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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei Magistrati:
AN AT LO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
RT AC AR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1098/2024 RG, riservata in decisione in data 27.11. 2025 e vertente tra in persona del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Parte_1 dall'Avv. Giulia Di Donato giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Via Firenze n.117;
appellante e
, assistito e difeso dagli Avv.ti Benito Marcanio e Domenico Massaro giusta procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in
Celano, Via della Sanità n.2;
appellato nonché
Controparte_2
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 373/2024, pubblicata il 14.10.2024 nel procedimento civile iscritto al n. 1724/2017 in materia di risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 373/2024, pubblicata in data 14.10.2024 e notificata a cura dell'attore in data 30.10.2024, resa dal Giudice Dott. Mario Cervellino nel giudizio rubricato al n. 1724/2017 di R.G., così provvedere:
1) rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile ed infondata o, in subordine, contenere la quota di responsabilità ascrivibile alla convenuta in ragione dell'esimente del fortuito e/o riconoscere e dichiarare che l'attore ha colposamente concorso a cagionare il danno, determinando la quota percentuale nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, procedendo alla corrispondente riduzione della somma da risarcire;
2) in ogni caso, disporre che l'importo del danno da risarcire determinato all'attualità venga prima devalutato al momento della verificazione del sinistro e, solo all'esito di detta devalutazione, maggiorato della rivalutazione e degli interessi dalla data dell'evento dannoso;
3) dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. 636.014.0000901879 stipulata con la
[...]
e, quindi, l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo alla Parte_2
e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla Controparte_3 Parte_2 nei confronti della
[...] Controparte_3
4) condannare alla restituzione in favore della dell'importo di € 75.943,01 il Sig. Controparte_3
, di € 6.690,60 l'Avv. Benito Marcanio e di € 5.980,00 l'Avv. Domenico Massaro, come da Controparte_1 attestazioni di pagamento in atti.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa così giudicare:
In via principale, nel merito: Respingere tutti i motivi di gravame avanzati da controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto.
Confermare integralmente la sentenza appellata, n. 373/2024 pubblicata il 14/10/2024 – RG n. 1724/2017 –
Rep. 457/2024 del 14.10.2024, resa dal Tribunale Ordinario di Avezzano – Sezione Civile, Giudice Dott. Mario
Cervellino; e, per l'effetto, condannare la C.F. e P. IVA con sede Controparte_3 P.IVA_1 in Milano, alla Via Ignazio Gardella n. 2, in persona del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, nonché la P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, in via solidale e nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di Euro 69.542,00, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore, che sarà riconosciuta dal Giudicante, oltre spese di C.T.U..
Il tutto con condanna alle spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dei procuratori i quali si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ebbe così a decidere:
PQM
1.Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della convenuta Controparte_4
con riguardo all'infortunio occorso a la condanna a risarcirgli i danni patrimoniali e
[...] Controparte_1 non patrimoniali derivanti dallo stesso, che si liquidano in complessivi euro 69.542,00
(sessantanovemilacinquecentoquarantadue), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo;
CO parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 10.000,00 (diecimila) per compensi oltre accessori come per legge;
PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU espletata nel giudizio;
CO la a manlevare integralmente la convenuta Controparte_3 Controparte_4
[... dalle conseguenze economiche negative a carico della stessa derivanti dalla presente sentenza, in termini di risarcimento del danno e spese di giudizio, come sopra liquidati.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Tribunale.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1 Controparte_4 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità ex articolo 2051 c.c.,
[...] della convenuta per il sinistro da lui subito, durante una partita di calcetto svoltasi all'interno di impianto gestito dalla detta società sportiva, con conseguenti gravi postumi invalidanti;
condannare la predetta SSD al risarcimento dei danni subiti in conseguenza, quantificati in complessivi euro 186.328,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Deduceva a sostegno che nel corso di una partita di calcetto, svoltasi a Celano nella serata del 13.8.2016, presso il campo di calcetto gestito dalla convenuta, sito in Via della Torre 88, a seguito di una caduta avvenuta nel corso del gioco, impattava con il braccio sinistro contro uno dei pali in ferro posti a sostegno della recinzione del campo, riportando gravi lesioni, meglio specificate nella documentazione sanitaria prodotta in atti.
Si costituiva la convenuta, contestando le avverse deduzioni e richieste, in particolare sostenendo che nel caso di specie non sarebbero ricorsi i presupposti per il riconoscimento della responsabilità del custode ex art. 2051, c.c., risultando configurabile condotta colposa dell'infortunato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito. Chiedeva, in ogni caso, autorizzarsi chiamata in garanzia del terzo Controparte_3
La chiamata, autorizzata dal G.I., con differimento dell'udienza di comparizione, veniva ritualmente effettuata.
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni e richieste, preliminarmente Controparte_3 eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.4 c.p.c., quindi nel merito affermando l'insussistenza della responsabilità della società convenuta in ordine all'infortunio, sia per la non configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2051, c.c., sia per l'asserita condotta colposa dell'attore; in via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento della responsabilità della convenuta, concludeva chiedendo nell'ordine, di rigettare la richiesta di manleva, alla luce delle clausole della polizza assicurativa, o, comunque, di contenerla nei limiti del massimale e delle dette clausole, in ogni caso di escludere dalla richiesta di manleva le spese relative al giudizio, essendo la convenuta patrocinata da difensore non indicato dall'assicurazione.
Il GI, rigettata alla prima udienza l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie, depositate le quali, con ordinanza, in data 6.3.2019, ammetteva le prove orali richieste nei limiti indicati nel provvedimento, riservando all'esito, ammissione di CTU.
Espletata la prova orale, il G.I., ritenuto di poter formulare una prognosi favorevole in ordine alla fondatezza in punto di an della domanda, disponeva CTU medico legale per accertare l'entità dei danni patiti dall'infortunato, nominando all'uopo il dott. cui conferiva l'incarico di rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti: “ a) Descriva le condizioni attuali di salute di con particolare riferimento Controparte_1 al sinistro del 13 agosto 2016; b) Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuali di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito”.
Depositata la CTU, la causa era avviata a decisione e trattenuta a tal fine dal giudice con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.”.
3. Il Tribunale, come premesso, ha accolto la domanda.
4. Ha proposto appello insistendo per la riforma della sentenza impugnata per i tre motivi in Controparte_5 seguito meglio specificati ed insistendo, preliminarmente per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, limitatamente all'importo di Euro 11.493,59 avendo il Tribunale, in sede di liquidazione del danno, nell'utilizzare le Tabelle di Milano relative all'anno 2024, calcolato erroneamente l'importo dovuto all'attualità maggiorandolo di rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, omettendo di devalutare prima la somma calcolata all'attualità e così determinando una locupletazione e/o ingiustificato arricchimento in favore dell'attore di Euro 11.493,59.
5. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità e il Controparte_1 rigetto dell'istanza di sospensione ex art 283 cpc e l'applicazione nei confronti dell'appellante della sanzione ex art 283 cpc e, nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato con conferma della sentenza gravata, aggiungendo richiesta di condanna della e della al CP_3 Controparte_4 pagamento, in via solidale, della somma di Euro 69.542,00 oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento sino al soddisfo ovvero alla diversa somma maggiore o minore riconosciuta oltre spese di
Ctu e condanna alle spese di entrambi i giudizi da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari: si premette che detta richiesta appare palesemente ultronea dato che dette parti sono già state condannate in primo grado, nel senso che è stata condannata a risarcire i danni a e la a CP_4 CP_1 CP_3 manlevarla al riguardo.
6. non si è costituita in appello e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2
7. Con ordinanza del 26.03.2025 questa Corte, nel ritenere fondata l'inibitoria proposta da parte appellante in ordine all'erroneità del calcolo effettuato dal Tribunale in sede di liquidazione del danno (dato che aveva calcolato l'importo dovuto all'attualità, utilizzando le Tabelle milanesi relative all'anno 2024 e maggiorato detto importo di rivalutazione ed interessi “dalla data dell'evento dannoso, sino al soddisfo”, omettendo in tal modo erroneamente di devalutare alla data del fatto ( 13.8.2016) l'importo calcolato all'attualità e così determinando una locupletazione, in favore dell'attore, della somma di Euro 11.493,59) ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza limitatamente al predetto importo di Euro 11.493,59.
8. Con ordinanza del 26 novembre 2025 la causa, quindi, è stata riservata in decisione dal Collegio.
9. Vengono, quindi, esaminati i motivi d'appello, che non è volto a contestare il quantum del risarcimento, bensì l'an della pretesa del danneggiato, da un lato, e l'obbligo di prestare garanzia, dall'altro.
10. PRIMO MOTIVO.VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2051 e 1227 C.C. e DEGLI ARTT.115
e 116 CPC- OMESSA E/O ERRATA MOTIVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE.
10.1 Questo il capo della sentenza impugnato con il primo motivo di doglianza.
“Nel caso di specie parte attrice, in relazione all'infortunio subito, invoca responsabilità della convenuta quale custode del campo di calcetto ai sensi dell'art. 2051, c.c.
Come noto, detta responsabilità ha carattere oggettivo e si fonda esclusivamente sul nesso causale esistente fra il danno subito e il bene in custodia e non su una presunzione di colpa del custode. Tanto ciò è vero che la prova di assenza di colpa del custode non costituisce causa di esclusione della responsabilità. Unica esimente, a riguardo, è la dimostrazione del caso fortuito (fatto giuridico), da ritenersi quale evento naturale che esca dalla ragionevole prevedibilità e a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale fra l'evento e la res. A questo va assimilata l'ipotesi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227
c.c., la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità della condotta rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. ex multis,Cass. SSUU, ord. 30.6.2022, n.20943; Cass-civ. sez. III, 27.4.2023, sent. n.11152;
Cass. Civ. sez. III, 7.9.2023, n.26142).
L'onere probatorio posto a carico del danneggiato è solamente quello di dar prova dell'evento e del nesso causale fra lo stesso e la cosa. Grava, per converso, sul custode l'onere di fornire la prova dell'esimente del caso fortuito o della rilevanza della condotta colposa del danneggiato o di quella, imprevedibile o imprevenibile di un terzo, a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite, l'attore ha correttamente adempiuto al suo onere probatorio. Infatti, il teste di parte attrice, , all'udienza Testimone_1 del 20maggio 2019, confermava che il il 13.8.2016, mentre partecipava, quale giocatore, ad una CP_1 partita di calcetto che si svolgeva presso il campo custodito dalla convenuta, nell'ambito di un torneo amatoriale, si infortunava nel corso di una normale azione di gioco, perdendo l'equilibrio mentre correva e impattando con il braccio sinistro sul palo di sostegno della rete di recinzione posto all'esterno della stessa.
Testualmente egli affermava “Sì, è vero quanto mi si chiede, ero presente. Preciso che il fatto è accaduto mentre l'attore giocava. Mentre correva è scivolato ed è andato ad urtare molto violentemente contro il palo della recinzione”; riconosceva inoltre lo stato dei luoghi rappresentato dalle foto a lui mostrate e presenti in atti;
aggiungeva che la caduta dell'attore avveniva sul lato dove si accumulavano i residui delle piante sempreverdi presenti nell'area circostante.
L'altro teste attoreo, , all'udienza del 14.10.2019, confermava il fatto che, mentre l'attore Testimone_2 giocava una partita di calcetto presso gli impianti sportivi di Celano, siti in Via della Torre, cadeva sul campo di gioco, finendo contro la rete di recinzione e andava ad urtare con il gomito sinistro contro un palo posto a ridosso della rete stessa.
Le circostanze riferite, non smentite da altri testi (invero la terza chiamata, alla luce delle fotografie in atti, contesta la presenza delle piante di pino e dei residui delle stesse sul campo, anche se da una delle dette riproduzioni fotografiche risulta la presenza di pianta sempreverde ad altro fusto nei pressi del campo, ma trattasi, in ogni caso, di circostanza non rilevante ai fini della decisione) sono sufficienti a dar prova, unitamente alla certificazione sanitaria versata in atti, dell'infortunio patito, delle circostanze dello stesso, del nesso causale fra il sinistro e la cosa in custodia e delle lesioni riportate. Non emerge e non è stato provato dalla convenuta e dalla terza chiamata il caso fortuito ovvero il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno. Risulta, infatti, che l'infortunio ebbe luogo nel corso di una normale azione di gioco, senza coinvolgimento di altri giocatori, a seguito di una caduta, che costituisce circostanza non anomala e ampiamente prevedibile nel corso di una partita di calcio.
Dalle prove espletate non emerge che la convenuta e la terza chiamata, pur facendo espresso riferimento nelle allegazioni difensive a condotte colpose dell'infortunato, siano riuscite a darne adeguata prova, superando le generiche e non circostanziate deduzioni formulate.
Tanto, basta, conseguentemente, a ritenere sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051, c.c. Sotto questo profilo, del resto, è opportuno considerare, alla luce di quanto già in precedenza osservato, che la prova della periodica e regolare manutenzione del campo di calcetto, ammesso che possa ritenersi adeguatamente fornita, non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere, giacché, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, l'assenza di colpa del custode nella causazione dell'evento dannoso risulta neutra.
Tanto chiarito, in ordine alla sussistenza dell'an della pretesa attorea…”.
10.2 L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha omesso di considerare che la struttura che costituiva il campetto non presentava alcuna anomalia, avendo in primo grado la convenuta ed essa, chiamata in causa, dedotto e documentato che la struttura sportiva era stata realizzata previo parere favorevole espresso dagli organi competenti del CONI, secondo gli standard tecnici della normativa di riferimento e che il campo di calcetto era omologato e provvisto di un sistema di recinzione perfettamente a norma e paletti ubicati all'esterno del campo . Inoltre, continua l'impugnante, dall'esame dello stato dei luoghi, rappresentato dalle foto prodotte da parte attrice, il campo di calcetto e la rete di recinzione si presentavano in perfetto stato manutentivo e privo di anomalie, circostanze queste ultime confermate dall'istruttoria espletata.
Inoltre, a parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda, in considerazione del fatto che l'evento si era verificato durante una partita giocata nell'ambito di un torneo, durante un'azione di gioco, nel quale l'agonismo e la corsa sono una costante di tutte le azioni e dovendo rilevare che l'attore svolgeva un'attività sportiva agonistica, nelle condizioni del campo del quale era consapevole, riconducendo così l'evento nell'ambito del rischio al quale lo stesso si era volontariamente esposto ed escludendo, quindi, la responsabilità del custode.
il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, quindi, escludere la responsabilità del custode e ricondurre l'evento nell'ambito del rischio al quale parte attrice si era volontariamente e consapevolmente esposta, ancor più poiché i testi avevano riferito:
- il Sig. , che l'attore è caduto sul lato dove si accumulavano i residui delle piante, che il campo Testimone_1 era umido perché nei giorni precedenti aveva piovuto, che insieme al aveva disputato sul CP_1 medesimo terreno altre partite e che anche prima e dopo l'evento occorso all'attore si sarebbero verificati episodi analoghi;
- il teste , che il campo era scivoloso a causa dei residui delle piante (pini) che rendevano Testimone_2 incerto il manto che copre il campo e che non era la prima volta che andavano a giocare, trattandosi di un torneo.
Conseguentemente, parte attrice, perfettamente a conoscenza delle condizioni del campo di gioco per avervi già disputato altre partite del torneo, era, altresì, pienamente consapevole della presenza di fogliame, del fatto che la pioggia aveva inevitabilmente reso la superficie del campo coperta dal fogliame più scivolosa, del fatto che già in precedenza si erano verificati episodi analoghi.
Di qui il fortuito incidentale idoneo ad escludere il nesso di causalità.
11.Le doglianze, tese ad una rivisitazione del compendio istruttorio, sono prive di pregio.
Va, preliminarmente, evidenziato il corretto inquadramento, da parte del giudice di prime cure, della fattispecie in esame come responsabilità da danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Tale modello di responsabilità presuppone che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, deve provare l'esimente del caso fortuito, ossia di un fatto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha, infatti, carattere obiettivo ed è fondata sul criterio del rischio, non necessariamente sulla violazione del dovere di diligenza e, invero, la liberazione da responsabilità richiede non la prova dell'assenza di colpa, bensì la prova positiva del caso fortuito, ossia dell'evento interruttivo del rapporto causale rappresentato da un fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass. SS.UU n. 20943/2022).
Dall'istruttoria espletata è emerso chiaramente ed in modo univoco che l'evento dannoso dedotto in giudizio si verificò durante una partita di un torneo di calcetto, ove si infortunò in quanto, dopo aver CP_1 perso l'equilibrio mentre correva, andò ad impattare con il braccio sinistro sul palo di sostegno della rete di recinzione posto all'esterno della stessa.
Egli, quindi, fu danneggiato dal palo, non protetto da rivestimenti: è questa la cosa in custodia, non il campo in sè e per sé, per cui non ha molto rilievo lo stabilire se la caduta del calciatore sia stata, a sua volta, causata dalla presenza di un accumulo di foglie o di aghi di pino sul campo da gioco scivoloso, circostanza, per vero, neanche valorizzata nella gravata sentenza.
Qualunque fosse stata la causa della caduta di , evento frequentissimo durante una partita di CP_1 calcio, appare evidente che egli, in base ad un giudizio controfattuale, non avrebbe riportato le lesioni per cui è causa se il palo fosse stato protetto con rivestimenti idonei ad attutire gli impatti su di esso da parte di atleti.
In particolare, come evidenziato dal Tribunale, risultavano dirimenti sul punto le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, ossia il quale riferiva che: “Preciso che il fatto è accaduto mentre l'attore Testimone_1 giocava. Mentre correva è scivolato ed è andato ad urtare molto violentemente contro il palo della recinzione” e che “Preciso che i pini sono nell'area circostante il campo da gioco e il è caduto sul CP_1 lato dove si accumulano i residui delle piante… Il campo era umido perché nei giorni precedenti aveva piovuto” e , che confermava la dinamica dell'evento e la circostanza che il campo era reso Testimone_2 scivoloso dai residui delle piante (pini) che si trovavano accanto al piano di gioco che avevano reso incerto il manto plastificato che copriva il campo stesso.
Di contro, i restanti testimoni di parte convenuta non hanno apportato alcun contributo utile né a confutare le affermazioni dei suindicati testi di parte attrice né, tantomeno, a dimostrare la sussistenza di un caso fortuito idoneo a mandare esente da responsabilità l'appellata , rimasta Controparte_6 contumace nel presente giudizio.
Neppure la doglianza dell'appellante volta a contestare che la pavimentazione del campo fosse a norma, sostenendo che l'istruttoria abbia escluso sue anomalie, vale a mutare la realtà fattuale, in quanto più che la presenza di materiale (aghi di pino) che avrebbe reso il fondo scivoloso, la responsabilità del custode emergeva dal fatto che mancasse un rivestimento con materiale elastico dei pali di ferro, su uno dei quali l'appellato ha impattato col gomito sinistro a seguito di uno scivolamento, che anche ove non fosse stato cagionato dalla scivolosità del manto, non costituiva di certo condotta imprevedibile del danneggiato , comunque intento a giocare a calcetto, attività che comporta di per sé rischio di cadute e che non può essere svolta al rallentatore, come sembrerebbe pretendere l'appellante laddove assume che l'appellato, consapevole delle condizioni del campo, avrebbe per tale ragione causato il danno a sé medesimo.
La circostanza che la pavimentazione non presentasse difetti strutturali e che fosse omologata non esclude che la mancata protezione dei pali in ferro abbia costituito un pericolo per i fruitori del campetto da calcio, il che porta alla dimostrazione della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia, ossia, più che il campo, il palo di recinzione e l'evento, ossia l'impatto sul palo e l'incontestata lesione occorsa a CP_1
Di contro, la prova del caso fortuito è mancata.
Sostenere che l'evento dannoso sia stato lo sviluppo della fisiologica alea connessa al gioco del calcio (come dedotto dalla difesa dell'Assicurazione) non integra prova dello specifico evento fortuito che avrebbe causato l'infortunio. Ed invero, occorre distinguere il rischio di scivolare o di subire contatti, che è evento normale nell'attività sportiva, fosse pure a causa di fogliame presente sul terreno, da quello di andare a sbattere contro pali di ferro non protetti e per ciò solo pericolosi: dall'istruttoria espletata non risultano elementi che dimostrino una condotta imprudente o temeraria di , il quale non si vede come avrebbe potuto evitare CP_1
l'impatto una volta scivolato, peraltro infortunandosi al gomito sinistro nel presumibile intento di proteggersi la testa mettendo avanti il braccio per evitare conseguenze ancora peggiori.
Il motivo, quindi, va respinto.
12.SECONDO MOTIVO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.115 e 116 CPC- OMESSA E/O ERRATA MOTIVAZIONE E
VAVALUTAZIONE DELLE PROVE, IN ORDINE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.13 DELLE CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE.
12.1 Questo il capo della sentenza impugnato con il motivo di doglianza.
“Quanto alla chiamata in garanzia, la stessa deve ritenersi fondata e accoglibile.
Nella specie non risulta applicabile la clausola di inoperatività della polizza assicurativa, evidenziata dalla terza chiamata, non essendo emerse a carico delle convenute condotte negligenti, integranti carenza manutentiva nella gestione dell'impianto sportivo, risultando nella specie integrata un'ipotesi di mera responsabilità oggettiva.
Infine, in sede di comparsa conclusionale, la terza chiamata ha rilevato che la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 23, non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano designati dall'impresa assicuratrice. Tale clausola, peraltro, non interessa le statuizioni di questo tribunale, attenendo,
a quanto si legge, all'eventuale rimborso delle spese relative a legali e tecnici incaricati direttamente dalla convenuta assicurata, senza avvalersi di quelli indicati dall'impresa assicuratrice, risultando quindi integralmente estranea alla liquidazione delle spese che avrà luogo in dispositivo secondo il principio della soccombenza.”
12.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta solo che il Tribunale non ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza, nonostante dall'istruttoria espletata fosse emerso che la presenza di fogliame non era affatto occasionale, trattandosi di fenomeno ampiamente noto al gestore dell'impianto e sussistendo, quindi, una condizione di scivolosità del manto ampiamente conosciuta che sarebbe potuta essere eliminata rimuovendo il predetto fogliame, operandosi in tal modo un semplice e rapido intervento manutentivo che avrebbe evitato la caduta di , il tutto per sostenere che, ove il tribunale avesse considerato la CP_1 condotta negligente dell'assicurato, avrebbe dichiarato l'evento prevedibile secondo un criterio di comune diligenza, escluso la sua accidentalità e dichiarato non operativa la copertura assicurativa.
Il motivo di doglianza è privo di fondamento.
La Corte osserva che l'art 13 delle Condizioni di Assicurazione prevedeva che “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a Parte_3 titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza” quindi stabiliva, di fatto, che la compagnia assicurativa rispondesse dei danni involontariamente causati a terzi (quindi non dolosi o intenzionali) a titolo di responsabilità civile (ossia quando l'assicurato è civilmente responsabile) ed a seguito di un fatto accidentale connesso all'attività descritta nella polizza.”
La censura va rigettata, anche al di là di quanto opinato dal Tribunale, poiché si deve ritenere regolarmente operativa la polizza in questione, volta che non può negarsi che non tanto la caduta in un campo di calcetto,
(fosse avvenuta o meno a causa di aghi di pino che con l'umidità rendevano il terreno scivoloso), quanto l'impatto del calciatore contro il palo abbia costituito proprio un fatto accidentale, nel senso di non voluto, non nel senso di incolpevole, altrimenti non è dato capire quale significato dovrebbe attribuirsi alla locuzione
“fatto accidentale”, coperto dall'art. 13 della polizza, causativo di danni “involontari” a terzi.
E 'evidente che la garanzia coprisse la responsabilità, oggettiva o colposa, per danni a terzi (con esclusione della responsabilità dolosa) , che in concreto non derivò solo dalla mancata pulizia del campo, ma anche dalla presenza del palo di recinzione non protetto e sul quale il terzo danneggiato andò ad impattare, palo già presente allorchè venne stipulata la polizza: già l'impatto costituiva di per sé fatto accidentale, in quanto non certo voluto, né evitabile, per cui i danni conseguenti erano sicuramente coperti dalla garanzia, correttamente ritenuta operativa in primo grado.
13.TERZO MOTIVO. ERRATA DETERMINAZIONE DEL DANNO PER OMESSA DEVALUTAZIONE DI QUELLO
DETERMINATO ALL'ATTUALITA', CON LA RIVALUTAZIONE E GLI INTERESSI LIQUIDATI DALLA DATA DEL
SINISTRO- LOCUPLETAZIONE E/O INGIUSTO ARRICCHIAMENTO IN FAVORE DELL'ATTORE- OMESSA
MOTIVAZIONE.
12.1 Questo il capo della sentenza impugnato con il terzo motivo di doglianza.
“1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della convenuta Controparte_4
con riguardo all'infortunio occorso a , la condanna a risarcirgli i danni
[...] Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali derivanti dallo stesso, che si liquidano in complessivi euro 69.542,00
(sessantanovemilacinqucentoquarantadue), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo”.
L'appellante, in particolare, lamenta che il Tribunale l'ha condannata a manlevare parte convenuta calcolando l'importo dovuto all'attualità, ossia utilizzando le Tabelle milanesi relative anno 2024, ma ha maggiorato detto importo di rivalutazione ed interessi “ dalla data dell'evento dannoso, sino al soddisfo”, in tal modo erroneamente omettendo di devalutare alla data del fatto (13.8.2016) l'importo calcolato all'attualità e così determinando una locupletazione in favore dell'attore di Euro 11.493,59.
La doglianza, già oggetto di positiva delibazione sommaria in sede di inibitoria accolta, è fondata.
Va preliminarmente ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, il giudice deve attenersi al principio di integrale riparazione del pregiudizio, procedendo, tuttavia, ad un corretto adeguamento del valore economico del danno nel tempo, attraverso l'operazione combinata di devalutazione e successiva rivalutazione monetaria, con applicazione dei correlativi interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Tale procedimento si fonda sull'esigenza di ricondurre l'ammontare del danno al suo valore storico, ossia al momento in cui si è verificato l'evento lesivo, per poi rapportarlo progressivamente al potere d'acquisto della moneta sino al momento del soddisfo, in modo da assicurare un ristoro effettivamente equivalente al pregiudizio subito e nel contempo evitare indebiti arricchimenti.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado, errando, ha, sì, determinato l'importo risarcitorio direttamente all'attualità, facendo applicazione delle tabelle milanesi relative all'anno 2024, ma, aumentando tale somma di interessi e rivalutazione dal 13.8.2016, ha trascurato la necessaria preventiva devalutazione del credito all'epoca del fatto dannoso.
Una simile metodologia di calcolo si pone in contrasto con il principio del divieto di locupletazione del danneggiato in quanto comporta un duplice vantaggio economico non giustificato — una rivalutazione immediata dell'intero importo e la successiva applicazione di interessi e persino di rivalutazione su una somma già attualizzata — con il risultato di un ingiusto arricchimento in favore dell'attore.
La sentenza di primo grado, pertanto, va parzialmente riformata in conseguenza di quanto ritenuto. 13. Sulle spese, si rileva che vi è prevalente soccombenza dell'appellante nei confronti del danneggiato, solo in parte temperata dall'accoglimento del terzo motivo, al quale egli ha inopinatamente resistito, sicchè esse vanno poste a carico dell'assicurazione nella misura di tre quarti e compensate nel resto, derivandone la condanna di parte appellante al pagamento di tre quarti di esse in favore del procuratore antistatario dell'appellato . CP_1
Le spese si liquidano per l'intero in euro 14.317,00, alla luce del valore del disputatum di euro 69.542,00, oltre accessori di legge.
Va disposta la compensazione delle spese nei confronti della contumace che Controparte_4 non soccombe in nulla.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellata Parte_2
2) accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna l'appellata con riguardo all'infortunio occorso a , a risarcirgli Controparte_4 Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dallo stesso, che si liquidano in complessivi euro 69.542,00, somma da devalutare al 13.8.2016, oltre rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata da quel giorno sino al soddisfo;
3) regola le spese del grado come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio il 3.12.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
RT AC AR AN AT LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei Magistrati:
AN AT LO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
RT AC AR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1098/2024 RG, riservata in decisione in data 27.11. 2025 e vertente tra in persona del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Parte_1 dall'Avv. Giulia Di Donato giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Via Firenze n.117;
appellante e
, assistito e difeso dagli Avv.ti Benito Marcanio e Domenico Massaro giusta procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in
Celano, Via della Sanità n.2;
appellato nonché
Controparte_2
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 373/2024, pubblicata il 14.10.2024 nel procedimento civile iscritto al n. 1724/2017 in materia di risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 373/2024, pubblicata in data 14.10.2024 e notificata a cura dell'attore in data 30.10.2024, resa dal Giudice Dott. Mario Cervellino nel giudizio rubricato al n. 1724/2017 di R.G., così provvedere:
1) rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile ed infondata o, in subordine, contenere la quota di responsabilità ascrivibile alla convenuta in ragione dell'esimente del fortuito e/o riconoscere e dichiarare che l'attore ha colposamente concorso a cagionare il danno, determinando la quota percentuale nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, procedendo alla corrispondente riduzione della somma da risarcire;
2) in ogni caso, disporre che l'importo del danno da risarcire determinato all'attualità venga prima devalutato al momento della verificazione del sinistro e, solo all'esito di detta devalutazione, maggiorato della rivalutazione e degli interessi dalla data dell'evento dannoso;
3) dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. 636.014.0000901879 stipulata con la
[...]
e, quindi, l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo alla Parte_2
e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla Controparte_3 Parte_2 nei confronti della
[...] Controparte_3
4) condannare alla restituzione in favore della dell'importo di € 75.943,01 il Sig. Controparte_3
, di € 6.690,60 l'Avv. Benito Marcanio e di € 5.980,00 l'Avv. Domenico Massaro, come da Controparte_1 attestazioni di pagamento in atti.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa così giudicare:
In via principale, nel merito: Respingere tutti i motivi di gravame avanzati da controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto.
Confermare integralmente la sentenza appellata, n. 373/2024 pubblicata il 14/10/2024 – RG n. 1724/2017 –
Rep. 457/2024 del 14.10.2024, resa dal Tribunale Ordinario di Avezzano – Sezione Civile, Giudice Dott. Mario
Cervellino; e, per l'effetto, condannare la C.F. e P. IVA con sede Controparte_3 P.IVA_1 in Milano, alla Via Ignazio Gardella n. 2, in persona del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, nonché la P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, in via solidale e nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di Euro 69.542,00, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore, che sarà riconosciuta dal Giudicante, oltre spese di C.T.U..
Il tutto con condanna alle spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dei procuratori i quali si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ebbe così a decidere:
PQM
1.Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della convenuta Controparte_4
con riguardo all'infortunio occorso a la condanna a risarcirgli i danni patrimoniali e
[...] Controparte_1 non patrimoniali derivanti dallo stesso, che si liquidano in complessivi euro 69.542,00
(sessantanovemilacinquecentoquarantadue), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo;
CO parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 10.000,00 (diecimila) per compensi oltre accessori come per legge;
PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU espletata nel giudizio;
CO la a manlevare integralmente la convenuta Controparte_3 Controparte_4
[... dalle conseguenze economiche negative a carico della stessa derivanti dalla presente sentenza, in termini di risarcimento del danno e spese di giudizio, come sopra liquidati.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Tribunale.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1 Controparte_4 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità ex articolo 2051 c.c.,
[...] della convenuta per il sinistro da lui subito, durante una partita di calcetto svoltasi all'interno di impianto gestito dalla detta società sportiva, con conseguenti gravi postumi invalidanti;
condannare la predetta SSD al risarcimento dei danni subiti in conseguenza, quantificati in complessivi euro 186.328,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Deduceva a sostegno che nel corso di una partita di calcetto, svoltasi a Celano nella serata del 13.8.2016, presso il campo di calcetto gestito dalla convenuta, sito in Via della Torre 88, a seguito di una caduta avvenuta nel corso del gioco, impattava con il braccio sinistro contro uno dei pali in ferro posti a sostegno della recinzione del campo, riportando gravi lesioni, meglio specificate nella documentazione sanitaria prodotta in atti.
Si costituiva la convenuta, contestando le avverse deduzioni e richieste, in particolare sostenendo che nel caso di specie non sarebbero ricorsi i presupposti per il riconoscimento della responsabilità del custode ex art. 2051, c.c., risultando configurabile condotta colposa dell'infortunato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito. Chiedeva, in ogni caso, autorizzarsi chiamata in garanzia del terzo Controparte_3
La chiamata, autorizzata dal G.I., con differimento dell'udienza di comparizione, veniva ritualmente effettuata.
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni e richieste, preliminarmente Controparte_3 eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.4 c.p.c., quindi nel merito affermando l'insussistenza della responsabilità della società convenuta in ordine all'infortunio, sia per la non configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2051, c.c., sia per l'asserita condotta colposa dell'attore; in via subordinata, per l'ipotesi di riconoscimento della responsabilità della convenuta, concludeva chiedendo nell'ordine, di rigettare la richiesta di manleva, alla luce delle clausole della polizza assicurativa, o, comunque, di contenerla nei limiti del massimale e delle dette clausole, in ogni caso di escludere dalla richiesta di manleva le spese relative al giudizio, essendo la convenuta patrocinata da difensore non indicato dall'assicurazione.
Il GI, rigettata alla prima udienza l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie, depositate le quali, con ordinanza, in data 6.3.2019, ammetteva le prove orali richieste nei limiti indicati nel provvedimento, riservando all'esito, ammissione di CTU.
Espletata la prova orale, il G.I., ritenuto di poter formulare una prognosi favorevole in ordine alla fondatezza in punto di an della domanda, disponeva CTU medico legale per accertare l'entità dei danni patiti dall'infortunato, nominando all'uopo il dott. cui conferiva l'incarico di rispondere ai Persona_1 seguenti quesiti: “ a) Descriva le condizioni attuali di salute di con particolare riferimento Controparte_1 al sinistro del 13 agosto 2016; b) Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuali di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito”.
Depositata la CTU, la causa era avviata a decisione e trattenuta a tal fine dal giudice con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.”.
3. Il Tribunale, come premesso, ha accolto la domanda.
4. Ha proposto appello insistendo per la riforma della sentenza impugnata per i tre motivi in Controparte_5 seguito meglio specificati ed insistendo, preliminarmente per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, limitatamente all'importo di Euro 11.493,59 avendo il Tribunale, in sede di liquidazione del danno, nell'utilizzare le Tabelle di Milano relative all'anno 2024, calcolato erroneamente l'importo dovuto all'attualità maggiorandolo di rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, omettendo di devalutare prima la somma calcolata all'attualità e così determinando una locupletazione e/o ingiustificato arricchimento in favore dell'attore di Euro 11.493,59.
5. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità e il Controparte_1 rigetto dell'istanza di sospensione ex art 283 cpc e l'applicazione nei confronti dell'appellante della sanzione ex art 283 cpc e, nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato con conferma della sentenza gravata, aggiungendo richiesta di condanna della e della al CP_3 Controparte_4 pagamento, in via solidale, della somma di Euro 69.542,00 oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento sino al soddisfo ovvero alla diversa somma maggiore o minore riconosciuta oltre spese di
Ctu e condanna alle spese di entrambi i giudizi da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari: si premette che detta richiesta appare palesemente ultronea dato che dette parti sono già state condannate in primo grado, nel senso che è stata condannata a risarcire i danni a e la a CP_4 CP_1 CP_3 manlevarla al riguardo.
6. non si è costituita in appello e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2
7. Con ordinanza del 26.03.2025 questa Corte, nel ritenere fondata l'inibitoria proposta da parte appellante in ordine all'erroneità del calcolo effettuato dal Tribunale in sede di liquidazione del danno (dato che aveva calcolato l'importo dovuto all'attualità, utilizzando le Tabelle milanesi relative all'anno 2024 e maggiorato detto importo di rivalutazione ed interessi “dalla data dell'evento dannoso, sino al soddisfo”, omettendo in tal modo erroneamente di devalutare alla data del fatto ( 13.8.2016) l'importo calcolato all'attualità e così determinando una locupletazione, in favore dell'attore, della somma di Euro 11.493,59) ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza limitatamente al predetto importo di Euro 11.493,59.
8. Con ordinanza del 26 novembre 2025 la causa, quindi, è stata riservata in decisione dal Collegio.
9. Vengono, quindi, esaminati i motivi d'appello, che non è volto a contestare il quantum del risarcimento, bensì l'an della pretesa del danneggiato, da un lato, e l'obbligo di prestare garanzia, dall'altro.
10. PRIMO MOTIVO.VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2051 e 1227 C.C. e DEGLI ARTT.115
e 116 CPC- OMESSA E/O ERRATA MOTIVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE.
10.1 Questo il capo della sentenza impugnato con il primo motivo di doglianza.
“Nel caso di specie parte attrice, in relazione all'infortunio subito, invoca responsabilità della convenuta quale custode del campo di calcetto ai sensi dell'art. 2051, c.c.
Come noto, detta responsabilità ha carattere oggettivo e si fonda esclusivamente sul nesso causale esistente fra il danno subito e il bene in custodia e non su una presunzione di colpa del custode. Tanto ciò è vero che la prova di assenza di colpa del custode non costituisce causa di esclusione della responsabilità. Unica esimente, a riguardo, è la dimostrazione del caso fortuito (fatto giuridico), da ritenersi quale evento naturale che esca dalla ragionevole prevedibilità e a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale fra l'evento e la res. A questo va assimilata l'ipotesi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227
c.c., la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità della condotta rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. ex multis,Cass. SSUU, ord. 30.6.2022, n.20943; Cass-civ. sez. III, 27.4.2023, sent. n.11152;
Cass. Civ. sez. III, 7.9.2023, n.26142).
L'onere probatorio posto a carico del danneggiato è solamente quello di dar prova dell'evento e del nesso causale fra lo stesso e la cosa. Grava, per converso, sul custode l'onere di fornire la prova dell'esimente del caso fortuito o della rilevanza della condotta colposa del danneggiato o di quella, imprevedibile o imprevenibile di un terzo, a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite, l'attore ha correttamente adempiuto al suo onere probatorio. Infatti, il teste di parte attrice, , all'udienza Testimone_1 del 20maggio 2019, confermava che il il 13.8.2016, mentre partecipava, quale giocatore, ad una CP_1 partita di calcetto che si svolgeva presso il campo custodito dalla convenuta, nell'ambito di un torneo amatoriale, si infortunava nel corso di una normale azione di gioco, perdendo l'equilibrio mentre correva e impattando con il braccio sinistro sul palo di sostegno della rete di recinzione posto all'esterno della stessa.
Testualmente egli affermava “Sì, è vero quanto mi si chiede, ero presente. Preciso che il fatto è accaduto mentre l'attore giocava. Mentre correva è scivolato ed è andato ad urtare molto violentemente contro il palo della recinzione”; riconosceva inoltre lo stato dei luoghi rappresentato dalle foto a lui mostrate e presenti in atti;
aggiungeva che la caduta dell'attore avveniva sul lato dove si accumulavano i residui delle piante sempreverdi presenti nell'area circostante.
L'altro teste attoreo, , all'udienza del 14.10.2019, confermava il fatto che, mentre l'attore Testimone_2 giocava una partita di calcetto presso gli impianti sportivi di Celano, siti in Via della Torre, cadeva sul campo di gioco, finendo contro la rete di recinzione e andava ad urtare con il gomito sinistro contro un palo posto a ridosso della rete stessa.
Le circostanze riferite, non smentite da altri testi (invero la terza chiamata, alla luce delle fotografie in atti, contesta la presenza delle piante di pino e dei residui delle stesse sul campo, anche se da una delle dette riproduzioni fotografiche risulta la presenza di pianta sempreverde ad altro fusto nei pressi del campo, ma trattasi, in ogni caso, di circostanza non rilevante ai fini della decisione) sono sufficienti a dar prova, unitamente alla certificazione sanitaria versata in atti, dell'infortunio patito, delle circostanze dello stesso, del nesso causale fra il sinistro e la cosa in custodia e delle lesioni riportate. Non emerge e non è stato provato dalla convenuta e dalla terza chiamata il caso fortuito ovvero il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno. Risulta, infatti, che l'infortunio ebbe luogo nel corso di una normale azione di gioco, senza coinvolgimento di altri giocatori, a seguito di una caduta, che costituisce circostanza non anomala e ampiamente prevedibile nel corso di una partita di calcio.
Dalle prove espletate non emerge che la convenuta e la terza chiamata, pur facendo espresso riferimento nelle allegazioni difensive a condotte colpose dell'infortunato, siano riuscite a darne adeguata prova, superando le generiche e non circostanziate deduzioni formulate.
Tanto, basta, conseguentemente, a ritenere sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051, c.c. Sotto questo profilo, del resto, è opportuno considerare, alla luce di quanto già in precedenza osservato, che la prova della periodica e regolare manutenzione del campo di calcetto, ammesso che possa ritenersi adeguatamente fornita, non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere, giacché, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, l'assenza di colpa del custode nella causazione dell'evento dannoso risulta neutra.
Tanto chiarito, in ordine alla sussistenza dell'an della pretesa attorea…”.
10.2 L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha omesso di considerare che la struttura che costituiva il campetto non presentava alcuna anomalia, avendo in primo grado la convenuta ed essa, chiamata in causa, dedotto e documentato che la struttura sportiva era stata realizzata previo parere favorevole espresso dagli organi competenti del CONI, secondo gli standard tecnici della normativa di riferimento e che il campo di calcetto era omologato e provvisto di un sistema di recinzione perfettamente a norma e paletti ubicati all'esterno del campo . Inoltre, continua l'impugnante, dall'esame dello stato dei luoghi, rappresentato dalle foto prodotte da parte attrice, il campo di calcetto e la rete di recinzione si presentavano in perfetto stato manutentivo e privo di anomalie, circostanze queste ultime confermate dall'istruttoria espletata.
Inoltre, a parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda, in considerazione del fatto che l'evento si era verificato durante una partita giocata nell'ambito di un torneo, durante un'azione di gioco, nel quale l'agonismo e la corsa sono una costante di tutte le azioni e dovendo rilevare che l'attore svolgeva un'attività sportiva agonistica, nelle condizioni del campo del quale era consapevole, riconducendo così l'evento nell'ambito del rischio al quale lo stesso si era volontariamente esposto ed escludendo, quindi, la responsabilità del custode.
il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, quindi, escludere la responsabilità del custode e ricondurre l'evento nell'ambito del rischio al quale parte attrice si era volontariamente e consapevolmente esposta, ancor più poiché i testi avevano riferito:
- il Sig. , che l'attore è caduto sul lato dove si accumulavano i residui delle piante, che il campo Testimone_1 era umido perché nei giorni precedenti aveva piovuto, che insieme al aveva disputato sul CP_1 medesimo terreno altre partite e che anche prima e dopo l'evento occorso all'attore si sarebbero verificati episodi analoghi;
- il teste , che il campo era scivoloso a causa dei residui delle piante (pini) che rendevano Testimone_2 incerto il manto che copre il campo e che non era la prima volta che andavano a giocare, trattandosi di un torneo.
Conseguentemente, parte attrice, perfettamente a conoscenza delle condizioni del campo di gioco per avervi già disputato altre partite del torneo, era, altresì, pienamente consapevole della presenza di fogliame, del fatto che la pioggia aveva inevitabilmente reso la superficie del campo coperta dal fogliame più scivolosa, del fatto che già in precedenza si erano verificati episodi analoghi.
Di qui il fortuito incidentale idoneo ad escludere il nesso di causalità.
11.Le doglianze, tese ad una rivisitazione del compendio istruttorio, sono prive di pregio.
Va, preliminarmente, evidenziato il corretto inquadramento, da parte del giudice di prime cure, della fattispecie in esame come responsabilità da danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Tale modello di responsabilità presuppone che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, deve provare l'esimente del caso fortuito, ossia di un fatto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha, infatti, carattere obiettivo ed è fondata sul criterio del rischio, non necessariamente sulla violazione del dovere di diligenza e, invero, la liberazione da responsabilità richiede non la prova dell'assenza di colpa, bensì la prova positiva del caso fortuito, ossia dell'evento interruttivo del rapporto causale rappresentato da un fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass. SS.UU n. 20943/2022).
Dall'istruttoria espletata è emerso chiaramente ed in modo univoco che l'evento dannoso dedotto in giudizio si verificò durante una partita di un torneo di calcetto, ove si infortunò in quanto, dopo aver CP_1 perso l'equilibrio mentre correva, andò ad impattare con il braccio sinistro sul palo di sostegno della rete di recinzione posto all'esterno della stessa.
Egli, quindi, fu danneggiato dal palo, non protetto da rivestimenti: è questa la cosa in custodia, non il campo in sè e per sé, per cui non ha molto rilievo lo stabilire se la caduta del calciatore sia stata, a sua volta, causata dalla presenza di un accumulo di foglie o di aghi di pino sul campo da gioco scivoloso, circostanza, per vero, neanche valorizzata nella gravata sentenza.
Qualunque fosse stata la causa della caduta di , evento frequentissimo durante una partita di CP_1 calcio, appare evidente che egli, in base ad un giudizio controfattuale, non avrebbe riportato le lesioni per cui è causa se il palo fosse stato protetto con rivestimenti idonei ad attutire gli impatti su di esso da parte di atleti.
In particolare, come evidenziato dal Tribunale, risultavano dirimenti sul punto le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, ossia il quale riferiva che: “Preciso che il fatto è accaduto mentre l'attore Testimone_1 giocava. Mentre correva è scivolato ed è andato ad urtare molto violentemente contro il palo della recinzione” e che “Preciso che i pini sono nell'area circostante il campo da gioco e il è caduto sul CP_1 lato dove si accumulano i residui delle piante… Il campo era umido perché nei giorni precedenti aveva piovuto” e , che confermava la dinamica dell'evento e la circostanza che il campo era reso Testimone_2 scivoloso dai residui delle piante (pini) che si trovavano accanto al piano di gioco che avevano reso incerto il manto plastificato che copriva il campo stesso.
Di contro, i restanti testimoni di parte convenuta non hanno apportato alcun contributo utile né a confutare le affermazioni dei suindicati testi di parte attrice né, tantomeno, a dimostrare la sussistenza di un caso fortuito idoneo a mandare esente da responsabilità l'appellata , rimasta Controparte_6 contumace nel presente giudizio.
Neppure la doglianza dell'appellante volta a contestare che la pavimentazione del campo fosse a norma, sostenendo che l'istruttoria abbia escluso sue anomalie, vale a mutare la realtà fattuale, in quanto più che la presenza di materiale (aghi di pino) che avrebbe reso il fondo scivoloso, la responsabilità del custode emergeva dal fatto che mancasse un rivestimento con materiale elastico dei pali di ferro, su uno dei quali l'appellato ha impattato col gomito sinistro a seguito di uno scivolamento, che anche ove non fosse stato cagionato dalla scivolosità del manto, non costituiva di certo condotta imprevedibile del danneggiato , comunque intento a giocare a calcetto, attività che comporta di per sé rischio di cadute e che non può essere svolta al rallentatore, come sembrerebbe pretendere l'appellante laddove assume che l'appellato, consapevole delle condizioni del campo, avrebbe per tale ragione causato il danno a sé medesimo.
La circostanza che la pavimentazione non presentasse difetti strutturali e che fosse omologata non esclude che la mancata protezione dei pali in ferro abbia costituito un pericolo per i fruitori del campetto da calcio, il che porta alla dimostrazione della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia, ossia, più che il campo, il palo di recinzione e l'evento, ossia l'impatto sul palo e l'incontestata lesione occorsa a CP_1
Di contro, la prova del caso fortuito è mancata.
Sostenere che l'evento dannoso sia stato lo sviluppo della fisiologica alea connessa al gioco del calcio (come dedotto dalla difesa dell'Assicurazione) non integra prova dello specifico evento fortuito che avrebbe causato l'infortunio. Ed invero, occorre distinguere il rischio di scivolare o di subire contatti, che è evento normale nell'attività sportiva, fosse pure a causa di fogliame presente sul terreno, da quello di andare a sbattere contro pali di ferro non protetti e per ciò solo pericolosi: dall'istruttoria espletata non risultano elementi che dimostrino una condotta imprudente o temeraria di , il quale non si vede come avrebbe potuto evitare CP_1
l'impatto una volta scivolato, peraltro infortunandosi al gomito sinistro nel presumibile intento di proteggersi la testa mettendo avanti il braccio per evitare conseguenze ancora peggiori.
Il motivo, quindi, va respinto.
12.SECONDO MOTIVO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.115 e 116 CPC- OMESSA E/O ERRATA MOTIVAZIONE E
VAVALUTAZIONE DELLE PROVE, IN ORDINE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.13 DELLE CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE.
12.1 Questo il capo della sentenza impugnato con il motivo di doglianza.
“Quanto alla chiamata in garanzia, la stessa deve ritenersi fondata e accoglibile.
Nella specie non risulta applicabile la clausola di inoperatività della polizza assicurativa, evidenziata dalla terza chiamata, non essendo emerse a carico delle convenute condotte negligenti, integranti carenza manutentiva nella gestione dell'impianto sportivo, risultando nella specie integrata un'ipotesi di mera responsabilità oggettiva.
Infine, in sede di comparsa conclusionale, la terza chiamata ha rilevato che la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 23, non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano designati dall'impresa assicuratrice. Tale clausola, peraltro, non interessa le statuizioni di questo tribunale, attenendo,
a quanto si legge, all'eventuale rimborso delle spese relative a legali e tecnici incaricati direttamente dalla convenuta assicurata, senza avvalersi di quelli indicati dall'impresa assicuratrice, risultando quindi integralmente estranea alla liquidazione delle spese che avrà luogo in dispositivo secondo il principio della soccombenza.”
12.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta solo che il Tribunale non ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza, nonostante dall'istruttoria espletata fosse emerso che la presenza di fogliame non era affatto occasionale, trattandosi di fenomeno ampiamente noto al gestore dell'impianto e sussistendo, quindi, una condizione di scivolosità del manto ampiamente conosciuta che sarebbe potuta essere eliminata rimuovendo il predetto fogliame, operandosi in tal modo un semplice e rapido intervento manutentivo che avrebbe evitato la caduta di , il tutto per sostenere che, ove il tribunale avesse considerato la CP_1 condotta negligente dell'assicurato, avrebbe dichiarato l'evento prevedibile secondo un criterio di comune diligenza, escluso la sua accidentalità e dichiarato non operativa la copertura assicurativa.
Il motivo di doglianza è privo di fondamento.
La Corte osserva che l'art 13 delle Condizioni di Assicurazione prevedeva che “La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a Parte_3 titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza” quindi stabiliva, di fatto, che la compagnia assicurativa rispondesse dei danni involontariamente causati a terzi (quindi non dolosi o intenzionali) a titolo di responsabilità civile (ossia quando l'assicurato è civilmente responsabile) ed a seguito di un fatto accidentale connesso all'attività descritta nella polizza.”
La censura va rigettata, anche al di là di quanto opinato dal Tribunale, poiché si deve ritenere regolarmente operativa la polizza in questione, volta che non può negarsi che non tanto la caduta in un campo di calcetto,
(fosse avvenuta o meno a causa di aghi di pino che con l'umidità rendevano il terreno scivoloso), quanto l'impatto del calciatore contro il palo abbia costituito proprio un fatto accidentale, nel senso di non voluto, non nel senso di incolpevole, altrimenti non è dato capire quale significato dovrebbe attribuirsi alla locuzione
“fatto accidentale”, coperto dall'art. 13 della polizza, causativo di danni “involontari” a terzi.
E 'evidente che la garanzia coprisse la responsabilità, oggettiva o colposa, per danni a terzi (con esclusione della responsabilità dolosa) , che in concreto non derivò solo dalla mancata pulizia del campo, ma anche dalla presenza del palo di recinzione non protetto e sul quale il terzo danneggiato andò ad impattare, palo già presente allorchè venne stipulata la polizza: già l'impatto costituiva di per sé fatto accidentale, in quanto non certo voluto, né evitabile, per cui i danni conseguenti erano sicuramente coperti dalla garanzia, correttamente ritenuta operativa in primo grado.
13.TERZO MOTIVO. ERRATA DETERMINAZIONE DEL DANNO PER OMESSA DEVALUTAZIONE DI QUELLO
DETERMINATO ALL'ATTUALITA', CON LA RIVALUTAZIONE E GLI INTERESSI LIQUIDATI DALLA DATA DEL
SINISTRO- LOCUPLETAZIONE E/O INGIUSTO ARRICCHIAMENTO IN FAVORE DELL'ATTORE- OMESSA
MOTIVAZIONE.
12.1 Questo il capo della sentenza impugnato con il terzo motivo di doglianza.
“1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della convenuta Controparte_4
con riguardo all'infortunio occorso a , la condanna a risarcirgli i danni
[...] Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali derivanti dallo stesso, che si liquidano in complessivi euro 69.542,00
(sessantanovemilacinqucentoquarantadue), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo”.
L'appellante, in particolare, lamenta che il Tribunale l'ha condannata a manlevare parte convenuta calcolando l'importo dovuto all'attualità, ossia utilizzando le Tabelle milanesi relative anno 2024, ma ha maggiorato detto importo di rivalutazione ed interessi “ dalla data dell'evento dannoso, sino al soddisfo”, in tal modo erroneamente omettendo di devalutare alla data del fatto (13.8.2016) l'importo calcolato all'attualità e così determinando una locupletazione in favore dell'attore di Euro 11.493,59.
La doglianza, già oggetto di positiva delibazione sommaria in sede di inibitoria accolta, è fondata.
Va preliminarmente ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, il giudice deve attenersi al principio di integrale riparazione del pregiudizio, procedendo, tuttavia, ad un corretto adeguamento del valore economico del danno nel tempo, attraverso l'operazione combinata di devalutazione e successiva rivalutazione monetaria, con applicazione dei correlativi interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Tale procedimento si fonda sull'esigenza di ricondurre l'ammontare del danno al suo valore storico, ossia al momento in cui si è verificato l'evento lesivo, per poi rapportarlo progressivamente al potere d'acquisto della moneta sino al momento del soddisfo, in modo da assicurare un ristoro effettivamente equivalente al pregiudizio subito e nel contempo evitare indebiti arricchimenti.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado, errando, ha, sì, determinato l'importo risarcitorio direttamente all'attualità, facendo applicazione delle tabelle milanesi relative all'anno 2024, ma, aumentando tale somma di interessi e rivalutazione dal 13.8.2016, ha trascurato la necessaria preventiva devalutazione del credito all'epoca del fatto dannoso.
Una simile metodologia di calcolo si pone in contrasto con il principio del divieto di locupletazione del danneggiato in quanto comporta un duplice vantaggio economico non giustificato — una rivalutazione immediata dell'intero importo e la successiva applicazione di interessi e persino di rivalutazione su una somma già attualizzata — con il risultato di un ingiusto arricchimento in favore dell'attore.
La sentenza di primo grado, pertanto, va parzialmente riformata in conseguenza di quanto ritenuto. 13. Sulle spese, si rileva che vi è prevalente soccombenza dell'appellante nei confronti del danneggiato, solo in parte temperata dall'accoglimento del terzo motivo, al quale egli ha inopinatamente resistito, sicchè esse vanno poste a carico dell'assicurazione nella misura di tre quarti e compensate nel resto, derivandone la condanna di parte appellante al pagamento di tre quarti di esse in favore del procuratore antistatario dell'appellato . CP_1
Le spese si liquidano per l'intero in euro 14.317,00, alla luce del valore del disputatum di euro 69.542,00, oltre accessori di legge.
Va disposta la compensazione delle spese nei confronti della contumace che Controparte_4 non soccombe in nulla.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellata Parte_2
2) accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna l'appellata con riguardo all'infortunio occorso a , a risarcirgli Controparte_4 Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dallo stesso, che si liquidano in complessivi euro 69.542,00, somma da devalutare al 13.8.2016, oltre rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata da quel giorno sino al soddisfo;
3) regola le spese del grado come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio il 3.12.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
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