi sussistente anche la legittimazione passiva in capo al sig. . Controparte_1
Ciò posto, la richiesta di sequestro non è fondata e non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Come è noto, il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell'art. 2740 cc.
La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale.
Per il requisito del periculum, nel sequestro conservativo non è sufficiente la sussistenza del pericolo di un “pregiudizio irreparibile” al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito. Tale requisito, va accertato, dunque, mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente. Ciò significa che non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio della società
e/o del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.
Quanto alla presenza del requisito del “fumus”, occorre rilevare che, nel caso di specie, non vi sono, al momento, elementi sufficienti per poter giungere ad un giudizio prognostico in termini positivi.
Infatti, allo stato, non è presente una sentenza di condanna definitiva essendo in corso il giudizio di appello e, in ogni caso, la statuizione del giudice penale si è limitata ad una mera condanna generica avendo rigettato la richiesta di concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, nonché la richiesta di sequestro conservativo avanzata in quella sede sui medesimi presupposti di quella odierna.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è corretto equiparare la condanna generica penale alla sentenza non definitiva emessa nel processo civile, poiché non può sostenersi che il diritto al risarcimento (an debeatur) sia stato accertato in sede penale e che, in sede civile, si debba procedere solo alla determinazione del quantum.
La condanna generica, in quanto fondata sull'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi del reato, attiene esclusivamente alla causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia al nesso eziologico che lega la condotta all'evento di danno, in quanto tale dotato di potenzialità lesiva;
essa non contiene, pertanto, l'accertamento dell'ulteriore elemento costitutivo dell'illecito civile, costituito dalla causalità giuridica di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., ovverosia dal nesso eziologico che lega l'evento di danno al danno-conseguenza; tale ulteriore elemento, indispensabile in funzione dell'integrazione dell'illecito civile (quale illecito ontologicamente distinto da quello penale: Corte cost. 30/07/2021, n. 182; Corte cost.
12/07/2022, n.173) - e in mancanza del quale non è configurabile il diritto al risarcimento - viene accertato dal giudice civile in sede di rinvio (ex aliis, Cass. 05/05/2020, n. 8477; Cass.
02/08/2022, n. 23960). Pertanto, in applicazione di tale principio, alla luce delle considerazioni sopra spiegate, non può dirsi integrato il requisito del “fumus” stante l'assenza anche di un titolo definitivo di condanna.
In ogni caso, a ben vedere, anche nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il “fumus”, difetterebbe pure il requisito del periculum.
In particolare, per la sussistenza del requisito del periculum in mora occorre: da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali- quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori;
dall'altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni (cfr. Tribunale di Firenze 15.5.2023).
Non è consentito al giudice disporre il sequestro in presenza di allegazioni esclusivamente in ordine ad una inadeguatezza della situazione patrimoniale del debitore rispetto al credito per il quale si agisce. L'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore rispetto alla pretesa fatta valere non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato richiedendosi anche indizi di dispersione recente o imminente.
Gli aspetti appena descritti, invero, difettano nel caso di specie.
Infatti, il ricorrente fonda il presupposto del “periculum” esclusivamente sulla circostanza che il signor sia unicamente titolare del diritto di usufrutto dell'immobile ove Controparte_1
risiede, limitandosi ad allegare un generico rischio di depauperamento del patrimonio, senza fornire elementi concreti da cui possa desumersi una condotta dispersiva e depauperativa.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, quindi, la domanda di sequestro conservativo avanzata da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese del presente procedimento cautelare, da liquidare in questa sede ai sensi del comma 7 dell'art. 669-octies c.p.c., seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente in favore del difensore antistatario ex art 93 cpc, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) alla natura e alla complessità (non elevata) della controversia.
P.Q.M.
- rigetta la domanda di sequestro conservativo avanzata da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'avv. Parte_1
MASSIMILIANO MATTIOLI, procuratore antistatario ex art 93 cpc, delle spese processuali, che liquida in € 2.613,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Si comunichi alle parti costituite.
Terni, 9.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
11/03/2025, nella causa civile iscritta al n. 212 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto il ricorso ex art. 669 bis e 671 c.p.c. promosso ante causam
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Parte_1 P.IVA_1
Caligiuri e Fabrizio Maria Sansi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in
Spoleto (PG), alla Via Nursina n. 5, giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Mattioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via dei Priori n.
14, giusta procura in atti
- resistente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 il sig. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Terni di disporre l'immediato sequestro conservativo del diritto reale di usufrutto di sul bene immobile ubicato a Terni, alla Via del Centenario n. 56, Interno 1, Controparte_1
Piano 1, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 67, Particella 1000, sub 27, Cat. A/2, di vani 7, mq
102 escluse aree scoperte di mq 98, Rendita Catastale € 348,61.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- il ricorrente si è costituito parte civile nel procedimento penale n. 893/2022 R.G.N.R. – n.
474/23 R.G. del Tribunale di Terni nei confronti dei IGg.ri e Persona_1 CP_1 coimputati del delitto di truffa aggravata commessa ai danni del sig.
[...] [...]
, legale rappresentante della DO RU S.L.U.; Parte_1
- con sentenza n. 988/2024 pronunciata all'udienza del 25.09.2024 e depositata in data
18.12.2024, il Tribunale di Terni ha assolto il IG. ed ha dichiarato Persona_1
colpevole il IG. , condannandolo alla pena di Mesi quattro di reclusione ed Controparte_1
€ 250,00 di Multa, inoltre, il IG. è stato condannato al risarcimento del Controparte_1
danno derivato dalla commissione del reato, rimettendo le parti dinnanzi al Giudice Civile per la relativa quantificazione;
- il IG. risulta non possedere nulla, salvo il diritto reale di usufrutto sul bene Controparte_1
immobile sito in Terni, alla Via del Centenario n. 56 Interno 1, Piano 1, censito al Catasto
Fabbricati al Foglio 67, Particella 1000, sub 27, Cat. A/2, di vani 7, mq 102 escluse aree scoperte di mq 98, Rendita Catastale € 348,61, di cui nuda proprietaria risulta essere la
IG.ra ; Controparte_2
- il prezzo di acquisto dell'immobile risulta ammontare a € 180.000,00, considerata l'attuale età dell'usufruttuario, il valore dell'usufrutto vitalizio risulta essere pari ad € 153.000;
- in ragione della sentenza penale di condanna il requisito del fumus boni iuris deve ritenersi soddisfatto;
- la circostanza che il IG. sia unicamente titolare di un diritto reale di Controparte_1
usufrutto fa temere che costui possa, nelle more del giudizio civile di determinazione dei danni, compiere atti dispositivi o pregiudizievoli tali da compromettere l'unica garanzia patrimoniale del credito.
Con decreto del 15.2.2025 è stata rigettata la richiesta di emissione del provvedimento di sequestro inaudita altera parte ed è stata fissata l'udienza dell'11.3.2025.
Il resistente si è costituito con comparsa depositata il 10.3.2025 in cui ha dedotto:
- mancanza di legittimazione attiva del signor nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della DO RU S.l.u. in quanto la costituzione di parte civile nel processo penale è stata svolta dal signor esclusivamente in proprio, Parte_1 stante l'assoluzione del signor (legale rappresentante della BO Persona_1
UF Srls);
- il Giudice Penale ha pronunciato una condanna generica, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la determinazione del quantum, per cui dovrà essere introdotto un nuovo giudizio civile teso all'accertamento dello stesso;
- la sentenza penale del Tribunale di Terni è in fase di appello dinanzi alla Corte di Appello di
Perugia a fronte dell'impugnazione del sig. CP_1 - le fatture richiamate nell'atto introduttivo riguardano esclusivamente il rapporto tra la
DO RU S.l.u. e la BO UF Srls e sono oggetto del giudizio civile RG
2826/2022, per cui, qualora si volesse agire a tutela di codesto credito, sussisterebbe il difetto di legittimazione passiva del signor in quanto il legale Controparte_1
rappresentante della società è il sig. (assolto in sede penale); Persona_1
- mancanza di fumus boni iuris (la medesima domanda svolta in sede penale è stata rigettata, la sentenza n. 988/2024 è stata impugnata, è stata rigetta la richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva);
- mancanza di periculum in mora in quanto viene semplicemente indicata la circostanza che il signor sia unicamente titolare del diritto di usufrutto dell'immobile ove Controparte_1
risiede, facendo genericamente riferimento al rischio di depauperamento del patrimonio.
Preliminarmente, deve rilevarsi che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'odierno ricorrente il quale ha agito in proprio, infatti, dal corpo dell'atto introduttivo si desume chiaramente che il credito per cui viene chiesta la tutela conservativa è quello relativo al danno da reato, ragione per cui deve ritenersi sussistente anche la legittimazione passiva in capo al sig. . Controparte_1
Ciò posto, la richiesta di sequestro non è fondata e non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Come è noto, il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell'art. 2740 cc.
La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale.
Per il requisito del periculum, nel sequestro conservativo non è sufficiente la sussistenza del pericolo di un “pregiudizio irreparibile” al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito. Tale requisito, va accertato, dunque, mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente. Ciò significa che non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio della società
e/o del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.
Quanto alla presenza del requisito del “fumus”, occorre rilevare che, nel caso di specie, non vi sono, al momento, elementi sufficienti per poter giungere ad un giudizio prognostico in termini positivi.
Infatti, allo stato, non è presente una sentenza di condanna definitiva essendo in corso il giudizio di appello e, in ogni caso, la statuizione del giudice penale si è limitata ad una mera condanna generica avendo rigettato la richiesta di concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, nonché la richiesta di sequestro conservativo avanzata in quella sede sui medesimi presupposti di quella odierna.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è corretto equiparare la condanna generica penale alla sentenza non definitiva emessa nel processo civile, poiché non può sostenersi che il diritto al risarcimento (an debeatur) sia stato accertato in sede penale e che, in sede civile, si debba procedere solo alla determinazione del quantum.
La condanna generica, in quanto fondata sull'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi del reato, attiene esclusivamente alla causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia al nesso eziologico che lega la condotta all'evento di danno, in quanto tale dotato di potenzialità lesiva;
essa non contiene, pertanto, l'accertamento dell'ulteriore elemento costitutivo dell'illecito civile, costituito dalla causalità giuridica di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., ovverosia dal nesso eziologico che lega l'evento di danno al danno-conseguenza; tale ulteriore elemento, indispensabile in funzione dell'integrazione dell'illecito civile (quale illecito ontologicamente distinto da quello penale: Corte cost. 30/07/2021, n. 182; Corte cost.
12/07/2022, n.173) - e in mancanza del quale non è configurabile il diritto al risarcimento - viene accertato dal giudice civile in sede di rinvio (ex aliis, Cass. 05/05/2020, n. 8477; Cass.
02/08/2022, n. 23960). Pertanto, in applicazione di tale principio, alla luce delle considerazioni sopra spiegate, non può dirsi integrato il requisito del “fumus” stante l'assenza anche di un titolo definitivo di condanna.
In ogni caso, a ben vedere, anche nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il “fumus”, difetterebbe pure il requisito del periculum.
In particolare, per la sussistenza del requisito del periculum in mora occorre: da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali- quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori;
dall'altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni (cfr. Tribunale di Firenze 15.5.2023).
Non è consentito al giudice disporre il sequestro in presenza di allegazioni esclusivamente in ordine ad una inadeguatezza della situazione patrimoniale del debitore rispetto al credito per il quale si agisce. L'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore rispetto alla pretesa fatta valere non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato richiedendosi anche indizi di dispersione recente o imminente.
Gli aspetti appena descritti, invero, difettano nel caso di specie.
Infatti, il ricorrente fonda il presupposto del “periculum” esclusivamente sulla circostanza che il signor sia unicamente titolare del diritto di usufrutto dell'immobile ove Controparte_1
risiede, limitandosi ad allegare un generico rischio di depauperamento del patrimonio, senza fornire elementi concreti da cui possa desumersi una condotta dispersiva e depauperativa.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, quindi, la domanda di sequestro conservativo avanzata da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese del presente procedimento cautelare, da liquidare in questa sede ai sensi del comma 7 dell'art. 669-octies c.p.c., seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente in favore del difensore antistatario ex art 93 cpc, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) alla natura e alla complessità (non elevata) della controversia.
P.Q.M.
- rigetta la domanda di sequestro conservativo avanzata da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'avv. Parte_1
MASSIMILIANO MATTIOLI, procuratore antistatario ex art 93 cpc, delle spese processuali, che liquida in € 2.613,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Si comunichi alle parti costituite.
Terni, 9.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)