TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 719/2024
All'udienza del 04/02/2025, davanti al Giudice Alessandro La Vecchia,
E' presente/ Sono presenti per la parte attrice, , nessuno, Parte_1
per la parte convenuta, Controparte_1
, l'Avv. Enza Firrincieli in sost.
[...] Controparte_2
e ; Controparte_3
L'avv. Firrincieli eccepisce la decadenza dalla prova richiesta da parte ricorrente e chiede la decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Alessandro La Vecchia
pagina1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 719 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, all'esito dell'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. AGNELLO SALVATORE e C.F._1
LEONARDI GIUSEPPE;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. P.IVA_1 Controparte_2
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza;
FATTO E DIRITTO
pagina2 di 4 , a seguito di declaratoria di incompetenza da parte Parte_1
del Tribunale di Caltagirone, ha riassunto il ricorso avverso la propria cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e la conseguente reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2019 disposti dall , chiedendo di: CP_1
- “Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata del sig. nella qualità di Parte_1
bracciante agricolo OTD, svolto alle dipendenze della CP_4
per 16 giornate agricole per
[...] Parte_2
l'anno 2019;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la riscossa indennità di disoccupazione agricola per 16 giornate agricole per l'anno 2019 con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative e il diritto a trattenere le prestazioni erogate a suo favore;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute già operate sulla liquidazione della per l'anno 2019 sul Parte_3
presupposto dell'annullamento dell'impugnato provvedimento;
- Condannare l' affinché provveda alla relativa reiscrizione CP_1
del ricorrente per l'anno 2019 quale bracciante agricolo e di compiere gli atti all'uopo necessari e consequenziali nonché di restituire gli importi illegittimamente trattenuti;
- Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati”.
L si è costituito contestando la sussistenza del rapporto di lavoro CP_1
denunciato dalla per le Parte_4
ragioni espresse nel verbale ispettivo prodotto sub doc. 3 e 4.
*
Il ricorso è infondato.
pagina3 di 4 Le contestazioni relative alla validità formale della cancellazione (difetto di motivazione e mancata comunicazione ex art. 43 co. 7 d.l. 76/2020) sono irrilevanti, avendo il presente giudizio ad oggetto la pretesa sostanziale all'iscrizione ed alla conseguente prestazione previdenziale.
L'onere di provare i presupposti sostanziali di tali due pretese, ossia in primo luogo la sussistenza del rapporto di lavoro, spetta alla ricorrente
(cfr. C. S.U. 18046/2010, C. 2739/2016).
La ricorrente, non comparendo all'odierna udienza, finalizzata all'audizione dei testimoni dalla stessa richiesti, è decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c.
Non avendo quindi la ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all le spese di lite, liquidate in € 1.700 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso CP_1
spese forfetario nella misura del 15%.
Ragusa, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
pagina4 di 4
Giudice del Lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 719/2024
All'udienza del 04/02/2025, davanti al Giudice Alessandro La Vecchia,
E' presente/ Sono presenti per la parte attrice, , nessuno, Parte_1
per la parte convenuta, Controparte_1
, l'Avv. Enza Firrincieli in sost.
[...] Controparte_2
e ; Controparte_3
L'avv. Firrincieli eccepisce la decadenza dalla prova richiesta da parte ricorrente e chiede la decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Alessandro La Vecchia
pagina1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 719 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, all'esito dell'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. AGNELLO SALVATORE e C.F._1
LEONARDI GIUSEPPE;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. P.IVA_1 Controparte_2
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza;
FATTO E DIRITTO
pagina2 di 4 , a seguito di declaratoria di incompetenza da parte Parte_1
del Tribunale di Caltagirone, ha riassunto il ricorso avverso la propria cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e la conseguente reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2019 disposti dall , chiedendo di: CP_1
- “Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata del sig. nella qualità di Parte_1
bracciante agricolo OTD, svolto alle dipendenze della CP_4
per 16 giornate agricole per
[...] Parte_2
l'anno 2019;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la riscossa indennità di disoccupazione agricola per 16 giornate agricole per l'anno 2019 con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative e il diritto a trattenere le prestazioni erogate a suo favore;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute già operate sulla liquidazione della per l'anno 2019 sul Parte_3
presupposto dell'annullamento dell'impugnato provvedimento;
- Condannare l' affinché provveda alla relativa reiscrizione CP_1
del ricorrente per l'anno 2019 quale bracciante agricolo e di compiere gli atti all'uopo necessari e consequenziali nonché di restituire gli importi illegittimamente trattenuti;
- Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati”.
L si è costituito contestando la sussistenza del rapporto di lavoro CP_1
denunciato dalla per le Parte_4
ragioni espresse nel verbale ispettivo prodotto sub doc. 3 e 4.
*
Il ricorso è infondato.
pagina3 di 4 Le contestazioni relative alla validità formale della cancellazione (difetto di motivazione e mancata comunicazione ex art. 43 co. 7 d.l. 76/2020) sono irrilevanti, avendo il presente giudizio ad oggetto la pretesa sostanziale all'iscrizione ed alla conseguente prestazione previdenziale.
L'onere di provare i presupposti sostanziali di tali due pretese, ossia in primo luogo la sussistenza del rapporto di lavoro, spetta alla ricorrente
(cfr. C. S.U. 18046/2010, C. 2739/2016).
La ricorrente, non comparendo all'odierna udienza, finalizzata all'audizione dei testimoni dalla stessa richiesti, è decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c.
Non avendo quindi la ricorrente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all le spese di lite, liquidate in € 1.700 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso CP_1
spese forfetario nella misura del 15%.
Ragusa, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
pagina4 di 4