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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 46538/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46538/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. POLIZZI Parte_1 C.F._1
PAOLOALBERTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BRAZESCO MARZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2 TEDESCO GENNARO e dall'avv. FANO FRANCESCA NICOLETTA ( ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._4 TEDESCO GENNARO e dall'avv. FANO FRANCESCA NICOLETTA ( ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Accertata la responsabilità esclusiva ovvero, in subordine, preponderante, della signora CP_3
conducente della vettura Tg. DE 921 KW, di proprietà del signor nella
[...] Controparte_2 determinazione dell'evento per cui è causa, condannare questi ultimi, in solido con
[...]
a risarcire all'esponente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in Controparte_1 occasione del sinistro per cui è causa, danno alla persona, danno da sofferenza soggettiva, danno pagina 1 di 24 esistenziale, danno patrimoniale 2 emergente e da lucro cessante presente e futuro, danni specificati in atti, ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU, in misura integrale ovvero corrispondente al concorso maggioritario della convenuta oltre ad interessi CP_3 al tasso di legge e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. - Con vittoria di spese e competenze professionali, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A.”
Per la convenuta : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO In via principale Accertare e dichiarare che il sinistro de quo è occorso per responsabilità esclusiva del sig.
[...]
e per l'effetto mandare assolta la parte convenuta da ogni pretesa, perché infondata in fatto e Pt_1 diritto. In subordine Accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità prevalente e comunque concorrente del sig. e per l'effetto, dato atto di quanto dallo Parte_1 stesso già percepito da e su polizza privata infortuni, rigettare ogni ulteriore pretesa Controparte_4 perché infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese di giudizio. In estremo subordine Accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità prevalente e comunque concorrente del sig. e per l'effetto, ridurre in proporzione il risarcimento del danno, da accertarsi nei Parte_1 limiti del provato e in misura inferiore al preteso, da cui dedursi gli importi percepiti da Controparte_4
e su polizza privata infortuni. Spese di lite integralmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c. Istanze istruttorie - (A) - Ammissione di prova orale per testi, con teste ag. c/o PL di Testimone_1 Milano, (capp.6,7) sulle seguenti circostanze 6) Vero che: “Le autorità intervenute sul luogo constatavano che l'auto Toyota Yaris tg DE921KM era stata rimossa dalla posizione assunta nella fase terminale dell'evento” 7) Vero che: “La moto BMW tg BP77526 lasciava tracce di abrasioni sul manto stradale per 6,20 metri, nella corsia opposta a quella percorsa”” per Controparte_2 Controparte_3
“Voglia il Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con le declaratorie necessarie e conseguenziali IN VIA PRINCIPALE, rigettare, con ogni opportuna motivazione e statuizione, le domande tutte del Sig. per come formulate nei confronti dei Parte_1 convenuti con l'atto di citazione in data 8 novembre 2021 e, ove ritenuto dovuto, rideterminare l'entità del risarcimento spettante al Sig. per i danni non patrimoniali subiti nel sinistro del 14 Parte_1 gennaio 2014 tenendo conto e dando atto (i) della responsabilità quanto meno concorrente attribuibile all'attore nella causazione del sinistro e del danno, (ii) del già intervenuto versamento in suo favore della somma di € 14.485,00 da parte della nonché dell'erogazione Controparte_1 all'attore già nel 2015 del pieno indennizzo per il medesimo danno da parte di
[...] con conseguente violazione, da parte del Sig. del principio che Parte_2 CP_5 vieta che dal danno possa derivare un arricchimento senza causa, ulteriore e aggiuntivo rispetto alla riparazione nei limiti dovuti del pregiudizio effettivo (iii) della assoluta mancanza di presupposti e/o giustificazione per il riconoscimento di una maggiorazione a titolo di personalizzazione, con integrale rigetto, per i motivi meglio esposti in narrativa e comunque per assoluta carenza dei presupposti, delle domande dell'attore relative al lamentato danno patrimoniale. IN VIA RICONVENZIONALE: (I) in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, condannare la Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1
Ignazio Gardella n. 2, indirizzo di posta elettronica certificata
a manlevare, entro il limite del massimale di Email_1 pagina 2 di 24 polizza, il proprio assicurato Sig. e la Sig.ra quale conducente Controparte_2 Controparte_3 del veicolo assicurato, da ogni conseguenza pregiudizievole, ordinando alla predetta compagnia di versare direttamente all'attore quanto dovesse essere allo stesso eventualmente riconosciuto. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede: A) che sia disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale rubricato al n. 4655 R.G.N.R. 2014 e 155/2016 R.G. Dib dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano. Con condanna della controparte al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, da liquidare in applicazione dei parametri di legge vigenti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale e in qualità Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
rispettivamente di proprietario, conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Toyota
Yaris, targato DE921KW, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 14.1.2014 a Milano.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
- che in data 14.01.2014 stava percorrendo via Diomede a Milano a bordo del proprio motociclo BMW
CI 200, targato BP77526, quando la vettura Toyota Yaris sopra identificata, condotta da CP_3
e proveniente da via Levanto, “impegnava l'intersezione con via Diomede senza concedere la
[...] dovuta precedenza”, andando a collidere con il motociclo condotto dall'attore;
- che gli Agenti della Polizia Locale di Milano sono intervenuti sul luogo del sinistro e, dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno elevato ad contravvenzione per aver violato il Controparte_3 disposto di cui all'art. 145 C.d.S.;
- che è stata rinviata a giudizio davanti al Giudice di Pace per il reato di cui all'art. Controparte_3
590 bis c.p. e il processo, nel corso del quale si è costituito parte civile, si è concluso con Parte_1 la sua assoluzione per mancanza di elementi sufficienti “per accertare una concorrenza di cause in base alle quali ripartire la responsabilità”;
pagina 3 di 24 - che, a seguito del violento urto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale Niguarda di Milano, ove gli veniva diagnosticata “una frattura scomposta del piatto tibiale e spina intercondiloidea posteriore ginocchio destro” e “una lesione del crociato destro anteriore e del menisco laterale” con necessità di sottoporsi ad un intervento di riduzione cruenta della frattura e di meniscectomia;
- che il consulente di parte, dott. , ha riscontrato postumi permanenti nella misura del Persona_1
13-14% ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, di inabilità temporanea al 75% di
45 giorni, al 50% di 45 giorni e al 25% di 60 giorni;
- che, a causa dei postumi riportati a seguito del sinistro, ha dovuto abbandonare tutte le Parte_1
attività ludico sportive praticate prima del sinistro (sci, corsa, barca a vela) e ciò ha causato
“ripercussioni negative sulla vita di relazione di che svolgeva tali attività in compagnia della Pt_1 famiglia e dei suoi amici”;
- che amministratore unico di Easy s.r.l., all'epoca del sinistro si stava occupando Parte_1 dell'organizzazione di due eventi annuali in collaborazione con Praxis, la quale, a seguito delle numerose assenze dell'attore che non gli hanno consentito di curare “tutti i vari aspetti dell'organizzazione dell'evento”, ha risolto il rapporto contrattuale di collaborazione;
- che, pertanto, ha diritto di ottenere anche il risarcimento del danno patrimoniale per la Parte_1
perdita e la riduzione dei guadagni a seguito della risoluzione del contratto non solo con Praxis, ma anche con la società TBS IT s.r.l., nonché il diritto al riconoscimento di un danno da perdita di chance;
- che, a maggio 2015, ha versato ante causam all'attore la somma di euro Controparte_1
14.485,00 da quest'ultimo trattenuta a titolo di acconto su quanto dovuto;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad un componimento bonario della presente controversia,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e Controparte_3
istando, in via preliminare, per la chiamata in causa di Controparte_2 Controparte_1
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate da eccependo la Parte_1
vincolatività, ex art. 652 c.p.p., della sentenza penale di assoluzione nei confronti di CP_3 nonché l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per aver sorpassato le
[...]
macchine ferme incolonnate sulla via Diomede ed essersi immesso nell'intersezione stradale senza pagina 4 di 24 avvedersi della presenza della Toyota Auris, che aveva già occupato il centro dell'incrocio. Al contrario, i convenuti, hanno eccepito la diligente condotta di la quale “si è Controparte_3
immessa con cautela in Via Diomede ed ha arrestato la marcia per verificare se sopraggiungevano veicoli ai quali dare la precedenza” e solo “a seguito dell'invito alla stessa rivolto da un automobilista che procedeva incolonnato in Via Diomede”, la convenuta ha iniziato l'attraversamento CP_3 dell'incrocio. Le parti convenute hanno altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale per “l'impossibilità a svolgere le attività che gli erano state commissionate e poi revocate”. In via riconvenzionale e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e hanno chiesto di essere Controparte_3 Controparte_2
tenuti indenni e manlevati da di quanto saranno condannati a corrispondere Controparte_1
a titolo di risarcimento ad (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nel merito, la compagnia assicurativa Controparte_1
convenuta ha eccepito innanzitutto la vincolatività nel procedimento civile del giudicato penale di assoluzione di ex art. 652 c.p.p., nonché l'esclusiva responsabilità di Controparte_3 Parte_1
nella causazione del sinistro, atteso che provenendo dalla via Levanto, ha arrestato Controparte_3
la marcia per concedere la precedenza ai veicoli che provenivano dalla via Diomede e, avvedendosi
“che il conducente di un veicolo posto alla sua sinistra arrestava la marcia concedendole l'opportunità di passare”, ha iniziato l'attraversamento dell'intersezione. In tale frangente, la conducente delle
Toyota Yaris veniva colpita dal motociclo, condotto da il quale stava sorpassando le Parte_1
autovetture ferme in colonna sulla via Diomede, oltrepassando la linea continua di mezzeria e violando di conseguenza gli artt. 143 comma 1 e 148 comma 12 c.d.s., nonché l'articolo 141 commi 2 e 3 C.d.s. per aver tenuto una velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e di detrarre, dall'importo che sarà riconosciuto a titolo di risarcimento all'attore non solo la somma già versata ante causam da
[...]
ma anche gli importi ricevuti a titolo di indennizzo in virtù di una polizza infortuni Controparte_1
stipulata con (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta). Parte_2
pagina 5 di 24 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di tre testimoni, attraverso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla compagnia assicurativa con riferimento alle somme percepite dall'attore in virtù della polizza infortuni, Pt_2
nonché mediante ctu cinematica con incarico conferito a e consulenza medico legale Persona_2 sulla persona dell'attore con incarico conferito al Dott. Persona_3
Il Giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 19.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta esclusivamente nei limiti e per le ragioni di seguito indicate con riferimento al danno patrimoniale.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione delle parti convenute di vincolatività nel presente processo del giudicato di assoluzione di quale conducente dell'autovettura Toyota Controparte_3
Yaris sopra identificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 652 c.p.c.
È pacifico, infatti, che l'attore e gli odierni convenuti, ad eccezione di abbiano Controparte_2
partecipato al giudizio penale, sì che, nel caso di specie, difetta innanzitutto la piena coincidenza soggettiva delle parti nei due rispettivi processi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2c.p.p.
(Cass. sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006).
Nel caso di specie, oltre al difetto di coincidenza soggettiva, stante la mancata partecipazione di al processo penale, il giudice penale ha assolto dal reato a lei Controparte_2 Controparte_3
ascritto per insufficienza di elementi probatori per supportare l'ipotesi accusatoria ( cfr. doc. 13 parte pagina 6 di 24 attrice- sentenza Giudice di Pace di Milano: “non sono emersi, in definitiva, sufficienti elementi per attribuire all'imputata la responsabilità contestata, non potendosi affermare- oltre ogni ragionevole dubbio- che la stessa avesse tenuto un comportamento di guida non prudente, né che avesse commesso la contestata violazione del Cds. Stante tale incertezza, non è possibile stabilire se le lesioni patite dalla p.o., in conseguenza del sinistro, siano da addebitare, anche solo in parte alla negligente condotta di guida dell'imputata piuttosto che alla responsabilità della stessa p.o”).
Alla luce di quanto esposto, la pronuncia di assoluzione del Giudice Penale non può ritenersi vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 652 comma 1 c.p.p. nel presente giudizio, sì che le eccezioni vanno disattese e occorre esaminare la vicenda nel merito.
Nel presente giudizio, infatti, gli attori hanno agito in giudizio nei confronti di Controparte_1
e di e promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass.
[...] Controparte_3 Controparte_2 priv. nei confronti dell'assicurazione del cd. veicolo antagonista e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 e 3 c.c. nei confronti del conducente e del proprietario dell'autoveicolo menzionato.
Ciò premesso, giova rammentare che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
(art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019 e Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1), delle dichiarazioni del testimone oculare escusso nel presente giudizio, nonché in virtù della consulenza cinematica disposta in corso di causa.
pagina 7 di 24 In particolare, gli agenti verbalizzanti hanno effettuato i rilievi di rito e, esaminando le condizioni dei luoghi, la provenienza e la direzione dei veicoli coinvolti, nonché la posizione statica assunta dagli stessi dopo l'urto, hanno ricostruito la dinamica come segue. Il giorno 14.1.2014, intorno alle 19.30,
alla guida del veicolo Toyota Auris, stava percorrendo via Levanto, quando, Controparte_3 giunta all'intersezione con via Diomede, ha iniziato l'attraversamento dell'incrocio per compiere una manovra di svolta a sinistra con direzione Piazzale Lotto e, giunta al centro dell'intersezione, è andata a collidere con il motociclo condotto dall'attore, che proveniva da via Diomede. Tuttavia, gli agenti verbalizzanti, pur verificando che i veicoli si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase post-urto e pur rinvenendo al suolo tracce di frenata del motociclo, non sono riusciti ad individuare il punto d'urto. In ogni caso, sulla base della posizione statica dei veicoli e delle tracce di frenata del motociclo rinvenute al suolo, i verbalizzanti hanno constato che “erano visibili tracce di abrasione del manto stradale per una lunghezza complessiva di metri 6,20, il cui inizio veniva fissato a mt 2,90 dalla proiezione ideale, parallela all'asse della carreggiata, del P.L 55 e a mt 4,20 dalla proiezione ideale perpendicolare in carreggiata del medesimo P.L. La stessa abrasione era di intensità discontinua, con forma stretta ed aveva un andamento obliquo verso sinistra, rispetto all'asse della carreggiata” (cfr. verbale di sinistro).
A fronte della ricostruzione operata dagli Agenti verbalizzanti, le parti hanno provveduto ad attribuire reciprocamente ai due conducenti la violazione di regole del codice della strada e la conseguente responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa. In particolare, parte attrice ha eccepito che la conducente della Toyota Auris ha urtato il motociclo di dopo essersi Parte_1
immessa su via Diomede, senza concedere la precedenza e senza aver prima adeguatamente ispezionato il campo stradale per verificare la presenza di altri veicoli, violando così l'art. 145 C.d.s. Le parti convenute hanno, invece, contestato ad di aver compiuto una manovra di sorpasso delle Parte_1
auto incolonnate sulla via Diomede, oltrepassando la linea di mezzeria e non tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi, violando così gli articoli 141, 143 e 148 del Codice della Strada.
Al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e, in particolare, il punto d'urto e la velocità dei due veicoli, nonché le condizioni di reciproca avvistabilità, è stata disposta una consulenza cinematica ed è stato nominato le conclusioni della perizia depositate dal ctu si reputano chiare e Persona_2
pagina 8 di 24 supportate da motivazione tecnica persuasiva ben potendo, di conseguenza, essere poste alla base della presente decisione.
Il ctu ha descritto lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro: teatro dell'evento lesivo è via
Diomede, carreggiata a doppio senso di circolazione e ad andamento rettilineo “costeggiata, su entrambi i lati, da banchine erbose piantumate con alberi ad alto fusto, oltre le quali sono presenti muri perimetrali e banchine pedonali”; via Levanto, invece, è una strada laterale “a senso unico di marcia, gravata da segnaletica orizzontale di obbligo di precedenza ai veicoli circolanti sulla Via
Diomede” (cfr. consulenza tecnica depositata).
Ciò premesso il consulente d'ufficio, sulla base degli accertamenti compiuti dagli agenti della Polizia
Locale e delle dichiarazioni rilasciate dagli utenti della strada coinvolti nel sinistro, ha constatato che:
- la vettura Toyota Auris “intenzionata a dirigersi verso Piazzale Lotto, usciva con manovra di svolta a sinistra dalla laterale Via Levanto, fruendo della precedenza di cortesia concessa da un automobilista in marcia sulla corsia in direzione di Via Ippodromo”, allorquando, giunta in fase avanzata di manovra, andava a collidere con il motociclista;
- nello stesso frangente, il motociclo condotto da “in arrivo dalla corsia in direzione di Parte_1
Via Ippodromo, stava superando, sulla sinistra, la colonna dei veicoli fermi in attesa del transito del veicolo “B”” (Toyota Auris) e, non avvedendosi della presenza di quest'ultimo, collideva con esso.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, in maniera sovrapponibile alla ricostruzione operata dai verbalizzanti, il consulente tecnico si è concentrato principalmente sull'individuazione del punto d'urto, sulla stima della velocità tenuta dai veicoli coinvolti nel sinistro e sulla possibilità di avvistamento reciproco dei due veicoli al fine di evitare lo scontro.
Con riferimento al punto d'urto, tenuto conto delle tracce di frenata rinvenute al suolo dai verbalizzanti e della posizione statica dei veicoli ,il ctu ha concluso che “ il contatto sarebbe avvenuto in corrispondenza/prossimità della linea di mezzeria”, atteso che “ l'evidenza, riscontrata attraverso la proiezione del palo luce n°55 preso a riferimento, rapportata alla posizione statica assunta dal motoveicolo, delinea la traiettoria percorsa e, di conseguenza, l'area di caduta e di primo contatto con
l'autovettura” (cfr. consulenza tecnica depositata).
pagina 9 di 24 Quanto alla velocità tenuta dai veicoli, il consulente sulla base dei danni riportati dai Persona_2 veicoli e della posizione di quiete assunta dopo il sinistro, ha potuto risalire “con sufficiente precisione” alla velocità di crociera tenuta dai due utenti della strada, stimando una velocità tra i 45 e i 49 km/h per il motociclo ed una velocità non superiore a 10 km/h per l'autovettura. In particolare, il ctu ha precisato che “l'automobilista.. nel momento del contatto procedeva a bassa velocità, come riscontrato dai calcoli cinematici e dall'orientamento della traiettoria percorsa dal motoveicolo dopo il contatto radente avuto contro la sezione frontale della vettura. Infatti, una componente di moto dell'autovettura significativa, trasversale rispetto alla direzione del motoveicolo, lo avrebbe deviato maggiormente verso il margine opposto con una traiettoria decisamente più angolata e breve rispetto a quella realmente percorsa nel caso specifico”, concludendo in ogni caso che “la velocità di ingresso dell'autovettura, si ritiene che la stessa non sia incidente più di tanto nella dinamica dell'evento” (cfr. ctu pag. 15 e 21). Quanto alla velocità tenuta da il consulente tecnico ha confermato la Parte_1
stima della velocità trai 45 e i 49 km/h anche in risposta alle osservazioni critiche del ctp attoreo, precisando che l'attore non ha superato il limite di velocità di 50 km/h previsto per la tipologia di strada che stava percorrendo, ma che, in ogni caso, tale velocità non poteva essere inferiore di quella stimata, tenuto conto delle tracce di scarrocciamento rinvenute al suolo (lunghe circa 6,20 metri) e dei danni riportati dai veicoli (cfr. consulenza tecnica e verbale di sinistro stradale- motociclo: “ammaccatura marmitta-carena fianco destro completamente graffiato-rottura parte anteriore destra-distaccamento indicatore di direzione destro”- veicolo Toyota: “ distaccamento ed ammaccatura). Il ctu ha dunque così concluso: “la velocità mantenuta dal motociclista si rivela assolutamente inadeguata alla situazione in atto e, di conseguenza, evidente causa determinante nella causazione dell'evento” (cfr. pag. 22 e 27 consulenza depositata).
Con riferimento alle possibilità di avvistamento reciproco tra i due veicoli, il consulente ha precisato che, tenuto conto della presenza dei veicoli incolonnati sulla via Diomede e del veicolo fermo per pagina 10 di 24 consentire ad di iniziare la manovra di immissione nell'incrocio, “data Controparte_3
l'interferenza di quest'ultimo veicolo nel campo di reciproco avvistamento dei protagonisti, il tempo utile per una efficace reazione risultava per entrambi insufficiente all'evitamento del sinistro stradale”.
In particolare, il ctu ha ritenuto del tutto compatibile con la dinamica del sinistro che la Per_2 conducente della Toyota Auris “abbia mantenuto l'attenzione, quindi lo sguardo, rivolti verso destra, al fine di verificare l'eventuale traffico in arrivo lungo la corsia di destinazione ed in considerazione del fatto che alla sua sinistra aveva il traffico veicolare fermo, in attesa del completamento della manovra in atto”, non avvedendosi di conseguenza della presenza del motociclo in tempo utile ad evitare l'urto (cfr. consulenza cinematica pag. 15). Allo stesso modo, il ctu ha ritenuto che Pt_1
tenuto conto della condotta posta in essere al momento del sinistro ed in particolare della velocità
[...]
non prudenziale, nonché della limitazione della visuale a causa dei veicoli incolonnati e delle piante ad alto fusto a margine della carreggiata, non abbia potuto avvedersi della presenza della vettura se non all'ultimo momento. Il ctu ha quindi concluso che: “sull'evitabilità dell'evento si può solo sottolineare come una velocità di marcia del motoveicolo coerente con il limite imposto, considerata la dichiarata percezione del veicolo antagonista in manovra di ingresso in campo, avrebbe reso possibile, al suo conducente, una manovra di rallentamento del veicolo condotto e, forse, di evitare lo scontro” (cfr. consulenza tecnica pag. 27).
Quanto all'eccepito sorpasso della linea di mezzeria di da parte delle parti convenute, si Parte_1 osserva che il consulente tecnico, sulla base dei dati a sua disposizione non ha potuto stabilire “con certezza se il motociclista abbia o meno superato la mezzeria ma neppure stabilire dove fosse ferma la vettura che ha concesso la precedenza di cortesia al veicolo condotto dalla convenuta sig.ra e, CP_3
proprio in virtù della scarsa attendibilità delle dichiarazioni, non è neppure sostenibile il contrario
(cfr. consulenza tecnica pag. 25). Il ctu ha infatti chiarito, del tutto condivisibilmente, che le dichiarazioni rese da alla Polizia Municipale di aver occupato la parte centrale della Parte_1
corsia al momento del sinistro sono del tutto incompatibili con la dinamica del sinistro ricostruita (cfr. consulenza tecnica: “il motociclista descrive una dinamica incoerente con la situazione in atto dichiarando una posizione centrale in corsia incompatibile con la presenza dei veicoli incolonnati in prossimità dell'intersezione con la strada da cui si immetteva la vettura”). Tuttavia, il ctu, pur smentendo recisamente che si trovasse nella parte centrale della corsia, ma piuttosto nella Parte_1
pagina 11 di 24 sua parte sinistra in fase di superamento delle autovetture incolonnate a destra, non è riuscito a verificare se l'attore abbia superato la linea di mezzeria. Sul punto, anche il testimone oculare
, escusso anche nel presente giudizio, nulla è stato in grado di riferire. Quanto alla Testimone_2 deposizione del teste resa all'udienza del 31.1.2023, si osserva che il teste ha riferito una Tes_2
dinamica del sinistro pressoché compatibile con quella ricostruita dai verbalizzanti e dal ctu, confermando il sorpasso da parte del motociclo delle vetture incolonnate a sinistra e lo scontro con l'autovettura al centro dell'incrocio, ha affermato di non aver visto se abbia superato la Parte_1 linea di mezzeria: “non so dire se fosse al di qua o al di là della linea di mezzeria, ma era senz'altro in fase di sorpasso” (cfr. verbale di udienza del 31.1.2023). Il teste ha altresì riferito che, al momento del sinistro, l'area era particolarmente trafficata non solo per l'orario di punta in cui è avvenuto il sinistro
(ore 19.30), ma anche per la concomitante presenza di una partita di Champion's League (cfr. verbale di udienza del 31.1.2023: “io posso dire che una macchina che era ferma come tutte le altre imbottigliate nel traffico ha lasciato passare la Yaris per svoltare verso sinistra e in quel frangente si è verificato l'urto. Io posso dire che tutte le sere l'area è molto trafficata quando c'è la partita e che bisogna andare a passo d'uomo, ai 10 all'ora se sei in moto perché ci sono tante intersezioni ed escono da tutte le parti. Solo in quell'area tra la piscina ed il semaforo saranno 10-12 intersezioni”).
Orbene, alla luce del compendio probatorio in atti si reputa indubbia la responsabilità di Parte_1 nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo non ha tenuto una condotta prudente e, in ogni caso, conforme alle norme previste dal codice della strada. si stava, infatti, Parte_1 approssimando ad un'intersezione stradale in un tratto di strada che, seppur rettilineo, presentava una visibilità limitata a causa delle autovetture ferme ed incolonnate sul lato destro e della corsia di marcia, nonché di piante ad alto fusto al margine della carreggiata. Tenuto conto dell'intenso traffico veicolare e dell'approssimarsi ad un incrocio stradale, nell'effettuare la manovra di sorpasso delle Parte_1
autovetture avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e, in ogni caso, moderare e adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Infatti, come verificato dal ctu, se avesse tenuto una velocità Parte_1
prudenziale, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza diretta ad evitare il sinistro: “la velocità mantenuta dal motociclista si rivela assolutamente inadeguata alla situazione in atto e, di conseguenza, evidente causa determinante nella causazione dell'evento…una velocità di marcia del motoveicolo coerente con il limite imposto, considerata la dichiarata percezione del veicolo
pagina 12 di 24 antagonista in manovra di ingresso in campo, avrebbe reso possibile, al suo conducente, una manovra di rallentamento del veicolo condotto e, forse, di evitare lo scontro” ( cfr. consulenza tecnica depositata, pagina 22 e 27). ha dunque violato l'art. 141 del Codice della Strada il quale al comma 1 stabilisce Parte_1
“l'obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Il terzo comma del sopracitato articolo dispone che il conducente “ la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Nel caso di specie, si reputa quindi provato che pur non avendo tenuto una velocità Parte_1
superiore al limite imposto dall'art. 142 C.d.S. vigente in loco al momento del sinistro, stava comunque viaggiando ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi. ha violato altresì l'articolo 148 commi 2 lett. a) e 12 codice della strada, i quali prevedono Parte_1 che nell'effettuare la manovra di sorpasso di veicoli “in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, i conducenti devono prestare particolare attenzione e accertarsi di non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e che è vietato il sorpasso in prossimità delle intersezioni. Nel caso di specie, avrebbe dovuto effettuare Parte_1
la vietata manovra di sorpasso delle auto ferme in colonna con estrema prudenza tenuto conto del traffico intenso, della visuale limitata e della presenza di un incrocio.
Nonostante l'istruttoria svolta non abbia consentito di appurare se nell'effettuare la Parte_1 manovra di sorpasso abbia invaso l'opposta corsia di marcia, si reputa che tale circostanza non assuma efficacia causale determinante nella causazione del sinistro. Il ctu ha, infatti, constatato che l'urto tra i pagina 13 di 24 due veicoli è avvenuto nella parte centrale della carreggiata, in corrispondenza della linea di mezzeria, sì che si reputa provato che l'attore stava comunque viaggiando a cavallo della linea di mezzeria.
Anche a voler presumere che l'attore abbia invaso la corsia di marcia opposta, si reputa che le conseguenze del sinistro non avrebbero potuto essere diverse, atteso che, data la velocità inadeguata ai luoghi ed alle condizioni di traffico e l'impossibilità di avvistare la Toyota Auris tempestivamente, la collisione tra i due mezzi non si sarebbe potuta evitare. Si reputa, quindi, che il superamento della linea di mezzeria non abbia assunto in specie efficacia causale nella determinazione del sinistro sì che, anche in assenza della possibilità di accertare il predetto superamento, si reputa comunque possibile addivenire ad una graduazione di colpa in concreto nella determinazione dell'evento lesivo, tenuto conto delle provate condotte imprudenti poste in essere dall'attore.
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_1
verificare se si sia attenuta a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale. Controparte_3
Nel caso di specie, si osserva che la conducente della Toyota Yaris, non ha usato la dovuta accortezza e prudenza nell'immettersi nel flusso veicolare. L'articolo 154 comma 4 del Codice della Strada prevede infatti che i conducenti che si immettono nel flusso della circolazione eseguendo una manovra per cambiare senso di marcia, devono assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti della strada e dare la precedenza ai veicoli in marcia norma (cfr. art. 154 comma 4 “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”). Nel caso di specie, nonostante risulti provato che si Controparte_3
sia dapprima fermata per concedere la precedenza ai veicoli provenienti da Via Diomede e abbia iniziato la manovra di attraversamento a seguito della precedenza concessa da un veicolo fermo in colonna, avrebbe comunque dovuto ispezionare in maniera più accorta il campo stradale per verificare che nessun altro veicolo sopraggiungesse. Infatti, non è evento imprevedibile che un motociclo, su una strada cittadina con auto incolonnate, compia una manovra di sorpasso dei veicoli fermi. Deve dunque ritenersi la convenuta, anche in relazione all'orario in cui è avvenuto il sinistro caratterizzato da traffico pagina 14 di 24 intenso (ore 19.30), non abbia adottato tutte le cautele e le misure prudenziali che la situazione imponeva a tutela della sicurezza della circolazione. Del resto, lo stesso consulente pur Per_2
avendo affermato che la velocità tenuta dal motociclo abbia avuto una incidenza causale maggiore nella determinazione del sinistro, ha comunque constatato l'imprudenza della manovra della conducente
[...]
che avrebbe dovuto utilizzare maggior accortezza nel compiere la manovra di attraversamento CP_3 dell'incrocio (cfr. consulenza tecnica depositata “si concorda sull'asserzione del C.T.P. dove descrive la manovra dell'automobilista compiuta senza l'opportuna circospezione e prudenza richiesta dalla situazione in atto anche se, in verità, la condotta del motociclista si rivela maggiormente incidente nelle conseguenze sortite”). avrebbe dunque dovuto ispezionare in maniera più Controparte_3
prudente il campo stradale, tenuto conto della visibilità limitata non solo per la presenza di elementi di disturbo in loco (auto incolonnate e alberi ad alto fusto a lato della carreggiata), ma anche perché ella si stava immettendo sulla carreggiata compiendo una manovra di svolta sinistra, più complessa e più lenta della contraria manovra di svolta a destra.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente un concorso, seppur minoritario, di nella causazione del sinistro, la quale non si è attenuta al disposto di cui all'art. 154 Controparte_3
C.d.S.
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che ad Parte_1
debba essere attribuita una responsabilità del 60% nella causazione del sinistro, mentre ad CP_3 dev'essere imputato un concorso colposo del 40%.
[...]
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno
pagina 15 di 24 non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
pagina 16 di 24 liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale e dei chiarimenti depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per Persona_3
congruità e logicità della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “un trauma fratturativo distorsivo del ginocchio destro con frattura composta del piatto tibiale, frattura della spina intercondiloidea posteriore, lesione
a manico di secchio del menisco laterale, lesione parziale del legamento crociato anteriore e interessamento traumatico del legamento collaterale mediale”, in nesso di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 21 giorni, parziale al 75% di
30 giorni, di giorni 30 al 50% e di ulteriori 100 giorni al 25% con preclusione dello svolgimento delle attività quotidiane e sofferenza di entità lieve moderata, nonché, sotto il profilo lavorativo, un'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e parziale al 50% di altri 30 giorni;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 11-12%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro pari ad euro 700,50, oltre a “spese di carattere sanitario anche se non a fini di cura” pari ad euro 695,00 (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (50 anni) e dell'entità di questi ultimi (11-12%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 41.384,50, di cui euro 30.947,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.437,50 per inabilità temporanea (presa a pagina 17 di 24 parametro la somma giornaliera di in media euro 125,00, tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU). ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale Parte_1 tenuto conto che l'attore “ha dovuto abbandonare tutte le attività ludico-sportive fino ad allora praticate
(sci, corsa, barca a vela)”, con “ripercussioni negative sulla vita di relazione del signor che Pt_1 svolgeva tali attività in compagnia della famiglia e dei suoi amici” (cfr. atto di citazione).
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
A tal proposito si osserva che, con riferimento all'impossibilità di praticare attività sportiva ed in particolare escursioni in montagna, il ctu ha precisato che “con riferimento alle preclusioni che la menomazione può determinare sulla vita quotidiana, è da ritenere che i postumi comportino limitazioni nello svolgimento di quelle attività che richiedono sollecitazioni intense o continuative del ginocchio, come fare passeggiate in montagna e talune attività sportive, coerenti ed adeguate all'età del soggetto”
(cfr. pag. 8 della ctu). I testi escussi all'udienza del 18.10.2024 hanno confermato che l'attore prima del sinistro fosse solito praticare escursioni in montagna e attività sciistica (cfr. verbale di udienza del
18.10.2024 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, teste capitolo 23: “vero che il dott. Tes_3 Pt_1
nel periodo invernale trascorreva una settimana a Natale ed una a Carnevale a Madonna di Campiglio per sciare con la famiglia ed alcuni amici? Confermo la circostanza. E' così almeno negli ultimi 20 anni”; capitolo 24: “vero che durante il periodo estivo il dott. quando si trovava a Madonna di Pt_1
Campiglio, faceva escursioni anche in alta montagna, ferrate sui gruppi Brenta e Adamello e sui
pagina 18 di 24 ghiacciai, aveva l'hobby di raccogliere funghi e che quando si recava presso la sua famiglia a Pesaro, praticava molti altri sport (pallavolo, pallanuoto, calcetto, ping-pong, windsurf, vela, ecc.)? Confermo la circostanza. L'ultima escursione l'avrò fatta una decina di anni fa). Anche il teste ha Tes_4 confermato che l'attore fosse solito sciare con la sua famiglia: “sciavo insieme a lui e con i nostri figli, che sono amici” e che, insieme, praticavano anche escursioni in montagna e ferrate: “Ci andavo insieme, sicuramente sulle ferrate. Lo abbiamo fatto anche con i figli quando sono stati più grandi.
L'ultima escursione l'ho fatta più di 10 anni fa, poi non è più venuto, dopo l'incidente…sicuramente ha terminato quelle attività sportive che praticava con me (cfr. verbale di udienza del 18.10.2024).
Ne consegue che l'entità del danno riscontrato ha inciso su riflessi pratici della vita quotidiana e, in particolar modo, nella pratica delle dell'attività sciistica e delle attività escursionistiche in montagna.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, applicando un aumento del 10%, da calcolarsi sulla sola componente del danno cd. dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale complessivamente patito da va liquidato, all'attualità, in euro Parte_1
43.811,10, da ridursi in ragione del concorso colposo del danneggiato a euro 17.524,44.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del pagina 19 di 24 danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_6 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
L'orientamento è stato recentemente confermato anche con riferimento alla polizza infortuni anche da
Cass. n. 3429/2025, che ha chiarito che: “le parti di un contratto di assicurazione restano libere di fissare la misura dell'indennizzo nella misura che più loro aggrada: glielo consente l'art. 1908 c.c..
Ma ciò non toglie che quell'indennizzo liberamente contrattato non perda mai la sua causa indennitaria;
il suo scopo resta quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato.
Pertanto, una volta avveratosi il rischio, qualunque risarcimento pagato all'assicurato dal terzo responsabile andrà sempre a diffalco dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore per lo stesso fatto, quale che ne fosse la misura”.
Dal menzionato importo va dedotto quello di euro 14.485,00, corrisposto da Controparte_1
in data 4.5.2015, rivalutato alla data odierna in euro 17.526,85, sì che risulta che la compagnia ha
[...]
provveduto a ristorare ante causam l'integrale pregiudizio patito dall'attore a titolo di danno alla persona, tenuto conto del ristretto arco temporale (poco più di un anno dalla verificazione del sinistro e in ogni caso pochi mesi dopo la stabilizzazione dei postumi) tra l'occorso ed il versamento, tale da escludere il riconoscimento di interessi compensativi.
In ogni caso non può essere tralasciato che l'attore ha ricevuto altresì l'importo di euro 28.000,00, corrisposto dall'assicurazione in data 13.4.2015; ancorchè dalla documentazione trasmessa ex Pt_2
art. 210 c.p.c. risultino riferimenti di tempo e luogo dissimili (cfr. 14.2.2014 in luogo di 14.1.2014 e
Como in luogo di Milano), considerato che alla data indicata l'attore pativa una forte limitazione derivante dall'inabilità temporanea del 75%, come stimata dal dott. tale da comprometterne la Per_3
mobilità e che la descrizione del sinistro risulta del tutto sovrapponibile al presente, si reputa che il menzionato ulteriore importo sia stato versato a riparazione di pregiudizi patiti per il sinistro per cui è causa;
tale importo ben coprirebbe anche il valore corrispondente degli interessi compensativi calcolati pagina 20 di 24 secondo il dettato di Cass. n. 1712/1995 sulla somma devalutata alla data del fatto a quella del pagamento, come detto ritenuto del tutto satisfattivo, sì che la pretesa attorea in punto di danno alla persona deve essere respinta.
A titolo di danno emergente possono essere riconosciute le spese mediche per l'importo di euro 700,50, che sono state ritenute congrue nell'ammontare e necessarie dallo stesso ctu, oltre all'importo di euro
610,00 per la relazione medico legale di parte, di euro 85,00 per copia di cartella clinica e di radiografie, oltre all'importo di euro 695,00, in quanto assimilabili a spese di carattere sanitario.
Si tratta pertanto di esborsi giustificati e in nesso di causa con il sinistro per cui è causa.
Merita di essere riconosciuto anche l'importo di euro 4.680,00 per documentate spese di fisioterapia, ancorchè il ctu abbia lasciato aperta la valutazione di congruità in assenza dell'indicazione specifica del numero di sedute cui l'attore si è sottoposto, in quanto si reputa l'importo senz'altro necessario in relazione alle lesioni gravi riportate e alle necessità di riabilitazione anche all'esito dell'operazione chirurgica cui l'attore si è sottoposto. Peraltro, anche ove gli importi pattuiti pro seduta fossero superiori ai valori di mercato, non può non rimarcarsi come il paziente rimanga libero di rivolgersi ad uno specialista di fiducia, che possa garantirgli una continuità di assistenza e cura, anche a domicilio, senza che il maggior costo possa essere decurtato in ragione di un concorso colposo del creditore.
In favore dell'attore va pertanto riconosciuto l'importo di euro 6.770,50, da ridursi ad euro 2.708,20 in ragione dell'accertato concorso colposo nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa;
l'importo di euro va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass. SU n. 1712/1995 dalla data delle singole fatture alla data della presente pronuncia, prendendo a parametro le stesse somme da ritenersi attuali alla data di emissione del documento fiscale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
Quanto alla lamentata riduzione reddituale e da perdita di chances professionali in ragione della compromissione lavorativa temporanea assoluta per 60 giorni e parziale al 50% per ulteriori 30 si osserva quanto segue.
è dal 2000 amministratore unico e socio unico di Easy s.r.l., società in nome e per conto Parte_1
della quale risulta aver stipulato il contratto di prestazioni professionali con la società spagnola Praxis
Hispania, Ltd. il 1° luglio 2013; quest'ultima ha esercitato diritto di recesso in data 4.6.2014,
pagina 21 di 24 indirizzando a Easy s.r.l. la relativa comunicazione, facendo riferimento all'inadempimento di obbligazioni contrattualmente assunte.
Tenuto conto che il contratto non è stato concluso dall'odierno attore in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società di sua proprietà e da lui amministrata, che costituisce soggetto giuridico del tutto distinto difetta la titolarità attiva della posizione fatta valere in giudizio da Parte_1
Del resto, se è vero che dalla documentazione fiscale versata in atti risulta una diminuzione dei redditi dichiarati nella Certificazione Unica 2015 (anno di imposta 2014) rispetto ai redditi dichiarati nel CUD
2014 (imposta 2013), in quanto a fronte di euro 30.205,43 è stato dichiarato l'importo di euro
11.765,33, è altrettanto vero che dalla stessa può presumersi che i redditi dichiarati siano stati percepiti a titolo di compenso in qualità di amministratore, compenso che è stato deliberato dall'assemblea della società, di cui l'attore è socio unico, la cui riduzione può essere dovuta ad una scelta di natura gestoria.
Del resto, il valore dei ricavi degli anni di riferimento, come si evince dal conto economico dei bilanci versati in atti da e è stato in quegli anni del tutto analogo ed Controparte_3 Controparte_2
anzi ha subito un sensibile e progressivo miglioramento tra il 2013 ed il 2015 (v. euro 191.261 nell'esercizio 2013, euro 201.341 nel 2014, euro 245.190 nel 2015 ed euro 227.275 nel 2016).
La dedotta perdita della capacità lavorativa non risulta peraltro dimostrata rispetto all'esercizio del diritto di recesso della società spagnola.
Allo stesso modo non si reputa dimostrato neppure un danno da mancato guadagno rispetto al contratto concluso con la società TBS, in primo luogo, perché la comunicazione di esercizio di recesso non reca alcun riferimento alla motivazione per cui esso è stato esercitato, risultando solo che la società ha esercitato quanto pattuito inter partes alla clausola n. 12, comunicando la volontà di liberarsi dell'impegno assunto nel termine di preavviso di 60 giorni concordato.
In secondo luogo, non può non rilevarsi come il contratto avesse durata annuale (dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014), che l'esercizio del diritto di recesso abbia determinato il venir meno del vincolo negoziale un mese prima della sua naturale scadenza e che prima delle lesioni riportate dall'attore in ragione del sinistro per cui è causa egli aveva avuto modo di prestare la propria attività professionale per oltre quattro mesi. Del resto, come si evince da alcune comunicazioni di posta elettronica versate in atti dalla parte attrice, risulta che quest'ultima si è dedicata alla scrittura di email addirittura nei giorni immediatamente successivi al sinistro, sì che la dedizione dimostrata e l'assenza di altri riferimenti pagina 22 di 24 specifici non può escludere che la scelta sia stata del tutto indipendente dall'occorso, anche tenuto conto che l'inabilità lavorativa patita da è stata del tutto transeunte, sì che, in assenza di Parte_1
altri elementi, non può condurre al raggiungimento di una prova per presunzioni della compromissione di tale fonte di guadagno per l'anno 2014 e neppure per gli anni successivi.
Tenuto conto che non vi sono ulteriori elementi per valutare il tipo di attività e la remunerazione derivante dall'attività imprenditoriale, giocoforza caratterizzata da un'aleatorietà, si reputa non raggiunta la prova di un mancato guadagno patito dall'attore nell'anno 2014 e negli anni successivi, neppure in termini di chance.
Merita di essere accolta la domanda di manleva formulata da e Controparte_3 Controparte_2 nei confronti di Infatti, nonostante non sia stata depositato in atti l'integrale Controparte_1
contratto di assicurazione, la compagnia non ha contestato né di avere assicurato il veicolo di
[...]
per la r.c.a., né ha formulato rispetto alla domanda di garanzia alcun tipo di eccezione, né CP_2 inerente l'inoperatività della polizza, né rispetto ad eventuali esclusioni, franchigie o scoperti. In assenza, pertanto, di rilievi formulati negli scritti difensivi e ritenuta pertanto l'inoperatività della polizza r.c.a., in applicazione dell'art. 1917 comma 1 c.c., deve essere Controparte_1
condannata a tenere indenne e manlevare e da ogni somma che Controparte_3 Controparte_2
saranno tenuti a corrispondere ad in ragione del presente giudizio. Parte_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto del concorso colposo prevalente in capo alla parte attrice e del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di quella di danno da mancato guadagno professionale e da perdita di chance si reputa di compensarle integralmente tra le parti;
gli importi riconosciuti in favore della parte attrice sono risultati minimi rispetto alle domande fatte valere e in ragione del rigetto delle due principali domande formulate si reputano ricorrere ragioni di soccombenza parziale reciproca.
Sulla scorta del medesimo principio vanno definitivamente poste a carico della parte attrice e delle parti convenute le spese della ctu cinematica e della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 23 di 24 1. accertata la responsabilità concorrente di e di nella CP_3 CP_3 Parte_1
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 14.1.2014, nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, condanna e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di del 40%
[...] Parte_1
danni patrimoniali da lui subiti, che si liquidano in euro 2.708,20, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2. rigetta tutte le restanti domande fatte valere da nel presente giudizio;
Parte_1
3. dichiara tenuta a tenere indenne a manlevare e Controparte_1 Controparte_3
da ogni somma che questi ultimi saranno tenuti a corrispondere ad Controparte_2 Pt_1
in ragione del presente giudizio;
[...]
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali;
5. pone definitivamente a carico della parte attrice e delle parti convenute le spese della ctu cinematica e della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa, nella misura del
50% ciascuna.
Milano, 10.4.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46538/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. POLIZZI Parte_1 C.F._1
PAOLOALBERTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BRAZESCO MARZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2 TEDESCO GENNARO e dall'avv. FANO FRANCESCA NICOLETTA ( ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._4 TEDESCO GENNARO e dall'avv. FANO FRANCESCA NICOLETTA ( ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Accertata la responsabilità esclusiva ovvero, in subordine, preponderante, della signora CP_3
conducente della vettura Tg. DE 921 KW, di proprietà del signor nella
[...] Controparte_2 determinazione dell'evento per cui è causa, condannare questi ultimi, in solido con
[...]
a risarcire all'esponente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in Controparte_1 occasione del sinistro per cui è causa, danno alla persona, danno da sofferenza soggettiva, danno pagina 1 di 24 esistenziale, danno patrimoniale 2 emergente e da lucro cessante presente e futuro, danni specificati in atti, ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU, in misura integrale ovvero corrispondente al concorso maggioritario della convenuta oltre ad interessi CP_3 al tasso di legge e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. - Con vittoria di spese e competenze professionali, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A.”
Per la convenuta : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO In via principale Accertare e dichiarare che il sinistro de quo è occorso per responsabilità esclusiva del sig.
[...]
e per l'effetto mandare assolta la parte convenuta da ogni pretesa, perché infondata in fatto e Pt_1 diritto. In subordine Accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità prevalente e comunque concorrente del sig. e per l'effetto, dato atto di quanto dallo Parte_1 stesso già percepito da e su polizza privata infortuni, rigettare ogni ulteriore pretesa Controparte_4 perché infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese di giudizio. In estremo subordine Accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità prevalente e comunque concorrente del sig. e per l'effetto, ridurre in proporzione il risarcimento del danno, da accertarsi nei Parte_1 limiti del provato e in misura inferiore al preteso, da cui dedursi gli importi percepiti da Controparte_4
e su polizza privata infortuni. Spese di lite integralmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c. Istanze istruttorie - (A) - Ammissione di prova orale per testi, con teste ag. c/o PL di Testimone_1 Milano, (capp.6,7) sulle seguenti circostanze 6) Vero che: “Le autorità intervenute sul luogo constatavano che l'auto Toyota Yaris tg DE921KM era stata rimossa dalla posizione assunta nella fase terminale dell'evento” 7) Vero che: “La moto BMW tg BP77526 lasciava tracce di abrasioni sul manto stradale per 6,20 metri, nella corsia opposta a quella percorsa”” per Controparte_2 Controparte_3
“Voglia il Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con le declaratorie necessarie e conseguenziali IN VIA PRINCIPALE, rigettare, con ogni opportuna motivazione e statuizione, le domande tutte del Sig. per come formulate nei confronti dei Parte_1 convenuti con l'atto di citazione in data 8 novembre 2021 e, ove ritenuto dovuto, rideterminare l'entità del risarcimento spettante al Sig. per i danni non patrimoniali subiti nel sinistro del 14 Parte_1 gennaio 2014 tenendo conto e dando atto (i) della responsabilità quanto meno concorrente attribuibile all'attore nella causazione del sinistro e del danno, (ii) del già intervenuto versamento in suo favore della somma di € 14.485,00 da parte della nonché dell'erogazione Controparte_1 all'attore già nel 2015 del pieno indennizzo per il medesimo danno da parte di
[...] con conseguente violazione, da parte del Sig. del principio che Parte_2 CP_5 vieta che dal danno possa derivare un arricchimento senza causa, ulteriore e aggiuntivo rispetto alla riparazione nei limiti dovuti del pregiudizio effettivo (iii) della assoluta mancanza di presupposti e/o giustificazione per il riconoscimento di una maggiorazione a titolo di personalizzazione, con integrale rigetto, per i motivi meglio esposti in narrativa e comunque per assoluta carenza dei presupposti, delle domande dell'attore relative al lamentato danno patrimoniale. IN VIA RICONVENZIONALE: (I) in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, condannare la Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Milano, Via
[...] P.IVA_1
Ignazio Gardella n. 2, indirizzo di posta elettronica certificata
a manlevare, entro il limite del massimale di Email_1 pagina 2 di 24 polizza, il proprio assicurato Sig. e la Sig.ra quale conducente Controparte_2 Controparte_3 del veicolo assicurato, da ogni conseguenza pregiudizievole, ordinando alla predetta compagnia di versare direttamente all'attore quanto dovesse essere allo stesso eventualmente riconosciuto. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede: A) che sia disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale rubricato al n. 4655 R.G.N.R. 2014 e 155/2016 R.G. Dib dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano. Con condanna della controparte al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, da liquidare in applicazione dei parametri di legge vigenti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale e in qualità Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
rispettivamente di proprietario, conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Toyota
Yaris, targato DE921KW, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 14.1.2014 a Milano.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
- che in data 14.01.2014 stava percorrendo via Diomede a Milano a bordo del proprio motociclo BMW
CI 200, targato BP77526, quando la vettura Toyota Yaris sopra identificata, condotta da CP_3
e proveniente da via Levanto, “impegnava l'intersezione con via Diomede senza concedere la
[...] dovuta precedenza”, andando a collidere con il motociclo condotto dall'attore;
- che gli Agenti della Polizia Locale di Milano sono intervenuti sul luogo del sinistro e, dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno elevato ad contravvenzione per aver violato il Controparte_3 disposto di cui all'art. 145 C.d.S.;
- che è stata rinviata a giudizio davanti al Giudice di Pace per il reato di cui all'art. Controparte_3
590 bis c.p. e il processo, nel corso del quale si è costituito parte civile, si è concluso con Parte_1 la sua assoluzione per mancanza di elementi sufficienti “per accertare una concorrenza di cause in base alle quali ripartire la responsabilità”;
pagina 3 di 24 - che, a seguito del violento urto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale Niguarda di Milano, ove gli veniva diagnosticata “una frattura scomposta del piatto tibiale e spina intercondiloidea posteriore ginocchio destro” e “una lesione del crociato destro anteriore e del menisco laterale” con necessità di sottoporsi ad un intervento di riduzione cruenta della frattura e di meniscectomia;
- che il consulente di parte, dott. , ha riscontrato postumi permanenti nella misura del Persona_1
13-14% ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, di inabilità temporanea al 75% di
45 giorni, al 50% di 45 giorni e al 25% di 60 giorni;
- che, a causa dei postumi riportati a seguito del sinistro, ha dovuto abbandonare tutte le Parte_1
attività ludico sportive praticate prima del sinistro (sci, corsa, barca a vela) e ciò ha causato
“ripercussioni negative sulla vita di relazione di che svolgeva tali attività in compagnia della Pt_1 famiglia e dei suoi amici”;
- che amministratore unico di Easy s.r.l., all'epoca del sinistro si stava occupando Parte_1 dell'organizzazione di due eventi annuali in collaborazione con Praxis, la quale, a seguito delle numerose assenze dell'attore che non gli hanno consentito di curare “tutti i vari aspetti dell'organizzazione dell'evento”, ha risolto il rapporto contrattuale di collaborazione;
- che, pertanto, ha diritto di ottenere anche il risarcimento del danno patrimoniale per la Parte_1
perdita e la riduzione dei guadagni a seguito della risoluzione del contratto non solo con Praxis, ma anche con la società TBS IT s.r.l., nonché il diritto al riconoscimento di un danno da perdita di chance;
- che, a maggio 2015, ha versato ante causam all'attore la somma di euro Controparte_1
14.485,00 da quest'ultimo trattenuta a titolo di acconto su quanto dovuto;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad un componimento bonario della presente controversia,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e Controparte_3
istando, in via preliminare, per la chiamata in causa di Controparte_2 Controparte_1
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate da eccependo la Parte_1
vincolatività, ex art. 652 c.p.p., della sentenza penale di assoluzione nei confronti di CP_3 nonché l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per aver sorpassato le
[...]
macchine ferme incolonnate sulla via Diomede ed essersi immesso nell'intersezione stradale senza pagina 4 di 24 avvedersi della presenza della Toyota Auris, che aveva già occupato il centro dell'incrocio. Al contrario, i convenuti, hanno eccepito la diligente condotta di la quale “si è Controparte_3
immessa con cautela in Via Diomede ed ha arrestato la marcia per verificare se sopraggiungevano veicoli ai quali dare la precedenza” e solo “a seguito dell'invito alla stessa rivolto da un automobilista che procedeva incolonnato in Via Diomede”, la convenuta ha iniziato l'attraversamento CP_3 dell'incrocio. Le parti convenute hanno altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale per “l'impossibilità a svolgere le attività che gli erano state commissionate e poi revocate”. In via riconvenzionale e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e hanno chiesto di essere Controparte_3 Controparte_2
tenuti indenni e manlevati da di quanto saranno condannati a corrispondere Controparte_1
a titolo di risarcimento ad (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta). Parte_1
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nel merito, la compagnia assicurativa Controparte_1
convenuta ha eccepito innanzitutto la vincolatività nel procedimento civile del giudicato penale di assoluzione di ex art. 652 c.p.p., nonché l'esclusiva responsabilità di Controparte_3 Parte_1
nella causazione del sinistro, atteso che provenendo dalla via Levanto, ha arrestato Controparte_3
la marcia per concedere la precedenza ai veicoli che provenivano dalla via Diomede e, avvedendosi
“che il conducente di un veicolo posto alla sua sinistra arrestava la marcia concedendole l'opportunità di passare”, ha iniziato l'attraversamento dell'intersezione. In tale frangente, la conducente delle
Toyota Yaris veniva colpita dal motociclo, condotto da il quale stava sorpassando le Parte_1
autovetture ferme in colonna sulla via Diomede, oltrepassando la linea continua di mezzeria e violando di conseguenza gli artt. 143 comma 1 e 148 comma 12 c.d.s., nonché l'articolo 141 commi 2 e 3 C.d.s. per aver tenuto una velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e di detrarre, dall'importo che sarà riconosciuto a titolo di risarcimento all'attore non solo la somma già versata ante causam da
[...]
ma anche gli importi ricevuti a titolo di indennizzo in virtù di una polizza infortuni Controparte_1
stipulata con (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta). Parte_2
pagina 5 di 24 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di tre testimoni, attraverso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla compagnia assicurativa con riferimento alle somme percepite dall'attore in virtù della polizza infortuni, Pt_2
nonché mediante ctu cinematica con incarico conferito a e consulenza medico legale Persona_2 sulla persona dell'attore con incarico conferito al Dott. Persona_3
Il Giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 19.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta esclusivamente nei limiti e per le ragioni di seguito indicate con riferimento al danno patrimoniale.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione delle parti convenute di vincolatività nel presente processo del giudicato di assoluzione di quale conducente dell'autovettura Toyota Controparte_3
Yaris sopra identificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 652 c.p.c.
È pacifico, infatti, che l'attore e gli odierni convenuti, ad eccezione di abbiano Controparte_2
partecipato al giudizio penale, sì che, nel caso di specie, difetta innanzitutto la piena coincidenza soggettiva delle parti nei due rispettivi processi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2c.p.p.
(Cass. sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006).
Nel caso di specie, oltre al difetto di coincidenza soggettiva, stante la mancata partecipazione di al processo penale, il giudice penale ha assolto dal reato a lei Controparte_2 Controparte_3
ascritto per insufficienza di elementi probatori per supportare l'ipotesi accusatoria ( cfr. doc. 13 parte pagina 6 di 24 attrice- sentenza Giudice di Pace di Milano: “non sono emersi, in definitiva, sufficienti elementi per attribuire all'imputata la responsabilità contestata, non potendosi affermare- oltre ogni ragionevole dubbio- che la stessa avesse tenuto un comportamento di guida non prudente, né che avesse commesso la contestata violazione del Cds. Stante tale incertezza, non è possibile stabilire se le lesioni patite dalla p.o., in conseguenza del sinistro, siano da addebitare, anche solo in parte alla negligente condotta di guida dell'imputata piuttosto che alla responsabilità della stessa p.o”).
Alla luce di quanto esposto, la pronuncia di assoluzione del Giudice Penale non può ritenersi vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 652 comma 1 c.p.p. nel presente giudizio, sì che le eccezioni vanno disattese e occorre esaminare la vicenda nel merito.
Nel presente giudizio, infatti, gli attori hanno agito in giudizio nei confronti di Controparte_1
e di e promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass.
[...] Controparte_3 Controparte_2 priv. nei confronti dell'assicurazione del cd. veicolo antagonista e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 e 3 c.c. nei confronti del conducente e del proprietario dell'autoveicolo menzionato.
Ciò premesso, giova rammentare che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
(art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019 e Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1), delle dichiarazioni del testimone oculare escusso nel presente giudizio, nonché in virtù della consulenza cinematica disposta in corso di causa.
pagina 7 di 24 In particolare, gli agenti verbalizzanti hanno effettuato i rilievi di rito e, esaminando le condizioni dei luoghi, la provenienza e la direzione dei veicoli coinvolti, nonché la posizione statica assunta dagli stessi dopo l'urto, hanno ricostruito la dinamica come segue. Il giorno 14.1.2014, intorno alle 19.30,
alla guida del veicolo Toyota Auris, stava percorrendo via Levanto, quando, Controparte_3 giunta all'intersezione con via Diomede, ha iniziato l'attraversamento dell'incrocio per compiere una manovra di svolta a sinistra con direzione Piazzale Lotto e, giunta al centro dell'intersezione, è andata a collidere con il motociclo condotto dall'attore, che proveniva da via Diomede. Tuttavia, gli agenti verbalizzanti, pur verificando che i veicoli si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase post-urto e pur rinvenendo al suolo tracce di frenata del motociclo, non sono riusciti ad individuare il punto d'urto. In ogni caso, sulla base della posizione statica dei veicoli e delle tracce di frenata del motociclo rinvenute al suolo, i verbalizzanti hanno constato che “erano visibili tracce di abrasione del manto stradale per una lunghezza complessiva di metri 6,20, il cui inizio veniva fissato a mt 2,90 dalla proiezione ideale, parallela all'asse della carreggiata, del P.L 55 e a mt 4,20 dalla proiezione ideale perpendicolare in carreggiata del medesimo P.L. La stessa abrasione era di intensità discontinua, con forma stretta ed aveva un andamento obliquo verso sinistra, rispetto all'asse della carreggiata” (cfr. verbale di sinistro).
A fronte della ricostruzione operata dagli Agenti verbalizzanti, le parti hanno provveduto ad attribuire reciprocamente ai due conducenti la violazione di regole del codice della strada e la conseguente responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa. In particolare, parte attrice ha eccepito che la conducente della Toyota Auris ha urtato il motociclo di dopo essersi Parte_1
immessa su via Diomede, senza concedere la precedenza e senza aver prima adeguatamente ispezionato il campo stradale per verificare la presenza di altri veicoli, violando così l'art. 145 C.d.s. Le parti convenute hanno, invece, contestato ad di aver compiuto una manovra di sorpasso delle Parte_1
auto incolonnate sulla via Diomede, oltrepassando la linea di mezzeria e non tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi, violando così gli articoli 141, 143 e 148 del Codice della Strada.
Al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e, in particolare, il punto d'urto e la velocità dei due veicoli, nonché le condizioni di reciproca avvistabilità, è stata disposta una consulenza cinematica ed è stato nominato le conclusioni della perizia depositate dal ctu si reputano chiare e Persona_2
pagina 8 di 24 supportate da motivazione tecnica persuasiva ben potendo, di conseguenza, essere poste alla base della presente decisione.
Il ctu ha descritto lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro: teatro dell'evento lesivo è via
Diomede, carreggiata a doppio senso di circolazione e ad andamento rettilineo “costeggiata, su entrambi i lati, da banchine erbose piantumate con alberi ad alto fusto, oltre le quali sono presenti muri perimetrali e banchine pedonali”; via Levanto, invece, è una strada laterale “a senso unico di marcia, gravata da segnaletica orizzontale di obbligo di precedenza ai veicoli circolanti sulla Via
Diomede” (cfr. consulenza tecnica depositata).
Ciò premesso il consulente d'ufficio, sulla base degli accertamenti compiuti dagli agenti della Polizia
Locale e delle dichiarazioni rilasciate dagli utenti della strada coinvolti nel sinistro, ha constatato che:
- la vettura Toyota Auris “intenzionata a dirigersi verso Piazzale Lotto, usciva con manovra di svolta a sinistra dalla laterale Via Levanto, fruendo della precedenza di cortesia concessa da un automobilista in marcia sulla corsia in direzione di Via Ippodromo”, allorquando, giunta in fase avanzata di manovra, andava a collidere con il motociclista;
- nello stesso frangente, il motociclo condotto da “in arrivo dalla corsia in direzione di Parte_1
Via Ippodromo, stava superando, sulla sinistra, la colonna dei veicoli fermi in attesa del transito del veicolo “B”” (Toyota Auris) e, non avvedendosi della presenza di quest'ultimo, collideva con esso.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, in maniera sovrapponibile alla ricostruzione operata dai verbalizzanti, il consulente tecnico si è concentrato principalmente sull'individuazione del punto d'urto, sulla stima della velocità tenuta dai veicoli coinvolti nel sinistro e sulla possibilità di avvistamento reciproco dei due veicoli al fine di evitare lo scontro.
Con riferimento al punto d'urto, tenuto conto delle tracce di frenata rinvenute al suolo dai verbalizzanti e della posizione statica dei veicoli ,il ctu ha concluso che “ il contatto sarebbe avvenuto in corrispondenza/prossimità della linea di mezzeria”, atteso che “ l'evidenza, riscontrata attraverso la proiezione del palo luce n°55 preso a riferimento, rapportata alla posizione statica assunta dal motoveicolo, delinea la traiettoria percorsa e, di conseguenza, l'area di caduta e di primo contatto con
l'autovettura” (cfr. consulenza tecnica depositata).
pagina 9 di 24 Quanto alla velocità tenuta dai veicoli, il consulente sulla base dei danni riportati dai Persona_2 veicoli e della posizione di quiete assunta dopo il sinistro, ha potuto risalire “con sufficiente precisione” alla velocità di crociera tenuta dai due utenti della strada, stimando una velocità tra i 45 e i 49 km/h per il motociclo ed una velocità non superiore a 10 km/h per l'autovettura. In particolare, il ctu ha precisato che “l'automobilista.. nel momento del contatto procedeva a bassa velocità, come riscontrato dai calcoli cinematici e dall'orientamento della traiettoria percorsa dal motoveicolo dopo il contatto radente avuto contro la sezione frontale della vettura. Infatti, una componente di moto dell'autovettura significativa, trasversale rispetto alla direzione del motoveicolo, lo avrebbe deviato maggiormente verso il margine opposto con una traiettoria decisamente più angolata e breve rispetto a quella realmente percorsa nel caso specifico”, concludendo in ogni caso che “la velocità di ingresso dell'autovettura, si ritiene che la stessa non sia incidente più di tanto nella dinamica dell'evento” (cfr. ctu pag. 15 e 21). Quanto alla velocità tenuta da il consulente tecnico ha confermato la Parte_1
stima della velocità trai 45 e i 49 km/h anche in risposta alle osservazioni critiche del ctp attoreo, precisando che l'attore non ha superato il limite di velocità di 50 km/h previsto per la tipologia di strada che stava percorrendo, ma che, in ogni caso, tale velocità non poteva essere inferiore di quella stimata, tenuto conto delle tracce di scarrocciamento rinvenute al suolo (lunghe circa 6,20 metri) e dei danni riportati dai veicoli (cfr. consulenza tecnica e verbale di sinistro stradale- motociclo: “ammaccatura marmitta-carena fianco destro completamente graffiato-rottura parte anteriore destra-distaccamento indicatore di direzione destro”- veicolo Toyota: “ distaccamento ed ammaccatura). Il ctu ha dunque così concluso: “la velocità mantenuta dal motociclista si rivela assolutamente inadeguata alla situazione in atto e, di conseguenza, evidente causa determinante nella causazione dell'evento” (cfr. pag. 22 e 27 consulenza depositata).
Con riferimento alle possibilità di avvistamento reciproco tra i due veicoli, il consulente ha precisato che, tenuto conto della presenza dei veicoli incolonnati sulla via Diomede e del veicolo fermo per pagina 10 di 24 consentire ad di iniziare la manovra di immissione nell'incrocio, “data Controparte_3
l'interferenza di quest'ultimo veicolo nel campo di reciproco avvistamento dei protagonisti, il tempo utile per una efficace reazione risultava per entrambi insufficiente all'evitamento del sinistro stradale”.
In particolare, il ctu ha ritenuto del tutto compatibile con la dinamica del sinistro che la Per_2 conducente della Toyota Auris “abbia mantenuto l'attenzione, quindi lo sguardo, rivolti verso destra, al fine di verificare l'eventuale traffico in arrivo lungo la corsia di destinazione ed in considerazione del fatto che alla sua sinistra aveva il traffico veicolare fermo, in attesa del completamento della manovra in atto”, non avvedendosi di conseguenza della presenza del motociclo in tempo utile ad evitare l'urto (cfr. consulenza cinematica pag. 15). Allo stesso modo, il ctu ha ritenuto che Pt_1
tenuto conto della condotta posta in essere al momento del sinistro ed in particolare della velocità
[...]
non prudenziale, nonché della limitazione della visuale a causa dei veicoli incolonnati e delle piante ad alto fusto a margine della carreggiata, non abbia potuto avvedersi della presenza della vettura se non all'ultimo momento. Il ctu ha quindi concluso che: “sull'evitabilità dell'evento si può solo sottolineare come una velocità di marcia del motoveicolo coerente con il limite imposto, considerata la dichiarata percezione del veicolo antagonista in manovra di ingresso in campo, avrebbe reso possibile, al suo conducente, una manovra di rallentamento del veicolo condotto e, forse, di evitare lo scontro” (cfr. consulenza tecnica pag. 27).
Quanto all'eccepito sorpasso della linea di mezzeria di da parte delle parti convenute, si Parte_1 osserva che il consulente tecnico, sulla base dei dati a sua disposizione non ha potuto stabilire “con certezza se il motociclista abbia o meno superato la mezzeria ma neppure stabilire dove fosse ferma la vettura che ha concesso la precedenza di cortesia al veicolo condotto dalla convenuta sig.ra e, CP_3
proprio in virtù della scarsa attendibilità delle dichiarazioni, non è neppure sostenibile il contrario
(cfr. consulenza tecnica pag. 25). Il ctu ha infatti chiarito, del tutto condivisibilmente, che le dichiarazioni rese da alla Polizia Municipale di aver occupato la parte centrale della Parte_1
corsia al momento del sinistro sono del tutto incompatibili con la dinamica del sinistro ricostruita (cfr. consulenza tecnica: “il motociclista descrive una dinamica incoerente con la situazione in atto dichiarando una posizione centrale in corsia incompatibile con la presenza dei veicoli incolonnati in prossimità dell'intersezione con la strada da cui si immetteva la vettura”). Tuttavia, il ctu, pur smentendo recisamente che si trovasse nella parte centrale della corsia, ma piuttosto nella Parte_1
pagina 11 di 24 sua parte sinistra in fase di superamento delle autovetture incolonnate a destra, non è riuscito a verificare se l'attore abbia superato la linea di mezzeria. Sul punto, anche il testimone oculare
, escusso anche nel presente giudizio, nulla è stato in grado di riferire. Quanto alla Testimone_2 deposizione del teste resa all'udienza del 31.1.2023, si osserva che il teste ha riferito una Tes_2
dinamica del sinistro pressoché compatibile con quella ricostruita dai verbalizzanti e dal ctu, confermando il sorpasso da parte del motociclo delle vetture incolonnate a sinistra e lo scontro con l'autovettura al centro dell'incrocio, ha affermato di non aver visto se abbia superato la Parte_1 linea di mezzeria: “non so dire se fosse al di qua o al di là della linea di mezzeria, ma era senz'altro in fase di sorpasso” (cfr. verbale di udienza del 31.1.2023). Il teste ha altresì riferito che, al momento del sinistro, l'area era particolarmente trafficata non solo per l'orario di punta in cui è avvenuto il sinistro
(ore 19.30), ma anche per la concomitante presenza di una partita di Champion's League (cfr. verbale di udienza del 31.1.2023: “io posso dire che una macchina che era ferma come tutte le altre imbottigliate nel traffico ha lasciato passare la Yaris per svoltare verso sinistra e in quel frangente si è verificato l'urto. Io posso dire che tutte le sere l'area è molto trafficata quando c'è la partita e che bisogna andare a passo d'uomo, ai 10 all'ora se sei in moto perché ci sono tante intersezioni ed escono da tutte le parti. Solo in quell'area tra la piscina ed il semaforo saranno 10-12 intersezioni”).
Orbene, alla luce del compendio probatorio in atti si reputa indubbia la responsabilità di Parte_1 nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo non ha tenuto una condotta prudente e, in ogni caso, conforme alle norme previste dal codice della strada. si stava, infatti, Parte_1 approssimando ad un'intersezione stradale in un tratto di strada che, seppur rettilineo, presentava una visibilità limitata a causa delle autovetture ferme ed incolonnate sul lato destro e della corsia di marcia, nonché di piante ad alto fusto al margine della carreggiata. Tenuto conto dell'intenso traffico veicolare e dell'approssimarsi ad un incrocio stradale, nell'effettuare la manovra di sorpasso delle Parte_1
autovetture avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e, in ogni caso, moderare e adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Infatti, come verificato dal ctu, se avesse tenuto una velocità Parte_1
prudenziale, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza diretta ad evitare il sinistro: “la velocità mantenuta dal motociclista si rivela assolutamente inadeguata alla situazione in atto e, di conseguenza, evidente causa determinante nella causazione dell'evento…una velocità di marcia del motoveicolo coerente con il limite imposto, considerata la dichiarata percezione del veicolo
pagina 12 di 24 antagonista in manovra di ingresso in campo, avrebbe reso possibile, al suo conducente, una manovra di rallentamento del veicolo condotto e, forse, di evitare lo scontro” ( cfr. consulenza tecnica depositata, pagina 22 e 27). ha dunque violato l'art. 141 del Codice della Strada il quale al comma 1 stabilisce Parte_1
“l'obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Il terzo comma del sopracitato articolo dispone che il conducente “ la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Nel caso di specie, si reputa quindi provato che pur non avendo tenuto una velocità Parte_1
superiore al limite imposto dall'art. 142 C.d.S. vigente in loco al momento del sinistro, stava comunque viaggiando ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi. ha violato altresì l'articolo 148 commi 2 lett. a) e 12 codice della strada, i quali prevedono Parte_1 che nell'effettuare la manovra di sorpasso di veicoli “in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, i conducenti devono prestare particolare attenzione e accertarsi di non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e che è vietato il sorpasso in prossimità delle intersezioni. Nel caso di specie, avrebbe dovuto effettuare Parte_1
la vietata manovra di sorpasso delle auto ferme in colonna con estrema prudenza tenuto conto del traffico intenso, della visuale limitata e della presenza di un incrocio.
Nonostante l'istruttoria svolta non abbia consentito di appurare se nell'effettuare la Parte_1 manovra di sorpasso abbia invaso l'opposta corsia di marcia, si reputa che tale circostanza non assuma efficacia causale determinante nella causazione del sinistro. Il ctu ha, infatti, constatato che l'urto tra i pagina 13 di 24 due veicoli è avvenuto nella parte centrale della carreggiata, in corrispondenza della linea di mezzeria, sì che si reputa provato che l'attore stava comunque viaggiando a cavallo della linea di mezzeria.
Anche a voler presumere che l'attore abbia invaso la corsia di marcia opposta, si reputa che le conseguenze del sinistro non avrebbero potuto essere diverse, atteso che, data la velocità inadeguata ai luoghi ed alle condizioni di traffico e l'impossibilità di avvistare la Toyota Auris tempestivamente, la collisione tra i due mezzi non si sarebbe potuta evitare. Si reputa, quindi, che il superamento della linea di mezzeria non abbia assunto in specie efficacia causale nella determinazione del sinistro sì che, anche in assenza della possibilità di accertare il predetto superamento, si reputa comunque possibile addivenire ad una graduazione di colpa in concreto nella determinazione dell'evento lesivo, tenuto conto delle provate condotte imprudenti poste in essere dall'attore.
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_1
verificare se si sia attenuta a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale. Controparte_3
Nel caso di specie, si osserva che la conducente della Toyota Yaris, non ha usato la dovuta accortezza e prudenza nell'immettersi nel flusso veicolare. L'articolo 154 comma 4 del Codice della Strada prevede infatti che i conducenti che si immettono nel flusso della circolazione eseguendo una manovra per cambiare senso di marcia, devono assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti della strada e dare la precedenza ai veicoli in marcia norma (cfr. art. 154 comma 4 “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”). Nel caso di specie, nonostante risulti provato che si Controparte_3
sia dapprima fermata per concedere la precedenza ai veicoli provenienti da Via Diomede e abbia iniziato la manovra di attraversamento a seguito della precedenza concessa da un veicolo fermo in colonna, avrebbe comunque dovuto ispezionare in maniera più accorta il campo stradale per verificare che nessun altro veicolo sopraggiungesse. Infatti, non è evento imprevedibile che un motociclo, su una strada cittadina con auto incolonnate, compia una manovra di sorpasso dei veicoli fermi. Deve dunque ritenersi la convenuta, anche in relazione all'orario in cui è avvenuto il sinistro caratterizzato da traffico pagina 14 di 24 intenso (ore 19.30), non abbia adottato tutte le cautele e le misure prudenziali che la situazione imponeva a tutela della sicurezza della circolazione. Del resto, lo stesso consulente pur Per_2
avendo affermato che la velocità tenuta dal motociclo abbia avuto una incidenza causale maggiore nella determinazione del sinistro, ha comunque constatato l'imprudenza della manovra della conducente
[...]
che avrebbe dovuto utilizzare maggior accortezza nel compiere la manovra di attraversamento CP_3 dell'incrocio (cfr. consulenza tecnica depositata “si concorda sull'asserzione del C.T.P. dove descrive la manovra dell'automobilista compiuta senza l'opportuna circospezione e prudenza richiesta dalla situazione in atto anche se, in verità, la condotta del motociclista si rivela maggiormente incidente nelle conseguenze sortite”). avrebbe dunque dovuto ispezionare in maniera più Controparte_3
prudente il campo stradale, tenuto conto della visibilità limitata non solo per la presenza di elementi di disturbo in loco (auto incolonnate e alberi ad alto fusto a lato della carreggiata), ma anche perché ella si stava immettendo sulla carreggiata compiendo una manovra di svolta sinistra, più complessa e più lenta della contraria manovra di svolta a destra.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente un concorso, seppur minoritario, di nella causazione del sinistro, la quale non si è attenuta al disposto di cui all'art. 154 Controparte_3
C.d.S.
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che ad Parte_1
debba essere attribuita una responsabilità del 60% nella causazione del sinistro, mentre ad CP_3 dev'essere imputato un concorso colposo del 40%.
[...]
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno
pagina 15 di 24 non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
pagina 16 di 24 liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale e dei chiarimenti depositati dal dott. che vanno integralmente condivise per Persona_3
congruità e logicità della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “un trauma fratturativo distorsivo del ginocchio destro con frattura composta del piatto tibiale, frattura della spina intercondiloidea posteriore, lesione
a manico di secchio del menisco laterale, lesione parziale del legamento crociato anteriore e interessamento traumatico del legamento collaterale mediale”, in nesso di causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 21 giorni, parziale al 75% di
30 giorni, di giorni 30 al 50% e di ulteriori 100 giorni al 25% con preclusione dello svolgimento delle attività quotidiane e sofferenza di entità lieve moderata, nonché, sotto il profilo lavorativo, un'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e parziale al 50% di altri 30 giorni;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 11-12%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro pari ad euro 700,50, oltre a “spese di carattere sanitario anche se non a fini di cura” pari ad euro 695,00 (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (50 anni) e dell'entità di questi ultimi (11-12%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 41.384,50, di cui euro 30.947,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.437,50 per inabilità temporanea (presa a pagina 17 di 24 parametro la somma giornaliera di in media euro 125,00, tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU). ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale Parte_1 tenuto conto che l'attore “ha dovuto abbandonare tutte le attività ludico-sportive fino ad allora praticate
(sci, corsa, barca a vela)”, con “ripercussioni negative sulla vita di relazione del signor che Pt_1 svolgeva tali attività in compagnia della famiglia e dei suoi amici” (cfr. atto di citazione).
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
A tal proposito si osserva che, con riferimento all'impossibilità di praticare attività sportiva ed in particolare escursioni in montagna, il ctu ha precisato che “con riferimento alle preclusioni che la menomazione può determinare sulla vita quotidiana, è da ritenere che i postumi comportino limitazioni nello svolgimento di quelle attività che richiedono sollecitazioni intense o continuative del ginocchio, come fare passeggiate in montagna e talune attività sportive, coerenti ed adeguate all'età del soggetto”
(cfr. pag. 8 della ctu). I testi escussi all'udienza del 18.10.2024 hanno confermato che l'attore prima del sinistro fosse solito praticare escursioni in montagna e attività sciistica (cfr. verbale di udienza del
18.10.2024 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, teste capitolo 23: “vero che il dott. Tes_3 Pt_1
nel periodo invernale trascorreva una settimana a Natale ed una a Carnevale a Madonna di Campiglio per sciare con la famiglia ed alcuni amici? Confermo la circostanza. E' così almeno negli ultimi 20 anni”; capitolo 24: “vero che durante il periodo estivo il dott. quando si trovava a Madonna di Pt_1
Campiglio, faceva escursioni anche in alta montagna, ferrate sui gruppi Brenta e Adamello e sui
pagina 18 di 24 ghiacciai, aveva l'hobby di raccogliere funghi e che quando si recava presso la sua famiglia a Pesaro, praticava molti altri sport (pallavolo, pallanuoto, calcetto, ping-pong, windsurf, vela, ecc.)? Confermo la circostanza. L'ultima escursione l'avrò fatta una decina di anni fa). Anche il teste ha Tes_4 confermato che l'attore fosse solito sciare con la sua famiglia: “sciavo insieme a lui e con i nostri figli, che sono amici” e che, insieme, praticavano anche escursioni in montagna e ferrate: “Ci andavo insieme, sicuramente sulle ferrate. Lo abbiamo fatto anche con i figli quando sono stati più grandi.
L'ultima escursione l'ho fatta più di 10 anni fa, poi non è più venuto, dopo l'incidente…sicuramente ha terminato quelle attività sportive che praticava con me (cfr. verbale di udienza del 18.10.2024).
Ne consegue che l'entità del danno riscontrato ha inciso su riflessi pratici della vita quotidiana e, in particolar modo, nella pratica delle dell'attività sciistica e delle attività escursionistiche in montagna.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno, applicando un aumento del 10%, da calcolarsi sulla sola componente del danno cd. dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale complessivamente patito da va liquidato, all'attualità, in euro Parte_1
43.811,10, da ridursi in ragione del concorso colposo del danneggiato a euro 17.524,44.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del pagina 19 di 24 danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_6 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
L'orientamento è stato recentemente confermato anche con riferimento alla polizza infortuni anche da
Cass. n. 3429/2025, che ha chiarito che: “le parti di un contratto di assicurazione restano libere di fissare la misura dell'indennizzo nella misura che più loro aggrada: glielo consente l'art. 1908 c.c..
Ma ciò non toglie che quell'indennizzo liberamente contrattato non perda mai la sua causa indennitaria;
il suo scopo resta quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato.
Pertanto, una volta avveratosi il rischio, qualunque risarcimento pagato all'assicurato dal terzo responsabile andrà sempre a diffalco dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore per lo stesso fatto, quale che ne fosse la misura”.
Dal menzionato importo va dedotto quello di euro 14.485,00, corrisposto da Controparte_1
in data 4.5.2015, rivalutato alla data odierna in euro 17.526,85, sì che risulta che la compagnia ha
[...]
provveduto a ristorare ante causam l'integrale pregiudizio patito dall'attore a titolo di danno alla persona, tenuto conto del ristretto arco temporale (poco più di un anno dalla verificazione del sinistro e in ogni caso pochi mesi dopo la stabilizzazione dei postumi) tra l'occorso ed il versamento, tale da escludere il riconoscimento di interessi compensativi.
In ogni caso non può essere tralasciato che l'attore ha ricevuto altresì l'importo di euro 28.000,00, corrisposto dall'assicurazione in data 13.4.2015; ancorchè dalla documentazione trasmessa ex Pt_2
art. 210 c.p.c. risultino riferimenti di tempo e luogo dissimili (cfr. 14.2.2014 in luogo di 14.1.2014 e
Como in luogo di Milano), considerato che alla data indicata l'attore pativa una forte limitazione derivante dall'inabilità temporanea del 75%, come stimata dal dott. tale da comprometterne la Per_3
mobilità e che la descrizione del sinistro risulta del tutto sovrapponibile al presente, si reputa che il menzionato ulteriore importo sia stato versato a riparazione di pregiudizi patiti per il sinistro per cui è causa;
tale importo ben coprirebbe anche il valore corrispondente degli interessi compensativi calcolati pagina 20 di 24 secondo il dettato di Cass. n. 1712/1995 sulla somma devalutata alla data del fatto a quella del pagamento, come detto ritenuto del tutto satisfattivo, sì che la pretesa attorea in punto di danno alla persona deve essere respinta.
A titolo di danno emergente possono essere riconosciute le spese mediche per l'importo di euro 700,50, che sono state ritenute congrue nell'ammontare e necessarie dallo stesso ctu, oltre all'importo di euro
610,00 per la relazione medico legale di parte, di euro 85,00 per copia di cartella clinica e di radiografie, oltre all'importo di euro 695,00, in quanto assimilabili a spese di carattere sanitario.
Si tratta pertanto di esborsi giustificati e in nesso di causa con il sinistro per cui è causa.
Merita di essere riconosciuto anche l'importo di euro 4.680,00 per documentate spese di fisioterapia, ancorchè il ctu abbia lasciato aperta la valutazione di congruità in assenza dell'indicazione specifica del numero di sedute cui l'attore si è sottoposto, in quanto si reputa l'importo senz'altro necessario in relazione alle lesioni gravi riportate e alle necessità di riabilitazione anche all'esito dell'operazione chirurgica cui l'attore si è sottoposto. Peraltro, anche ove gli importi pattuiti pro seduta fossero superiori ai valori di mercato, non può non rimarcarsi come il paziente rimanga libero di rivolgersi ad uno specialista di fiducia, che possa garantirgli una continuità di assistenza e cura, anche a domicilio, senza che il maggior costo possa essere decurtato in ragione di un concorso colposo del creditore.
In favore dell'attore va pertanto riconosciuto l'importo di euro 6.770,50, da ridursi ad euro 2.708,20 in ragione dell'accertato concorso colposo nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa;
l'importo di euro va maggiorato di interessi sull'importo progressivamente rivalutato secondo i principi espressi da Cass. SU n. 1712/1995 dalla data delle singole fatture alla data della presente pronuncia, prendendo a parametro le stesse somme da ritenersi attuali alla data di emissione del documento fiscale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
Quanto alla lamentata riduzione reddituale e da perdita di chances professionali in ragione della compromissione lavorativa temporanea assoluta per 60 giorni e parziale al 50% per ulteriori 30 si osserva quanto segue.
è dal 2000 amministratore unico e socio unico di Easy s.r.l., società in nome e per conto Parte_1
della quale risulta aver stipulato il contratto di prestazioni professionali con la società spagnola Praxis
Hispania, Ltd. il 1° luglio 2013; quest'ultima ha esercitato diritto di recesso in data 4.6.2014,
pagina 21 di 24 indirizzando a Easy s.r.l. la relativa comunicazione, facendo riferimento all'inadempimento di obbligazioni contrattualmente assunte.
Tenuto conto che il contratto non è stato concluso dall'odierno attore in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società di sua proprietà e da lui amministrata, che costituisce soggetto giuridico del tutto distinto difetta la titolarità attiva della posizione fatta valere in giudizio da Parte_1
Del resto, se è vero che dalla documentazione fiscale versata in atti risulta una diminuzione dei redditi dichiarati nella Certificazione Unica 2015 (anno di imposta 2014) rispetto ai redditi dichiarati nel CUD
2014 (imposta 2013), in quanto a fronte di euro 30.205,43 è stato dichiarato l'importo di euro
11.765,33, è altrettanto vero che dalla stessa può presumersi che i redditi dichiarati siano stati percepiti a titolo di compenso in qualità di amministratore, compenso che è stato deliberato dall'assemblea della società, di cui l'attore è socio unico, la cui riduzione può essere dovuta ad una scelta di natura gestoria.
Del resto, il valore dei ricavi degli anni di riferimento, come si evince dal conto economico dei bilanci versati in atti da e è stato in quegli anni del tutto analogo ed Controparte_3 Controparte_2
anzi ha subito un sensibile e progressivo miglioramento tra il 2013 ed il 2015 (v. euro 191.261 nell'esercizio 2013, euro 201.341 nel 2014, euro 245.190 nel 2015 ed euro 227.275 nel 2016).
La dedotta perdita della capacità lavorativa non risulta peraltro dimostrata rispetto all'esercizio del diritto di recesso della società spagnola.
Allo stesso modo non si reputa dimostrato neppure un danno da mancato guadagno rispetto al contratto concluso con la società TBS, in primo luogo, perché la comunicazione di esercizio di recesso non reca alcun riferimento alla motivazione per cui esso è stato esercitato, risultando solo che la società ha esercitato quanto pattuito inter partes alla clausola n. 12, comunicando la volontà di liberarsi dell'impegno assunto nel termine di preavviso di 60 giorni concordato.
In secondo luogo, non può non rilevarsi come il contratto avesse durata annuale (dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014), che l'esercizio del diritto di recesso abbia determinato il venir meno del vincolo negoziale un mese prima della sua naturale scadenza e che prima delle lesioni riportate dall'attore in ragione del sinistro per cui è causa egli aveva avuto modo di prestare la propria attività professionale per oltre quattro mesi. Del resto, come si evince da alcune comunicazioni di posta elettronica versate in atti dalla parte attrice, risulta che quest'ultima si è dedicata alla scrittura di email addirittura nei giorni immediatamente successivi al sinistro, sì che la dedizione dimostrata e l'assenza di altri riferimenti pagina 22 di 24 specifici non può escludere che la scelta sia stata del tutto indipendente dall'occorso, anche tenuto conto che l'inabilità lavorativa patita da è stata del tutto transeunte, sì che, in assenza di Parte_1
altri elementi, non può condurre al raggiungimento di una prova per presunzioni della compromissione di tale fonte di guadagno per l'anno 2014 e neppure per gli anni successivi.
Tenuto conto che non vi sono ulteriori elementi per valutare il tipo di attività e la remunerazione derivante dall'attività imprenditoriale, giocoforza caratterizzata da un'aleatorietà, si reputa non raggiunta la prova di un mancato guadagno patito dall'attore nell'anno 2014 e negli anni successivi, neppure in termini di chance.
Merita di essere accolta la domanda di manleva formulata da e Controparte_3 Controparte_2 nei confronti di Infatti, nonostante non sia stata depositato in atti l'integrale Controparte_1
contratto di assicurazione, la compagnia non ha contestato né di avere assicurato il veicolo di
[...]
per la r.c.a., né ha formulato rispetto alla domanda di garanzia alcun tipo di eccezione, né CP_2 inerente l'inoperatività della polizza, né rispetto ad eventuali esclusioni, franchigie o scoperti. In assenza, pertanto, di rilievi formulati negli scritti difensivi e ritenuta pertanto l'inoperatività della polizza r.c.a., in applicazione dell'art. 1917 comma 1 c.c., deve essere Controparte_1
condannata a tenere indenne e manlevare e da ogni somma che Controparte_3 Controparte_2
saranno tenuti a corrispondere ad in ragione del presente giudizio. Parte_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto del concorso colposo prevalente in capo alla parte attrice e del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di quella di danno da mancato guadagno professionale e da perdita di chance si reputa di compensarle integralmente tra le parti;
gli importi riconosciuti in favore della parte attrice sono risultati minimi rispetto alle domande fatte valere e in ragione del rigetto delle due principali domande formulate si reputano ricorrere ragioni di soccombenza parziale reciproca.
Sulla scorta del medesimo principio vanno definitivamente poste a carico della parte attrice e delle parti convenute le spese della ctu cinematica e della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 23 di 24 1. accertata la responsabilità concorrente di e di nella CP_3 CP_3 Parte_1
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 14.1.2014, nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, condanna e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di del 40%
[...] Parte_1
danni patrimoniali da lui subiti, che si liquidano in euro 2.708,20, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
2. rigetta tutte le restanti domande fatte valere da nel presente giudizio;
Parte_1
3. dichiara tenuta a tenere indenne a manlevare e Controparte_1 Controparte_3
da ogni somma che questi ultimi saranno tenuti a corrispondere ad Controparte_2 Pt_1
in ragione del presente giudizio;
[...]
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali;
5. pone definitivamente a carico della parte attrice e delle parti convenute le spese della ctu cinematica e della C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa, nella misura del
50% ciascuna.
Milano, 10.4.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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