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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc. n. 3705/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Mutuo” –
Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LANZA, C.F._1 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ragusa, viale Tenente Lena n. 14
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio Controparte_1
n. 63, P.I. , e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 Controparte_2
con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, P.I. ,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino
n. 5/A
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27/10/2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 851/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20/06/2022, con cui era stato intimato ad essa e a di pagare a la somma di €. Controparte_3 Controparte_1
14.135,98, oltre ad interessi come da domanda e spese ivi liquidate, in virtù di un credito derivante dal “contratto 100980006 (doc.03)” “stipulato con
(vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio), Controparte_4 di cui la predetta già era divenuta Controparte_1 Controparte_1 titolare per essersi resa cessionaria del medesimo “con atto del 20/07/2020 (doc.04)” (vd. all. nn. 4, 5 e 6 del fascicolo monitorio). Con la proposta opposizione il soggetto ingiunto eccepiva, in particolare, il “Difetto di prova della titolarità in capo ad del credito azionato” e il Controparte_1
“Difetto di prova del credito”.
Si costituiva e, per essa, la Controparte_1 Controparte_2 quale contestava ognuno dei motivi di opposizione proposti, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso, è fondato il primo motivo di opposizione proposto, relativo al
“Difetto di prova della titolarità in capo ad del Controparte_1 credito azionato”. L'opponente, più in particolare, ha rilevato che “l'atto di cessione del 20/07/2020 prodotto all'allegato n. 4 del decreto ingiuntivo è trascritto integralmente in lingua inglese”, che “data l'incomprensibilità della documentazione, non si evince se […] lo specifico credito oggetto di causa, vale a dire quello vantato nei confronti della sig.ra Parte_1 rientrava nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco”, e che, in definitiva “in difetto di prova documentale circa l'inclusione del credito ingiunto nell'ambito della cessione in blocco, il decreto ingiuntivo andrà necessariamente revocato non essendovi infatti alcuna prova circa la titolarità del presunto credito in capo ad . . Controparte_1 CP_1
Al riguardo, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il 4
relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale 5
riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso e', però, il caso in cui […] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I, 29/02/2024 n. 5478). Nella specie, anche a voler considerare che con la contestazione in esame l'opponente abbia inteso contestare non già l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" (appena) menzionata nel ricorso monitorio, bensì la sola riconducibilità ad essa del credito ingiunto, non può ritenersi che la medesima abbia fornito la prova di tale secondo profilo, come comunque richiesto dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità per poter affermare la legitimatio ad causam dell'opposta. Quest'ultima, infatti, ha dedotto di agire per il soddisfacimento del credito derivante dal “contratto 100980006 (doc.03)” “stipulato con
[...]
– senza peraltro considerare che il richiamato Controparte_4 allegato n. 3 del fascicolo monitorio è in realtà composto da raccomandate A.R. e diversi contratti di natura bancaria, e che non risulta effettivamente chiaro se fra questi vi sia anche il citato “contratto 100980006” -. La medesima opposta, tuttavia, ha poi asserito di essere divenuta titolare del credito ingiunto per essersi resa cessionaria di esso “con atto del 20/07/2020 (doc.04)”. Ed al riguardo, la stessa ha prodotto, nell'ordine: il contratto di cessione del 20/07/2020 (vd. all. n. 4 del fascicolo monitorio), anche “in lingua italiana con traduzione asseverata” (vd. all. n. 5 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), la raccomandata A.R. di pari data - e la relativa attestazione di consegna - con cui comunicava all'opponente Controparte_1
l'intervenuta cessione (vd. all. nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio), nonché una
“lista crediti ceduti” (vd. all. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Ciò posto, nessuno dei documenti prodotti si rivela idoneo a paralizzare la contestazione dell'opponente. 6
È irrilevante, in primo luogo, la richiamata comunicazione dell'intervenuta cessione effettuata dall'opposta all'opponente a mezzo raccomandata, posto che “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass. n. 17944/2023 cit.). Del tutto inconducente è anche la pretesa “lista crediti ceduti” versata in atti, attesa la dubbia attendibilità del documento in questione, essenzialmente costituito da due pagine in bianco con l'incomprensibile indicazione, a metà della seconda pagina, del numero “53268120” (che nulla sembra avere a che fare con il “contratto 100980006 (doc.03)”. Infine, neppure può prendersi in considerazione il contratto di cessione del 20/07/2020, sia pure nella sua versione italiana. Al riguardo, basti rilevare come in seno ad esso si legge che “Il Cedente detiene un portafoglio crediti (il Portafoglio) derivante da affidamenti in varie forme tecniche principalmente verso piccole e medie imprese elencati nell'Allegato 1-Parte A (i Crediti […]”, che “Il Portafoglio è stato identificato secondo alcuni criteri
“in blocco” enunciati nell'Allegato 7 (i "Criteri in blocco")”, e che “In data odierna il Cessionario ha stipulato o stipulerà un contratto di cessione con Arena Npl One S.r.l.. (il “Contratto di Cessione Arena”) per la cessione e il trasferimento a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, di un portafoglio di crediti monetari di cui all'Allegato 1-Parte A del Contratto di Cessione Arena (i “Crediti Arena”)”. Non risultano tuttavia prodotti né l'“Allegato 1-Parte A” (che avrebbe dovuto contenere l'elenco dei crediti oggetto di cessione), né l'“Allegato 7” (che avrebbe dovuto contenere l'indicazione dei “criteri “in blocco””, funzionali alla individuazione dei crediti ceduti).
Sembrerebbe altresì evincersi che, comunque, i crediti oggetto della cessione in questione non sarebbero più nella titolarità della convenuta, posto che la medesima avrebbe dovuto, alla stessa data del 20/07/2020, nuovamente cederli ad altro soggetto (Arena NPL One s.r.l.). In definitiva, anche a voler ritenere dimostrata l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" del 20/07/2020, non potrebbe ugualmente ritenersi tale la riconducibilità ad essa del credito ingiunto. Conseguentemente, deve ritenersi fondato il primo motivo di opposizione formulato dall'opponente, secondo cui “in difetto di prova documentale 7
circa l'inclusione del credito ingiunto nell'ambito della cessione in blocco, il decreto ingiuntivo andrà necessariamente revocato non essendovi infatti alcuna prova circa la titolarità del presunto credito in capo ad CP_1
. .
[...] CP_1
Attesa la fondatezza dell'eccezione esaminata, non risulta necessario vagliare il secondo motivo di opposizione, da intendersi assorbito nel primo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa,
in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca, nei confronti della predetta, il decreto ingiuntivo n. 851/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 20/06/2022, nell'ambito del procedimento n. 2165/2022 R.G.
Condanna la parte opposta e, per essa, la mandataria Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_2 dell'Erario, che si liquidano in €. 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre SPAD (spese prenotate a debito), spese generali, Iva e Cpa come per legge - tenuto conto che l'opponente risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato -.
Così deciso in Ragusa, il 23/05/2025.
Il Giudice 8
Dott.ssa Rosanna Scollo