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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 650/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 650/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Floreana Cacioppo del Controparte_1 C.F._1
Foro di Gela ), presso lo studio della quale è pure elettivamente domiciliato, C.F._2 giusto mandato in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Roberta Controparte_2 C.F._3
Maria Morinello ), giusta procura in atti, presso lo studio della quale, sito in C.F._4
Gela, Via Battesimo, 24, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA – CREDITORE PROCEDENTE
e
, in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Beatrice Caci ), giusta procura CodiceFiscale_5 in atti, elettivamente domiciliata in Gela, nel C.so Vittorio Emanuele, nr. 307
PARTE CONVENUTA – CREDITORE INTERVENUTO
pagina 1 di 5 e
), residente in [...] CodiceFiscale_6
Tacito, pal. A.
TERZO PIGNORATO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co II c.p.c.
Conclusioni: come da comparse conclusionali, in cui parte opponente e hanno Controparte_5 chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese;
parte opposta CP_2
ha chiesto dichiararsi l'estraneità al petitium; non è comparso.
[...] CP_4
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha introdotto la fase di merito dell'opposizione avanzata ex art. 615 co II c.p.c. nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare nr. 62/2016 R.G.E.Imm. pendente presso l'Intestato Tribunale, con la quale ha censurato l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente del creditore intervenuto . Controparte_5
Con ordinanza comunicata in data 30 aprile 2022, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto:
1. l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente di in ragione della Controparte_5 pronuncia passata in giudicato emessa dalla Corte tributaria di Caltanissetta di annullamento della cartella nr. 292200300240309360000 e dell'intervenuta prescrizione delle cartelle n.ri
29220110003561282000, 29220130003228468000, 29220130007277915000,
29220130011450072000 e 29220140001943940000 nonché dell'omessa notifica delle cartelle n.ri 29220170007855954 000, 29220180008170925 000 e 29220190003075518 001 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex artt. 615, 617 c.p.c.).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'intervento di CP_6 in seno alla procedura esecutiva, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., oltre alla vittoria di
[...] spese, compensi ed onorari.
Si è costituito in giudizio il creditore procedente , insistendo nella sussistenza del Controparte_2 diritto ad agire esecutivamente per il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente e pagina 2 di 5 nell'estraneità allle domande spiegate dall'odierno opponente nei confronti del creditore intervenuto, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è altresì costituito in giudizio il creditore intervenuto , il quale ha insistito nella Controparte_5 legittimità del proprio atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore
, chiedendo rigettarsi l'atto di opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari. CP_2
E' rimasto contumace il comproprietario dell'immobile oggetto di pignoramento.
Celebrata la prima udienza, la causa, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Deve prendersi atto che, nelle comparse conclusionali, le parti hanno chiesto volersi dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'annullamento della cartella n.ro 292200300240309360000 con sentenza passata in giudicato nonché dell'intervenuto saldo della posizione debitoria dell'opponente in relazione alle rimanenti cartelle di cui all'atto di opposizione.
Ebbene, le conclusioni rassegnate meritano accoglimento. Deve affermarsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni del giudizio stesso, e, quindi, l'estinzione del processo.
Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, del quale il Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto, quale è nel caso di specie la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta nonché l'adesione alla cd. rottamazione quater da parte dell'opponente e all'esecuzione dei pagamenti previsti.
E' poi appena il caso di ribadire che la posizione del creditore procedente non è oggetto di cognizione da parte del Giudice dell'opposizione, alla luce del petitum dell'azione esercitata dal debitore.
Residua, quindi, da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare di un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, alla luce dell'affermata insussistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte di in relazione alla cartella 292200300240309360000 e del pagamento delle Controparte_5 rimanenti cartelle da parte dell'opponente, si configura ad avviso del Tribunale una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione proposto da
; Controparte_1
- spese compensate.
Gela, 2 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 650/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Floreana Cacioppo del Controparte_1 C.F._1
Foro di Gela ), presso lo studio della quale è pure elettivamente domiciliato, C.F._2 giusto mandato in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Roberta Controparte_2 C.F._3
Maria Morinello ), giusta procura in atti, presso lo studio della quale, sito in C.F._4
Gela, Via Battesimo, 24, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA – CREDITORE PROCEDENTE
e
, in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Beatrice Caci ), giusta procura CodiceFiscale_5 in atti, elettivamente domiciliata in Gela, nel C.so Vittorio Emanuele, nr. 307
PARTE CONVENUTA – CREDITORE INTERVENUTO
pagina 1 di 5 e
), residente in [...] CodiceFiscale_6
Tacito, pal. A.
TERZO PIGNORATO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co II c.p.c.
Conclusioni: come da comparse conclusionali, in cui parte opponente e hanno Controparte_5 chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese;
parte opposta CP_2
ha chiesto dichiararsi l'estraneità al petitium; non è comparso.
[...] CP_4
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha introdotto la fase di merito dell'opposizione avanzata ex art. 615 co II c.p.c. nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare nr. 62/2016 R.G.E.Imm. pendente presso l'Intestato Tribunale, con la quale ha censurato l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente del creditore intervenuto . Controparte_5
Con ordinanza comunicata in data 30 aprile 2022, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto:
1. l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente di in ragione della Controparte_5 pronuncia passata in giudicato emessa dalla Corte tributaria di Caltanissetta di annullamento della cartella nr. 292200300240309360000 e dell'intervenuta prescrizione delle cartelle n.ri
29220110003561282000, 29220130003228468000, 29220130007277915000,
29220130011450072000 e 29220140001943940000 nonché dell'omessa notifica delle cartelle n.ri 29220170007855954 000, 29220180008170925 000 e 29220190003075518 001 (motivo da qualificarsi come di opposizione ex artt. 615, 617 c.p.c.).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'intervento di CP_6 in seno alla procedura esecutiva, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., oltre alla vittoria di
[...] spese, compensi ed onorari.
Si è costituito in giudizio il creditore procedente , insistendo nella sussistenza del Controparte_2 diritto ad agire esecutivamente per il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente e pagina 2 di 5 nell'estraneità allle domande spiegate dall'odierno opponente nei confronti del creditore intervenuto, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è altresì costituito in giudizio il creditore intervenuto , il quale ha insistito nella Controparte_5 legittimità del proprio atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore
, chiedendo rigettarsi l'atto di opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari. CP_2
E' rimasto contumace il comproprietario dell'immobile oggetto di pignoramento.
Celebrata la prima udienza, la causa, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Deve prendersi atto che, nelle comparse conclusionali, le parti hanno chiesto volersi dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'annullamento della cartella n.ro 292200300240309360000 con sentenza passata in giudicato nonché dell'intervenuto saldo della posizione debitoria dell'opponente in relazione alle rimanenti cartelle di cui all'atto di opposizione.
Ebbene, le conclusioni rassegnate meritano accoglimento. Deve affermarsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni del giudizio stesso, e, quindi, l'estinzione del processo.
Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, del quale il Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto, quale è nel caso di specie la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta nonché l'adesione alla cd. rottamazione quater da parte dell'opponente e all'esecuzione dei pagamenti previsti.
E' poi appena il caso di ribadire che la posizione del creditore procedente non è oggetto di cognizione da parte del Giudice dell'opposizione, alla luce del petitum dell'azione esercitata dal debitore.
Residua, quindi, da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare di un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, alla luce dell'affermata insussistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte di in relazione alla cartella 292200300240309360000 e del pagamento delle Controparte_5 rimanenti cartelle da parte dell'opponente, si configura ad avviso del Tribunale una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione proposto da
; Controparte_1
- spese compensate.
Gela, 2 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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