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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/10/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4137/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4137/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON SA ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del medesimo, in San Marcellino (CE), via Bellini n. 17, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, la sua procuratrice speciale, (c.f./p.iva ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata da (c.f./p.iva Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_3
Muzi ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Roma, viale Regina Margherita n. 42, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte finali dell'8.7.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte finali del 22.4.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza. pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore della società “ , proponeva opposizione preventiva Parte_3 all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 1.8.2024, da parte della società CP_1
quale cessionaria pro soluto del credito originariamente facente capo a (già
[...] Controparte_3 [...]
, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo Controparte_4 complessivo di €. 200.839,52 oltre interessi di mora, maturati e maturandi, dovuto a titolo di capitale residuo e interessi (corrispettivi e di mora) di cui ai contratti di mutuo fondiari stipulati, rispettivamente, in data 22.9.2005, con atto pubblico rep. n. 196360, racc. n. 34176 e in data 30.9.2009, con atto pubblico rep. n. 214598, racc. n. 42616. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'intervenuta estinzione del credito, per essere stato, quest'ultimo, a suo dire, integralmente soddisfatto nell'ambito delle due procedure esecutive immobiliari, promosse da parte creditrice convenuta, avanti all'intestato Tribunale e iscritte ai numeri di R.G.E. 449/2014 e 537/2015. Conseguentemente, la stessa, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali ex adverso azionati e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa ovvero, in subordine, ammetterne il pagamento al netto delle somme già incamerate da controparte;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.11.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione CP_1 CP_1 avversario per mancanza dei requisiti essenziali e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione promossa in ragione delle minori somme incassate all'esito delle iniziative giudiziali intraprese, pari a complessivi €.
€.101.078,10, già portato in detrazione nella determinazione dell'importo ancora dovuto. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
1.3 - All'udienza del 24.04.2025, le parti davano congiuntamente atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo, sicché chiedevano pronunciarsi la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Dunque, la presente vertenza veniva trattenuta in decisione al termine dell'udienza cartolare dell'11.7.2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies, c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022.
2.
In caso di deposito di richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte dei difensori delle parti, attestante il raggiungimento di un accordo diretto tra le stesse a definizione totale del contenzioso, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24028 del 7 agosto 2023).
pagina 2 di 3 Infatti, la cessazione della materia del contendere postula - per sua stessa definizione - la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla conclusione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito. Essa richiede, cioè, la verificazione di fatti tali da determinare, nel corso del giudizio, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (si vedano Cass. 13 settembre 2007, n. 19160 ed altre conformi). Tale evento processuale si manifesta, senza dubbio, allorquando le parti, nelle more della decisione, raggiungano un accordo stragiudiziale che definisca integralmente la controversia, rendendo superflua la pronuncia sulla fondatezza o meno delle domande formulate. In tali casi, la composizione negoziale della lite comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali, in quanto espressione della concorde volontà delle parti di definire il giudizio prescindendo dall'accertamento delle rispettive ragioni e torti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena, 5 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 4137/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON SA ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del medesimo, in San Marcellino (CE), via Bellini n. 17, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, la sua procuratrice speciale, (c.f./p.iva ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata da (c.f./p.iva Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_3
Muzi ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del medesimo, in Roma, viale Regina Margherita n. 42, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da note scritte finali dell'8.7.2025. Per parte convenuta opposta: come da note scritte finali del 22.4.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza. pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore della società “ , proponeva opposizione preventiva Parte_3 all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 1.8.2024, da parte della società CP_1
quale cessionaria pro soluto del credito originariamente facente capo a (già
[...] Controparte_3 [...]
, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo Controparte_4 complessivo di €. 200.839,52 oltre interessi di mora, maturati e maturandi, dovuto a titolo di capitale residuo e interessi (corrispettivi e di mora) di cui ai contratti di mutuo fondiari stipulati, rispettivamente, in data 22.9.2005, con atto pubblico rep. n. 196360, racc. n. 34176 e in data 30.9.2009, con atto pubblico rep. n. 214598, racc. n. 42616. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'intervenuta estinzione del credito, per essere stato, quest'ultimo, a suo dire, integralmente soddisfatto nell'ambito delle due procedure esecutive immobiliari, promosse da parte creditrice convenuta, avanti all'intestato Tribunale e iscritte ai numeri di R.G.E. 449/2014 e 537/2015. Conseguentemente, la stessa, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali ex adverso azionati e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa ovvero, in subordine, ammetterne il pagamento al netto delle somme già incamerate da controparte;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.11.2024, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione CP_1 CP_1 avversario per mancanza dei requisiti essenziali e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione promossa in ragione delle minori somme incassate all'esito delle iniziative giudiziali intraprese, pari a complessivi €.
€.101.078,10, già portato in detrazione nella determinazione dell'importo ancora dovuto. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
1.3 - All'udienza del 24.04.2025, le parti davano congiuntamente atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo, sicché chiedevano pronunciarsi la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Dunque, la presente vertenza veniva trattenuta in decisione al termine dell'udienza cartolare dell'11.7.2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies, c.p.c., come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022.
2.
In caso di deposito di richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte dei difensori delle parti, attestante il raggiungimento di un accordo diretto tra le stesse a definizione totale del contenzioso, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24028 del 7 agosto 2023).
pagina 2 di 3 Infatti, la cessazione della materia del contendere postula - per sua stessa definizione - la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla conclusione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito. Essa richiede, cioè, la verificazione di fatti tali da determinare, nel corso del giudizio, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (si vedano Cass. 13 settembre 2007, n. 19160 ed altre conformi). Tale evento processuale si manifesta, senza dubbio, allorquando le parti, nelle more della decisione, raggiungano un accordo stragiudiziale che definisca integralmente la controversia, rendendo superflua la pronuncia sulla fondatezza o meno delle domande formulate. In tali casi, la composizione negoziale della lite comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali, in quanto espressione della concorde volontà delle parti di definire il giudizio prescindendo dall'accertamento delle rispettive ragioni e torti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da nei confronti di ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena, 5 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 3 di 3