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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4668/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4668/2025 R.G. e vertente
TRA
(cod. fisc. – partita iva Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, piazza della
Repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il procuratore avv. Livia Pt_1
Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del
22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avvocato Maccarrone come da procura in Controparte_1 atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 15 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto “…-in via preliminare, in virtù della richiesta cautelare avanzata, anche inaudita altera parte, ricorrendone i presupposti, sospendere ex art. 615 c.p.c., l'efficacia esecutiva del precetto
e/o del sottostante titolo, in quanto impropriamente fatto valere come titolo per l'esecuzione forzata;
- in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione ex art 615 cod. proc. civ., dichiarare nullo e/o illegittimo e/o, comunque, porre nel nulla l'atto di precetto notificato dall'odierno opposto;
- condannare, in ogni caso, l'odierno opposto al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto che la presunta creditrice non ha diritto a procedere ad esecuzione nei suoi confronti per inesistenza del titolo esecutivo, avendo la sentenza posta in esecuzione natura meramente dichiarativa e non essendo peraltro provvisoriamente esecutiva. Ha dedotto inoltre l'infungibilità dell'obbligo a carico dell'istituto.
Ha dedotto in ogni caso la violazione dell'art. 14 d.l. 669/1996 convertito nella legge
30/1997, nonché il difetto di interesse ad agire essendo stata presentata una nuova domanda amministrativa.
si è costituito tempestivamente in data 24 giugno 2025 e ha contestata la CP_1 fondatezza del ricorrente di controparte “Chiedendo rigettarsi in toto l'opposizione a precetto per tutti i motivi sopra elencati che qui vanno integralmente intesi riportati e trascritti”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In esito all'udienza del 4 luglio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – di natura documentale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea è sufficiente rammentare che costituiscono titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. soltanto le sentenze di condanna anche se non passate in giudicato e non quelle di mero accertamento o soltanto costitutive, se non passate in giudicato secondo la giurisprudenza correttamente citata dalla parte opponente.
E' stato poi affermato “La sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile non costituisce titolo esecutivo, potendosi procedere alla esecuzione forzata in
pagina 2 di 4 forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza di mero accertamento dell'obbligo dell'ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un lavoratore agricolo sia idonea ad essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica, coinvolgendo una pluralità di condotte
– quali l'inserimento del nominativo negli appositi elenchi e la verifica della produzione dei conseguenti effetti sia economici che normativi – aventi ciascuna carattere infungibile)
(Cass. 18572/2019).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, la sentenza notificata unitamente al precetto è appunto una sentenza di mero accertamento, non passata in giudicato, e non contenente nemmeno implicitamente la condanna ad un facere fungibile.
Nel dispositivo della sentenza n. 4708/2023 si legge infatti “dichiara l'insussistenza del diritto di di ripetere quanto corrisposto a favore di dal Pt_1 Controparte_1
01.05.2021 al 30.09.2022 a titolo di pensione di invalidità civile Cat. INVCIV n. 07244030; accerta e dichiara il diritto di ad essere rimesso in termini per la Controparte_1 sottoposizione a visita di revisione per l'accertamento ad opera dell' della permanenza Pt_1 dei requisiti sanitari ex art. 20, comma 2, l. n. 202/2009 e art. 25, comma 6 bis, l. n. 114/2014; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite”.
Sulla base di quanto precede, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e il precetto deve ritenersi nullo per carenza originaria del titolo esecutivo, mancando in nuce il diritto del creditore di procedere all'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con esclusione anche della fase decisoria in ragione della semplicità delle questioni affrontate e della brevità e delle modalità del giudizio, svoltosi a trattazione scritta, definito in meno di due mesi dall'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore con ricorso depositato in data 15 maggio 2025 nei confronti di , uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nullo l'atto di precetto notificato alla parte opponente;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
854,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 11 luglio 2025
Il Giudice
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4668/2025 R.G. e vertente
TRA
(cod. fisc. – partita iva Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, piazza della
Repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il procuratore avv. Livia Pt_1
Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del
22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avvocato Maccarrone come da procura in Controparte_1 atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 15 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto “…-in via preliminare, in virtù della richiesta cautelare avanzata, anche inaudita altera parte, ricorrendone i presupposti, sospendere ex art. 615 c.p.c., l'efficacia esecutiva del precetto
e/o del sottostante titolo, in quanto impropriamente fatto valere come titolo per l'esecuzione forzata;
- in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione ex art 615 cod. proc. civ., dichiarare nullo e/o illegittimo e/o, comunque, porre nel nulla l'atto di precetto notificato dall'odierno opposto;
- condannare, in ogni caso, l'odierno opposto al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto che la presunta creditrice non ha diritto a procedere ad esecuzione nei suoi confronti per inesistenza del titolo esecutivo, avendo la sentenza posta in esecuzione natura meramente dichiarativa e non essendo peraltro provvisoriamente esecutiva. Ha dedotto inoltre l'infungibilità dell'obbligo a carico dell'istituto.
Ha dedotto in ogni caso la violazione dell'art. 14 d.l. 669/1996 convertito nella legge
30/1997, nonché il difetto di interesse ad agire essendo stata presentata una nuova domanda amministrativa.
si è costituito tempestivamente in data 24 giugno 2025 e ha contestata la CP_1 fondatezza del ricorrente di controparte “Chiedendo rigettarsi in toto l'opposizione a precetto per tutti i motivi sopra elencati che qui vanno integralmente intesi riportati e trascritti”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In esito all'udienza del 4 luglio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – di natura documentale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea è sufficiente rammentare che costituiscono titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. soltanto le sentenze di condanna anche se non passate in giudicato e non quelle di mero accertamento o soltanto costitutive, se non passate in giudicato secondo la giurisprudenza correttamente citata dalla parte opponente.
E' stato poi affermato “La sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile non costituisce titolo esecutivo, potendosi procedere alla esecuzione forzata in
pagina 2 di 4 forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza di mero accertamento dell'obbligo dell'ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un lavoratore agricolo sia idonea ad essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica, coinvolgendo una pluralità di condotte
– quali l'inserimento del nominativo negli appositi elenchi e la verifica della produzione dei conseguenti effetti sia economici che normativi – aventi ciascuna carattere infungibile)
(Cass. 18572/2019).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, la sentenza notificata unitamente al precetto è appunto una sentenza di mero accertamento, non passata in giudicato, e non contenente nemmeno implicitamente la condanna ad un facere fungibile.
Nel dispositivo della sentenza n. 4708/2023 si legge infatti “dichiara l'insussistenza del diritto di di ripetere quanto corrisposto a favore di dal Pt_1 Controparte_1
01.05.2021 al 30.09.2022 a titolo di pensione di invalidità civile Cat. INVCIV n. 07244030; accerta e dichiara il diritto di ad essere rimesso in termini per la Controparte_1 sottoposizione a visita di revisione per l'accertamento ad opera dell' della permanenza Pt_1 dei requisiti sanitari ex art. 20, comma 2, l. n. 202/2009 e art. 25, comma 6 bis, l. n. 114/2014; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite”.
Sulla base di quanto precede, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e il precetto deve ritenersi nullo per carenza originaria del titolo esecutivo, mancando in nuce il diritto del creditore di procedere all'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con esclusione anche della fase decisoria in ragione della semplicità delle questioni affrontate e della brevità e delle modalità del giudizio, svoltosi a trattazione scritta, definito in meno di due mesi dall'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore con ricorso depositato in data 15 maggio 2025 nei confronti di , uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nullo l'atto di precetto notificato alla parte opponente;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
854,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 11 luglio 2025
Il Giudice
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4