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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7080 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 08/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10696 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino presso i quali elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
n persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita
LD e NN EG, presso i quali elettivamente domicilia;
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla convenuta in qualità di collaboratore Controparte_1 professionale sanitario infermiere, in servizio presso il ric. Or. Mal. Infett.Indir. IX CP_2 del P.O. Cotugno, inquadrato nella categoria D;
di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni secondo la seguente modulazione: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 8:00, smonto e riposo;
di aver sempre percepito in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, l'indennità giornaliera di turno;
di aver altresì percepito fino al dicembre 2022 la l'indennità giornaliera di terapia intensiva/ subintensiva, nonché l'indennità giornaliera di malattie infettive, in ragione del servizio prestato presso il complesso operatorio, il tutto come emergente dai cedolini paga nonché dai “cartellini marcatempo” allegati al ricorso;
che queste due ultime indennità, sono confluite a far data dal 1° gennaio 2023 nell'unica “indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive”; che ognuna delle predette indennità non è stata computata dalla convenuta nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Tanto premesso, evidenziando i caratteri della nozione europea di retribuzione, rilevando che le indennità in questione appartengono alla retribuzione normalmente e continuativamente percepita in virtù della particolare posizione ricoperta, ha concluso chiedendo di “ A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la "nozione europea di retribuzione" e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del CCNI del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma
4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt.
49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente
a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, per il periodo dall'1 maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022, della "indennità giornaliera di turno", della "indennità giornaliera di terapia intensiva/sub-intensiva " e della "indennità giornaliera di malattie infettive", per gli importi rispettivamente di € 4,49, € 4,13 ed € 5,16, ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e comprensiva, per il periodo dall'1 gennaio 2023 ad oggi, della "indennità giornaliera di turno" e della "indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive", per gli importi rispettivamente di € 2,07 e di € 5,00, ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
B) Condannare genericamente l' in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della "indennità giornaliera di turno", della "indennità giornaliera di intensiva/sub-intensiva" e della "indennità giornaliera di malattie infettive", pari rispettivamente a € 4,49, a € 4,13 e a € 5,16 per il periodo dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre
2022 e gli importi giornalieri della "indennità giornaliera di turno" e della "indennità giornaliera di intensiva/malattie infettive", pari rispettivamente ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dall'1 maggio 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l convenuta, ne ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
Ha in particolare rappresentato che dipendenti in congedo ordinario spetta la retribuzione individuale mensile ovvero la retribuzione base mensile, la RIA, le indennità di funzione, le indennità di qualificazione professionale e gli altri assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo;
ha specificato che sono quindi esclusi tutti gli altri emolumenti come sancito dall'art 86, commi 3, 4 e 6 del CCNL 2016/18 connessi alle condizioni di lavoro che rientrano nel concetto di retribuzione globale di fatto correlato all'effettiva presenza in servizio, nonché del disposto dell'art. 7 comma 5 del DLGS
165/2001 secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti accessori se non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.
******
Il ricorrente è – per come risulta pacifico in causa – inquadrato con profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere ed opera su tre turni lavorativi.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento economico, della cd. indennità giornaliera di turno , dell'indennità giornaliera di malattie infettive e dell'indennità giornaliera di terapia intensiva e subintensiva, confluite queste ultime due, dal 1° gennaio 2023, nell'unica voce indennità giornaliera di terapia intensiva/ malattie infettive
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle due indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate.
L'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto NI, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
L'indennità di terapia intensiva è regolata ( fino al 31.12.2022) dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13…”
Sul punto va precisato che l'importo delle indennità esaminate ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo.
Successivamente dall'art 107 ccnl 2019/2021
Premesso che gli emolumenti in questione sono previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”.
Venendo all'analisi specifica delle due indennità in questione, si tratta con evidenza di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–
Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma d'altro canto la rubrica dell'art. 86 del CCNL
NI :“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale del ricorrente . In altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore ( Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_1
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”
Ed inoltre ”…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla
Suprema Corte affinché tali indennità siano incluse nella retribuzione spettante nei giorni di ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni).
Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali Per_3 eurounitari sopra riportati non sono invocabili.
Pertanto, per i giorni eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non devono essere riconosciuta le voci retributive rivendicate, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione.
In conclusione va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni all'anno, a titolo di indennità giornaliera di turno", di "indennità di terapia intensiva o sub-intensiva" e di “ indennità giornaliera di malattie infettive” pari rispettivamente a € 4,49,
€ 4,13 ed € 5,16, per il periodo dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 e a titolo di "indennità giornaliera di turno" e di "indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive", pari rispettivamente ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino alla data di deposito del ricorso ( 06.05.2024) e l resistente condannata al Controparte_1 pagamento delle relative differenze economiche maturate nello stesso periodo, da quantificare in altra sede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione per metà tenuto conto della domanda di condanna generica e che l'atto introduttivo non è conforme alle direttive tecniche per il PC , trattandosi di un file pdf non copiabile ( cfr art 46 disp att cpc applicabile ratione temporis ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023).
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni di ferie all'anno, a titolo di indennità giornaliera di turno", di "indennità di terapia intensiva o sub-intensiva" e di “ indennità giornaliera di malattie infettive” pari rispettivamente a € 4,49, € 4,13 ed € 5,16, per il periodo dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre
2022 e a titolo di "indennità giornaliera di turno", e "indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive", pari rispettivamente ad € 2,07 e ad € 5,00, dall' 1 gennaio 2023
b) condanna l resistente al pagamento delle differenze economiche Controparte_1 maturate a tale titolo dal 1° maggio 2019 al 6 maggio 2024 da quantificare in altra sede;
c) compensa le spese di giudizio per metà e condanna l al Controparte_1 pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi € 650,00 oltre spese generali IVA e
CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 08.10.2025
Il Giudice
( dr A.Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 08/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10696 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino presso i quali elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
n persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita
LD e NN EG, presso i quali elettivamente domicilia;
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dalla convenuta in qualità di collaboratore Controparte_1 professionale sanitario infermiere, in servizio presso il ric. Or. Mal. Infett.Indir. IX CP_2 del P.O. Cotugno, inquadrato nella categoria D;
di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni secondo la seguente modulazione: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 8:00, smonto e riposo;
di aver sempre percepito in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, l'indennità giornaliera di turno;
di aver altresì percepito fino al dicembre 2022 la l'indennità giornaliera di terapia intensiva/ subintensiva, nonché l'indennità giornaliera di malattie infettive, in ragione del servizio prestato presso il complesso operatorio, il tutto come emergente dai cedolini paga nonché dai “cartellini marcatempo” allegati al ricorso;
che queste due ultime indennità, sono confluite a far data dal 1° gennaio 2023 nell'unica “indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive”; che ognuna delle predette indennità non è stata computata dalla convenuta nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Tanto premesso, evidenziando i caratteri della nozione europea di retribuzione, rilevando che le indennità in questione appartengono alla retribuzione normalmente e continuativamente percepita in virtù della particolare posizione ricoperta, ha concluso chiedendo di “ A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la "nozione europea di retribuzione" e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del CCNI del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma
4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt.
49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente
a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, per il periodo dall'1 maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022, della "indennità giornaliera di turno", della "indennità giornaliera di terapia intensiva/sub-intensiva " e della "indennità giornaliera di malattie infettive", per gli importi rispettivamente di € 4,49, € 4,13 ed € 5,16, ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e comprensiva, per il periodo dall'1 gennaio 2023 ad oggi, della "indennità giornaliera di turno" e della "indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive", per gli importi rispettivamente di € 2,07 e di € 5,00, ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
B) Condannare genericamente l' in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della "indennità giornaliera di turno", della "indennità giornaliera di intensiva/sub-intensiva" e della "indennità giornaliera di malattie infettive", pari rispettivamente a € 4,49, a € 4,13 e a € 5,16 per il periodo dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre
2022 e gli importi giornalieri della "indennità giornaliera di turno" e della "indennità giornaliera di intensiva/malattie infettive", pari rispettivamente ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dall'1 maggio 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l convenuta, ne ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
Ha in particolare rappresentato che dipendenti in congedo ordinario spetta la retribuzione individuale mensile ovvero la retribuzione base mensile, la RIA, le indennità di funzione, le indennità di qualificazione professionale e gli altri assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo;
ha specificato che sono quindi esclusi tutti gli altri emolumenti come sancito dall'art 86, commi 3, 4 e 6 del CCNL 2016/18 connessi alle condizioni di lavoro che rientrano nel concetto di retribuzione globale di fatto correlato all'effettiva presenza in servizio, nonché del disposto dell'art. 7 comma 5 del DLGS
165/2001 secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti accessori se non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.
******
Il ricorrente è – per come risulta pacifico in causa – inquadrato con profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere ed opera su tre turni lavorativi.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento economico, della cd. indennità giornaliera di turno , dell'indennità giornaliera di malattie infettive e dell'indennità giornaliera di terapia intensiva e subintensiva, confluite queste ultime due, dal 1° gennaio 2023, nell'unica voce indennità giornaliera di terapia intensiva/ malattie infettive
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle due indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate.
L'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto NI, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
L'indennità di terapia intensiva è regolata ( fino al 31.12.2022) dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13…”
Sul punto va precisato che l'importo delle indennità esaminate ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo.
Successivamente dall'art 107 ccnl 2019/2021
Premesso che gli emolumenti in questione sono previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”.
Venendo all'analisi specifica delle due indennità in questione, si tratta con evidenza di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–
Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma d'altro canto la rubrica dell'art. 86 del CCNL
NI :“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale del ricorrente . In altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore ( Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_1
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”
Ed inoltre ”…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla
Suprema Corte affinché tali indennità siano incluse nella retribuzione spettante nei giorni di ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni).
Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali Per_3 eurounitari sopra riportati non sono invocabili.
Pertanto, per i giorni eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non devono essere riconosciuta le voci retributive rivendicate, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione.
In conclusione va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni all'anno, a titolo di indennità giornaliera di turno", di "indennità di terapia intensiva o sub-intensiva" e di “ indennità giornaliera di malattie infettive” pari rispettivamente a € 4,49,
€ 4,13 ed € 5,16, per il periodo dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 e a titolo di "indennità giornaliera di turno" e di "indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive", pari rispettivamente ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino alla data di deposito del ricorso ( 06.05.2024) e l resistente condannata al Controparte_1 pagamento delle relative differenze economiche maturate nello stesso periodo, da quantificare in altra sede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione per metà tenuto conto della domanda di condanna generica e che l'atto introduttivo non è conforme alle direttive tecniche per il PC , trattandosi di un file pdf non copiabile ( cfr art 46 disp att cpc applicabile ratione temporis ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023).
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni di ferie all'anno, a titolo di indennità giornaliera di turno", di "indennità di terapia intensiva o sub-intensiva" e di “ indennità giornaliera di malattie infettive” pari rispettivamente a € 4,49, € 4,13 ed € 5,16, per il periodo dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre
2022 e a titolo di "indennità giornaliera di turno", e "indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive", pari rispettivamente ad € 2,07 e ad € 5,00, dall' 1 gennaio 2023
b) condanna l resistente al pagamento delle differenze economiche Controparte_1 maturate a tale titolo dal 1° maggio 2019 al 6 maggio 2024 da quantificare in altra sede;
c) compensa le spese di giudizio per metà e condanna l al Controparte_1 pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi € 650,00 oltre spese generali IVA e
CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 08.10.2025
Il Giudice
( dr A.Bonfiglio)