TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 31/10/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 1230/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. ABATE CHRISTIAN RICORRENTE contro
, nato in [...]-ERZEGOVINA il 15/07/1976, CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il 13.12.13 in Romania (trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Montichiari-BS al numero 106 parte II serie C dell'anno 2022). Dalla loro unione nasceva la figlia , il 21.4.11. Per_1
2. Con ricorso depositato l'1.2.24, la ricorrente ha chiesto la separazione personale dal marito.
Con decreto del 2.2.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali.
Il resistente non si è costituito in giudizio e la ricorrente non ha depositato le difese di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c. I Servizi Sociali hanno depositato una relazione il 26.4.24.
La ricorrente è comparsa all'udienza del 21.5.24; il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica al resistente. La signora è comparsa infine all'udienza dell'8.10.24, autorizzando a trattenere la causa Pt_1 direttamente in decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con dichiarazione di addebito a carico Parte_1 CP_1
Pag. 1 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
del marito - Disporre vita separata dei coniugi;
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della CP_1 figlia con la somma mensile di euro 300,00 oltre adeguamento ISTAT annuale in ragione dell'aumento del Per_1 costo della vita, con aggiunta del pagamento del 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. - Affidare la figlia , stante la totale incapacità oltre che attuale impossibilità del Per_2 padre di prendersi cura della figlia e la necessità di tutelare la minore evitando ulteriori episodi di violenza, in via super esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa, la quale assumerà le decisioni di maggior importanza riguardanti la minore senza alcun coinvolgimento e/o impedimento del padre;
- Disporre che la sig.ra provvederà in via esclusiva Pt_1 alle scelte di vita della figlia, sia per quanto riguarda l'indirizzo educativo, quello sanitario, formativo e di svago. - Adottare ogni possibile cautela al fine di consentire la frequentazione del padre con la figlia durante incontri protetti e pertanto con l'assistenza di personale all'uopo specializzato;
- Si chiede inaudita altera parte la concessione di tutti i permessi necessari all'espatrio della madre con la minore».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.2.24, non ha formulato osservazioni.
4. In via preliminare, si osserva come la (seconda) notifica dell'atto introduttivo al resistente debba considerarsi valida, sebbene l'ufficiale giudiziario l'abbia eseguita ex art. 140 c.p.c. a fronte del certificato anagrafico di irreperibilità. L'art. 143 c.p.c., ai sensi del quale la stessa avrebbe dovuto essere eseguita, prevede infatti meno adempimenti dell'altra norma (fermo il deposito dell'atto nella Casa Comunale, non sono previsti l'affissione dell'avviso alla porta di abitazione né l'invio della c.d. raccomandata informativa). Inoltre, è stato rispettato il termine a difesa previsto dall'art. 473-bis.14 co.
5 c.p.c., pur considerando i 20 giorni necessari al perfezionamento della notificazione ex art. 143 co. 3 c.p.c., rispetto all'udienza fissata al 24.9.24 (e poi peraltro differita all'8.10.24, senza che nessuno si fosse presentato dinanzi al giudice nella prima occasione).
4.1. Visto il tenore degli atti di parte, da cui può ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e/o il grave pregiudizio per l'educazione della prole, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
4.2. La ricorrente ha chiesto altresì l'addebito della separazione dal marito, rappresentando che: – nel luglio 2021 era dovuta tornare assieme alla figlia in Italia, lasciando il marito in Germania, dove la famiglia si era trasferita, a causa delle sue condotte violente;
– il 18-2-22, sporgeva denuncia-querela alla Questura di Brescia a causa dei problemi di ubriachezza del coniuge, spesso aggressivo e minaccioso, in particolare in due episodi, il 20-12-21 e il 16-2-22; – il 15-11-23, integrava la richiesta di ammonimento precedentemente inoltrata, segnalando che a metà 2023 il marito si era sovente presentato a casa chiedendo insistentemente di entrare, spesso ubriaco;
in particolare, il 22-10-23 egli minacciava di morte la ricorrente qualora non fosse tornata assieme a lui, sempre sotto l'effetto di sostanze alcoliche (doc. 5 ric.).
Il 14-2-24, la della Repubblica ha segnalato la pendenza del procedimento penale r.g.n.r. Pt_2
15601/23 a carico del resistente per l'ipotizzato reato di stalking ex art. 612-bis c.p. ai danni tanto della moglie quanto della figlia minorenne. La versione della ricorrente è stata ribadita nelle dichiarazioni rese ai servizi sociali e riportate nella relazione del 26-4-24, in cui peraltro si legge che anche la Procura
Pag. 2 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
Minorile era stata allertata a dicembre 2023 (n. 1536/23 seg.). A questi elementi va aggiunto l'arresto del resistente, avvenuto in Germania nel novembre 2023, non è chiaro se per mancanza di documenti o per guida in stato di ebbrezza (cfr. verbale del 21.5.24).
Sebbene a fondamento della domanda di addebito siano soltanto dichiarazioni provenienti dalla ricorrente, che non ha chiesto prove sul punto, il Collegio le ritiene sufficienti ai fini dell'accoglimento, in quanto sufficientemente circostanziate da essere credibili e ripetute più volte a distanza di tempo. L'allegata assunzione di sostanze alcoliche, i conseguenti comportamenti aggressivi e le minacce anche di morte che sarebbero state proferite delineano un quadro familiare tutt'altro che rassicurante, tale da dare effettivamente adito alla domanda di separazione (ai fini del necessario nesso di causalità).
4.3. Si impone l'affidamento c.d. super esclusivo di alla madre, dato che i contatti con il padre Per_1 sono stati sporadici e turbolenti negli ultimi tre anni, ossia dopo la separazione di fatto avvenuta nel luglio 2021; che la madre si sta occupando interamente dell'accudimento della minore, in modo adeguato;
che gli atti delineano capacità genitoriali del padre ancora da verificare. Occorre pertanto agevolare la ricorrente nella gestione della minore, attribuendole il potere di assumere tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, stante peraltro la difficoltà a reperire il coniuge.
Come suggerito dai servizi sociali, l'eventuale ripresa dei rapporti del padre con la figlia dovrà essere mediata da operatori professionali nel corso di incontri protetti in ambiente neutro, salvo la facoltà, verificato l'interesse per la minore e le condizioni del padre, di successivamente liberalizzarli.
4.4. Venendo alle questioni economiche, dagli atti risulta che: – la ricorrente lavori come o.s.s. a chiamata a Montichiari, a tempo determinato, con uno stipendio di circa € 700/900 (cfr. verbale dell'8- 10-24); – sempre stando alle dichiarazioni della ricorrente, invero non suffragate da documenti, la stessa riceverebbe l'assegno unico di € 189 per la figlia e pagherebbe € 500 per locazione (ibidem); – dalla certificazione unica percepita dalla cooperativa “Rainbow” nel 2022 risultano € 1512 annui lordi, pari all'auto-dichiarazione dei redditi prodotta ai fini del patrocinio a spese dello Stato;
– il resistente, già camionista (cfr. relazione dei servizi sociali del 26-4-24), ha scontato un periodo di detenzione in Germania dal novembre 2023 (salvo presentarsi a casa della ricorrente nell'agosto 2024); – non è noto se egli sia attualmente occupato e quali siano le sue capacità lavorative.
La ricorrente ha diritto a un assegno per poiché la minore vive con lei e manca un Per_1 mantenimento diretto da parte del padre. L'importo deve essere quantificato, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: i redditi delle parti, come sopra sommariamente ricostruiti;
il tenore di vita goduto dalla minore durante il matrimonio e le sue attuali esigenze (trattasi di una ragazzina di 13 anni); i tempi di permanenza con ciascun genitore e i relativi oneri di cura assunti (interamente dalla madre).
Ritiene il Collegio, conformemente alla prassi della Sezione per casi consimili, che la richiesta di € 300 mensili formulata dalla ricorrente possa essere accolta, precisando che la stessa ha diritto di percepire per intero l'assegno unico in ragione dell'affidamento c.d. super esclusivo. Le spese straordinarie potranno continuare ad essere divise al 50% tra i genitori.
La decorrenza va fissata dalla domanda, in mancanza di elementi di segno contrario.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è per intero del resistente. A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); nulla per le fasi istruttoria e decisionale (che non si sono svolte). Al totale (€ 2905) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Pag. 3 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la separazione tra i coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...]-ERZEGOVINA il 15/07/1976, CP_1 unitisi in matrimonio il 13.12.13 in Romania (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montichiari-BS al numero 106 parte II serie C dell'anno 2022);
− accoglie la domanda di addebito formulata dalla moglie a carico del marito;
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo della figlia alla madre, con residenza presso Per_1 la stessa;
stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che il padre possa vedere la figlia solo durante incontri inizialmente protetti in ambiente neutro, organizzati dai servizi sociali;
− con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere a un assegno mensile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo Parte_1 gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− a titolo di spese di lite, condanna al pagamento in favore dell'Erario di € 2905,00 CP_1 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 31/10/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
Pag. 4 di 4