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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Risarcimento danni da incendio”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1084 dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in GN a Mare, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grattagliano, in virtù di procura rilasciata a margine della memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano (Via Acquaviva D'Aragona n. 3)
APPELLANTE
E
GN a Mare (c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo amministratore pro tempore, (c.f.: ), in Controparte_2 C.F._2
proprio, (c.f.: ) Controparte_3 C.F._3 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Matarrese, in virtù di
[...] C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in GN a Mare (Via F. A. Pace II n. 15)
Controparte_4
(P.IVA n. ), con sede legale in Milano, in persona del suo legale
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 9 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Corso Vittorio
Emanuele II n. 60)
APPELLATI
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 15.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, ritualmente notificato, il Parte_3
in persona del suo amministratore pro tempore, ed i condomini
[...] Parte_4
e evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_3 Parte_5
Bari, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare che l'evento dannoso (incendio del 23.03.2014) si è verificato per fatto e colpa di (cf. ), proprietario dell'autovettura FIAT Punto Parte_1 C.F._1 targa BJ257BM; per l'effetto;
2) condannare il medesimo convenuto a risarcire i danni subiti dagli odierni ricorrenti, per lo meno, nella misura accertata e quantificata nell'esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo
r.g. 5579/2015, di cui si chiede, comunque e sin d'ora, l'acquisizione al presente proce-dimento, e così dettagliata: A. in favore del CONDOMINIO DI VIA SALVEMINI n. 112 Euro 12.485,34 (oltre I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino del prospetto di via Gaetano Salvemini nonché Euro 1.554,70
(oltre I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino del prospetto di via Papa Giulio III e così in totale Euro 14.040,04 (oltre I.v.a.); B. in favore di Euro 5.534,54 (oltre Controparte_3
I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino dell'abitazione a piano terra, foglio 23, particella 1551 sub 12; C) in favore di Euro 5.356,98 (oltre I.v.a.) quale costo complessivo per Controparte_2 il ripristino dell'abitazione a primo piano, foglio 23, particella 1551 sub 13; D. in favore di
[...]
Euro 4.604,15 (oltre I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino dell'abitazione a Parte_5
secondo piano, foglio 23, particella 1551 sub 8;
3) condannare altresì il convenuto a rifondere i ricorrenti delle ulteriori somme da essi esborsate e occorse per la difesa legale e tecnica nell'esperito provvedimento di accertamento tecnico preventivo e pari ad Euro 2.725,22 (corrisposti in favore del sottoscritto procuratore a titolo di patrocino legale), ad Euro 1015 (corrisposti in favore del geom. per la perizia stragiudiziale Controparte_5
pagina 2 di 9 giurata posta a base del ricorso ex art. 696 c.p.c.) ed ad Euro 1.497,33 (corrisposti in favore del c.t.u.
Geom. a titolo di compenso liquidato e corrisposto); Persona_1
4. Condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 24.10.2016 il convenuto resisteva Parte_1
alla domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria Compagnia di assicurazioni Zurich Insurance plc per essere manlevato, in ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni e rifusione spese avanzate dai ricorrenti, da ogni e qualsivoglia provvedi-mento pregiudizievole potesse derivargli dal giudizio, con vittoria di competenze e spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4
associandosi alle difese del convenuto e insistendo per il rigetto delle domande
[...] Parte_1
attoree.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza in data 1.03.2017, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e documentale (acquisizione dell'A.t.p. precedentemente svolto n. 5579/2015).
Con sentenza n. 2385/2022, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 15.06.2022, il Tribunale di
Bari, in composizione monocratica, così decideva:
“- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto e la terza Parte_1
chiamata in causa , in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_4 Controparte_1
di GN a Mare della somma di €14.040,04 (oltre I.v.a.); in favore di
[...] [...]
della somma di Euro 5.534,54 (oltre I.v.a.); in favore di Euro Controparte_3 Controparte_2
5.356,98 (oltre I.v.a.); in favore di di Euro 4.604,15 (oltre I.v.a.), oltre Parte_5 rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi al saggio legale fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patiti per quanto in motivazione;
nonché in favore degli attori in solido tra loro di € 1.497,33 quale rimborso delle spese di CTU relative all'atp iscritto al n. 5579/2015 oltre interessi dalla corresponsione fino al soddisfo;
- Condanna altresì il convenuto e la terza chiamata in causa Zurich Insurance P.L.C., Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori , Parte_6 CP_3
e delle spese di lite relative all'ATP che liquida
[...] Controparte_2 Parte_5 nella misura di € 2225,00 a titolo di onorario ed € 287,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
nonché di quelle del presente giudizio in favore dell'Avv. Antonio
Matarrese, procuratore antistatario degli attori, che liquida nella misura di € 7254,00 a titolo di onorario ed € 286,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
pagina 3 di 9 - che la domanda risarcitoria degli attori per danni patiti dalla facciata dello stabile condominiale di
[...]
in GN a Mare e dalle rispettive unità abitative ha trovato adeguato riscontro Controparte_1
nelle prove acquisite al processo;
- che, in particolare, tutti i testimoni escussi hanno confermato le allegazioni in fatto degli attori;
- che, al contrario, le difese svolte dal convenuto e dalla terza chiamata in causa (secondo cui non sarebbe stata offerta prova della circostanza che l'incendio fosse divampato dall'autovettura di Pt_7
), sono state smentite dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di GN
[...]
a Mare intervenuti la notte del 23.03.2014, ai fini della ricostruzione cronologica del sinistro;
- che sia il convenuto che la terza chiamata, pur negando efficacia causale all'incendio sviluppato dall'autovettura di proprietà del , non hanno fornito prova di un avvenimento esterno dotato Parte_1
dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, ovvero di un atto vandalico o del caso fortuito;
- che, pertanto, acclarata la responsabilità di , quale proprietario dell'autovettura Fiat Parte_1
Punto targata BJ257BM, da cui si è sviluppato l'incendio occorso in data 23.03.2014, va disposta la sua condanna, in solido con la chiamata in causa, , al risarcimento dei danni lamentati Controparte_4
dagli attori e nella misura accertata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il tutto oltre spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
16.07.2022, , chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) ACCERTARE e DICHIARARE che la Compagnia Zurich Insurance Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, in applicazione dell'art. 1917 c.c., è obbligata a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia richiesta di pagamento, anche in ordine alle Parte_1
spese processuali, che possa derivare allo stesso in ragione dei fatti di causa e, per lo effetto,
CONDANNARE la Compagnia Zurich Insurance Plc, a manlevare il Sig. e quindi a Parte_1
risarcire i danni in favore dei singoli attori così come rispettivamente quantificati in sede di ATP, oltre rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi al saggio legale fino all'effettivo soddisfo, nonché a rifondere agli attori le spese di CTU relative all'atp iscritto al n. 5579/2015 e quelle relative alla perizia stragiudiziale dagli stessi commissionata, oltre interessi dalla corresponsione fino al soddisfo, nonché a rifondere agli attori le spese e competenze del giudizio per ATP e quello di merito di primo grado;
2) Per lo effetto, in forza della corretta applicazione dell'art. 1917, c. 3 c.c., CONDANNARE la
Compagnia Insurance Plc, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del CP_4
Sig. delle spese di resistenza nel Giudizio per ATP n. 5579/2015 nonché di primo Parte_1
pagina 4 di 9 grado R.G. n. 7444/2016 negli importi già liquidati dal Tribunale in favore degli attori, ovvero €
9.479,00 (€ 2.225,00 per giudizio di ATP + € 7254,00 per giudizio di merito) oltre accessori di legge.
3) CONDANNARE altresì, in ogni caso, la al pagamento in favore Controparte_6
del Sig. delle competenze del presente Giudizio in grado di appello.”. Parte_1
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata Controparte_7
, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “ accertare e dichiarare l'infondatezza, nei riguardi della , sia del primo che del CP_4 secondo motivo dell'appello proposto dal Sig. nei riguardi della sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari in persona del Giudice Dott.ssa Giovanna Manca n. 2385/2022, e, per l'effetto, disporne il rigetto, quanto meno nei riguardi della , e confermare detta sentenza in ogni sua CP_4
statuizione; vittoria delle spese del presente giudizio in favore della appellata, comprensive di CP_4
esborsi, compensi, rimborso spese generali e accessori di legge, come dalle disposizioni di legge vigenti e applicabili”.
Si sono costituiti, altresì, il a Mare ed i condomini Parte_3
, e invocando soltanto la rifusione Controparte_2 Controparte_3 Parte_5
delle spese legali del secondo grado di giudizio, poiché i capi censurati della sentenza di primo grado non interessavano la posizione processuali di essi appellati.
Va premesso che il non muove censure in ordine all'accoglimento delle domande for- Parte_1
mulate dal e dai condomini , Controparte_1 Controparte_3 Parte_4
e , per cui la relativa statuizione risulta coperta da giudicato.
[...] Parte_5
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di manleva tempestivamente e ritualmente spiegata nei confronti della Zurich Insurance Plc., laddove il Tribunale ha erroneamente condannato esso convenuto, in solido con la Compagnia di
Assicurazione, a risarcire gli attori, e ciò in violazione dell'art. 1917 c.c. a mente del quale
“nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
Il motivo è fondato.
Risulta per tabulas che il già nella propria comparsa di costituzione e risposta, tempesti- Parte_1
vamente depositata, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la al fine Controparte_4
di sentire “nella malagurata ipotesi di accoglimento delle domande risarcimento danni e rifusione spese avanzate dai ricorrenti, condannare la a garantire e manlevare il sig. Controparte_8
pagina 5 di 9 da ogni e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole che possa deri-vargli dal Parte_1 presente giudizio”.
Identiche conclusioni aveva rassegnato nell'atto di citazione per chiamata in causa ritualmente notificato.
Pertanto, non è revocabile in dubbio che il Tribunale di Bari, nonostante la tempestiva e rituale formulazione della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, ha totalmente omesso una qualsivoglia pronuncia (di rigetto o accoglimento) della stessa.
La sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia impone, pertanto, a questa Corte di pronunciarsi al riguardo.
La domanda de qua è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Infatti, in assenza di contestazione ed eccezioni da parte della Compagnia terza chiamata in ordine alla operatività della polizza di r.c. per i fatti oggetto di causa, il deve essere manlevato dalla Parte_1
per i danni così come quantificati in primo Controparte_9
grado e liquidati in favore degli attori.
Infondata è l'eccezione, mossa dalla Compagnia appellata, di difetto di interesse del Parte_1 all'accertamento di tale vizio ed alla pronuncia sulla domanda di garanzia, stante l'avvenuto paga- mento integrale a ciascuna delle parti attrici risultate vittoriose di tutto quanto liquidato in sentenza, ivi comprese le spese di lite, da parte della stessa . CP_4
Infatti, in tema di condanna solidale l'art. 1299 c.c. espressamente prevede che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi”.
Ebbene, soltanto l'accoglimento della domanda di manleva consente al di essere sollevato, Parte_1
non solo dal rischio di una richiesta di pagamento delle parti vittoriose, ma soprattutto dal rischio concreto che la Compagnia assicurativa possa chiedere la ripetizione del 50% delle somme pagate in forza della condanna in solido1.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata in parte qua.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia che il primo giudice, omettendo in toto la pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti della Compagnia Zurich
Insurance Plc, ha violato anche la disposizione del comma 3 dell'art. 1917 c.c., che recita “le spese
pagina 6 di 9 sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore
...”. E dunque - ad avviso dell'appellante - in forza di tale previsione normativa il Tribunale avrebbe dovuto condannare la alla rifusione, in favore di esso , delle spese sostenute per CP_4 Parte_1
contrastare la pretesa attorea atteso che “tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa” (Cass. 2021/n.4786).
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una domanda nuova proposta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Invero, le conclusioni rassegnate dal nell'atto di citazione per chiamata in causa, notificato Parte_1
il 28.11.2016 alla Zurich Insurance Plc2, rendono evidente che alcuna domanda di pagamento delle spese per resistere all'azione del danneggiato ex art. 1917, comma 3, c.c. è stata ivi proposta.
Come correttamente eccepito dalla Compagnia appellata, la domanda dell'assicurato di paga-mento, da parte dell'assicuratore, delle spese per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di essere manlevato e tenuto indenne, da parte dell'assicuratore, dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda del danneggiato stesso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”
(così Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4275).
I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, devono costituire oggetto di altrettante domande, chiaramente ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … 2) nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni e rifusione spese avanzate dai ricorrenti, condannare la Zurich Insurance Plc corrente in Milano alla Via Benigno Crespi n.
23, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare il Sig. da ogni e Parte_1 qualsivoglia provvedimento pregiudizievole possa derivargli dal presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di competenze di lite.”
pagina 7 di 9 In ragione di tanto, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub b), avendo i due crediti - e quindi le due condanne - fonti e presupposti diversi.
Nel caso di specie il , nel giudizio di primo grado, ha formulato le conclusioni nei confronti Parte_1 della Zurich Insurance Plc chiedendo che l'assicuratore fosse condannato a “…a garantire e manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole possa derivargli dal Parte_1 presente giudizio”, aggiungendo “in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite” senza ulteriori precisazioni.
Ebbene, la richiesta di essere tenuto indenne “da ogni e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole” non può essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo o di compensazione giudiziale delle spese.
Allo stesso modo, la formula di stile “in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.
Tale specifica domanda - lo si ribadisce - è stata invero formulata per la prima volta nell'atto di appello, ragione per cui deve essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c..
L'accoglimento della domanda di manleva fa sorgere, quindi, il diritto dell'appellato al Parte_1
riconoscimento del rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa.
Quanto invece alle spese di questo grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello giusti-fica la compensazione per metà (1/2) tra l'appellante e la Zurich Insurance Plc - delle stesse, rispetto alla liquidazione dell'intero di cui al dispositivo (in relazione ai valori medi), rimanendo la restante metà a carico dell'appellata compagnia assicuratrice.
Vanno, invece, integralmente compensate le spese di questo grado d'appello nel rapporto proces- suale tra il e gli altri appellati ( , , Parte_1 CP_1 Parte_4 Controparte_3
e ), costituitisi malgrado la loro evocazione in giudizio quali meri litisconsorti Parte_5
processuali senza formulazione di alcuna domanda nei loro confronti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione del 16.07.2022, da avverso la sentenza n. 2385/2022 Parte_1
emessa in data 15.06.2022 dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica,
pagina 8 di 9 tra il GN a Mare, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
e l'appellante nonchè la Zurich Insurance PLC, così provvede:
[...] Parte_5
1°) accoglie l'appello relativamente al primo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la Zurich Insurance Plc a garantire e manlevare da ogni Parte_1
e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole, per capitale, interessi e spese di lite, relativamente ai danni riconosciuti in favore del di GN a Mare nonché dei Controparte_1
condomini , e , così come liquidati in Controparte_2 Controparte_3 Parte_5
primo grado;
2°) dichiara inammissibile ex art. 345 c.p.c. il secondo motivo di appello relativo alla domanda di rimborso delle spese di resistenza dell'assicurato ex art. 1917, comma 3, c.c.;
3°) condanna la Zurich Insurance Plc a rimborsare a le spese di lite sostenute per la Parte_1
chiamata in causa nel giudizio di primo grado, liquidate in € 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) condanna la Zurich Insurance Plc a rimborsare all'appellante la metà (1/2) delle Parte_1
spese di lite di questo grado d'appello, liquidate nell'intero, in complessivi € 9.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, disponendo la compensazione tra le stesse parti per l'altra metà;
5°) compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e gli altri appellati ( Parte_1 [...]
, , e CP_10 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
). Parte_5
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'appello proposto sul punto si è reso necessario alla luce del mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale del
13.07.2022, inviata dal successivamente al deposito della sentenza di primo grado che si riteneva errata (all. 3 alla
Parte_1 citazione in grado di appello depositata in favore del ), con cui si chiedeva alla predetta compagnia assicurativa di
Parte_1 tenere indenne e manlevare in toto da qualsivoglia pagamento in favore degli attori nonché a rifondere al
Parte_1 medesimo anche le spese di lite negli importi liquidati dal Tribunale in favore degli attori, ovvero 9.479,00
Parte_1 (2.225,00 per il giudizio di ATP + 7254,00 per il giudizio di merito) oltre € 1.421,85 per rimb. forf. ed € 436,00 per c.p.a., per il totale quindi di € 11.336,00.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Risarcimento danni da incendio”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1084 dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in GN a Mare, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grattagliano, in virtù di procura rilasciata a margine della memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano (Via Acquaviva D'Aragona n. 3)
APPELLANTE
E
GN a Mare (c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo amministratore pro tempore, (c.f.: ), in Controparte_2 C.F._2
proprio, (c.f.: ) Controparte_3 C.F._3 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Matarrese, in virtù di
[...] C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in GN a Mare (Via F. A. Pace II n. 15)
Controparte_4
(P.IVA n. ), con sede legale in Milano, in persona del suo legale
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 9 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Corso Vittorio
Emanuele II n. 60)
APPELLATI
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 15.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, ritualmente notificato, il Parte_3
in persona del suo amministratore pro tempore, ed i condomini
[...] Parte_4
e evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_3 Parte_5
Bari, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare che l'evento dannoso (incendio del 23.03.2014) si è verificato per fatto e colpa di (cf. ), proprietario dell'autovettura FIAT Punto Parte_1 C.F._1 targa BJ257BM; per l'effetto;
2) condannare il medesimo convenuto a risarcire i danni subiti dagli odierni ricorrenti, per lo meno, nella misura accertata e quantificata nell'esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo
r.g. 5579/2015, di cui si chiede, comunque e sin d'ora, l'acquisizione al presente proce-dimento, e così dettagliata: A. in favore del CONDOMINIO DI VIA SALVEMINI n. 112 Euro 12.485,34 (oltre I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino del prospetto di via Gaetano Salvemini nonché Euro 1.554,70
(oltre I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino del prospetto di via Papa Giulio III e così in totale Euro 14.040,04 (oltre I.v.a.); B. in favore di Euro 5.534,54 (oltre Controparte_3
I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino dell'abitazione a piano terra, foglio 23, particella 1551 sub 12; C) in favore di Euro 5.356,98 (oltre I.v.a.) quale costo complessivo per Controparte_2 il ripristino dell'abitazione a primo piano, foglio 23, particella 1551 sub 13; D. in favore di
[...]
Euro 4.604,15 (oltre I.v.a.) quale costo complessivo per il ripristino dell'abitazione a Parte_5
secondo piano, foglio 23, particella 1551 sub 8;
3) condannare altresì il convenuto a rifondere i ricorrenti delle ulteriori somme da essi esborsate e occorse per la difesa legale e tecnica nell'esperito provvedimento di accertamento tecnico preventivo e pari ad Euro 2.725,22 (corrisposti in favore del sottoscritto procuratore a titolo di patrocino legale), ad Euro 1015 (corrisposti in favore del geom. per la perizia stragiudiziale Controparte_5
pagina 2 di 9 giurata posta a base del ricorso ex art. 696 c.p.c.) ed ad Euro 1.497,33 (corrisposti in favore del c.t.u.
Geom. a titolo di compenso liquidato e corrisposto); Persona_1
4. Condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 24.10.2016 il convenuto resisteva Parte_1
alla domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria Compagnia di assicurazioni Zurich Insurance plc per essere manlevato, in ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni e rifusione spese avanzate dai ricorrenti, da ogni e qualsivoglia provvedi-mento pregiudizievole potesse derivargli dal giudizio, con vittoria di competenze e spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4
associandosi alle difese del convenuto e insistendo per il rigetto delle domande
[...] Parte_1
attoree.
Disposto il mutamento del rito con ordinanza in data 1.03.2017, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e documentale (acquisizione dell'A.t.p. precedentemente svolto n. 5579/2015).
Con sentenza n. 2385/2022, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 15.06.2022, il Tribunale di
Bari, in composizione monocratica, così decideva:
“- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto e la terza Parte_1
chiamata in causa , in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_4 Controparte_1
di GN a Mare della somma di €14.040,04 (oltre I.v.a.); in favore di
[...] [...]
della somma di Euro 5.534,54 (oltre I.v.a.); in favore di Euro Controparte_3 Controparte_2
5.356,98 (oltre I.v.a.); in favore di di Euro 4.604,15 (oltre I.v.a.), oltre Parte_5 rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi al saggio legale fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patiti per quanto in motivazione;
nonché in favore degli attori in solido tra loro di € 1.497,33 quale rimborso delle spese di CTU relative all'atp iscritto al n. 5579/2015 oltre interessi dalla corresponsione fino al soddisfo;
- Condanna altresì il convenuto e la terza chiamata in causa Zurich Insurance P.L.C., Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori , Parte_6 CP_3
e delle spese di lite relative all'ATP che liquida
[...] Controparte_2 Parte_5 nella misura di € 2225,00 a titolo di onorario ed € 287,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
nonché di quelle del presente giudizio in favore dell'Avv. Antonio
Matarrese, procuratore antistatario degli attori, che liquida nella misura di € 7254,00 a titolo di onorario ed € 286,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
pagina 3 di 9 - che la domanda risarcitoria degli attori per danni patiti dalla facciata dello stabile condominiale di
[...]
in GN a Mare e dalle rispettive unità abitative ha trovato adeguato riscontro Controparte_1
nelle prove acquisite al processo;
- che, in particolare, tutti i testimoni escussi hanno confermato le allegazioni in fatto degli attori;
- che, al contrario, le difese svolte dal convenuto e dalla terza chiamata in causa (secondo cui non sarebbe stata offerta prova della circostanza che l'incendio fosse divampato dall'autovettura di Pt_7
), sono state smentite dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di GN
[...]
a Mare intervenuti la notte del 23.03.2014, ai fini della ricostruzione cronologica del sinistro;
- che sia il convenuto che la terza chiamata, pur negando efficacia causale all'incendio sviluppato dall'autovettura di proprietà del , non hanno fornito prova di un avvenimento esterno dotato Parte_1
dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, ovvero di un atto vandalico o del caso fortuito;
- che, pertanto, acclarata la responsabilità di , quale proprietario dell'autovettura Fiat Parte_1
Punto targata BJ257BM, da cui si è sviluppato l'incendio occorso in data 23.03.2014, va disposta la sua condanna, in solido con la chiamata in causa, , al risarcimento dei danni lamentati Controparte_4
dagli attori e nella misura accertata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il tutto oltre spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
16.07.2022, , chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) ACCERTARE e DICHIARARE che la Compagnia Zurich Insurance Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, in applicazione dell'art. 1917 c.c., è obbligata a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia richiesta di pagamento, anche in ordine alle Parte_1
spese processuali, che possa derivare allo stesso in ragione dei fatti di causa e, per lo effetto,
CONDANNARE la Compagnia Zurich Insurance Plc, a manlevare il Sig. e quindi a Parte_1
risarcire i danni in favore dei singoli attori così come rispettivamente quantificati in sede di ATP, oltre rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi al saggio legale fino all'effettivo soddisfo, nonché a rifondere agli attori le spese di CTU relative all'atp iscritto al n. 5579/2015 e quelle relative alla perizia stragiudiziale dagli stessi commissionata, oltre interessi dalla corresponsione fino al soddisfo, nonché a rifondere agli attori le spese e competenze del giudizio per ATP e quello di merito di primo grado;
2) Per lo effetto, in forza della corretta applicazione dell'art. 1917, c. 3 c.c., CONDANNARE la
Compagnia Insurance Plc, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del CP_4
Sig. delle spese di resistenza nel Giudizio per ATP n. 5579/2015 nonché di primo Parte_1
pagina 4 di 9 grado R.G. n. 7444/2016 negli importi già liquidati dal Tribunale in favore degli attori, ovvero €
9.479,00 (€ 2.225,00 per giudizio di ATP + € 7254,00 per giudizio di merito) oltre accessori di legge.
3) CONDANNARE altresì, in ogni caso, la al pagamento in favore Controparte_6
del Sig. delle competenze del presente Giudizio in grado di appello.”. Parte_1
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata Controparte_7
, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “ accertare e dichiarare l'infondatezza, nei riguardi della , sia del primo che del CP_4 secondo motivo dell'appello proposto dal Sig. nei riguardi della sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari in persona del Giudice Dott.ssa Giovanna Manca n. 2385/2022, e, per l'effetto, disporne il rigetto, quanto meno nei riguardi della , e confermare detta sentenza in ogni sua CP_4
statuizione; vittoria delle spese del presente giudizio in favore della appellata, comprensive di CP_4
esborsi, compensi, rimborso spese generali e accessori di legge, come dalle disposizioni di legge vigenti e applicabili”.
Si sono costituiti, altresì, il a Mare ed i condomini Parte_3
, e invocando soltanto la rifusione Controparte_2 Controparte_3 Parte_5
delle spese legali del secondo grado di giudizio, poiché i capi censurati della sentenza di primo grado non interessavano la posizione processuali di essi appellati.
Va premesso che il non muove censure in ordine all'accoglimento delle domande for- Parte_1
mulate dal e dai condomini , Controparte_1 Controparte_3 Parte_4
e , per cui la relativa statuizione risulta coperta da giudicato.
[...] Parte_5
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di manleva tempestivamente e ritualmente spiegata nei confronti della Zurich Insurance Plc., laddove il Tribunale ha erroneamente condannato esso convenuto, in solido con la Compagnia di
Assicurazione, a risarcire gli attori, e ciò in violazione dell'art. 1917 c.c. a mente del quale
“nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
Il motivo è fondato.
Risulta per tabulas che il già nella propria comparsa di costituzione e risposta, tempesti- Parte_1
vamente depositata, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la al fine Controparte_4
di sentire “nella malagurata ipotesi di accoglimento delle domande risarcimento danni e rifusione spese avanzate dai ricorrenti, condannare la a garantire e manlevare il sig. Controparte_8
pagina 5 di 9 da ogni e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole che possa deri-vargli dal Parte_1 presente giudizio”.
Identiche conclusioni aveva rassegnato nell'atto di citazione per chiamata in causa ritualmente notificato.
Pertanto, non è revocabile in dubbio che il Tribunale di Bari, nonostante la tempestiva e rituale formulazione della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, ha totalmente omesso una qualsivoglia pronuncia (di rigetto o accoglimento) della stessa.
La sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia impone, pertanto, a questa Corte di pronunciarsi al riguardo.
La domanda de qua è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Infatti, in assenza di contestazione ed eccezioni da parte della Compagnia terza chiamata in ordine alla operatività della polizza di r.c. per i fatti oggetto di causa, il deve essere manlevato dalla Parte_1
per i danni così come quantificati in primo Controparte_9
grado e liquidati in favore degli attori.
Infondata è l'eccezione, mossa dalla Compagnia appellata, di difetto di interesse del Parte_1 all'accertamento di tale vizio ed alla pronuncia sulla domanda di garanzia, stante l'avvenuto paga- mento integrale a ciascuna delle parti attrici risultate vittoriose di tutto quanto liquidato in sentenza, ivi comprese le spese di lite, da parte della stessa . CP_4
Infatti, in tema di condanna solidale l'art. 1299 c.c. espressamente prevede che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi”.
Ebbene, soltanto l'accoglimento della domanda di manleva consente al di essere sollevato, Parte_1
non solo dal rischio di una richiesta di pagamento delle parti vittoriose, ma soprattutto dal rischio concreto che la Compagnia assicurativa possa chiedere la ripetizione del 50% delle somme pagate in forza della condanna in solido1.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata in parte qua.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia che il primo giudice, omettendo in toto la pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata nei confronti della Compagnia Zurich
Insurance Plc, ha violato anche la disposizione del comma 3 dell'art. 1917 c.c., che recita “le spese
pagina 6 di 9 sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore
...”. E dunque - ad avviso dell'appellante - in forza di tale previsione normativa il Tribunale avrebbe dovuto condannare la alla rifusione, in favore di esso , delle spese sostenute per CP_4 Parte_1
contrastare la pretesa attorea atteso che “tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa” (Cass. 2021/n.4786).
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una domanda nuova proposta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Invero, le conclusioni rassegnate dal nell'atto di citazione per chiamata in causa, notificato Parte_1
il 28.11.2016 alla Zurich Insurance Plc2, rendono evidente che alcuna domanda di pagamento delle spese per resistere all'azione del danneggiato ex art. 1917, comma 3, c.c. è stata ivi proposta.
Come correttamente eccepito dalla Compagnia appellata, la domanda dell'assicurato di paga-mento, da parte dell'assicuratore, delle spese per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di essere manlevato e tenuto indenne, da parte dell'assicuratore, dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda del danneggiato stesso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”
(così Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4275).
I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, devono costituire oggetto di altrettante domande, chiaramente ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … 2) nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento danni e rifusione spese avanzate dai ricorrenti, condannare la Zurich Insurance Plc corrente in Milano alla Via Benigno Crespi n.
23, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare il Sig. da ogni e Parte_1 qualsivoglia provvedimento pregiudizievole possa derivargli dal presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di competenze di lite.”
pagina 7 di 9 In ragione di tanto, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub b), avendo i due crediti - e quindi le due condanne - fonti e presupposti diversi.
Nel caso di specie il , nel giudizio di primo grado, ha formulato le conclusioni nei confronti Parte_1 della Zurich Insurance Plc chiedendo che l'assicuratore fosse condannato a “…a garantire e manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole possa derivargli dal Parte_1 presente giudizio”, aggiungendo “in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite” senza ulteriori precisazioni.
Ebbene, la richiesta di essere tenuto indenne “da ogni e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole” non può essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo o di compensazione giudiziale delle spese.
Allo stesso modo, la formula di stile “in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.
Tale specifica domanda - lo si ribadisce - è stata invero formulata per la prima volta nell'atto di appello, ragione per cui deve essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c..
L'accoglimento della domanda di manleva fa sorgere, quindi, il diritto dell'appellato al Parte_1
riconoscimento del rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa.
Quanto invece alle spese di questo grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello giusti-fica la compensazione per metà (1/2) tra l'appellante e la Zurich Insurance Plc - delle stesse, rispetto alla liquidazione dell'intero di cui al dispositivo (in relazione ai valori medi), rimanendo la restante metà a carico dell'appellata compagnia assicuratrice.
Vanno, invece, integralmente compensate le spese di questo grado d'appello nel rapporto proces- suale tra il e gli altri appellati ( , , Parte_1 CP_1 Parte_4 Controparte_3
e ), costituitisi malgrado la loro evocazione in giudizio quali meri litisconsorti Parte_5
processuali senza formulazione di alcuna domanda nei loro confronti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione del 16.07.2022, da avverso la sentenza n. 2385/2022 Parte_1
emessa in data 15.06.2022 dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica,
pagina 8 di 9 tra il GN a Mare, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
e l'appellante nonchè la Zurich Insurance PLC, così provvede:
[...] Parte_5
1°) accoglie l'appello relativamente al primo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la Zurich Insurance Plc a garantire e manlevare da ogni Parte_1
e qualsivoglia provvedimento pregiudizievole, per capitale, interessi e spese di lite, relativamente ai danni riconosciuti in favore del di GN a Mare nonché dei Controparte_1
condomini , e , così come liquidati in Controparte_2 Controparte_3 Parte_5
primo grado;
2°) dichiara inammissibile ex art. 345 c.p.c. il secondo motivo di appello relativo alla domanda di rimborso delle spese di resistenza dell'assicurato ex art. 1917, comma 3, c.c.;
3°) condanna la Zurich Insurance Plc a rimborsare a le spese di lite sostenute per la Parte_1
chiamata in causa nel giudizio di primo grado, liquidate in € 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) condanna la Zurich Insurance Plc a rimborsare all'appellante la metà (1/2) delle Parte_1
spese di lite di questo grado d'appello, liquidate nell'intero, in complessivi € 9.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, disponendo la compensazione tra le stesse parti per l'altra metà;
5°) compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante e gli altri appellati ( Parte_1 [...]
, , e CP_10 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_3
). Parte_5
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'appello proposto sul punto si è reso necessario alla luce del mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale del
13.07.2022, inviata dal successivamente al deposito della sentenza di primo grado che si riteneva errata (all. 3 alla
Parte_1 citazione in grado di appello depositata in favore del ), con cui si chiedeva alla predetta compagnia assicurativa di
Parte_1 tenere indenne e manlevare in toto da qualsivoglia pagamento in favore degli attori nonché a rifondere al
Parte_1 medesimo anche le spese di lite negli importi liquidati dal Tribunale in favore degli attori, ovvero 9.479,00
Parte_1 (2.225,00 per il giudizio di ATP + 7254,00 per il giudizio di merito) oltre € 1.421,85 per rimb. forf. ed € 436,00 per c.p.a., per il totale quindi di € 11.336,00.