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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – sez. I Civile –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GO Avv. Onofrio Natoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 1236/2021 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del 22/05/2025
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1936 e (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
M rappresentati e Controparte_1 difesi dall'Avv. Antonino Condurso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Messina Via Centonze n.36, giusta procura in atti;
- attori -
CONTRO
sito in Messina Via Industriale 78, cod. fisc.: , Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. , nato a [...] Controparte_3 il 04.07.1968 ed ivi residente in [...] Is. M, elettivamente domiciliato in Messina Via dei Mille n. 89 Bis, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Vadalà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio – Impugnazione di delibera assembleare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/03/2021, gli attori premettevano di essere comproprietari Contro di un appartamento facente parte del Condominio denominato “IS ed impugnavano la delibera assembleare del 19/11/2020 relativamente ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno per i seguenti motivi: 1) mancata ostensione della documentazione contabile anche in vista della partecipazione all'assemblea del
19/11/2020 e violazione degli artt. 1129 c. 7 e art. 1130 bis comma 1 c.c.; 2) violazione dell'art. 1130 bis c.c. e dei principi e criteri dallo stesso sanciti in considerazione del fatto che i consuntivi relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 erano del tutto sprovvisti dei requisiti di legge.
Rilevavano altresì che la mediazione promossa dagli istanti si era conclusa con esito negativo, stante l'assenza ingiustificata dell'amministratore nonostante la rituale convocazione dello stesso ed i rinvii concessi dal Mediatore. Chiedevano, quindi, volersi in via preliminare sospendere l'efficacia della delibera assembleare del
19/11/2020 relativamente ai punti 2, 3 , 4, e 5 all'ordine del giorno;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile ed inefficace la delibera impugnata;
in via istruttoria ammettere C.T.U. contabile al fine di esaminare i quattro consuntivi relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 approvati con l'impugnata delibera;
condannare il convenuto al pagamento di spese, competenze CP_2 ed onorari del giudizio.
Con comparsa dell'1/09/2021 si costituiva il asserendo la Controparte_2 piena validità della delibera impugnata in quanto emessa nel rispetto delle norme di legge e rappresentando che, a seguito di successiva delibera assunta in data
04/03/2021 l'assemblea condominiale aveva implicitamente revocato quanto deliberato in data 19/11/2020 con conseguente cessazione della materia del contendere, deliberando altresì in tale occasione di non presenziare all'incontro di mediazione fissato per il giorno 08/03/2021 nella prospettiva di una definizione bonaria della questione.
Parte convenuta evidenziava inoltre che, nonostante le gravi difficoltà dovute alla crisi sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus che sconsigliava fortemente incontri al chiuso, l'amministratore del condominio si era reso disponibile a far visionare la documentazione richiesta dagli attori che, nonostante il tempo concesso (“oltre due ore e trenta”) erano stati in grado di visionare solo parte della contabilità relativa all'anno 2016. Il convenuto chiedeva, pertanto, volersi rigettare le CP_2
domande formulate ex adverso poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della delibera impugnata;
in via istruttoria ammettere, ai sensi e nei termini di legge, tutti i mezzi ritenuti opportuni, utili e conducenti;
condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il presente procedimento, iscritto al R.G. n. 1236/2021, veniva assegnato al dott.
Massimo Morgia che fissava la prima udienza in data 7/09/2021, in esito alla quale erano concessi i termini ex art. 183 c.p.c con rinvio della causa al 19/04/2022.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con provvedimento del
19/12/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il presente procedimento era rinviato al 7/03/2023 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU.
Dopo alcuni rinvii concessi per consentire sia il deposito che l'esame dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata all'udienza del 18/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more il presente procedimento era rimesso al Presidente del Tribunale e, successivamente, assegnato a questo GO che fissava in distribuzione l'udienza del
22/05/2025, in esito alla quale la causa veniva posta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
In punto di decisione va, anzitutto, esaminata la censura del convenuto CP_2 secondo cui nella vicenda che occupa sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che, a seguito di successiva delibera assunta in data 04/03/2021, l'assemblea condominiale avrebbe implicitamente revocato quanto deliberato in data 19/11/2020.
In merito va osservato che il può revocare una precedente delibera CP_2 condominiale sia in forma esplicita mediante una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, sia in modo implicito decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme ed incompatibile con la prima. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in materia condominiale trova infatti applicazione la regola dettata dall'art. 2377, comma 8, c.c. per i giudizi di impugnativa contro le deliberazioni assembleari delle società per azioni, dovendosi ravvisare la "sostituzione" cui fa riferimento la norma anche quando la deliberazione successiva (pur senza disporre formalmente la revoca della precedente impugnata) ha un contenuto incompatibile con quest'ultima (in tal senso,
Cass. ord., 11 agosto 2017, n. 20071, e Cass., 10 febbraio 2010, n. 2999, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 19 luglio 2017, in Rep. Leggi d'Italia, 2017;
Trib. Ivrea, 7 febbraio 2017, ibid.; Trib. Torino, 17 giugno 2011, in Imm. propr., 2012,
3, 195 ss.; Trib. Torino, 16 maggio 2011, in Corr. merito, 2012, 579 ss.).
Fatta questa premessa, va osservato che, nel caso di specie, non si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Dall'esame del verbale redatto in occasione dell'assemblea tenutasi il 4/03/2021 si evince che non è stata assunta alcuna deliberazione con contenuto decisorio in merito al punto 1 all'ordine del giorno avente testualmente ad oggetto: “1. Approvazione dei
“bilanci consuntivi 2016, 2017, 2018, 2019” e relativi “situazione finanziaria” e
“piano di riparto” riformulati con le dovute correzioni e ripresentazione del prospetto
“Situazione pagamenti quote condominiali al 31/12/2019” –relativo ai versamenti effettuati ed eventualmente da effettuare a carico di ciascun condomino alla data del
31/12/2019 – anch'esso conseguentemente riformulato con le dovute correzioni intervenute dopo quanto deliberato in verbale assembleare del 19/11/2020.….”.
In tale occasione, infatti, l'assemblea al termine della discussione ha proposto all'Amministratore semplicemente “di rinviare la discussione e deliberazione su tale punto all'ordine del giorno invitandolo a specificare e chiarire nella prossima convocazione le motivazioni riguardanti le variazioni da apportare nei bilanci presentati in questa sede, ovverosia i bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e
2019.” Non si ritiene, pertanto, che sia intervenuta alcuna revoca della delibera impugnata, dato che la determinazione assunta aveva carattere meramente programmatico/preparatorio, senza avere alcun contenuto decisorio. Ciò chiarito, questo GO (assegnatario del fascicolo nella fase ultima) ritiene di poter decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida con un approccio interpretativo delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Nel caso di specie la ragione più liquida è rappresentata dalla dedotta violazione dell'art. 1130 bis c.c. e dei principi e criteri dallo stesso sanciti.
Invero la disposizione citata disciplina il rendiconto condominiale che costituisce un documento essenziale al fine di garantire la corretta e trasparente gestione del condominio. In particolare, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c. “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono CP_2 essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. ….”.
In merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale non occorre la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma è necessario che essa sia idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, al fine di consentire la verifica attraverso i corrispondenti documenti giustificativi delle modalità con cui l'incarico è stato eseguito e dell'effettivo rispetto dei criteri di buona amministrazione (in senso conforme, Cassazione civile sez. II,
07/07/2000, n. 9099). Come ha precisato in più occasioni la Suprema Corte, "il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne - indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa - l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione" (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 20-12-2018, n. 33038).
Fatta questa premessa e venendo al merito della vicenda che occupa, devono ritenersi fondate le doglianze di parte attrice in merito alla dedotta violazione dell'art. 1130 bis c.c. e dei principi e criteri dallo stesso sanciti.
Anzitutto va osservato che è onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio, derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato;
in tema di onere probatorio, pertanto, grava sul l'onere di provare di avere operato secondo le CP_2 indicazioni di legge, approvando un rendiconto correttamente redatto, mentre spetta al condòmino che vi si oppone dimostrare la scorrettezza/incompletezza dei dati ivi riportati (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9544 del 7 aprile 2023).
Sul punto va osservato che le censure formulate dagli istanti hanno trovato riscontro, oltre che nella documentazione allegata, anche nella consulenza tecnica d'ufficio espletata, alla quale ci si rimette, ritenendola corretta e motivata nella impostazioni e verifiche e non emergendo elementi sufficienti per discostarsi dalle conclusioni della dott.ssa che qui si riportano testualmente: “i rendiconti relativi agli Persona_1 anni 2016, 2017, 2018 e 2019 non sono conformi a quanto prescritto in tema di rendiconto condominiale dall'art. 1130 bis C.C. in quanto come meglio descritto sopra non sono corredati da nota sintetica esplicativa della gestione annuale e dallo
Stato Patrimoniale per ogni singolo annualità presa in esame. I rendiconti riportano tutte le voci di spesa correlata alla documentazione presente in atti e vengono indicate le quote spettanti a ciascun condomino, ma non essendo presente per ogni singolo anno una situazione patrimoniale nota esplicativa registro contabilità i rendiconti non possono essere considerati intellegibili. Nei Bilanci non è indicata la Situazione
Patrimoniale del condomino e gli eventuali residui attivi e passivi come prescritto all'art. 1130 bis CC. La ripartizione delle spese idriche è stata effettuata in parti uguali contrariamente alle norme di legge e al regolamento condominiale”.
Da quanto dedotto è evidente che i rendiconti approvati non siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. in quanto privi di parti inscindibili con conseguente lesione del diritto di informazione dei condomini ai quali non è stato fornito un completo quadro prospettico dell'andamento economico dell'attività di gestione, in tal modo incidendo negativamente sul procedimento di informazione dell'assemblea e sulla successiva formazione della volontà assembleare.
Ed invero, il rendiconto che viene portato all'approvazione dell'assemblea non può consistere in un semplice prospetto contenente le voci dei costi di gestione relativi al periodo di riferimento ma deve essere idoneo a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e d'uscita, consentendo ai medesimi di conoscere l'esatta situazione patrimoniale del condominio e di poter vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato dell'amministratore sia rispondente ai criteri di buona amministrazione.
Di contro, gli elementi forniti dal non sono risultati idonei a superare le CP_2 censure dalla parte attrice, atteso che l'ente convenuto si è limitato ad affermare che la delibera impugnata sarebbe stata adottata nel rispetto delle norme di legge, circostanza che è tuttavia smentita dalle risultanze dell'elaborato peritale. Parimenti infondate, per le ragioni già sopra evidenziate, sono altresì le contestazioni di parte convenuta in ordine all'intervenuta revoca implicita della delibera impugnata, circostanza che non si ritiene ricorra nella fattispecie in esame.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo, con quel che ne consegue ex lege anche per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Parimenti vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GO, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n. 1236/2021, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla la delibera assembleare del 19/11/2020 relativamente ai punti 2, 3, 4, e 5 all'ordine del giorno;
2 – condanna parte convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 552,73 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa come per legge e se dovute, con altresì condanna al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, a favore di cassa ammende.
3 - pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Messina, 16/09/2025.
IL GO
Dott. Onofrio Natoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giuseppina Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GO Avv. Onofrio Natoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 1236/2021 R.G. posto in decisione in seguito all'udienza del 22/05/2025
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1936 e (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
M rappresentati e Controparte_1 difesi dall'Avv. Antonino Condurso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Messina Via Centonze n.36, giusta procura in atti;
- attori -
CONTRO
sito in Messina Via Industriale 78, cod. fisc.: , Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. , nato a [...] Controparte_3 il 04.07.1968 ed ivi residente in [...] Is. M, elettivamente domiciliato in Messina Via dei Mille n. 89 Bis, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Vadalà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio – Impugnazione di delibera assembleare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/03/2021, gli attori premettevano di essere comproprietari Contro di un appartamento facente parte del Condominio denominato “IS ed impugnavano la delibera assembleare del 19/11/2020 relativamente ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno per i seguenti motivi: 1) mancata ostensione della documentazione contabile anche in vista della partecipazione all'assemblea del
19/11/2020 e violazione degli artt. 1129 c. 7 e art. 1130 bis comma 1 c.c.; 2) violazione dell'art. 1130 bis c.c. e dei principi e criteri dallo stesso sanciti in considerazione del fatto che i consuntivi relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 erano del tutto sprovvisti dei requisiti di legge.
Rilevavano altresì che la mediazione promossa dagli istanti si era conclusa con esito negativo, stante l'assenza ingiustificata dell'amministratore nonostante la rituale convocazione dello stesso ed i rinvii concessi dal Mediatore. Chiedevano, quindi, volersi in via preliminare sospendere l'efficacia della delibera assembleare del
19/11/2020 relativamente ai punti 2, 3 , 4, e 5 all'ordine del giorno;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile ed inefficace la delibera impugnata;
in via istruttoria ammettere C.T.U. contabile al fine di esaminare i quattro consuntivi relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 approvati con l'impugnata delibera;
condannare il convenuto al pagamento di spese, competenze CP_2 ed onorari del giudizio.
Con comparsa dell'1/09/2021 si costituiva il asserendo la Controparte_2 piena validità della delibera impugnata in quanto emessa nel rispetto delle norme di legge e rappresentando che, a seguito di successiva delibera assunta in data
04/03/2021 l'assemblea condominiale aveva implicitamente revocato quanto deliberato in data 19/11/2020 con conseguente cessazione della materia del contendere, deliberando altresì in tale occasione di non presenziare all'incontro di mediazione fissato per il giorno 08/03/2021 nella prospettiva di una definizione bonaria della questione.
Parte convenuta evidenziava inoltre che, nonostante le gravi difficoltà dovute alla crisi sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus che sconsigliava fortemente incontri al chiuso, l'amministratore del condominio si era reso disponibile a far visionare la documentazione richiesta dagli attori che, nonostante il tempo concesso (“oltre due ore e trenta”) erano stati in grado di visionare solo parte della contabilità relativa all'anno 2016. Il convenuto chiedeva, pertanto, volersi rigettare le CP_2
domande formulate ex adverso poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della delibera impugnata;
in via istruttoria ammettere, ai sensi e nei termini di legge, tutti i mezzi ritenuti opportuni, utili e conducenti;
condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il presente procedimento, iscritto al R.G. n. 1236/2021, veniva assegnato al dott.
Massimo Morgia che fissava la prima udienza in data 7/09/2021, in esito alla quale erano concessi i termini ex art. 183 c.p.c con rinvio della causa al 19/04/2022.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con provvedimento del
19/12/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il presente procedimento era rinviato al 7/03/2023 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU.
Dopo alcuni rinvii concessi per consentire sia il deposito che l'esame dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata all'udienza del 18/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more il presente procedimento era rimesso al Presidente del Tribunale e, successivamente, assegnato a questo GO che fissava in distribuzione l'udienza del
22/05/2025, in esito alla quale la causa veniva posta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
In punto di decisione va, anzitutto, esaminata la censura del convenuto CP_2 secondo cui nella vicenda che occupa sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che, a seguito di successiva delibera assunta in data 04/03/2021, l'assemblea condominiale avrebbe implicitamente revocato quanto deliberato in data 19/11/2020.
In merito va osservato che il può revocare una precedente delibera CP_2 condominiale sia in forma esplicita mediante una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, sia in modo implicito decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme ed incompatibile con la prima. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in materia condominiale trova infatti applicazione la regola dettata dall'art. 2377, comma 8, c.c. per i giudizi di impugnativa contro le deliberazioni assembleari delle società per azioni, dovendosi ravvisare la "sostituzione" cui fa riferimento la norma anche quando la deliberazione successiva (pur senza disporre formalmente la revoca della precedente impugnata) ha un contenuto incompatibile con quest'ultima (in tal senso,
Cass. ord., 11 agosto 2017, n. 20071, e Cass., 10 febbraio 2010, n. 2999, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 19 luglio 2017, in Rep. Leggi d'Italia, 2017;
Trib. Ivrea, 7 febbraio 2017, ibid.; Trib. Torino, 17 giugno 2011, in Imm. propr., 2012,
3, 195 ss.; Trib. Torino, 16 maggio 2011, in Corr. merito, 2012, 579 ss.).
Fatta questa premessa, va osservato che, nel caso di specie, non si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Dall'esame del verbale redatto in occasione dell'assemblea tenutasi il 4/03/2021 si evince che non è stata assunta alcuna deliberazione con contenuto decisorio in merito al punto 1 all'ordine del giorno avente testualmente ad oggetto: “1. Approvazione dei
“bilanci consuntivi 2016, 2017, 2018, 2019” e relativi “situazione finanziaria” e
“piano di riparto” riformulati con le dovute correzioni e ripresentazione del prospetto
“Situazione pagamenti quote condominiali al 31/12/2019” –relativo ai versamenti effettuati ed eventualmente da effettuare a carico di ciascun condomino alla data del
31/12/2019 – anch'esso conseguentemente riformulato con le dovute correzioni intervenute dopo quanto deliberato in verbale assembleare del 19/11/2020.….”.
In tale occasione, infatti, l'assemblea al termine della discussione ha proposto all'Amministratore semplicemente “di rinviare la discussione e deliberazione su tale punto all'ordine del giorno invitandolo a specificare e chiarire nella prossima convocazione le motivazioni riguardanti le variazioni da apportare nei bilanci presentati in questa sede, ovverosia i bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e
2019.” Non si ritiene, pertanto, che sia intervenuta alcuna revoca della delibera impugnata, dato che la determinazione assunta aveva carattere meramente programmatico/preparatorio, senza avere alcun contenuto decisorio. Ciò chiarito, questo GO (assegnatario del fascicolo nella fase ultima) ritiene di poter decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida con un approccio interpretativo delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Nel caso di specie la ragione più liquida è rappresentata dalla dedotta violazione dell'art. 1130 bis c.c. e dei principi e criteri dallo stesso sanciti.
Invero la disposizione citata disciplina il rendiconto condominiale che costituisce un documento essenziale al fine di garantire la corretta e trasparente gestione del condominio. In particolare, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c. “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono CP_2 essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. ….”.
In merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale non occorre la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma è necessario che essa sia idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, al fine di consentire la verifica attraverso i corrispondenti documenti giustificativi delle modalità con cui l'incarico è stato eseguito e dell'effettivo rispetto dei criteri di buona amministrazione (in senso conforme, Cassazione civile sez. II,
07/07/2000, n. 9099). Come ha precisato in più occasioni la Suprema Corte, "il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne - indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa - l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione" (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 20-12-2018, n. 33038).
Fatta questa premessa e venendo al merito della vicenda che occupa, devono ritenersi fondate le doglianze di parte attrice in merito alla dedotta violazione dell'art. 1130 bis c.c. e dei principi e criteri dallo stesso sanciti.
Anzitutto va osservato che è onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio, derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato;
in tema di onere probatorio, pertanto, grava sul l'onere di provare di avere operato secondo le CP_2 indicazioni di legge, approvando un rendiconto correttamente redatto, mentre spetta al condòmino che vi si oppone dimostrare la scorrettezza/incompletezza dei dati ivi riportati (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9544 del 7 aprile 2023).
Sul punto va osservato che le censure formulate dagli istanti hanno trovato riscontro, oltre che nella documentazione allegata, anche nella consulenza tecnica d'ufficio espletata, alla quale ci si rimette, ritenendola corretta e motivata nella impostazioni e verifiche e non emergendo elementi sufficienti per discostarsi dalle conclusioni della dott.ssa che qui si riportano testualmente: “i rendiconti relativi agli Persona_1 anni 2016, 2017, 2018 e 2019 non sono conformi a quanto prescritto in tema di rendiconto condominiale dall'art. 1130 bis C.C. in quanto come meglio descritto sopra non sono corredati da nota sintetica esplicativa della gestione annuale e dallo
Stato Patrimoniale per ogni singolo annualità presa in esame. I rendiconti riportano tutte le voci di spesa correlata alla documentazione presente in atti e vengono indicate le quote spettanti a ciascun condomino, ma non essendo presente per ogni singolo anno una situazione patrimoniale nota esplicativa registro contabilità i rendiconti non possono essere considerati intellegibili. Nei Bilanci non è indicata la Situazione
Patrimoniale del condomino e gli eventuali residui attivi e passivi come prescritto all'art. 1130 bis CC. La ripartizione delle spese idriche è stata effettuata in parti uguali contrariamente alle norme di legge e al regolamento condominiale”.
Da quanto dedotto è evidente che i rendiconti approvati non siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. in quanto privi di parti inscindibili con conseguente lesione del diritto di informazione dei condomini ai quali non è stato fornito un completo quadro prospettico dell'andamento economico dell'attività di gestione, in tal modo incidendo negativamente sul procedimento di informazione dell'assemblea e sulla successiva formazione della volontà assembleare.
Ed invero, il rendiconto che viene portato all'approvazione dell'assemblea non può consistere in un semplice prospetto contenente le voci dei costi di gestione relativi al periodo di riferimento ma deve essere idoneo a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e d'uscita, consentendo ai medesimi di conoscere l'esatta situazione patrimoniale del condominio e di poter vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato dell'amministratore sia rispondente ai criteri di buona amministrazione.
Di contro, gli elementi forniti dal non sono risultati idonei a superare le CP_2 censure dalla parte attrice, atteso che l'ente convenuto si è limitato ad affermare che la delibera impugnata sarebbe stata adottata nel rispetto delle norme di legge, circostanza che è tuttavia smentita dalle risultanze dell'elaborato peritale. Parimenti infondate, per le ragioni già sopra evidenziate, sono altresì le contestazioni di parte convenuta in ordine all'intervenuta revoca implicita della delibera impugnata, circostanza che non si ritiene ricorra nella fattispecie in esame.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo, con quel che ne consegue ex lege anche per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Parimenti vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GO, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n. 1236/2021, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla la delibera assembleare del 19/11/2020 relativamente ai punti 2, 3, 4, e 5 all'ordine del giorno;
2 – condanna parte convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 552,73 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre iva, spese generali e cpa come per legge e se dovute, con altresì condanna al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, a favore di cassa ammende.
3 - pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Messina, 16/09/2025.
IL GO
Dott. Onofrio Natoli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giuseppina Saccà, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.