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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1887/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. IACOBELLI GIANNI EMILIO e Parte_1
con lo stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA PIETRO GIANNONE 30
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI elettivamente domiciliata in
NAPOLI VIA ARMANDO DIAZ 11
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 08/07/2024, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 532/2024 del 05/02/2024 con la quale era stata accolta la propria domanda e condannato il all'assegnazione in suo CP_2 favore della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di importo pari a € 500,00 per ciascun anno, ma erano state compensate per intero le spese di lite.
L'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza impugnata, contestando la mancata applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc
1 per procedere alla compensazione delle spese. Domandava, pertanto, la condanna al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, il si costituiva ed, Controparte_1 invocando la giurisprudenza di segno contrario all'avverso motivo di gravame, ne chiedeva il rigetto.
La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
1. Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
2. La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la
“motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in
2 parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
3. Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione del mutamento di giurisprudenza in seno all'adito Tribunale determinato dalla sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa e dibattuta in seno alla giurisprudenza di merito.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa, nelle sue plurime sfaccettature, non era affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla
Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa
Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, è certamente giustificata la compensazione delle spese nel giudizio di I grado che è stato instaurato il 05.10.2023, allorquando esisteva, sull'intero territorio nazionale, una aperta querelle interpretativa su diversi profili della questione portata all'attenzione dei giudici di merito.
Il Tribunale di Napoli Nord, proprio in applicazione del sopravvenuto intervento nomofilattico
(Ord. n. 29961/23 del 27.10.23) è addivenuto alla definizione della causa, mutando il proprio stesso orientamento e, dunque, compensando correttamente le spese di lite.
4. Non si condivide, pertanto, l'isolato precedente difforme, prodotto dall'appellante a sostegno della propria tesi.
Difatti, per quanto fosse intervenuta ancor prima della Suprema Corte, la Corte di Giustizia – che, con la sentenza 18.5.2022, causa C. 450/2021, ha affermato il contrasto della normativa nazionale che riserva la Carta docente al solo personale a tempo indeterminato con la clausola
3 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE - sul tappeto rimanevano ancora dibattute varie questioni attinenti il diritto al beneficio, non esaminate dalla sentenza europea ed oggetto dell'intervento nomofilattico sopravvenuto, sicchè sussisteva un'evidente incertezza interpretativa e - già solo per tale aspetto
- un'eccezionale e grave ragione per compensare integralmente le spese di lite.
Peraltro, la pronunzia della Corte di Giustizia è stata emessa solo a maggio del 2022 a fronte di una domanda che, invece, interessava gli anni scolastici 2018-19; 2019-20; 2020/21 e 2022/23 ovverosia periodi tutti antecedenti (tranne l'ultimo) alla stessa, durante i quali era assoluta la controvertibilità del diritto al beneficio.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, attesa la non complessità della questione trattata in sede di gravame.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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