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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 8491/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. CASTELLUZZO GIUSEPPE
Ricorrente in opposizione contro
Controparte_1
Avv. FALCONI FRANCESCO
Resistente opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 10.3.23 la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1054/23 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, in data 16.2.23, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € 11.721,55 per contributi Controparte_1
e sanzioni richiesti dalla stessa in relazione all'accertamento ispettivo del 27.12.2017, che CP_1
aveva qualificato come rapporti di agenzia le collaborazioni esistenti tra la società stessa e CP_2
(posizione poi esclusa in sede di ricorso amministrativo), , ,
[...] Persona_1 Persona_2
e . Persona_3 Persona_4
A fondamento dell'opposizione la società, eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Bari ove hanno sede gli uffici dell'Ente che hanno condotto gli accertamenti ispettivi, ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., ha dedotto: che la posizione di è sovrapponibile a quella del marito, la Persona_1 Controparte_2
cui riconducibilità al rapporto di agenzia, inizialmente sostenuta in sede ispettiva, era stata esclusa dalla pagina 1 di 8 in fase di decisione del ricorso amministrativo presentato dalla società, avendo anche CP_1
al pari del marito, emesso tre sole fatture per importi differenti da marzo a maggio Persona_5
2014; che, con riferimento agli altri tre collaboratori - rispetto ai quali la aveva retrodatato la CP_1
decorrenza dei mandati di agenzia conferiti loro dalla società includendo nel conteggio dei contributi e della FIRR le poche e isolate fatture riferite al periodo pregresso - che non vi sono elementi per escludere il carattere occasionale delle prestazioni rese prima di formalizzare i mandati di agenzia;
che vi sono errori nella quantificazione della contribuzione e delle connesse sanzioni pretese, in quanto: con riferimento a , la ha calcolato la contribuzione dovuta, pari al Persona_3 CP_1
14,65% su 27.416,15, montante contributivo rettificato all'esito dell'accertamento ispettivo rispetto a quanto dichiarato dalla società per l'anno 2015, ovvero € 22.739,15, senza considerare che nel 2015 per gli agenti plurimandari il massimale su cui calcolare i contributi era di € 25.000,00, sicché la differenza tra i contributi richiesti e quelli versati era di € 331,22 e non di € 2.261,72; quanto alla posizione di , la fattura richiamata nel verbale ispettivo, la n. 12 del 9.6.2014, era stata Persona_4
redatta in regime di agente plurimandatario e come tale fatta rientrare nel conteggio dei contributi versati dalla società; che infine non sono dovute le somme richieste a titolo di FIRR e le connesse sanzioni, non essendo la società opponente iscritta ad alcuna associazione di categoria che ha sottoscritto gli accordi collettivi di settore, mentre i contratti sottoscritti con i propri agenti prevedono all'art. 12 il conteggio dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia in deroga a quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali.
2.- La , costituitasi in giudizio, precisato che la competenza del Tribunale Controparte_1
di Roma è radicata dal fatto che a Roma la ha la propria sede centrale e legale, ammesso CP_1 che per l'anno 2015 i contributi dovuti per ammontano ad € 331,21, sicché l'importo Persona_3 complessivamente dovuto dalla società opponente è di € 7.719,98, riferito, tra l'atro, ai contributi non versati e alle sanzioni applicate su tali contributi e non su quelli versati, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
A tal fine ha dedotto: che l'accantonamento del FIRR è dovuto in base agli AEC, applicabili alla società in quanto la stessa non risulta avervi derogato, avendo effettuato i relativi versamenti per i periodi regolarizzati;
che la stabilità dei rapporti di collaborazione esaminati è desumibile, tra l'altro, dai seguenti indizi: importi delle fatture esaminate, superiore ai 5.000,00 euro l'anno; si tratta di soggetti iscritti sia nella camera di commercio che alla come agenti;
la ritenuta d'acconto è stata calcolata nella CP_1
pagina 2 di 8 misura del 23% sul 50% dell'imponibile; i nominativi dei collaboratori figurano nelle schede contabili della società al fine di regolare i pagamenti in loro favore;
per alcune posizioni, i CUD emessi dalla società riportano la posizione del collaboratore nella voce R propria delle provvigioni corrisposte agli agenti di commercio;
alcune delle fatture esaminate riportano la ritenuta Enasarco.
Il tribunale osserva quanto segue.
3.- L'art. 444, comma 1, c.p.c. stabilisce che per le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore.
L'art. 444, comma 3, c.p.c. stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di un accertamento ispettivo che ha ricondotto al contratto di agenzia alcuni rapporti di collaborazione ai fini del pagamento della contribuzione dovuta e all'applicazione delle connesse sanzioni civili.
Si rientra pertanto nell'ambito applicativo dell'ipotesi contemplata dall'art 444 comma 3 c.p.c.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, esclusa l'applicazione del comma 1 dell'art 444, c.p.c., va richiamato ed applicato, con riferimento al comma 3 citato,
l'orientamento di legittimità per cui spetta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro la competenza sulle cause aventi ad oggetto l'omissione contributiva contestata da , atteso che la CP_1
riscossione di tali contributi è centralizzata presso la sede di Roma (Cass. 3303/02).
4.- Nel merito, va preliminarmente ricordato che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (tra le tante,
Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno 1998, n. 5569 e Cass. 9686/2009).
Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è
pagina 3 di 8 occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass.
2828/16).
Quest'ultimo principio è stato enunciato con riferimento all'attività dei promotori finanziari, i quali, in base alla normativa di settore, possono assumere la veste di dipendenti, agenti o mandatari. In tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che se l'attività promozionale è svolta in base ad un mandato (che obbliga il mandatario a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante), eventualmente anche con rappresentanza (Cass. 18736/03), essa deve avere le caratteristiche del procacciamento d'affari, quanto al carattere episodico dell'attività, ovvero essere limitata a singoli affari determinati, e occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo e circoscritta alla mera segnalazione di clienti o alla sporadica raccolta di ordini, poiché, in caso contrario, essa è riconducibile all'agenzia. “L'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato e non dell'agenzia solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari” (Cass.
2828/16).
Al di fuori del mandato, che implica l'assunzione di un obbligo giuridico per il mandatario, la prestazione del procacciatore d'affari può essere resa anche nell'ambito di una collaborazione non limitata nel tempo (in tal senso Cass. 13629/05), ma, in tal caso, essa, per non assumere i caratteri del rapporto di agenzia, non deve perdere i connotati di episodicità e di non necessità e, quindi, si deve sostanziare nella mera segnalazione di clienti o nella sporadica raccolta di ordini con intervalli temporali tali da escludere l'esistenza di un impegno stabile.
Il "nomen iuris" assegnato dalle parti al contratto non è decisivo per la sua qualificazione, essendo necessario ricostruire la comune intenzione dei contraenti sia verificando la corrispondenza del
"nomen" con il contenuto negoziale (Cass 18303/07) sia valutando il loro comportamento anche successivo alla sua conclusione (art 1362 comma 2 c.c.).
Va poi ricordato che la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano (Cass. 20322/13).
Quanto all'entità dei compensi erogati al lavoratore, è stato precisato che risulta compatibile con il rapporto di agenzia anche la corresponsione di compensi apparentemente esigui, anche se non tali ove rapportati al basso costo dei prodotti commercializzati, in un sistema di acconti mensili dello stesso importo con successivi conguagli a fine anno, circostanze giudicate dalla Corte di Cassazione incompatibili con l'occasionalità e l'episodicità della prestazione (Cass. 12776/12). Così come è stato pagina 4 di 8 giudicato “incompatibile con l'occasionalità ed episodicità delle prestazioni proprie del procacciatore
d'affari” “il sistema della numerazione progressiva e consecutiva delle fatture, rilasciate con frequenza mensile e per importi considerevoli, senza una sostanziale variazione delle modalità di gestione del rapporto allorché lo stesso sia stato formalizzato” (Cass. 20322/13, in motivazione).
Inoltre, l'erogazione di compensi di rilevante entità in conseguenza di una attività posta in essere in maniera continuativa non appare compatibile con il rapporto di procacciamento di affari che per sua natura deve essere pur sempre episodico e occasionale.
Non costituisce, poi, ad avviso del Tribunale, sicuro indizio della stabilità del rapporto di agenzia,
l'eventuale superamento del limite dei 5.000,00 euro all'anno, previsto dall'art. 61 comma 2 del d.lgs.
276/03, trattandosi di un criterio distintivo finalizzato a ricondurre al contratto a progetto le collaborazioni che superano tale importo e a qualificare le altre come collaborazioni occasionali, quindi contemplato per altre fattispecie contrattuali.
Infine, spetta all'istituto previdenziale, il quale invoca il pagamento dei contributi, provare la sussistenza di un rapporto di agenzia in luogo di altre tipologie contrattuali dalle quali non scaturisce alcun obbligo di versamento di contributi previdenziali (Cass. 12776/12).
5.- Chiariti tali principi, venendo ad esaminare la posizione di dalla Persona_1
documentazione in atti si evince che la stessa ha emesso in favore della società opponente, la quale si occupa di offrire servizi di garanzia per auto e per moto e della vendita di pezzi di ricambio, le seguenti fatture: la n. 5 del 14.4.2014 per “provvigioni saltuarie marzo 2014” di € 1926,50, oltre IVA e ritenuta d'acconto; la n. 6 del 8.5.2014 per “provvigioni saltuarie aprile 2014” di € 1501,52, oltre IVA e ritenuta d'acconto; la n. 8 del 9.6.2014 per “provvigioni saltuarie maggio 2014” di € 1514,50, oltre IVA e ritenuta d'acconto.
Ad avviso del Tribunale, non ricorrono indici sufficientemente univoci per ricondurre la collaborazione in esame al contratto di agenzia. Ciò in quanto si è trattato di una collaborazione temporalmente circoscritta ai mesi di marzo, aprile e maggio 2014, con riferimento ai quali sono state emesse tre fatture non progressive e per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di circa € 5000,00, importo di per sé non particolarmente rilevante. Né risulta che tali provvigioni siano state erogate con un sistema di acconti e di successivi conguagli, sì da far ipotizzare un regime di stabilità, tale non potendosi ritenere il mero inserimento del nominativo della collaboratrice nelle schede contabili della società al fine di regolare i pagamenti in suo favore. Infatti, nell'ambito di tali schede contabili figura anche il nominativo di , la cui posizione, inizialmente inquadrata nel contratto di CP_2 CP_2
agenzia in sede ispettiva, è stata poi ricondotta al rapporto di procacciatore di affari in sede di decisione del ricorso amministrativo.
pagina 5 di 8 Il fatto poi che si sia trattato di una collaboratrice iscritta come agente nella camera di commercio ed iscritta, come agente, ad denota che la stessa ha intrattenuto rapporti di agenzia con società CP_1
diverse dalla odierna ricorrente, il che non costituisce di per sé indizio del carattere stabile del rapporto in esame.
Inoltre, nessun rilievo può avere, ai fini della qualificazione del rapporto contrattuale in esame e diversamente da quanto ipotizzato dalla difesa di , il fatto che la società opponente, sui CP_1 compensi percepiti dalla collaboratrice in questione abbia applicato la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 bis del DPR 600/73. La norma citata, infatti, individua la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di “commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari”.
Infine, non assume valore decisivo per ritenere sussistente il rapporto di agenzia il fatto che la società opponente nelle certificazioni uniche abbia indicato, per le somme corrisposte alla collaboratrice, la casuale “R”, propria delle “provvigioni corrisposte ad agenti o rappresentante di commercio”, poiché le dichiarazioni dei redditi non hanno valore negoziale o dispositivo e non implicano inversione dell'onere della prova (Cass. ord. 21511/18).
6.- Passando ad esaminare la posizione di risulta documentato che lo stesso è stato Persona_2 inquadrato dalla società opponente come agente con decorrenza dal 1.7.2014. L'ispettore ha però contestato la decorrenza del rapporto di agenzia dal secondo trimetre 2014 in virtù di due fatture emesse dal lavoratore: la n. 4 del 4.7.2014 riferita a “prestazione occasionale del mese di giugno” per l'importo netto di € 500,00; la n. 6 del 12.8.2014 riferita a “rimborso spese mese luglio 2014” per l'importo netto di € 500.
Il Tribunale ritiene che la fattura n. 6 del 12.8.2014 sia irrilevante ai fini della retrodatazione del rapporto di agenzia in esame, posto che la stessa: è stata emessa ad agosto 2014 e riferita a luglio 2014, periodo in cui era già in vigore dal 1.7.2014 il contratto di agenzia;
si riferisce ad un rimborso spese previsto all'art. 8 del contratto di agenzia;
sulla stessa è stata conteggiata la contribuzione . CP_1
Per quanto riguarda poi la fattura n. 4 del 4.7.2014, l'esiguità dell'importo fatturato (€ 500,00) e il suo carattere isolato, oltre alla mancanza di ulteriori indizi significativi (tali non essendo quelli già esaminati per la posizione di ovvero la ritenuta d'acconto prevista dal DPR Persona_1
600/1973, la natura commerciale del collaboratore, l'inserimento del suo nominativo nelle schede contabili della società, o, nel caso di specie, l'indicazione nella fattura in esame della ritenuta , CP_1
in quanto lasciata in bianco), portano ad escludere che le parti abbiano inteso realizzare una stabile collaborazione sin dal mese di giugno 2014, essendo plausibile la stipulazione del contratto di agenzia decorrente dal 1.7.2014 dopo la collaborazione occasionale riferita al mese precedente, per la cui pagina 6 di 8 fatturazione è stata adottato, quando era già vigente il contratto in questione, un modello di fattura riportante la ritenuta , presente nelle fatture successive, ma lasciata in bianco perché riferita al CP_1
periodo pregresso.
7.- Per quanto riguarda la posizione di e di , invece, il Tribunale ritiene Persona_3 Persona_4
che la presenza di fatture emesse in maniera continuativa e con cadenza mensile, per importi rilevanti, sia se considerati singolarmente che cumulativamente, anche rispetto a quelli fatturati nel periodo di vigenza dei rispettivi contratti di agenzia, siano circostanze fortemente indizianti della sussistenza di rapporti stabili di agenzia preesistenti alla stipulazione dei contratti in questione. In particolare, risulta documentato che è stato inquadrato dalla società opponente come agente con decorrenza Persona_3
dal 2.3.2015 e che da tale periodo ha emesso, come agente, fatture mensili, con numerazione progressiva per provvigioni variabili tra un massimo di € 2810 (marzo 2015) ed un minimo di € 1190
(agosto 2015) e che, prima di stipulare il contratto di agenzia ha emesso tre fatture: la n. 9 del
31.12.2014 riferita al mese di dicembre 2014 per € 1365,50; la n. 1 del 31.1.2015 riferita a gennaio
2015 per € 2.604,00 e la n. 2 del 28.2.2014 riferita a febbraio 20215 per la somma di € 2073,00.
Dunque, oltre agli elementi sopra esaminati (rilevanza degli importi fatturati con cadenza mensile e in continuità con quelli fatturati successivamente), vi è anche la numerazione progressiva a denotare che l'agente in questione ha operato con vincolo di esclusiva anche nei tre mesi che hanno preceduto la stipulazione del contratto di agenzia, e l'esclusiva è elemento naturale del contratto in questione ex art. 1743 c.c.
Con riferimento alla pozione di risulta documentato che quest'ultimo è stato Persona_4
inquadrato dalla società opponente come agente con decorrenza dal 1.7.2014 e che da tale periodo ha emesso, come agente, fatture mensili, con numerazione progressiva per provvigioni variabili tra un massimo di € 3.121,00 (ottobre 2014) ed un minimo di € 1312,00 (agosto 2015), di cui le prime due riferite entrambe al mese di luglio 2014 per importi rispettivamente di € 2204,00 e di € 2491,50, e che, prima di stipulare il contratto di agenzia ha emesso cinque fatture: la n. 4 del 20.2.2014 riferita al mese di gennaio 2014 per € 1957,00; la n. 5 del 25.3.2014 riferita a febbraio 2014 per € 1518,50, la n. 8 del
23.4.2014 riferita a marzo 2014 per € 1864,00; la n. 10 del 20.5.2014 riferita ad aprile 2014 per €
1719,50 e la n. 12 del 9.6.2014 riferita a maggio 2014 per € 2505,00, sulla quale sono stati pacificamente calcolati e versati i contributi Enasarco come agente plurimandatario. Quest'ultima circostanza, unitamente alla cadenza mensile della fatturazione e alla rilevanza degli importi in continuità con il periodo successivo alla stipulazione del contratto di agenzia, sono elementi che inducono a ritenere che il collaboratore abbia operato come agente plurimandatario, quindi con il pagina 7 di 8 vincolo della stabilità per conto della società opponente, anche nel periodo che ha preceduto la stipulazione del contratto di agenzia.
8.- L'opposizione è poi fondata nella parte in cui afferma l'insussistenza dell'obbligo di versamento del FIRR, trattandosi di obbligo di natura esclusivamente contrattuale previsto dagli AEC, la cui applicabilità è stata espressamente contestata da parte opponente e non provata da . Tali CP_1
accordi, infatti, non risultano richiamati dai contratti individuali, né vi sono elementi per ravvisare un richiamo tacito agli AEC (applicazione continua e costante dell'accordo da parte dei contraenti).
Non risulta pertanto dovuta dalla opponente la somma richiesta a titolo di FIRR.
9.- In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto comprensivo di somme non dovute;
l'opposizione per il resto deve essere rigettata, con condanna dell'opponente al pagamento delle residue somme, come da conteggio depositato in data 29.5.2024 e non specificamente contestato dalla società opponente nelle note successivamente depositate, ovvero: le somme di € 1.025,34 a titolo di contributi previdenziali evasi, € 908,56 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività
Istituzionali, € 250,00 per sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali;
per complessivi € 2.183,90.
10.- L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società opponente al pagamento in favore di della somma di € 2.183,90, CP_1
per i titoli di cui in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 8491/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. CASTELLUZZO GIUSEPPE
Ricorrente in opposizione contro
Controparte_1
Avv. FALCONI FRANCESCO
Resistente opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 10.3.23 la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1054/23 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, in data 16.2.23, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € 11.721,55 per contributi Controparte_1
e sanzioni richiesti dalla stessa in relazione all'accertamento ispettivo del 27.12.2017, che CP_1
aveva qualificato come rapporti di agenzia le collaborazioni esistenti tra la società stessa e CP_2
(posizione poi esclusa in sede di ricorso amministrativo), , ,
[...] Persona_1 Persona_2
e . Persona_3 Persona_4
A fondamento dell'opposizione la società, eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Bari ove hanno sede gli uffici dell'Ente che hanno condotto gli accertamenti ispettivi, ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., ha dedotto: che la posizione di è sovrapponibile a quella del marito, la Persona_1 Controparte_2
cui riconducibilità al rapporto di agenzia, inizialmente sostenuta in sede ispettiva, era stata esclusa dalla pagina 1 di 8 in fase di decisione del ricorso amministrativo presentato dalla società, avendo anche CP_1
al pari del marito, emesso tre sole fatture per importi differenti da marzo a maggio Persona_5
2014; che, con riferimento agli altri tre collaboratori - rispetto ai quali la aveva retrodatato la CP_1
decorrenza dei mandati di agenzia conferiti loro dalla società includendo nel conteggio dei contributi e della FIRR le poche e isolate fatture riferite al periodo pregresso - che non vi sono elementi per escludere il carattere occasionale delle prestazioni rese prima di formalizzare i mandati di agenzia;
che vi sono errori nella quantificazione della contribuzione e delle connesse sanzioni pretese, in quanto: con riferimento a , la ha calcolato la contribuzione dovuta, pari al Persona_3 CP_1
14,65% su 27.416,15, montante contributivo rettificato all'esito dell'accertamento ispettivo rispetto a quanto dichiarato dalla società per l'anno 2015, ovvero € 22.739,15, senza considerare che nel 2015 per gli agenti plurimandari il massimale su cui calcolare i contributi era di € 25.000,00, sicché la differenza tra i contributi richiesti e quelli versati era di € 331,22 e non di € 2.261,72; quanto alla posizione di , la fattura richiamata nel verbale ispettivo, la n. 12 del 9.6.2014, era stata Persona_4
redatta in regime di agente plurimandatario e come tale fatta rientrare nel conteggio dei contributi versati dalla società; che infine non sono dovute le somme richieste a titolo di FIRR e le connesse sanzioni, non essendo la società opponente iscritta ad alcuna associazione di categoria che ha sottoscritto gli accordi collettivi di settore, mentre i contratti sottoscritti con i propri agenti prevedono all'art. 12 il conteggio dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia in deroga a quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali.
2.- La , costituitasi in giudizio, precisato che la competenza del Tribunale Controparte_1
di Roma è radicata dal fatto che a Roma la ha la propria sede centrale e legale, ammesso CP_1 che per l'anno 2015 i contributi dovuti per ammontano ad € 331,21, sicché l'importo Persona_3 complessivamente dovuto dalla società opponente è di € 7.719,98, riferito, tra l'atro, ai contributi non versati e alle sanzioni applicate su tali contributi e non su quelli versati, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
A tal fine ha dedotto: che l'accantonamento del FIRR è dovuto in base agli AEC, applicabili alla società in quanto la stessa non risulta avervi derogato, avendo effettuato i relativi versamenti per i periodi regolarizzati;
che la stabilità dei rapporti di collaborazione esaminati è desumibile, tra l'altro, dai seguenti indizi: importi delle fatture esaminate, superiore ai 5.000,00 euro l'anno; si tratta di soggetti iscritti sia nella camera di commercio che alla come agenti;
la ritenuta d'acconto è stata calcolata nella CP_1
pagina 2 di 8 misura del 23% sul 50% dell'imponibile; i nominativi dei collaboratori figurano nelle schede contabili della società al fine di regolare i pagamenti in loro favore;
per alcune posizioni, i CUD emessi dalla società riportano la posizione del collaboratore nella voce R propria delle provvigioni corrisposte agli agenti di commercio;
alcune delle fatture esaminate riportano la ritenuta Enasarco.
Il tribunale osserva quanto segue.
3.- L'art. 444, comma 1, c.p.c. stabilisce che per le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore.
L'art. 444, comma 3, c.p.c. stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'ente.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di un accertamento ispettivo che ha ricondotto al contratto di agenzia alcuni rapporti di collaborazione ai fini del pagamento della contribuzione dovuta e all'applicazione delle connesse sanzioni civili.
Si rientra pertanto nell'ambito applicativo dell'ipotesi contemplata dall'art 444 comma 3 c.p.c.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, esclusa l'applicazione del comma 1 dell'art 444, c.p.c., va richiamato ed applicato, con riferimento al comma 3 citato,
l'orientamento di legittimità per cui spetta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro la competenza sulle cause aventi ad oggetto l'omissione contributiva contestata da , atteso che la CP_1
riscossione di tali contributi è centralizzata presso la sede di Roma (Cass. 3303/02).
4.- Nel merito, va preliminarmente ricordato che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (tra le tante,
Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno 1998, n. 5569 e Cass. 9686/2009).
Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è
pagina 3 di 8 occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass.
2828/16).
Quest'ultimo principio è stato enunciato con riferimento all'attività dei promotori finanziari, i quali, in base alla normativa di settore, possono assumere la veste di dipendenti, agenti o mandatari. In tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che se l'attività promozionale è svolta in base ad un mandato (che obbliga il mandatario a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante), eventualmente anche con rappresentanza (Cass. 18736/03), essa deve avere le caratteristiche del procacciamento d'affari, quanto al carattere episodico dell'attività, ovvero essere limitata a singoli affari determinati, e occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo e circoscritta alla mera segnalazione di clienti o alla sporadica raccolta di ordini, poiché, in caso contrario, essa è riconducibile all'agenzia. “L'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato e non dell'agenzia solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari” (Cass.
2828/16).
Al di fuori del mandato, che implica l'assunzione di un obbligo giuridico per il mandatario, la prestazione del procacciatore d'affari può essere resa anche nell'ambito di una collaborazione non limitata nel tempo (in tal senso Cass. 13629/05), ma, in tal caso, essa, per non assumere i caratteri del rapporto di agenzia, non deve perdere i connotati di episodicità e di non necessità e, quindi, si deve sostanziare nella mera segnalazione di clienti o nella sporadica raccolta di ordini con intervalli temporali tali da escludere l'esistenza di un impegno stabile.
Il "nomen iuris" assegnato dalle parti al contratto non è decisivo per la sua qualificazione, essendo necessario ricostruire la comune intenzione dei contraenti sia verificando la corrispondenza del
"nomen" con il contenuto negoziale (Cass 18303/07) sia valutando il loro comportamento anche successivo alla sua conclusione (art 1362 comma 2 c.c.).
Va poi ricordato che la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano (Cass. 20322/13).
Quanto all'entità dei compensi erogati al lavoratore, è stato precisato che risulta compatibile con il rapporto di agenzia anche la corresponsione di compensi apparentemente esigui, anche se non tali ove rapportati al basso costo dei prodotti commercializzati, in un sistema di acconti mensili dello stesso importo con successivi conguagli a fine anno, circostanze giudicate dalla Corte di Cassazione incompatibili con l'occasionalità e l'episodicità della prestazione (Cass. 12776/12). Così come è stato pagina 4 di 8 giudicato “incompatibile con l'occasionalità ed episodicità delle prestazioni proprie del procacciatore
d'affari” “il sistema della numerazione progressiva e consecutiva delle fatture, rilasciate con frequenza mensile e per importi considerevoli, senza una sostanziale variazione delle modalità di gestione del rapporto allorché lo stesso sia stato formalizzato” (Cass. 20322/13, in motivazione).
Inoltre, l'erogazione di compensi di rilevante entità in conseguenza di una attività posta in essere in maniera continuativa non appare compatibile con il rapporto di procacciamento di affari che per sua natura deve essere pur sempre episodico e occasionale.
Non costituisce, poi, ad avviso del Tribunale, sicuro indizio della stabilità del rapporto di agenzia,
l'eventuale superamento del limite dei 5.000,00 euro all'anno, previsto dall'art. 61 comma 2 del d.lgs.
276/03, trattandosi di un criterio distintivo finalizzato a ricondurre al contratto a progetto le collaborazioni che superano tale importo e a qualificare le altre come collaborazioni occasionali, quindi contemplato per altre fattispecie contrattuali.
Infine, spetta all'istituto previdenziale, il quale invoca il pagamento dei contributi, provare la sussistenza di un rapporto di agenzia in luogo di altre tipologie contrattuali dalle quali non scaturisce alcun obbligo di versamento di contributi previdenziali (Cass. 12776/12).
5.- Chiariti tali principi, venendo ad esaminare la posizione di dalla Persona_1
documentazione in atti si evince che la stessa ha emesso in favore della società opponente, la quale si occupa di offrire servizi di garanzia per auto e per moto e della vendita di pezzi di ricambio, le seguenti fatture: la n. 5 del 14.4.2014 per “provvigioni saltuarie marzo 2014” di € 1926,50, oltre IVA e ritenuta d'acconto; la n. 6 del 8.5.2014 per “provvigioni saltuarie aprile 2014” di € 1501,52, oltre IVA e ritenuta d'acconto; la n. 8 del 9.6.2014 per “provvigioni saltuarie maggio 2014” di € 1514,50, oltre IVA e ritenuta d'acconto.
Ad avviso del Tribunale, non ricorrono indici sufficientemente univoci per ricondurre la collaborazione in esame al contratto di agenzia. Ciò in quanto si è trattato di una collaborazione temporalmente circoscritta ai mesi di marzo, aprile e maggio 2014, con riferimento ai quali sono state emesse tre fatture non progressive e per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di circa € 5000,00, importo di per sé non particolarmente rilevante. Né risulta che tali provvigioni siano state erogate con un sistema di acconti e di successivi conguagli, sì da far ipotizzare un regime di stabilità, tale non potendosi ritenere il mero inserimento del nominativo della collaboratrice nelle schede contabili della società al fine di regolare i pagamenti in suo favore. Infatti, nell'ambito di tali schede contabili figura anche il nominativo di , la cui posizione, inizialmente inquadrata nel contratto di CP_2 CP_2
agenzia in sede ispettiva, è stata poi ricondotta al rapporto di procacciatore di affari in sede di decisione del ricorso amministrativo.
pagina 5 di 8 Il fatto poi che si sia trattato di una collaboratrice iscritta come agente nella camera di commercio ed iscritta, come agente, ad denota che la stessa ha intrattenuto rapporti di agenzia con società CP_1
diverse dalla odierna ricorrente, il che non costituisce di per sé indizio del carattere stabile del rapporto in esame.
Inoltre, nessun rilievo può avere, ai fini della qualificazione del rapporto contrattuale in esame e diversamente da quanto ipotizzato dalla difesa di , il fatto che la società opponente, sui CP_1 compensi percepiti dalla collaboratrice in questione abbia applicato la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 bis del DPR 600/73. La norma citata, infatti, individua la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di “commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari”.
Infine, non assume valore decisivo per ritenere sussistente il rapporto di agenzia il fatto che la società opponente nelle certificazioni uniche abbia indicato, per le somme corrisposte alla collaboratrice, la casuale “R”, propria delle “provvigioni corrisposte ad agenti o rappresentante di commercio”, poiché le dichiarazioni dei redditi non hanno valore negoziale o dispositivo e non implicano inversione dell'onere della prova (Cass. ord. 21511/18).
6.- Passando ad esaminare la posizione di risulta documentato che lo stesso è stato Persona_2 inquadrato dalla società opponente come agente con decorrenza dal 1.7.2014. L'ispettore ha però contestato la decorrenza del rapporto di agenzia dal secondo trimetre 2014 in virtù di due fatture emesse dal lavoratore: la n. 4 del 4.7.2014 riferita a “prestazione occasionale del mese di giugno” per l'importo netto di € 500,00; la n. 6 del 12.8.2014 riferita a “rimborso spese mese luglio 2014” per l'importo netto di € 500.
Il Tribunale ritiene che la fattura n. 6 del 12.8.2014 sia irrilevante ai fini della retrodatazione del rapporto di agenzia in esame, posto che la stessa: è stata emessa ad agosto 2014 e riferita a luglio 2014, periodo in cui era già in vigore dal 1.7.2014 il contratto di agenzia;
si riferisce ad un rimborso spese previsto all'art. 8 del contratto di agenzia;
sulla stessa è stata conteggiata la contribuzione . CP_1
Per quanto riguarda poi la fattura n. 4 del 4.7.2014, l'esiguità dell'importo fatturato (€ 500,00) e il suo carattere isolato, oltre alla mancanza di ulteriori indizi significativi (tali non essendo quelli già esaminati per la posizione di ovvero la ritenuta d'acconto prevista dal DPR Persona_1
600/1973, la natura commerciale del collaboratore, l'inserimento del suo nominativo nelle schede contabili della società, o, nel caso di specie, l'indicazione nella fattura in esame della ritenuta , CP_1
in quanto lasciata in bianco), portano ad escludere che le parti abbiano inteso realizzare una stabile collaborazione sin dal mese di giugno 2014, essendo plausibile la stipulazione del contratto di agenzia decorrente dal 1.7.2014 dopo la collaborazione occasionale riferita al mese precedente, per la cui pagina 6 di 8 fatturazione è stata adottato, quando era già vigente il contratto in questione, un modello di fattura riportante la ritenuta , presente nelle fatture successive, ma lasciata in bianco perché riferita al CP_1
periodo pregresso.
7.- Per quanto riguarda la posizione di e di , invece, il Tribunale ritiene Persona_3 Persona_4
che la presenza di fatture emesse in maniera continuativa e con cadenza mensile, per importi rilevanti, sia se considerati singolarmente che cumulativamente, anche rispetto a quelli fatturati nel periodo di vigenza dei rispettivi contratti di agenzia, siano circostanze fortemente indizianti della sussistenza di rapporti stabili di agenzia preesistenti alla stipulazione dei contratti in questione. In particolare, risulta documentato che è stato inquadrato dalla società opponente come agente con decorrenza Persona_3
dal 2.3.2015 e che da tale periodo ha emesso, come agente, fatture mensili, con numerazione progressiva per provvigioni variabili tra un massimo di € 2810 (marzo 2015) ed un minimo di € 1190
(agosto 2015) e che, prima di stipulare il contratto di agenzia ha emesso tre fatture: la n. 9 del
31.12.2014 riferita al mese di dicembre 2014 per € 1365,50; la n. 1 del 31.1.2015 riferita a gennaio
2015 per € 2.604,00 e la n. 2 del 28.2.2014 riferita a febbraio 20215 per la somma di € 2073,00.
Dunque, oltre agli elementi sopra esaminati (rilevanza degli importi fatturati con cadenza mensile e in continuità con quelli fatturati successivamente), vi è anche la numerazione progressiva a denotare che l'agente in questione ha operato con vincolo di esclusiva anche nei tre mesi che hanno preceduto la stipulazione del contratto di agenzia, e l'esclusiva è elemento naturale del contratto in questione ex art. 1743 c.c.
Con riferimento alla pozione di risulta documentato che quest'ultimo è stato Persona_4
inquadrato dalla società opponente come agente con decorrenza dal 1.7.2014 e che da tale periodo ha emesso, come agente, fatture mensili, con numerazione progressiva per provvigioni variabili tra un massimo di € 3.121,00 (ottobre 2014) ed un minimo di € 1312,00 (agosto 2015), di cui le prime due riferite entrambe al mese di luglio 2014 per importi rispettivamente di € 2204,00 e di € 2491,50, e che, prima di stipulare il contratto di agenzia ha emesso cinque fatture: la n. 4 del 20.2.2014 riferita al mese di gennaio 2014 per € 1957,00; la n. 5 del 25.3.2014 riferita a febbraio 2014 per € 1518,50, la n. 8 del
23.4.2014 riferita a marzo 2014 per € 1864,00; la n. 10 del 20.5.2014 riferita ad aprile 2014 per €
1719,50 e la n. 12 del 9.6.2014 riferita a maggio 2014 per € 2505,00, sulla quale sono stati pacificamente calcolati e versati i contributi Enasarco come agente plurimandatario. Quest'ultima circostanza, unitamente alla cadenza mensile della fatturazione e alla rilevanza degli importi in continuità con il periodo successivo alla stipulazione del contratto di agenzia, sono elementi che inducono a ritenere che il collaboratore abbia operato come agente plurimandatario, quindi con il pagina 7 di 8 vincolo della stabilità per conto della società opponente, anche nel periodo che ha preceduto la stipulazione del contratto di agenzia.
8.- L'opposizione è poi fondata nella parte in cui afferma l'insussistenza dell'obbligo di versamento del FIRR, trattandosi di obbligo di natura esclusivamente contrattuale previsto dagli AEC, la cui applicabilità è stata espressamente contestata da parte opponente e non provata da . Tali CP_1
accordi, infatti, non risultano richiamati dai contratti individuali, né vi sono elementi per ravvisare un richiamo tacito agli AEC (applicazione continua e costante dell'accordo da parte dei contraenti).
Non risulta pertanto dovuta dalla opponente la somma richiesta a titolo di FIRR.
9.- In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto comprensivo di somme non dovute;
l'opposizione per il resto deve essere rigettata, con condanna dell'opponente al pagamento delle residue somme, come da conteggio depositato in data 29.5.2024 e non specificamente contestato dalla società opponente nelle note successivamente depositate, ovvero: le somme di € 1.025,34 a titolo di contributi previdenziali evasi, € 908,56 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività
Istituzionali, € 250,00 per sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali;
per complessivi € 2.183,90.
10.- L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società opponente al pagamento in favore di della somma di € 2.183,90, CP_1
per i titoli di cui in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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