Articolo 14 della Legge 22 maggio 1978, n. 194
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 giugno 1978
Art. 14.
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza e' tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonche' a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignita' personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
Entrata in vigore il 6 giugno 1978
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