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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
c.f. nata BA (BA) 14/02/1939 difeso da da Parte_1 C.F._1
avv. Renato Dabormida domiciliato presso lo studio professionale in Acqui Terme via Mazzini n. 2
Ricorrente contro nato il [...] in [...] c.f. difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
BUFFA MARIA VITTORIA domiciliata CORSO DANTE N. 28 INT. 8 15011 ACQUI TERME ammessa al patrocinio a spese dello Stato
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato pagina 1 di 4 RICORRENTE e RESISTENTE.
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
dato atto che le parti hanno eseguito gli accordi di separazione contenuti a verbale 4/10/2024 e che e hanno vissuto ininterrottamente Parte_1 CP_2
separati dalla sentenza di separazione non definitiva in data 25 giugno 2024 n. 583, non ricostituendo neppure per brevi tratti la comunione di vita spirituale e materiale richiesta dalla legge;
che in particolare ha proceduto in Parte_1
data odierna a trasferire a mezzo rogito notaio di Acqui Terme alla Persona_1
moglie la proprietà degli immobili in Orsara Bormida CP_2
meglio specificati e coerenziati nell'accordo di separazione;
che le parti, quindi, hanno tra loro definito in via transattiva ogni questione di carattere economico e patrimoniale, permanendo unicamente in capo a , l'obbligo Parte_1
di versamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della Sig.ra
[...]
dell'importo di euro 100,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere CP_2
dall'ottobre 2025, senza limiti temporali., mediante bonifico, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della Sig. presso Bper Banca, CP_2
agenzia di Acqui Terme. Prima di tale data e quindi sino a tutto settembre 2025, il
Sig. continuerà a versare alla Sig.ra l'assegno mensile Parte_1 CP_2
dell'importo di euro 500,00. con le stesse modalità, voglia codesto Ill.mo Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile presso la residenza del Consolato Generale d'Italia a Lagos in data 16/5/2008, atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Occhieppo Superiore nell'anno
2008 al n. 1 parte 2 serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto
Comune di procedere alle annotazioni / trascrizioni del caso. Nulla in punto spese”
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile presso la residenza del consolato Generale d'Italia a Lagos in data
16 maggio 2008 alle seguenti condizioni in epigrafe riportate:
viste
pagina 2 di 4 le note scritte depositate nel corso dell'udienza del 5 marzo 2025 con le quali le odierne parti hanno domandato lo scioglimento del matrimonio dalle medesime contratto, alle condizioni sopra trascritte;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare: che con sentenza n. 583 del 2024, pubblicata in data 4/7/2024, il Tribunale di
Alessandria, dichiarava la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_2
che lo stesso Tribunale ad esito della comparizione personale delle parti, una volta trasformato il rito da giudiziale in consensuale, omologava l' accordo di separazione raggiunto con sentenza recante il no
810/2024, resa in data 23/10/2024; che con lo stesso provvedimento, a mezzo di separata ordinanza in data 23/10/2024, il collegio disponeva per la remissione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
che in detta il
Tribunale assegnava alle parti termine fino al 30.04.2025 per il deposito delle note scritte contenenti le condizioni del divorzio concordate e sottoscritte dalle parti;
che ad esito della comparizione personale delle parti nel giudizio di separazione, venne presentata idonea istanza in data 4-7/2/2025 a seguito della quale veniva fissata udienza avanti al Giudice per il giorno 5/3/2025, provvedimento in data 8/2/2025.
c) ritenuto che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, stante la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio, come ribadito in udienza;
d) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative;
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 e
473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile presso la residenza del Consolato Generale
d'Italia a Lagos in data 16/5/2008, tra e atto trascritto Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Occhieppo Superiore nell'anno 2008 al n. 1 parte 2 serie C, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Comune di Occhieppo Superiore di procedere alle annotazioni di competenza.
Prende atto che le parti hanno eseguito gli accordi di separazione contenuti a verbale 4/10/2024; in particolare ha proceduto a trasferire a mezzo rogito notaio di Acqui Parte_1 Persona_1
Terme alla moglie la proprietà degli immobili in Orsara Bormida meglio CP_2
specificati e coerenziati nell'accordo di separazione;
che le parti, quindi, hanno tra loro definito in via transattiva ogni questione di carattere economico e patrimoniale, permanendo unicamente in capo a , l'obbligo di versamento Parte_1
dell'assegno di mantenimento mensile a favore della Sig.ra dell'importo di euro CP_2
100,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere dall'ottobre 2025, senza limiti temporali, mediante bonifico, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della Sig. presso CP_2
Bper Banca, agenzia di Acqui Terme. Prima di tale data e quindi sino a tutto settembre 2025, il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra l'assegno mensile dell'importo di euro Parte_1 CP_2
500,00. con le stesse modalità.
Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 12 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
c.f. nata BA (BA) 14/02/1939 difeso da da Parte_1 C.F._1
avv. Renato Dabormida domiciliato presso lo studio professionale in Acqui Terme via Mazzini n. 2
Ricorrente contro nato il [...] in [...] c.f. difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
BUFFA MARIA VITTORIA domiciliata CORSO DANTE N. 28 INT. 8 15011 ACQUI TERME ammessa al patrocinio a spese dello Stato
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato pagina 1 di 4 RICORRENTE e RESISTENTE.
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
dato atto che le parti hanno eseguito gli accordi di separazione contenuti a verbale 4/10/2024 e che e hanno vissuto ininterrottamente Parte_1 CP_2
separati dalla sentenza di separazione non definitiva in data 25 giugno 2024 n. 583, non ricostituendo neppure per brevi tratti la comunione di vita spirituale e materiale richiesta dalla legge;
che in particolare ha proceduto in Parte_1
data odierna a trasferire a mezzo rogito notaio di Acqui Terme alla Persona_1
moglie la proprietà degli immobili in Orsara Bormida CP_2
meglio specificati e coerenziati nell'accordo di separazione;
che le parti, quindi, hanno tra loro definito in via transattiva ogni questione di carattere economico e patrimoniale, permanendo unicamente in capo a , l'obbligo Parte_1
di versamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della Sig.ra
[...]
dell'importo di euro 100,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere CP_2
dall'ottobre 2025, senza limiti temporali., mediante bonifico, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della Sig. presso Bper Banca, CP_2
agenzia di Acqui Terme. Prima di tale data e quindi sino a tutto settembre 2025, il
Sig. continuerà a versare alla Sig.ra l'assegno mensile Parte_1 CP_2
dell'importo di euro 500,00. con le stesse modalità, voglia codesto Ill.mo Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile presso la residenza del Consolato Generale d'Italia a Lagos in data 16/5/2008, atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Occhieppo Superiore nell'anno
2008 al n. 1 parte 2 serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto
Comune di procedere alle annotazioni / trascrizioni del caso. Nulla in punto spese”
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile presso la residenza del consolato Generale d'Italia a Lagos in data
16 maggio 2008 alle seguenti condizioni in epigrafe riportate:
viste
pagina 2 di 4 le note scritte depositate nel corso dell'udienza del 5 marzo 2025 con le quali le odierne parti hanno domandato lo scioglimento del matrimonio dalle medesime contratto, alle condizioni sopra trascritte;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare: che con sentenza n. 583 del 2024, pubblicata in data 4/7/2024, il Tribunale di
Alessandria, dichiarava la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_2
che lo stesso Tribunale ad esito della comparizione personale delle parti, una volta trasformato il rito da giudiziale in consensuale, omologava l' accordo di separazione raggiunto con sentenza recante il no
810/2024, resa in data 23/10/2024; che con lo stesso provvedimento, a mezzo di separata ordinanza in data 23/10/2024, il collegio disponeva per la remissione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
che in detta il
Tribunale assegnava alle parti termine fino al 30.04.2025 per il deposito delle note scritte contenenti le condizioni del divorzio concordate e sottoscritte dalle parti;
che ad esito della comparizione personale delle parti nel giudizio di separazione, venne presentata idonea istanza in data 4-7/2/2025 a seguito della quale veniva fissata udienza avanti al Giudice per il giorno 5/3/2025, provvedimento in data 8/2/2025.
c) ritenuto che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, stante la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio, come ribadito in udienza;
d) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative;
e) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 e
473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile presso la residenza del Consolato Generale
d'Italia a Lagos in data 16/5/2008, tra e atto trascritto Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Occhieppo Superiore nell'anno 2008 al n. 1 parte 2 serie C, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Comune di Occhieppo Superiore di procedere alle annotazioni di competenza.
Prende atto che le parti hanno eseguito gli accordi di separazione contenuti a verbale 4/10/2024; in particolare ha proceduto a trasferire a mezzo rogito notaio di Acqui Parte_1 Persona_1
Terme alla moglie la proprietà degli immobili in Orsara Bormida meglio CP_2
specificati e coerenziati nell'accordo di separazione;
che le parti, quindi, hanno tra loro definito in via transattiva ogni questione di carattere economico e patrimoniale, permanendo unicamente in capo a , l'obbligo di versamento Parte_1
dell'assegno di mantenimento mensile a favore della Sig.ra dell'importo di euro CP_2
100,00 oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere dall'ottobre 2025, senza limiti temporali, mediante bonifico, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della Sig. presso CP_2
Bper Banca, agenzia di Acqui Terme. Prima di tale data e quindi sino a tutto settembre 2025, il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra l'assegno mensile dell'importo di euro Parte_1 CP_2
500,00. con le stesse modalità.
Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 12 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4