Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01250/2025REG.PROV.COLL.
N. 02293/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2293 del 2024, proposto da Fashion Moda S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13909/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Daniela Di Carlo;
Nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso con cui la medesima aveva avversato la determinazione dirigenziale rep. n. CA/1797/2022 prot. CA/58062/2022 dell’11 aprile 2022 emessa dal Municipio Roma I di Roma Capitale, avente ad oggetto “ decadenza dell'autorizzazione amministrativa c.d. anomala di cui alla DD n. 1459 del 19/06/2017, valida per l'esercizio del commercio su aree pubbliche – settore non alimentare – per il posteggio sito in Viale Luigi Einaudi angolo Piazza dei Cinquecento lato bar Gambrinus ”, non riconoscendole l’errore scusabile e, quindi, la rimessione in termini, ai fini del rispetto del termine decadenziale.
2.- L’appello censura innanzitutto il difetto di motivazione della sentenza per errata applicazione della disposizione dell’art. 37, c.p.a., ritenendo che il primo giudice abbia erroneamente escluso la sussistenza delle condizioni ai fini del riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile. In particolare, l’appellante dichiara di non sapere cosa sia e a cosa serva la PEC e di non sapere nemmeno come si apre, anche perché, essendo straniero, non comprende bene e parla poco la lingua italiana (doc. 8).
Nel merito, poi, ripropone tutte le originarie censure non esaminate, con pieno effetto devolutivo dell’appello.
3.- Ha resistito Roma Capitale.
4.- Con ordinanza cautelare n. 1411/2024, il Collegio ha respinto l’istanza di sospensiva con la motivazione che “ Ritenuto che non appaiono sussistere le condizioni per una favorevole delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, essendo oramai spirato il termine per impugnare la determina comunale recante la decadenza dalla concessione e non sussistendo ragioni evidenti per la rimessione in termini, anche considerata la sostanziale irrilevanza dell’impegno assunto dalla commercialista della società, impegno che non parrebbe decisivo, allo stato, nel senso di scusare il comportamento del ricorrente in considerazione della carica sociale dallo stesso rivestita. Considerato, anche sotto diverso profilo, che l’impresa commerciale non risulta più attiva da tempo, cosicché anche in punto di pericolo non appare sussistere la necessaria attualità e immediatezza del pericolo .”, tuttavia compensando le spese di fase.
5.- Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la causa è passata in decisione.
6.- L’appello è infondato.
In fatto, è incontrovertibile che la determinazione comunale avversata sia stata adottata dall’Amministrazione in data 11 aprile 2022 e sia stata notificata alla società ricorrente il successivo 12 aprile mediante invio alla casella di posta elettronica certificata fashionmoda2017@pec.it.
Il ricorso è stato notificato in data 4 agosto 2023, a oltre cioè un anno di distanza dalla data di adozione dell’atto, e quindi ben oltre il prescritto termine decadenziale pari a 60 giorni (art. 29, c.p.a.).
La giustificazione addotta dalla società ricorrente ai fini di essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 37, c.p.a., è stata che il legale rappresentante della ricorrente, che non è cittadino italiano, non conoscerebbe la lingua italiana e non sarebbe stato neppure a conoscenza dell’esistenza della casella di posta elettronica fashionmoda2017@pec.it.
Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato i fatti, di conseguenza legittimamente negando il riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile ai fini della rimessione in termini, atteso che (i) la fattispecie normata dall’art. 37, c.p.a. è un istituto di carattere eccezionale che, in quanto introduce una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione, è assoggettato al principio di stretta interpretazione; (ii) la previsione può infatti operare solo in presenza di determinate condizioni, che sono: oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi inadempimenti di fatto; (iii) nel caso all’esame, nessuna di esse ricorre, in quanto, con riferimento alla prima condizione, il ricorso deduce ordinarie censure di illegittimità incentrate sulla asserita erronea applicazione della disciplina delle cd. licenze di commercio “anomale”; in relazione, invece, alla seconda condizione, deve condividersi la valutazione del TAR circa il fatto che “ la circostanze addotta a questo fine dalla ricorrente, costituita dalla asserita scarsa –e comunque insufficiente alla comprensione, quantomeno, della portata lesiva della comunicazione ricevuta per i propri interessi- conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante della ricorrente, non risulta dirimente, atteso che l’atto del 9 agosto 2016 di cessione d’azienda dalla precedente esercente alla società, per cui era costituita e comparente la medesima persona fisica che ha rivestito, e riveste la detta qualità anche attualmente, è stato redatto in lingua italiana, non reca traduzioni in altre lingue, e, dalla autentica notarile di firma redatta in calce, risulta letto alle parti dal notaio autenticante; - che, inoltre, la casella di posta elettronica certificata fashionmoda2017@pec.it è con certezza riconducibile alla società ricorrente, essendo indicata come tale sia nella visura camerale relativa alla medesima che nel registro INIPEC ”.
Non rinviene, inoltre, il Collegio, ragioni obiettive per discostarsi dall’indirizzo esegetico seguito in materia da questo Consiglio di Stato con plurimi pronunciamenti che vanno richiamati ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (Cons. St., Sez. IV, 13 settembre 2001 n. 4791; Sez. VI, 23 ottobre 2001 n. 5567; Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3681; Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315; va poi in particolare segnalata la sentenza n. 5758 del 3 ottobre 2003, che riguarda un caso simile al presente, in cui si faceva questione delle conseguenze della mancata esatta comprensione della lingua italiana; ebbene, con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha statuito che “ L’impossibilità di apprendere il contenuto del documento per ignoranza della lingua italiana, e il successivo smarrimento del documento medesimo, rappresentano evenienze comunque imputabili all’appellante, la quale ha omesso di cautelarsi, con la diligenza e gli accorgimenti del caso, dai rischi connessi alla propria situazione di difficoltà di comunicare con l’ambiente giuridico amministrativo nel quale si trovava ad operare ”).
Va poi rimarcato che il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ed è regolato, in tutti i suoi aspetti, dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in vigore dal 1° gennaio 2006), il cui art. 6, comma 1, prevede che “(…) Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo (…) ”.
Il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, ossia l’elezione di un domicilio digitale per le comunicazioni telematiche, è diventato un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del D.L. 179/2012 nella L. 221/2012 e, pertanto, tutte le nuove società hanno l’obbligo di dichiarare la propria casella PEC all’atto di iscrizione al Registro delle Imprese.
Considerato che la società ricorrente è stata costituita il 27 luglio 2016 ed è stata iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma in data 1° agosto 2016, e che risulta essere indicata come PEC la mail risultante anche dal registro INIPEC (ossia fashionmoda2017@pec.it), se ne deduce che legittimamente Roma Capitale ha fatto uso di tale strumento per effettuare la prefata comunicazione, mentre non è condivisibile la tesi, pure prospettata da parte ricorrente, circa l’ignoranza dell’esistenza della PEC.
Non rilevano, infine, i rapporti intercorrenti tra parte ricorrente e il proprio commercialista, che attengono alla loro sfera interna e non sono opponibili ai terzi, quale è in questo caso Roma Capitale, che deve potere fare affidamento sul servizio di posta elettronica certificata.
Tali rapporti, eventualmente, potranno avere una loro rilevanza sul piano civilistico.
7.- In definitiva, l’appello va respinto.
8.- Le spese di giudizio possono compensarsi, tenuto conto dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO