Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 novembre 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2024 |
Commentari • 56
- 1. Riflessioni su minorenni, vaccino anti-Covid e tutela dei dirittiMaria Giovanna Ruo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Giovanna Ruo La pandemia da COVID-19 ha riportato in emersione alcuni temi che coinvolgono svariati aspetti della questione della somministrazione di vaccini ai figli minorenni: da quello della dignità della persona di età minore e del suo rispetto nell'esercizio di diritti personali, a quello dell'esercizio in via condivisa della responsabilità genitoriale in caso di disaccordo sulla decisione di sottoporre i figli minorenni a vaccinazioni non obbligatorie, all'assenza di strumenti diretti di tutela per i minorenni che vogliono (o non vogliono) vaccinarsi in disaccordo con i genitori NO VAX. Il tutto in un quadro normativo che, nelle interpretazioni giurisprudenziali note, si …
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Giurisprudenza • 245
- 1. Trib. Bari, sentenza 12/12/2024, n. 5026Provvedimento: n. 13667/2014 R.G. RE PUBBLICA ITALIANA IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente, S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13667/2014 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità professionale, vertente tra , elettivamente domiciliata in Monopoli, alla Via Marsala n. 66, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonio Pirrelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione notificato il 9.09.2014, - ATTRICE - contro CP_ CP_1 in persona del Direttore Generale pro …Leggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- responsabilità contrattuale·
- danno alla salute·
- art. 1218 c.c.·
- nesso di causalità·
- danno da lesione del diritto all'autodeterminazione·
- responsabilità sanitaria·
- onere della prova·
- consenso informato·
- art. 1227 c.c.
Versioni del testo
- Capo I. : Disposizioni di carattere generale
- Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione della legge) 1. Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali in materia di attivita' trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalita':
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; b) una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei piu' alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue; c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale; d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale; b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali; c) le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza; f) le norme per la qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. 3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Attivita' trasfusionali) 1. La presente legge disciplina le attivita' trasfusionali ovvero le attivita' riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonche' le attivita' di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati. 2. Le attivita' trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.