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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
923/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 08.07.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
Daniele Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Sandro Boccucci per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri conclude come ricorso e note conclusive depositate.
L'avv. Sandro Boccucci conclude come da memoria difensiva e si riporta alle osservazioni del proprio
CTP.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 923/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. 923/23 di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
(C.F. ), nato a [...] all'Adige (VR) il 23.07.1961, Parte_1 C.F._1 residente a [...] n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele
Maugeri
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro
[...]
Boccucci
- resistente -
OGGETTO: accertamento maggior danno biologico (infortunio sul lavoro), con CP_1 conseguente incremento della rendita già in godimento. CP_1
Causa ritenuta in decisione ex art. 429, comma 1 cod. proc. civ. alle seguenti conclusioni, precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del giorno 08.07.25: Conclusioni del ricorrente: nel merito e in via principale, accertata a carico del ricorrente - per le ragioni di cui in narrativa – una complessiva invalidità derivante dall'infortunio sul lavoro dd. 27.06.2022 (caso n. 519480111) pari al 33% o a quel diverso tasso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, sia l' condannato a CP_1
liquidare e corrispondere al sig. la relativa rendita permanente ragguagliata al tasso Parte_1
d'invalidità di cui sopra o al diverso tasso che risulterà di giustizia, con decorrenza ed interessi come per legge. Vinte le spese di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni di parte resistente: in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite;
- in ogni caso, respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del
23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e CP_1
difeso da avvocati iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio , in persona del legale rappresentante, per Parte_1 CP_1
l'accertamento dell'aggravamento dei postumi permanenti, conseguenti all'infortunio sul lavoro dd.
27.06.22, per i quali ha riconosciuto una rendita corrispondente al tasso di inabilità del 20% CP_1
con decorrenza dal 23.01.2023, per la seguente menomazione: “Volto: esiti dolorosi di frattura della mandibola sx, trattata con mds;
Rachide Cervicale: parzialmente rettificato;
spinalgie al passaggio
c/d e moderata contrattura dei paravertebrali e dei cucullar ”.
In particolare, il ricorrente ha riferito in ricorso che, non condividendo la valutazione percentuale della menomazione operata dall' , in data 07.08.23 ha presentato ricorso CP_1 Parte_1
amministrativo ex art. 104 D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, chiedendo all' - per effetto della CP_2
presenza di un “disturbo post-traumatico da stress cronico severo (a seconda dell'efficacia della psicoterapia)” conseguente al riferito infortunio lavorativo - il riconoscimento di un danno parametrato al maggior tasso del 33%, ma che alla data di deposito del ricorso per cui è causa la richiesta collegiale medica non era stata ancora convocata, né l' aveva provveduto in CP_1
autotutela.
si è costituito in giudizio, osservando che dopo il deposito del ricorso giurisdizionale per cui CP_1
è causa, con provvedimento del 21.02.2024, aveva aumentato il grado della menomazione CP_1
psico fisica al 22%, con il concorde assenso del medico del Patronato INAS.
Pertanto, secondo , la nuova valutazione, in ragione del consenso espresso nell'interesse e per CP_1 conto di dal medico del Patronato INAS, aveva composto il contrasto in corso e, Parte_1
quindi, doveva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
In alternativa, insisteva nel sostenere la correttezza della valutazione adottata, mancando le CP_1 condizioni per il riconoscimento di un grado di invalidità maggiore di quello accertato.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo di CTU medico-legale.
All'udienza dd. 08.07.25, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000---------
Così brevemente riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, giova premettere che, nel caso di specie, la natura professionale della patologia di cui è affetto il ricorrente non è contestata e che l'aggravamento dei postumi permanenti è stato riconosciuto, in corso di causa, dallo stesso CP_1
(con provvedimento del 21.02.2024, ha aumentato il grado della menomazione psico fisica al CP_1
22%), sia pure in percentuale inferiore rispetto a quella rivendicata dal lavoratore nel presente giudizio.
Deriva da quanto precede che il thema decidendum del corrente processo riguarda esclusivamente l'accertamento della percentuale del danno biologico permanente rispetto alla valutazione operata dall' convenuto. CP_2
Orbene, all'esito degli accertamenti medico legali esperiti, previo esame della documentazione agli atti e dopo avere sottoposto il ricorrente a visita medico legale, il CTU ha così concluso:
“……rivalutando pertanto alla voce tabellare n. 181 il valore massimo tabellato del 15% per CP_1
il disturbo post-traumatico da stress, risultando immodificate le precedenti percentuali di danno organico-funzionale (5% per frattura parasinfisaria di mandibola a sinistra, 3% per dissecazione arteria vertebrale sinistra da incuneamento di proiettile nel forame trasverso C4-C5 a sinistra, 1% danno anatomico per embolizzazione arteria vertebrale sinistra con circoli vicarianti, 6% per neuropatia ascellare sinistra) si ritiene sussistente un danno biologico complessivo nella misura del
29% (ventinove per cento).. …” (cfr. CTU in atti).
In particolare, il CTU, anche a mezzo dell'ausiliario specialistico, ha chiarito, rispondendo anche alle contestazioni del CTP di parte convenuta:
“……l'esistenza, di un disturbo post-traumatico da stress interamente imputabile al traumatismo patito in data 27/6/2022… la prospettazione diagnostica sia supportata dai criteri di cui al DSM V, sottolineando come non sia coerente con l'attuale quadro morboso l'enunciazione diagnostica di sindrome ansiosa persistente con necessità di sedute di psicoterapia fatta precedentemente dall' . Dal punto di vista della diagnosi differenziale, inoltre, il Dott. esclude la presenza CP_1 Per_1
di altre possibili prospettazioni diagnostiche;
è escluso ad esempio un disturbo dell'adattamento, risultando integralmente soddisfatti tutti i criteri diagnostici a supporto del disturbo post-traumatico
e non solo il criterio A (esposizione a minaccia di morte). Ritiene altresì che per l'impatto della turbativa psichica sulla vita quotidiana ordinaria e in ragione della importante resistenza alla farmacoterapia, il disturbo da stress post-traumatico in capo al periziando sia da ritenersi severo.
In effetti in corso di operazioni peritali il signor a riferito come effettui colloqui di supporto Pt_1
psicoterapeutico con la psicologa Dott.ssa , come sia in cura dalla psichiatra Dott.ssa CP_3
Travanut del C.S.M. di Latisana ormai dal settembre 2022; quale terapia assume Paroxetina 2 cp al dì, Gabapentin 100 mg 1 cp x 3 al giorno. Per quanto attiene alla valutazione del disturbo post- traumatico da stress, ricordiamo che il barème di 2014 (Guida alla valutazione Parte_2
psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica) riporta per un DPTS di grado lieve una forbice valutativa dal 16% al 20%; per un DPTS moderato o complicato dal 21% al 25%
e per un DPTS moderato e complicato o grave le percentuali vanno dal 26% al 30%. Una annotazione importante che viene fatta in tale Monografia è relativa alla fenomenologia del disturbo post- traumatico da stress, come dinamica intrinseca di malattia;
si cita a tal proposito un passo importante del suddetto lavoro scientifico, barème di riferimento nella psichiatria forense: “… Ai fini prognostici, oltre all'eventuale tendenza al miglioramento della sintomatologia e alla responsività al trattamento, devono essere tenuti in considerazione sia la diminuzione della frequenza dei ricordi disturbanti intrusivi della scena traumatica, sia l'aggravamento secondario, che può derivare dal disagio personale e relazionale determinato dai sintomi stessi. …”. È proprio in relazione alla turbativa degli atti di vita quotidiani ed alla mancata elaborazione della conflittualità intrapsichica che l'impatto della sofferenza psichica assume connotati di severità.…”….” (cfr. CTU in atti).
Alla luce di quanto sopra esposto non appaiono sussistere motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni del CTU, in quanto il consulente dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta in atti e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico, esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali, anche rispetto alle osservazioni del CTP di parte resistente cui il CTU ha puntualmente risposto (in particolare, “…. il dato menomativo circa il danno psichico è CP_1 riferito a una “Sindrome ansiosa persistente con necessità di psicoterapia e assunzione di 30 mg/die paroxetina e 20 gtt/die di BDZ”. In tal senso il Dott. ha ragione, posto che una cosa è la Per_1
sindrome ansiosa persistente e una cosa è invece il disturbo post-traumatico da stress. Il tutto al di là del metodo e dell'inquadramento nosografico tabellare dell' con dicotomia evidente tra CP_1 quanto enunciato alla voce Lesioni e quanto enunciato alla voce Menomazioni….”, cfr. CTU in atti).
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto nei limiti delle conclusioni di cui alla CTU espletata, non ricorrendo, in particolare, una ipotesi di cessazione della materia del contendere poiché il consenso espresso dal medico del Patronato INAS alla rivalutazione effettuata da non può CP_1
ritenersi vincolante per l'odierno ricorrente.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo (nei valori minimi attesa la semplicità della causa) già per la sola quota dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato Daniele Maugeri che se ne è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - vengono poste a carico di per 2/3 - tenuto CP_1
conto che la CTU ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella rivendicata - con compensazione della residua quota.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1. accerta che l'invalidità derivata al ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dd.
27.06.2022 è pari al 29%;
2. per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante, ad erogare in favore di CP_1 [...]
la rendita ragguagliata al succitato tasso di invalidità, oltre interessi legali come per Parte_1 legge, detratto quanto già corrisposto;
3. condanna , in persona del legale rappresentante, a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_1 processuali che liquida, già per la sola quota dovuta di 2/3, in € 3.092,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CNAP, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avvocato Daniele
Maugeri;
4. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di , in persona del legale CP_1 rappresentante.
Udine, 08.07.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 08.07.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
Daniele Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Sandro Boccucci per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri conclude come ricorso e note conclusive depositate.
L'avv. Sandro Boccucci conclude come da memoria difensiva e si riporta alle osservazioni del proprio
CTP.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 923/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. 923/23 di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
(C.F. ), nato a [...] all'Adige (VR) il 23.07.1961, Parte_1 C.F._1 residente a [...] n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele
Maugeri
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro
[...]
Boccucci
- resistente -
OGGETTO: accertamento maggior danno biologico (infortunio sul lavoro), con CP_1 conseguente incremento della rendita già in godimento. CP_1
Causa ritenuta in decisione ex art. 429, comma 1 cod. proc. civ. alle seguenti conclusioni, precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del giorno 08.07.25: Conclusioni del ricorrente: nel merito e in via principale, accertata a carico del ricorrente - per le ragioni di cui in narrativa – una complessiva invalidità derivante dall'infortunio sul lavoro dd. 27.06.2022 (caso n. 519480111) pari al 33% o a quel diverso tasso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, sia l' condannato a CP_1
liquidare e corrispondere al sig. la relativa rendita permanente ragguagliata al tasso Parte_1
d'invalidità di cui sopra o al diverso tasso che risulterà di giustizia, con decorrenza ed interessi come per legge. Vinte le spese di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni di parte resistente: in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite;
- in ogni caso, respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del
23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e CP_1
difeso da avvocati iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio , in persona del legale rappresentante, per Parte_1 CP_1
l'accertamento dell'aggravamento dei postumi permanenti, conseguenti all'infortunio sul lavoro dd.
27.06.22, per i quali ha riconosciuto una rendita corrispondente al tasso di inabilità del 20% CP_1
con decorrenza dal 23.01.2023, per la seguente menomazione: “Volto: esiti dolorosi di frattura della mandibola sx, trattata con mds;
Rachide Cervicale: parzialmente rettificato;
spinalgie al passaggio
c/d e moderata contrattura dei paravertebrali e dei cucullar ”.
In particolare, il ricorrente ha riferito in ricorso che, non condividendo la valutazione percentuale della menomazione operata dall' , in data 07.08.23 ha presentato ricorso CP_1 Parte_1
amministrativo ex art. 104 D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, chiedendo all' - per effetto della CP_2
presenza di un “disturbo post-traumatico da stress cronico severo (a seconda dell'efficacia della psicoterapia)” conseguente al riferito infortunio lavorativo - il riconoscimento di un danno parametrato al maggior tasso del 33%, ma che alla data di deposito del ricorso per cui è causa la richiesta collegiale medica non era stata ancora convocata, né l' aveva provveduto in CP_1
autotutela.
si è costituito in giudizio, osservando che dopo il deposito del ricorso giurisdizionale per cui CP_1
è causa, con provvedimento del 21.02.2024, aveva aumentato il grado della menomazione CP_1
psico fisica al 22%, con il concorde assenso del medico del Patronato INAS.
Pertanto, secondo , la nuova valutazione, in ragione del consenso espresso nell'interesse e per CP_1 conto di dal medico del Patronato INAS, aveva composto il contrasto in corso e, Parte_1
quindi, doveva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
In alternativa, insisteva nel sostenere la correttezza della valutazione adottata, mancando le CP_1 condizioni per il riconoscimento di un grado di invalidità maggiore di quello accertato.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo di CTU medico-legale.
All'udienza dd. 08.07.25, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000---------
Così brevemente riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, giova premettere che, nel caso di specie, la natura professionale della patologia di cui è affetto il ricorrente non è contestata e che l'aggravamento dei postumi permanenti è stato riconosciuto, in corso di causa, dallo stesso CP_1
(con provvedimento del 21.02.2024, ha aumentato il grado della menomazione psico fisica al CP_1
22%), sia pure in percentuale inferiore rispetto a quella rivendicata dal lavoratore nel presente giudizio.
Deriva da quanto precede che il thema decidendum del corrente processo riguarda esclusivamente l'accertamento della percentuale del danno biologico permanente rispetto alla valutazione operata dall' convenuto. CP_2
Orbene, all'esito degli accertamenti medico legali esperiti, previo esame della documentazione agli atti e dopo avere sottoposto il ricorrente a visita medico legale, il CTU ha così concluso:
“……rivalutando pertanto alla voce tabellare n. 181 il valore massimo tabellato del 15% per CP_1
il disturbo post-traumatico da stress, risultando immodificate le precedenti percentuali di danno organico-funzionale (5% per frattura parasinfisaria di mandibola a sinistra, 3% per dissecazione arteria vertebrale sinistra da incuneamento di proiettile nel forame trasverso C4-C5 a sinistra, 1% danno anatomico per embolizzazione arteria vertebrale sinistra con circoli vicarianti, 6% per neuropatia ascellare sinistra) si ritiene sussistente un danno biologico complessivo nella misura del
29% (ventinove per cento).. …” (cfr. CTU in atti).
In particolare, il CTU, anche a mezzo dell'ausiliario specialistico, ha chiarito, rispondendo anche alle contestazioni del CTP di parte convenuta:
“……l'esistenza, di un disturbo post-traumatico da stress interamente imputabile al traumatismo patito in data 27/6/2022… la prospettazione diagnostica sia supportata dai criteri di cui al DSM V, sottolineando come non sia coerente con l'attuale quadro morboso l'enunciazione diagnostica di sindrome ansiosa persistente con necessità di sedute di psicoterapia fatta precedentemente dall' . Dal punto di vista della diagnosi differenziale, inoltre, il Dott. esclude la presenza CP_1 Per_1
di altre possibili prospettazioni diagnostiche;
è escluso ad esempio un disturbo dell'adattamento, risultando integralmente soddisfatti tutti i criteri diagnostici a supporto del disturbo post-traumatico
e non solo il criterio A (esposizione a minaccia di morte). Ritiene altresì che per l'impatto della turbativa psichica sulla vita quotidiana ordinaria e in ragione della importante resistenza alla farmacoterapia, il disturbo da stress post-traumatico in capo al periziando sia da ritenersi severo.
In effetti in corso di operazioni peritali il signor a riferito come effettui colloqui di supporto Pt_1
psicoterapeutico con la psicologa Dott.ssa , come sia in cura dalla psichiatra Dott.ssa CP_3
Travanut del C.S.M. di Latisana ormai dal settembre 2022; quale terapia assume Paroxetina 2 cp al dì, Gabapentin 100 mg 1 cp x 3 al giorno. Per quanto attiene alla valutazione del disturbo post- traumatico da stress, ricordiamo che il barème di 2014 (Guida alla valutazione Parte_2
psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica) riporta per un DPTS di grado lieve una forbice valutativa dal 16% al 20%; per un DPTS moderato o complicato dal 21% al 25%
e per un DPTS moderato e complicato o grave le percentuali vanno dal 26% al 30%. Una annotazione importante che viene fatta in tale Monografia è relativa alla fenomenologia del disturbo post- traumatico da stress, come dinamica intrinseca di malattia;
si cita a tal proposito un passo importante del suddetto lavoro scientifico, barème di riferimento nella psichiatria forense: “… Ai fini prognostici, oltre all'eventuale tendenza al miglioramento della sintomatologia e alla responsività al trattamento, devono essere tenuti in considerazione sia la diminuzione della frequenza dei ricordi disturbanti intrusivi della scena traumatica, sia l'aggravamento secondario, che può derivare dal disagio personale e relazionale determinato dai sintomi stessi. …”. È proprio in relazione alla turbativa degli atti di vita quotidiani ed alla mancata elaborazione della conflittualità intrapsichica che l'impatto della sofferenza psichica assume connotati di severità.…”….” (cfr. CTU in atti).
Alla luce di quanto sopra esposto non appaiono sussistere motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni del CTU, in quanto il consulente dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta in atti e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico, esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali, anche rispetto alle osservazioni del CTP di parte resistente cui il CTU ha puntualmente risposto (in particolare, “…. il dato menomativo circa il danno psichico è CP_1 riferito a una “Sindrome ansiosa persistente con necessità di psicoterapia e assunzione di 30 mg/die paroxetina e 20 gtt/die di BDZ”. In tal senso il Dott. ha ragione, posto che una cosa è la Per_1
sindrome ansiosa persistente e una cosa è invece il disturbo post-traumatico da stress. Il tutto al di là del metodo e dell'inquadramento nosografico tabellare dell' con dicotomia evidente tra CP_1 quanto enunciato alla voce Lesioni e quanto enunciato alla voce Menomazioni….”, cfr. CTU in atti).
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto nei limiti delle conclusioni di cui alla CTU espletata, non ricorrendo, in particolare, una ipotesi di cessazione della materia del contendere poiché il consenso espresso dal medico del Patronato INAS alla rivalutazione effettuata da non può CP_1
ritenersi vincolante per l'odierno ricorrente.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo (nei valori minimi attesa la semplicità della causa) già per la sola quota dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato Daniele Maugeri che se ne è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - vengono poste a carico di per 2/3 - tenuto CP_1
conto che la CTU ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella rivendicata - con compensazione della residua quota.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1. accerta che l'invalidità derivata al ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dd.
27.06.2022 è pari al 29%;
2. per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante, ad erogare in favore di CP_1 [...]
la rendita ragguagliata al succitato tasso di invalidità, oltre interessi legali come per Parte_1 legge, detratto quanto già corrisposto;
3. condanna , in persona del legale rappresentante, a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_1 processuali che liquida, già per la sola quota dovuta di 2/3, in € 3.092,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CNAP, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avvocato Daniele
Maugeri;
4. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di , in persona del legale CP_1 rappresentante.
Udine, 08.07.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Bisceglia