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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile – Ufficio Procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati dott. Ugo Scavuzzo Presidente dott. Daniele Carlo Madia Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario n. 64-1/2024 nei confronti di Controparte_1 liquidazione, con sede legale in Messina, via Corbino Orso Z.I.R., P.IVA.: , P.IVA_1 numero REA: ME - 143029, in persona del liquidatore sig. Controparte_2 visto il ricorso depositato ai sensi dell'art. 38 CC.II. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 16 agosto 2024 con cui è stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della per debiti Controparte_3 verso l'Erario di importo pari ad euro 1.246.985,57, come emerso dalla documentazione acquisita in sede istruttoria di cui alla nota n. 59-AL-GF/24 prot. del 22 luglio 2024 della
Sezione di PG delegata;
rilevato che il contraddittorio si è ritualmente instaurato, essendosi la società in epigrafe generalizzata costituita in data 15 ottobre 2024 con il patrocinio dell'avv. Valeria
Bisignano, giusta procura in atti;
rilevato che ai sensi del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
l'“impresa minore”, non assoggettata alla liquidazione giudiziale, deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”. rilevato, in particolare, quanto disposto expressis verbis dall'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 ai sensi del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”; rilevato, altresì, che la disposizione innanzi richiamata è analoga a quella di cui all'art. 1, co. 2, l. fall., che ugualmente gravava l'imprenditore dell'onere della prova di non avere posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti;
1 vista la memoria difensiva del 9 gennaio 2025 della con Controparte_3 cui è stato evidenziato:
a) che l'attivo patrimoniale, a causa di un errore commesso nella redazione del bilancio inerente l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2007 – errore relativo al riporto di un credito verso l'Erario – risulterebbe inferiore alla soglia di euro 300.000,00 di cui all'art. 2 CC.II.;
b) che la posizione debitoria pari ad euro 1.249.452,00, in seguito all'annullamento della cartella esattoriale n. 2952012003268887700 per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30792/2024, andrebbe ridotta di euro 573.378,57;
c) che la restante quota debitoria si riferirebbe a cartelle di pagamento i cui debiti si sarebbero estinti per intervenuta prescrizione degli stessi, di talchè l'esposizione debitoria risulterebbe inferiore alla soglia prevista dall'art. 2 CC.II. ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale;
d) che, in relazione al diverso quantum dell'esposizione debitoria della è CP_3 stata spiegato atto di citazione in opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. nel diverso procedimento innanzi al Tribunale di Messina di cui al n . 9/2025 R.G.;
e) che, conseguentemente alle doglianze sopra esposte, avrebbe dovuto rigettarsi la domanda di apertura di liquidazione giudiziale o, in subordine, disporsi la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio n. 9/2025 R.G.; ritenuto che le doglianze ut supra rappresentate non meritano accoglimento per i seguenti motivi:
a) preliminarmente deve evidenziarsi che il quantum relativo alla posizione debitoria della è oggetto di contestazione nel separato giudizio di cui Controparte_3 al n. 9/2025 R.G. - non ancora definito - e che la mera pendenza di un giudizio in cui siano oggetto di contestazione taluni debiti non dà luogo alla sospensione del presente procedimento, posto peraltro che il CC.II. contempla la possibilità di sospendere il procedimento, ai sensi dell'art. 52 CC.II, soltanto in sede di impugnazione;
b) sebbene ogni autonoma valutazione sia rimessa alle valutazioni dell'A.G. innanzi alla quale è stato incardinato il separato procedimento n. 9/2025 R.G., deve comunque evidenziarsi che, agli atti, è stata depositata soltanto l'ordinanza della Cassazione n.
30792/2024 – con cui è stata cassata la sentenza impugnata– dal contenuto della quale non è tuttavia possibile evincere né l'importo della cartella di pagamento oggetto di annullamento né gli estremi della cartella di pagamento medesima, non risultando siffatti dati indicati all'interno della suddetta ordinanza e non essendo, d'altra parte, stati depositati nel presente procedimento gli ulteriori atti connessi all'ordinanza de qua;
c) deve, altresì, considerarsi che, anche qualora la posizione debitoria fosse ridotta dell'importo di euro 573.378,57, permarrebbe il requisito del superamento della soglia debitoria di euro 500.00,00, non apparendo fondate – anche alla luce della valutazione seppure sommaria che in questa sede è possibile porre in essere – le ulteriori doglianze relative all'intervenuta prescrizione dei debiti relativi alle restanti cartelle di pagamento.
A tale rilievo si perviene alla luce di plurimi indici:
- agli atti non è stata fornita prova alcuna dell'impugnazione delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione;
2 - dagli atti prodotti risulterebbe, peraltro, che per gli stessi debiti relativi alle cartelle di pagamento di cui si asserisce l'intervenuta prescrizione sia stata incardinata azione esecutiva con pignoramento trascritto in data 24 novembre 2014 nn. 20912/28843 – atto interruttivo della prescrizione – sicchè, anche tenuto conto della proroga dei termini di prescrizione operata dall'art. 67 del D.L. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione non può considerarsi inutilmente decorso;
- dagli atti prodotti risulta che nell'agosto del 2010, nel giugno 2016 e nel luglio 2018
l' abbia reiteratamente notificato alla Controparte_4 Controparte_3
tre avvisi di iscrizione ipotecaria in cui l'Agenzia expressis verbis
[...] comunicava “Gentile contribuente, a tutt'oggi non risulta pagato l'importo, oltre interessi di mora e accessori di legge, relativo agli atti della riscossione indicati nell'allegato elenco” rappresentando altresì di aver proceduto, per l'inutile decorso del termine utile per il pagamento, ad iscrivere ipoteca sui beni immobili intesa alla suddetta società.
Orbene, la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 18305 del 3 settembre 2020 richiamata dalla difesa – diversamente da quanto da quest'ultima sostenuto – evidenzia che “alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l'idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod.civ., e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito”.
Peraltro, gli orientamenti successivi alla sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata hanno più puntualmente e condivisibilmente affermato che “In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta
l'interruzione della prescrizione del credito tributario (v. Cass. civ. 22267 del 6 agosto
2024; in senso conforme Cass. civ. 14213 del 2022; Cass. civ. 850 del 2021) di talchè, alla luce della sommaria delibazione che è possibile operare in questa sede e di tutte le considerazioni testè esposte, la prescrizione dei debiti oggetto delle cartelle di pagamento contestate non può ritenersi inutilmente decorso;
d) anche la contestazione del quantum dell'attivo, fondata sul dedotto errore commesso nella redazione del bilancio inerente all'esercizio finanziario al 31 dicembre 2007 – errore relativo al riporto di un credito verso l'Erario – è da ritenersi priva di pregio, ove si consideri che trattasi di un errore rilevato soltanto in questa sede processuale, laddove – diversamente – il bilancio all'epoca approvato avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione entro l'approvazione del bilancio successivo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2434 bis c.c. e 2479 ter c.c.);
3 ritenuto, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni testè esposte, che sussiste il presupposto soggettivo del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma I, lett. d) e 121 del D.lgs 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Impresa); ritenuto, a tal fine, che è sufficiente considerare la considerevole esposizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito istante, superiore a 500 mila euro;
considerato, in particolare, che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento,
e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte ( vedi
Cassazione n. 4660 del 05.11.2020, n. 28193/2020); considerato che la società ha accumulato ingentissimi debiti nei confronti dell'erario per euro 1.246.985,57; considerato, altresì, che non è possibile formulare prognosi positiva alcuna in ordine alla circostanza che la società possa far fronte con gli ordinari mezzi di pagamento alla ingentissima esposizione debitoria accumulata;
considerato, pertanto, che sono stati certamente superati i limiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d) CC.II.; considerato che sussiste lo stato di insolvenza della precisandosi che per CP_3 insolvenza deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CC.II. “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; considerato che l'inadempimento della alle obbligazioni vantate CP_3 dall'erario costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza; considerato, altresì, che i debiti sono certamente superiori alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II., avuto riguardo anche solamente al credito degli istanti;
considerato che
, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un curatore avente i requisiti ivi previsti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 45, 49, 121, 125, 126, 193 e ss., 356 e 358 CC.II.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di liquidazione, con sede legale in Messina, via Controparte_1
Corino Orso Z.I.R., P.IVA.: , numero REA: ME - 143029, in persona del P.IVA_1 liquidatore sig. ; Controparte_2
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo;
NOMINA
Curatore l'avv. ANTONIO ARENA del Foro di Messina
ORDINA
4 al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà
d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
5 Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
1. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
2. la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
4. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
6 5. il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 27 giugno 2025 ore 10:40 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al
Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio
7 del registro delle imprese di Messina, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della II Sezione Civile del Tribunale di Messina il giorno 6 febbraio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Carmela D'Angelo dott. Ugo Scavuzzo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
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