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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 26.7.2024
da
C.F. , nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Romania, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Vogliano,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E (C.F. ), nato il [...] in CP_1 C.F._2
Romania, rappresentato e difeso dall'Avv. Lauretta Alberti, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Oradea
(Romania) in data 24.7.2004 in regime di separazione dei beni,
matrimonio trascritto in Italia nel Comune di Castel San Giovanni
(PC) (atto di matrimonio n. 5, anno 2018, parte II, serie C)
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
SENTENZA
- Visto il ricorso congiunto con domanda cumulativa di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
26.7.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, omo logando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio;
- Rilevato che con sentenza non definitiva n. 35/2025 emessa in data
22.1.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e omologando le condizioni di Parte_1 CP_1
separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, prov vedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le Parti;
- Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a
“rimettere la causa, con separata ordinanza, davanti al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione, sez. I,
16/10/2023, n. 28727);
- Rilevato che con ordinanza in data 22.1.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente designato per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.10.2025 per il deposito di note scritte in s ostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data;
- Rilevato che con nota depositata in data 24.10.2025, il Difensore di dava atto della revoca del consenso rispetto alla domanda CP_1
congiunta di scioglimento del matrimonio da parte del proprio assistito;
- Rilevato che con provvedimento in data 29.10.2025, la Presidente
delegata fissava l'udienza del 18.11.2025 per comparizione personale delle parti su richiesta della Difesa di CP_1
- Rilevato che a quell'udienza compariva il sig. personalmente, CP_1
assistito dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per
[...]
il quale dichiarava “A dire il vero io non ero Parte_1
d'accordo sin dall'inizio a separarmi e poi a divorziare per motivi
religiosi in quanto io sono cristiano evangelico. E' stata mia moglie
a insistere e io ho firmato, poi mi sono confrontato con un sacerdote
e anche con i genitori di mia moglie e quindi io revoco il mio consenso
al divorzio. Non so perché mia moglie o ggi non è presente perché non
ci sentiamo. Io quando ho incontrato le mie figlie l'ultima volta ho
detto che avrei visto la loro mamma in udienza ma loro non ne
sapevano niente”;
- Rilevato che il Difensore di a fronte della revoca del CP_1
consenso allo scioglimento del matrimonio ad opera del proprio assistito, chiedeva dichiararsi l'estinzione del procedimento;
- Considerato che il mancato deposito di note scritte e la mancata comparizione di deve intendersi rinuncia alla Parte_1
domanda di divorzio;
- Rilevato che, quanto alle spese processuali, considerato l'esito del giudizio, si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza,
Già pronunciata con sentenza non definitiva n. 35/2025 del 22
gennaio 2025, pubblicata il 27 gennaio 2025, passata in giudicato, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
provvedendo sulla domanda proposta dalle stesse parti di scioglimento del matrimonio,
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- Spese compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti