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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
NA BR, a seguito dell'udienza del 24/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg
10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14959 /2023 R.G. vertente
TRA
, (c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/12/1959, rappresentata e difesa dall'avv. POTENZA SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL AR, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana
INPS di Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/08/2023, l'istante, premesso di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100% inv. civ.)
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti di vita quotidiani ai sensi della L. 18/1980, ha lamentato che, a seguito di visita di revisione del 13.12.2021, è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%, con conseguente revoca della prestazione;
di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della consulenza resa nella fase ATP dal Dott. , il quale ha riconosciuto la Persona_1
ricorrente invalida al 60% dalla data della visita di revisione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudice, ravvisata la necessità, ha chiesto chiarimenti al ctu nominato nella fase Atp, dott. , il quale non ha depositato i citati chiarimenti;
Persona_1
indi, a fronte dell'inoperosità del medico legale, è stato nominato quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Depositata nuova relazione tecnica, disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto del deposito delle note della sola parte ricorrente;
accertata la mancata comparizione dell' CP_1
2 lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007;
Cass. civ., sez. un., 01-02-2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n.
12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (pensione di inabilità
o, in subordine, assegno di invalidità civile).
Tuttavia, nella presente fase del giudizio, il ctu ha accertato quanto Pt_1 segue: “… va osservato che nella sua attualità l'esplorazione semiologica fisica della P. effettuata nel corso delle operazioni di CTU ha consentito di evidenziare, unitamente con le risultanze dell'esame del dato documentale, che Parte_1
, dell'età di anni 66, è affetta dal seguente complesso morboso:
[...]
• Esiti chirurgici “datati” (Marzo 2019) di mastectomia e svuotamento ascellare sinistro per carcinoma duttale infiltrante G3 con localizzazioni secondarie D5-
D6;
3 • insufficienza venosa cronica agli arti inferiori nosograficamente inquadrabile - secondo parametri clinici- in una classe I secondo LE e AI ed anamnesi poistiva per episodio di trombosi venosa;
• Artrosi vertebrale realizzante modesto impegno funzionale in soggetto con conservate autonomie personali, nella deambulazione e nei passaggi posturali;
• Diverticolosi del colon non realizzante riverberi clinicamente apprezzabili sulle condizioni cliniche generali (classe I di danno) in soggetto con anamnesi positiva per polipectomia del colon;
• Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di discreta entità.
In base alla Tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M.
5.2.92 riteniamo che le patologie diagnosticate siano produttive delle seguenti invalidità:
i) Al più del 70% trattandosi di neoplasia potenzialmente guarita, ma con postumi importanti (mastectomia sinistra ed esiti chirurgici di svuotamento ascellare sinistro) -vedi cod. 92323-);
ii) ii) Al più del 20% per quanto attiene la patologia vascolare, valutabile in
Per ragione del 20% (cfr.: et Cedam, 2009); Per_3
iii) iii) Al più del 15% per la patologia osteoarticolare, tenuto conto dell'espressività sintomatologica della stessa (cfr.: in quota paarte il cod. 7001); iv) iv) Al più del 30% per la psicopatia diganosticata (cfr.: valutazione media tra i cod. 2205 e 2206).
Non riteniamo che le ulteriori condizioni morbose determinano il raggiungimento del minimo valutabile in tale ambito valutativo.
Ai fini della valutazione complessiva medico-legale delle patologie diagnosticate, poiché nella fattispecie trattasi di affezioni coesistenti tra loro, è stata applicata la formula Balthazard prevista specificamente dal D.M. 5.2.92
Da detto calcolo, si evince le affezioni nella Sig. siano Parte_1
produttive di invalidità pari all'86% (ottantasei percento).
Ne consegue che la P. può ritenersi ALLO STATO invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'86% dalla data della revisione amministrativa e quindi a far data dal 13.12.21”.
4 Il ctu ha evidenziato le contraddizioni presenti nella relazione del ctu nominato nella prima fase (ATO).
Va accertato, pertanto, che l'istante è invalida all'86% dalla data della visita di revisione (13.12.2021).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei ratei, si ritiene di dover uniformarsi all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n. 27010).
La domanda va pertanto accolta nei termini suddetti
Va precisato comunque che per i ratei maturati dal 1° gennaio 1992 in poi sono dovuti gli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione di valore del credito, ai sensi art. 16, 6° c. della L. n. 412/91.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. NA BR - così provvede
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura pari all'86% dal 13/12/2021;
5 - condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
2300,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avvocato antistatario.
- Pone le spese peritali a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 24.09.2025 – 1-10.2025
Il Giudice
RT ZI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
NA BR, a seguito dell'udienza del 24/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg
10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14959 /2023 R.G. vertente
TRA
, (c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/12/1959, rappresentata e difesa dall'avv. POTENZA SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL AR, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana
INPS di Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/08/2023, l'istante, premesso di essere stata riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100% inv. civ.)
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti di vita quotidiani ai sensi della L. 18/1980, ha lamentato che, a seguito di visita di revisione del 13.12.2021, è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55%, con conseguente revoca della prestazione;
di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della consulenza resa nella fase ATP dal Dott. , il quale ha riconosciuto la Persona_1
ricorrente invalida al 60% dalla data della visita di revisione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudice, ravvisata la necessità, ha chiesto chiarimenti al ctu nominato nella fase Atp, dott. , il quale non ha depositato i citati chiarimenti;
Persona_1
indi, a fronte dell'inoperosità del medico legale, è stato nominato quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Depositata nuova relazione tecnica, disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto del deposito delle note della sola parte ricorrente;
accertata la mancata comparizione dell' CP_1
2 lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007;
Cass. civ., sez. un., 01-02-2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n.
12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (pensione di inabilità
o, in subordine, assegno di invalidità civile).
Tuttavia, nella presente fase del giudizio, il ctu ha accertato quanto Pt_1 segue: “… va osservato che nella sua attualità l'esplorazione semiologica fisica della P. effettuata nel corso delle operazioni di CTU ha consentito di evidenziare, unitamente con le risultanze dell'esame del dato documentale, che Parte_1
, dell'età di anni 66, è affetta dal seguente complesso morboso:
[...]
• Esiti chirurgici “datati” (Marzo 2019) di mastectomia e svuotamento ascellare sinistro per carcinoma duttale infiltrante G3 con localizzazioni secondarie D5-
D6;
3 • insufficienza venosa cronica agli arti inferiori nosograficamente inquadrabile - secondo parametri clinici- in una classe I secondo LE e AI ed anamnesi poistiva per episodio di trombosi venosa;
• Artrosi vertebrale realizzante modesto impegno funzionale in soggetto con conservate autonomie personali, nella deambulazione e nei passaggi posturali;
• Diverticolosi del colon non realizzante riverberi clinicamente apprezzabili sulle condizioni cliniche generali (classe I di danno) in soggetto con anamnesi positiva per polipectomia del colon;
• Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di discreta entità.
In base alla Tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M.
5.2.92 riteniamo che le patologie diagnosticate siano produttive delle seguenti invalidità:
i) Al più del 70% trattandosi di neoplasia potenzialmente guarita, ma con postumi importanti (mastectomia sinistra ed esiti chirurgici di svuotamento ascellare sinistro) -vedi cod. 92323-);
ii) ii) Al più del 20% per quanto attiene la patologia vascolare, valutabile in
Per ragione del 20% (cfr.: et Cedam, 2009); Per_3
iii) iii) Al più del 15% per la patologia osteoarticolare, tenuto conto dell'espressività sintomatologica della stessa (cfr.: in quota paarte il cod. 7001); iv) iv) Al più del 30% per la psicopatia diganosticata (cfr.: valutazione media tra i cod. 2205 e 2206).
Non riteniamo che le ulteriori condizioni morbose determinano il raggiungimento del minimo valutabile in tale ambito valutativo.
Ai fini della valutazione complessiva medico-legale delle patologie diagnosticate, poiché nella fattispecie trattasi di affezioni coesistenti tra loro, è stata applicata la formula Balthazard prevista specificamente dal D.M. 5.2.92
Da detto calcolo, si evince le affezioni nella Sig. siano Parte_1
produttive di invalidità pari all'86% (ottantasei percento).
Ne consegue che la P. può ritenersi ALLO STATO invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'86% dalla data della revisione amministrativa e quindi a far data dal 13.12.21”.
4 Il ctu ha evidenziato le contraddizioni presenti nella relazione del ctu nominato nella prima fase (ATO).
Va accertato, pertanto, che l'istante è invalida all'86% dalla data della visita di revisione (13.12.2021).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei ratei, si ritiene di dover uniformarsi all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n. 27010).
La domanda va pertanto accolta nei termini suddetti
Va precisato comunque che per i ratei maturati dal 1° gennaio 1992 in poi sono dovuti gli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione di valore del credito, ai sensi art. 16, 6° c. della L. n. 412/91.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. NA BR - così provvede
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura pari all'86% dal 13/12/2021;
5 - condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
2300,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avvocato antistatario.
- Pone le spese peritali a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 24.09.2025 – 1-10.2025
Il Giudice
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