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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 – Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 17.02.2023 al N° di R.G.A.C. 2344/2023, promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Martina BARTOLI Parte_1
-attore - contro in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
TARTAGLI Roberto
-convenuto-
in persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. BOTTONE Andrea CP_3
-terzi chiamati-
OGGETTO: Risarcimento danni
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria eccezione, difesa o domanda, accertare e dichiarare che la perdita di acqua e l'allagamento verificatisi in data 8.09.2021 nella proprietà del signor ubicata in piazza Gramsci n. 9, è stata causata dal crollo Parte_1 CP_1 dell'allacciamento alla rete pubblica fognaria e dalla presenza di macerie relative a lavori sulla sede stradale che interrompevano il funzionamento della fognatura di proprietà del e gestita da Controparte_1 CP_2
[...
quale società che gestisce il servizio idrico integrato;
accertare e dichiarare che il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la società , in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, sono solidalmente responsabili della perdita di acqua e dell'allagamento nella proprietà di ubicata in piazza Gramsci n. 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 c.c Parte_1 CP_1 e/o in via subordinata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2043 c.c. e/o ad ogni altro ulteriore titolo;
accertare e dichiarare che suddetta perdita cagionava al signor un danno patrimoniale pari Parte_1 ad € 9238,76 o a quella minore o maggiore somma di giustizia;
per l'effetto condannare il CP_1 in persona del sindaco- legale rappresentante pro tempore e la società , in persona del
[...] CP_2 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento nei confronti di della Parte_1 somma di € 9.238,76 o quella minore e maggiore somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con condanna dei medesimi convenuti alla refusione delle spese e competenze di giudizio.
Per il Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: NEL Controparte_1
MERITO IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il difetto di legittimazione attiva della parte attrice;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la carenza di interesse ad agire dell'attore nei confronti del ex art. 100 c.p.c.; - accertare Controparte_1
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutte le ragioni esposte in Controparte_1 comparsa, con vittoria di spese e competenze di causa;
IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre Iva e Cpa come per legge;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la carenza di legittimazione passiva del IN VIA SUBORDINATA in denegata Controparte_1 ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, della domanda attorea, accerta-re e dichiarare unica CP_2 responsabile dell'evento e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno richiesto da parte attrice e al pagamento delle competenze di causa e spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA accertare e dichiarare che è tenuta a CP_2 rilevare indenne il da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse essere accertata per il Controparte_1 danno lamentato da parte attrice;
di conseguenza condannare l'impresa al pagamento degli CP_2 esborsi tutti sostenuti dal nonché alla refusione delle competenze di causa e spese del Controparte_1 presente giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U. e C.T.P.; IN ESTREMO SUBORDINE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attore, ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile al e ne venga Controparte_1 conseguentemente determinato il danno, accertare e dichiarare l'esclusiva e/o la prevalente e/o concorrente responsabilità di e/o del Sig. nella verificazione del sinistro per cui è causa ex CP_2 Parte_1 art. 1227 c.c. contenendo, pertanto, nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, senza alcun vincolo di solidarietà, detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata
a carico di ciascuno, con vittoria di spese e competenze di causa ovvero di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione della prova per testi, formulata nella seconda memo-ria ex art. 183 c.p.c.; Con vittoria di spese di lite.
Per IN TESI Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in CP_4 diritto;
IN IPOTESI accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del in ordine Controparte_1
2 alla rottura dell'allaccio tra la tubazione portavia a servizio della proprietà e la Pt_1 CP_5
, rigettare la domanda;
IN OGNI CASO nella denegata ipotesi di condanna di
[...] CP_2 ridurre nel quantum la pretesa risarcitoria della parte attrice secondo quanto accertato dal CTU e comunque nella misura equa;
IN VIA ISTRUTTORIA per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c.; con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale proprietario esclusivo di un'unità immobiliare posta in Parte_1
Piazza Gramsci nr. 9, lamenta che in data 8 Settembre 2021 il locale seminterrato CP_1
(cantina) della sua abitazione si allagava di circa 1 cm per il continuo sgocciolamento di acqua manifestatosi sulla parete perimetrale interna della cantina e adiacente alla rampa carrabile che collega la sede stradale soprastante al giardino tergale di pertinenza della sua abitazione.
Dopo aver fatto intervenire il proprio idraulico di fiducia, effettuava Pt_1 lavori di scavo e videoispezionava le tubature, così individuando le ragioni della perdita di acqua nella rottura dell'allaccio tra la tubazione “portavia” a servizio della sua abitazione – ma di un tratto posto al di fuori della proprietà ed insistente nella pubblica Via Pt_1
Salvagnoli Vincenzo - con la fognatura pubblica;
veniva altresì accertata la presenza di macerie dovute a precedenti lavori di manutenzione della sede stradale che di fatto avevano interrotto la connessione tra la fognatura e la tubazione portavia, tant'è che l'acqua spinta dal portavia, non trovando sfogo nella fognatura, si infiltrava nel terreno fino a raggiungere il muro perimetrale della sua cantina;
faceva installare una Pt_1 pompa idrovora di drenaggio dell'acqua per estrarre l'acqua dal locale allagato.
informava la società quale soggetto gestore del Servizio Pt_1 CP_2
Idrico Integrato (SII ossia dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) di quanto accaduto e questa interveniva, dopo numerosi solleciti, con una propria squadra di tecnici in data 21.09.2021, per verificare quanto denunciato, effettuando, a sua volta, uno scavo nella sede stradale in prossimità della fognatura ed in corrispondenza con l'allaccio della stessa al portavia dell'unità immobiliare di e riparando la perdita. Pt_1
Quest'ultimo sosteneva una serie di costi per la ricerca del guasto e per la riparazione edile della muratura della propria cantina, per un totale di euro 9.238,76, di cui chiedeva il rimborso rivolgendosi alla società la quale, sebbene avesse ammesso che il CP_2 crollo dell'allaccio alla rete fognaria era stata la causa dei danni prodotti nella proprietà negava il risarcimento sostenendo che le spese per la ricerca della causa della Pt_1
3 perdita di acqua non erano rimborsabili, perché se fosse stata avvisata prima da sarebbe intervenuta prima del 21.9.2021 e avrebbe lei provveduto Pt_1 direttamente allo scavo.
si rivolgeva anche al per essere risarcito e, Pt_1 Controparte_1 espletata negativamente la procedura per la conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, ha convenuto in giudizio sia la società che il CP_2 ritenendoli solidalmente responsabili dell'accaduto per l'omessa Controparte_1 manutenzione del bene pubblico – fognatura pubblica – che ha causato i danni che egli ha subito;
in particolare al proprietario e custode del bene, Controparte_1 contestava il mancato esercizio del controllo del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, così come alla società imputava la CP_2 medesima violazione dell'obbligo di custodia del bene che, in virtù di convenzione stipulata da anche con il è da questa gestito. CP_2 Controparte_1
Il nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di (per non aver documentato la titolarità del bene Pt_1 immobile), la carenza di interesse ad agire dell'attore nei riguardi del atteso CP_1 che la responsabilità dell'evento non era ad esso imputabile (non avendo mai effettuato lavori di scavo di manutenzione della fognatura né del tratto di marciapiede in questione) perché causato dall'omessa manutenzione della tubatura da parte di (che CP_2 già era intervenuta nello stesso punto di Piazza Gramsci nr. 9 in data 10.9.2020 per una precedente perdita di acqua); società che, peraltro, aveva riconosciuto la propria responsabilità anche con riferimento all'episodio del 8.9.2021, provvedendo alla riparazione dell'allaccio fognario con l'intervento del 21.09.2021; eccepiva, altresì, anche il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando nella società la società CP_2 incaricata della gestione del sistema di fognatura pubblica, verso la quale comunque proponeva domanda di manleva in caso venisse ritenuto responsabile dell'evento dannoso e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e/o l'accertamento del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. (sostenendo che questi avrebbe eseguito lavorazioni sovrabbondanti rispetto a quelle necessarie ad individuare le ragioni della perdita di acqua, invece di limitarsi a segnalare il problema, così o concorrendo a causare i danni o aggravando la loro entità).
La società si costituiva in giudizio asserendo, invece, l'esclusiva CP_2 responsabilità del per aver “maldestramente” sistemato la sede Controparte_1 stradale in occasione dell'intervento di rifacimento del marciapiede antistante l'abitazione dell'attore, distruggendo l'allaccio fognario, così come contestava a di aver Pt_1
4 eseguito lavori eccessivi rispetto a quelli necessari per individuare le ragioni della perdita, in quanto avrebbe scavato lungo l'intera estensione del muro perimetrale della cantina, sbancando l'intero camminamento, eseguendo opere del tutto sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze esplorative, colmabili con una semplice videoispezione;
contestava, infine,
l'eccessività del quantum debeatur domandato (sia l'importo di euro 1375 della ditta di idraulica che l'importo fatturato per i lavori edili di riparazione del muro).
La causa è stata istruita sia documentalmente (previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.) che con l'ausilio del CTU geom. sui Persona_1 seguenti quesiti: “presa visione della documentazione in atti, verifichi il CTU la congruità dei lavori effettuati presso i locali danneggiati di proprietà dell'attore, Verifichi la necessità dei medesimi sia per la riparazione del danno sia l'interruzione della perdita, ed infine verifichi il CTU la congruità del corrispettivo pagato dall'attore rispetto agli ordinari prezzi di mercato”, reputando superflui tutti i capitoli di prova testimoniali formulati.
Depositata la relazione di consulenza, le parti sono state invitate a rassegnare le conclusioni – come sopra riportate – all'udienza del 19.02.2025; sono stati, infine, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva dell'attore ha documentato – mediante visura catastale - la circostanza di essere Pt_1 proprietario dell'unità immobiliare, della quale la cantina interessata dalle infiltrazioni di acqua per cui è causa risulta essere la pertinenza, oltre ad essere intestatario dell'utenza di acqua e fognaria.
L'eccezione sollevata dal è dunque infondata. CP_1
Sul difetto di legittimazione passiva eccepito dal Controparte_1
L'eccezione di del non è Controparte_1 fondata.
La legittimazione passiva, infatti, spetta ai soggetti verso i quali viene promossa l'azione giudiziaria da parte dell'attore, ovvero sono coloro che rivestono la soggettività passiva del rapporto giuridico invocato in base alla prospettazione dei fatti effettuata dall'attore e che pertanto subiscono l'azione dell'attore; essa prescinde dall'effettiva titolarità, in concreto, del diritto, aspetto che attiene piuttosto al merito della causa (Cass.
n. 11284/2010; Cass. n. 14243/2012).
Nel caso di specie, l'attore ha rivolto la domanda anche nei confronti del CP_1 convenuto proprio perché è l'ente proprietario del sistema fognario e sul quale, astrattamente, incombe l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c..
L'eventuale riconducibilità dell'obbligo di custodia ad un soggetto piuttosto che ad un altro è questione di merito, prima che processuale.
5 Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Chiarito che il convenuto, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
Esiti della CTU e individuazione, in concreto, del responsabile dell'evento dannoso
Il CTU, in unione ai CC.TT.PP., ha eseguito il sopralluogo presso l'unità immobiliare attorea constatando che: “…le parti danneggiate che insistono nella zona “cantine” dell'unità immobiliare di parte Attrice sono più precisamente i tre vani che confinano la rampa carrabile - che si diparte da P.zza Gramsci e arriva al livello del piano seminterrato – e si è constatato che le parti di muratura interessate sono le pareti, dei tre vani, lungo la rampa e nel primo vano, partendo dall'inizio della rampa su p.zza Gramsci, anche la parete lungo P.zza Gramsci. Inoltre, si è potuto constatare che il primo vano è stato interessato anche da un allagamento della zona pavimento…. Per la ricerca del
Guasto l'Arch. illustra lo svolgimento dei lavori eseguiti che in ordine cronologico sono : uno Persona_2 scavo di circa cm 50 di larghezza e profondo circa cm 100 per trovare la tubazione “portavia” ipotizzata rotta e quindi causa delle infiltrazioni di acqua e allagamento. L'intervento prima detto evidenziava una presenza cospicua di acqua nel terreno ma non rilevava alcuna rottura della tubazione. Nei giorni successivi si è provveduto a fare una video ispezione di detta tubazione e si è potuto riscontrare una rottura al di fuori della proprietà lungo la pubblica Via Vincenzo Pt_1
Salvagnoli, che quindi riguardava il manutentore della rete e nello specific CP_2
che una volta informati sono intervenuti e riparato il guasto…. Per eliminare il danno causato dalle
[...] infiltrazioni di acqua si è dovuto fa intervenire una idrovora per liberare il vano allagato dallo stagnamento di acqua di circa 20 mm, eseguire un intervento di spicconatura di intonaco delle parti interessate e la rimozione della pavimentazione del primo vano interessato da allagamento”.
Dunque, relativamente all'episodio dell'allagamento dell'8 settembre del 2021 la causa è stata individuata nella nel tratto di Controparte_6 proprietà del e gestito dalla società Controparte_1 CP_2
Quest'ultima adduce che tale rottura sia dipesa dalla non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione del marciapiede antistante l'abitazione dell'attore realizzati dal la circostanza non è stata tuttavia provata e comunque lo stesso Controparte_1 ha rilevato che nell'agosto del 2020 vi furono dei lavori di sistemazione stradale, CP_1 consistiti nel rifacimento del manto stradale con ricollocazione di bitume a conclusione
6 del posizionamento della fibra ottica da parte della società Open Fiber;
in tal caso, si deve richiamare il principio di diritto secondo il quale, in caso di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via mal eseguiti, dei danni provocati a terzi risponde l'appaltatore ex art. 2043 c.c..
Invece, pare più verosimile che il cedimento del tratto fognario occorso nel settembre del 2021 sia dipeso dalla negligente esecuzione da parte di delle CP_2 opere di riparazione di una precedente rottura dell'allaccio del sistema fognario nel medesimo punto (all'altezza del civico nr. 9 dei Piazza Gramsci).
Circa l'imputabilità in via esclusiva dell'evento dannoso del 2021 in capo alla società valga considerare che questa è il Gestore del Servizio Idrico CP_2
Integrato in virtù della “Convenzione di Affidamento della Gestione del SII” stipulata dall'Autorità Idrica Toscana a seguito della Conferenza territoriale nr. 2 “Basso
Valdarno”.
In particolare, l'art. 2 comma 1° della detta Convenzione prevede che “Il gestore è immesso nel possesso dei beni e delle opere pubbliche afferenti il SII…”; l'art 4 comma 3° stabilisce che: “Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli enti locali…”; l'art. 4 comma 4°, infine, dispone che: “..il Gestore terrà indenni l'Autorità e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio, con esclusione del dolo o colpa dei soggetti anzidetti”.
Tanto premesso, deve affermarsi che la responsabilità dell'evento dannoso sia della società CP_2
A tal proposito, si rileva in via preliminare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla relazione di custodia tra il soggetto che ha il governo della cosa, il custode, e la cosa, tale da consentire al primo un effettivo potere, di diritto o anche solo di fatto, che gli consente di vigilarla e mantenerne il controllo (Cass. n. 19657/2014; Cass. n. 8147/2014),
e, stabilendo una responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa, sorge ogni volta in cui la stessa risulti la causa o concausa del danno verificatosi per l'intrinseco dinamismo della cosa o per l'insorgenza nella stessa di un processo dannoso
(tra le tante: Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 12027/2017).
L'attore ha fornito la prova, oltre che del rapporto di custodia, del fatto, del danno e del nesso causale tra quest'ultimo e il fatto causato dalla cosa oggetto di custodia, mentre il custode non ha fornito la prova liberatoria della sussistenza di una causa esterna imprevedibile, eccezionale e inevitabile ascrivibile a terzi o allo stesso danneggiato che abbia interrotto il nesso causale (Cass. n. 287/2015; Cass. n. 20619/2014; Cass. n.
4446/2014; Cass. n. 11024/2018; Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
12449/2008).
In punto di quantum debeatur
7 Il CTU ha rilevato che i lavori edili svolti dall'attore sono stati necessari e congrui, ad eccezione dell'opera di scavo di 50 cm di larghezza e profondo 100 cm..
Nello specifico il CTU ha indicizzato i lavori eseguiti per conto dell'attore, indicandone un prezzo congruo ai valori di mercato, e, tenendo conto delle osservazioni dei CCTTPP in ordine anche alla vetustà delle pareti danneggiate e della non necessaria attività di scavo fatta effettuare per suo conto dalla ditta ha Controparte_7 determinato in complessivi euro 3.705,00 l'importo di cui l'attore avrebbe diritto ad essere risarcito.
Questo giudice non concorda con il CTU laddove opera una riduzione percentualistica dell'importo di euro 3.900, inizialmente individuato, per “vetustà” o “per stato di uso” delle part murarie, sia perché non è stata provata dalla società la CP_2 reale condizione in cui versavano i muri della cantina dell'attore prima dell'evento, sia perché la “vetustà” è un indice che può incidere nella valutazione di stima del valore del bene in una compravendita ma non anche sul costo delle opere edili atte a riparare un muro ammalorato.
Pertanto, viene riconosciuta la somma di euro 3.900, oltre iva se dovuta, in favore dell'attore, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal settembre del 2021 alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato alla data dell'8.9.2021 e poi via via calcolati sino al saldo.
Per quanto riguarda infine le spese processuali di parte attrice, liquidate come in dispositivo secondo la fascia di valore delle cause fino ad euro 5.200, le stesse seguono il principio della soccombenza;
le spese di CTU sono poste a carico della società CP_2
[...]
Le spese processuali del convenuto sono compensate integralmente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della società nella causazione CP_2 dell'evento dannoso dell'8.9.2021 in danno di;
Parte_1
-per l'effetto, condanna la detta società al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3900,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal settembre del 2021 alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato alla data dell'8.9.2021 e poi via via calcolati sino al saldo.
--rigetta la domanda attorea rivolta nei riguardi del le cui spese Controparte_1 processuali vengono compensate;
--liquida le spese di lite dell'attore in euro 2.552,00 oltre spese vive documentate, spese generali al 15%, iva e cap come per legge, ponendole a carico della società CP_2
8 - pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, così deciso il 19 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
9
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 – Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 17.02.2023 al N° di R.G.A.C. 2344/2023, promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Martina BARTOLI Parte_1
-attore - contro in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
TARTAGLI Roberto
-convenuto-
in persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. BOTTONE Andrea CP_3
-terzi chiamati-
OGGETTO: Risarcimento danni
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria eccezione, difesa o domanda, accertare e dichiarare che la perdita di acqua e l'allagamento verificatisi in data 8.09.2021 nella proprietà del signor ubicata in piazza Gramsci n. 9, è stata causata dal crollo Parte_1 CP_1 dell'allacciamento alla rete pubblica fognaria e dalla presenza di macerie relative a lavori sulla sede stradale che interrompevano il funzionamento della fognatura di proprietà del e gestita da Controparte_1 CP_2
[...
quale società che gestisce il servizio idrico integrato;
accertare e dichiarare che il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la società , in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, sono solidalmente responsabili della perdita di acqua e dell'allagamento nella proprietà di ubicata in piazza Gramsci n. 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 c.c Parte_1 CP_1 e/o in via subordinata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2043 c.c. e/o ad ogni altro ulteriore titolo;
accertare e dichiarare che suddetta perdita cagionava al signor un danno patrimoniale pari Parte_1 ad € 9238,76 o a quella minore o maggiore somma di giustizia;
per l'effetto condannare il CP_1 in persona del sindaco- legale rappresentante pro tempore e la società , in persona del
[...] CP_2 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento nei confronti di della Parte_1 somma di € 9.238,76 o quella minore e maggiore somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con condanna dei medesimi convenuti alla refusione delle spese e competenze di giudizio.
Per il Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: NEL Controparte_1
MERITO IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il difetto di legittimazione attiva della parte attrice;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la carenza di interesse ad agire dell'attore nei confronti del ex art. 100 c.p.c.; - accertare Controparte_1
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutte le ragioni esposte in Controparte_1 comparsa, con vittoria di spese e competenze di causa;
IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre Iva e Cpa come per legge;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la carenza di legittimazione passiva del IN VIA SUBORDINATA in denegata Controparte_1 ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, della domanda attorea, accerta-re e dichiarare unica CP_2 responsabile dell'evento e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno richiesto da parte attrice e al pagamento delle competenze di causa e spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA accertare e dichiarare che è tenuta a CP_2 rilevare indenne il da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse essere accertata per il Controparte_1 danno lamentato da parte attrice;
di conseguenza condannare l'impresa al pagamento degli CP_2 esborsi tutti sostenuti dal nonché alla refusione delle competenze di causa e spese del Controparte_1 presente giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U. e C.T.P.; IN ESTREMO SUBORDINE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attore, ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile al e ne venga Controparte_1 conseguentemente determinato il danno, accertare e dichiarare l'esclusiva e/o la prevalente e/o concorrente responsabilità di e/o del Sig. nella verificazione del sinistro per cui è causa ex CP_2 Parte_1 art. 1227 c.c. contenendo, pertanto, nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, senza alcun vincolo di solidarietà, detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata
a carico di ciascuno, con vittoria di spese e competenze di causa ovvero di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione della prova per testi, formulata nella seconda memo-ria ex art. 183 c.p.c.; Con vittoria di spese di lite.
Per IN TESI Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in CP_4 diritto;
IN IPOTESI accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del in ordine Controparte_1
2 alla rottura dell'allaccio tra la tubazione portavia a servizio della proprietà e la Pt_1 CP_5
, rigettare la domanda;
IN OGNI CASO nella denegata ipotesi di condanna di
[...] CP_2 ridurre nel quantum la pretesa risarcitoria della parte attrice secondo quanto accertato dal CTU e comunque nella misura equa;
IN VIA ISTRUTTORIA per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c.; con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale proprietario esclusivo di un'unità immobiliare posta in Parte_1
Piazza Gramsci nr. 9, lamenta che in data 8 Settembre 2021 il locale seminterrato CP_1
(cantina) della sua abitazione si allagava di circa 1 cm per il continuo sgocciolamento di acqua manifestatosi sulla parete perimetrale interna della cantina e adiacente alla rampa carrabile che collega la sede stradale soprastante al giardino tergale di pertinenza della sua abitazione.
Dopo aver fatto intervenire il proprio idraulico di fiducia, effettuava Pt_1 lavori di scavo e videoispezionava le tubature, così individuando le ragioni della perdita di acqua nella rottura dell'allaccio tra la tubazione “portavia” a servizio della sua abitazione – ma di un tratto posto al di fuori della proprietà ed insistente nella pubblica Via Pt_1
Salvagnoli Vincenzo - con la fognatura pubblica;
veniva altresì accertata la presenza di macerie dovute a precedenti lavori di manutenzione della sede stradale che di fatto avevano interrotto la connessione tra la fognatura e la tubazione portavia, tant'è che l'acqua spinta dal portavia, non trovando sfogo nella fognatura, si infiltrava nel terreno fino a raggiungere il muro perimetrale della sua cantina;
faceva installare una Pt_1 pompa idrovora di drenaggio dell'acqua per estrarre l'acqua dal locale allagato.
informava la società quale soggetto gestore del Servizio Pt_1 CP_2
Idrico Integrato (SII ossia dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) di quanto accaduto e questa interveniva, dopo numerosi solleciti, con una propria squadra di tecnici in data 21.09.2021, per verificare quanto denunciato, effettuando, a sua volta, uno scavo nella sede stradale in prossimità della fognatura ed in corrispondenza con l'allaccio della stessa al portavia dell'unità immobiliare di e riparando la perdita. Pt_1
Quest'ultimo sosteneva una serie di costi per la ricerca del guasto e per la riparazione edile della muratura della propria cantina, per un totale di euro 9.238,76, di cui chiedeva il rimborso rivolgendosi alla società la quale, sebbene avesse ammesso che il CP_2 crollo dell'allaccio alla rete fognaria era stata la causa dei danni prodotti nella proprietà negava il risarcimento sostenendo che le spese per la ricerca della causa della Pt_1
3 perdita di acqua non erano rimborsabili, perché se fosse stata avvisata prima da sarebbe intervenuta prima del 21.9.2021 e avrebbe lei provveduto Pt_1 direttamente allo scavo.
si rivolgeva anche al per essere risarcito e, Pt_1 Controparte_1 espletata negativamente la procedura per la conclusione di una convenzione di negoziazione assistita, ha convenuto in giudizio sia la società che il CP_2 ritenendoli solidalmente responsabili dell'accaduto per l'omessa Controparte_1 manutenzione del bene pubblico – fognatura pubblica – che ha causato i danni che egli ha subito;
in particolare al proprietario e custode del bene, Controparte_1 contestava il mancato esercizio del controllo del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, così come alla società imputava la CP_2 medesima violazione dell'obbligo di custodia del bene che, in virtù di convenzione stipulata da anche con il è da questa gestito. CP_2 Controparte_1
Il nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di (per non aver documentato la titolarità del bene Pt_1 immobile), la carenza di interesse ad agire dell'attore nei riguardi del atteso CP_1 che la responsabilità dell'evento non era ad esso imputabile (non avendo mai effettuato lavori di scavo di manutenzione della fognatura né del tratto di marciapiede in questione) perché causato dall'omessa manutenzione della tubatura da parte di (che CP_2 già era intervenuta nello stesso punto di Piazza Gramsci nr. 9 in data 10.9.2020 per una precedente perdita di acqua); società che, peraltro, aveva riconosciuto la propria responsabilità anche con riferimento all'episodio del 8.9.2021, provvedendo alla riparazione dell'allaccio fognario con l'intervento del 21.09.2021; eccepiva, altresì, anche il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando nella società la società CP_2 incaricata della gestione del sistema di fognatura pubblica, verso la quale comunque proponeva domanda di manleva in caso venisse ritenuto responsabile dell'evento dannoso e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e/o l'accertamento del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. (sostenendo che questi avrebbe eseguito lavorazioni sovrabbondanti rispetto a quelle necessarie ad individuare le ragioni della perdita di acqua, invece di limitarsi a segnalare il problema, così o concorrendo a causare i danni o aggravando la loro entità).
La società si costituiva in giudizio asserendo, invece, l'esclusiva CP_2 responsabilità del per aver “maldestramente” sistemato la sede Controparte_1 stradale in occasione dell'intervento di rifacimento del marciapiede antistante l'abitazione dell'attore, distruggendo l'allaccio fognario, così come contestava a di aver Pt_1
4 eseguito lavori eccessivi rispetto a quelli necessari per individuare le ragioni della perdita, in quanto avrebbe scavato lungo l'intera estensione del muro perimetrale della cantina, sbancando l'intero camminamento, eseguendo opere del tutto sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze esplorative, colmabili con una semplice videoispezione;
contestava, infine,
l'eccessività del quantum debeatur domandato (sia l'importo di euro 1375 della ditta di idraulica che l'importo fatturato per i lavori edili di riparazione del muro).
La causa è stata istruita sia documentalmente (previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.) che con l'ausilio del CTU geom. sui Persona_1 seguenti quesiti: “presa visione della documentazione in atti, verifichi il CTU la congruità dei lavori effettuati presso i locali danneggiati di proprietà dell'attore, Verifichi la necessità dei medesimi sia per la riparazione del danno sia l'interruzione della perdita, ed infine verifichi il CTU la congruità del corrispettivo pagato dall'attore rispetto agli ordinari prezzi di mercato”, reputando superflui tutti i capitoli di prova testimoniali formulati.
Depositata la relazione di consulenza, le parti sono state invitate a rassegnare le conclusioni – come sopra riportate – all'udienza del 19.02.2025; sono stati, infine, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva dell'attore ha documentato – mediante visura catastale - la circostanza di essere Pt_1 proprietario dell'unità immobiliare, della quale la cantina interessata dalle infiltrazioni di acqua per cui è causa risulta essere la pertinenza, oltre ad essere intestatario dell'utenza di acqua e fognaria.
L'eccezione sollevata dal è dunque infondata. CP_1
Sul difetto di legittimazione passiva eccepito dal Controparte_1
L'eccezione di del non è Controparte_1 fondata.
La legittimazione passiva, infatti, spetta ai soggetti verso i quali viene promossa l'azione giudiziaria da parte dell'attore, ovvero sono coloro che rivestono la soggettività passiva del rapporto giuridico invocato in base alla prospettazione dei fatti effettuata dall'attore e che pertanto subiscono l'azione dell'attore; essa prescinde dall'effettiva titolarità, in concreto, del diritto, aspetto che attiene piuttosto al merito della causa (Cass.
n. 11284/2010; Cass. n. 14243/2012).
Nel caso di specie, l'attore ha rivolto la domanda anche nei confronti del CP_1 convenuto proprio perché è l'ente proprietario del sistema fognario e sul quale, astrattamente, incombe l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c..
L'eventuale riconducibilità dell'obbligo di custodia ad un soggetto piuttosto che ad un altro è questione di merito, prima che processuale.
5 Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Chiarito che il convenuto, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
Esiti della CTU e individuazione, in concreto, del responsabile dell'evento dannoso
Il CTU, in unione ai CC.TT.PP., ha eseguito il sopralluogo presso l'unità immobiliare attorea constatando che: “…le parti danneggiate che insistono nella zona “cantine” dell'unità immobiliare di parte Attrice sono più precisamente i tre vani che confinano la rampa carrabile - che si diparte da P.zza Gramsci e arriva al livello del piano seminterrato – e si è constatato che le parti di muratura interessate sono le pareti, dei tre vani, lungo la rampa e nel primo vano, partendo dall'inizio della rampa su p.zza Gramsci, anche la parete lungo P.zza Gramsci. Inoltre, si è potuto constatare che il primo vano è stato interessato anche da un allagamento della zona pavimento…. Per la ricerca del
Guasto l'Arch. illustra lo svolgimento dei lavori eseguiti che in ordine cronologico sono : uno Persona_2 scavo di circa cm 50 di larghezza e profondo circa cm 100 per trovare la tubazione “portavia” ipotizzata rotta e quindi causa delle infiltrazioni di acqua e allagamento. L'intervento prima detto evidenziava una presenza cospicua di acqua nel terreno ma non rilevava alcuna rottura della tubazione. Nei giorni successivi si è provveduto a fare una video ispezione di detta tubazione e si è potuto riscontrare una rottura al di fuori della proprietà lungo la pubblica Via Vincenzo Pt_1
Salvagnoli, che quindi riguardava il manutentore della rete e nello specific CP_2
che una volta informati sono intervenuti e riparato il guasto…. Per eliminare il danno causato dalle
[...] infiltrazioni di acqua si è dovuto fa intervenire una idrovora per liberare il vano allagato dallo stagnamento di acqua di circa 20 mm, eseguire un intervento di spicconatura di intonaco delle parti interessate e la rimozione della pavimentazione del primo vano interessato da allagamento”.
Dunque, relativamente all'episodio dell'allagamento dell'8 settembre del 2021 la causa è stata individuata nella nel tratto di Controparte_6 proprietà del e gestito dalla società Controparte_1 CP_2
Quest'ultima adduce che tale rottura sia dipesa dalla non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione del marciapiede antistante l'abitazione dell'attore realizzati dal la circostanza non è stata tuttavia provata e comunque lo stesso Controparte_1 ha rilevato che nell'agosto del 2020 vi furono dei lavori di sistemazione stradale, CP_1 consistiti nel rifacimento del manto stradale con ricollocazione di bitume a conclusione
6 del posizionamento della fibra ottica da parte della società Open Fiber;
in tal caso, si deve richiamare il principio di diritto secondo il quale, in caso di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via mal eseguiti, dei danni provocati a terzi risponde l'appaltatore ex art. 2043 c.c..
Invece, pare più verosimile che il cedimento del tratto fognario occorso nel settembre del 2021 sia dipeso dalla negligente esecuzione da parte di delle CP_2 opere di riparazione di una precedente rottura dell'allaccio del sistema fognario nel medesimo punto (all'altezza del civico nr. 9 dei Piazza Gramsci).
Circa l'imputabilità in via esclusiva dell'evento dannoso del 2021 in capo alla società valga considerare che questa è il Gestore del Servizio Idrico CP_2
Integrato in virtù della “Convenzione di Affidamento della Gestione del SII” stipulata dall'Autorità Idrica Toscana a seguito della Conferenza territoriale nr. 2 “Basso
Valdarno”.
In particolare, l'art. 2 comma 1° della detta Convenzione prevede che “Il gestore è immesso nel possesso dei beni e delle opere pubbliche afferenti il SII…”; l'art 4 comma 3° stabilisce che: “Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli enti locali…”; l'art. 4 comma 4°, infine, dispone che: “..il Gestore terrà indenni l'Autorità e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio, con esclusione del dolo o colpa dei soggetti anzidetti”.
Tanto premesso, deve affermarsi che la responsabilità dell'evento dannoso sia della società CP_2
A tal proposito, si rileva in via preliminare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla relazione di custodia tra il soggetto che ha il governo della cosa, il custode, e la cosa, tale da consentire al primo un effettivo potere, di diritto o anche solo di fatto, che gli consente di vigilarla e mantenerne il controllo (Cass. n. 19657/2014; Cass. n. 8147/2014),
e, stabilendo una responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa, sorge ogni volta in cui la stessa risulti la causa o concausa del danno verificatosi per l'intrinseco dinamismo della cosa o per l'insorgenza nella stessa di un processo dannoso
(tra le tante: Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 12027/2017).
L'attore ha fornito la prova, oltre che del rapporto di custodia, del fatto, del danno e del nesso causale tra quest'ultimo e il fatto causato dalla cosa oggetto di custodia, mentre il custode non ha fornito la prova liberatoria della sussistenza di una causa esterna imprevedibile, eccezionale e inevitabile ascrivibile a terzi o allo stesso danneggiato che abbia interrotto il nesso causale (Cass. n. 287/2015; Cass. n. 20619/2014; Cass. n.
4446/2014; Cass. n. 11024/2018; Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 2480/2018; Cass. n.
12449/2008).
In punto di quantum debeatur
7 Il CTU ha rilevato che i lavori edili svolti dall'attore sono stati necessari e congrui, ad eccezione dell'opera di scavo di 50 cm di larghezza e profondo 100 cm..
Nello specifico il CTU ha indicizzato i lavori eseguiti per conto dell'attore, indicandone un prezzo congruo ai valori di mercato, e, tenendo conto delle osservazioni dei CCTTPP in ordine anche alla vetustà delle pareti danneggiate e della non necessaria attività di scavo fatta effettuare per suo conto dalla ditta ha Controparte_7 determinato in complessivi euro 3.705,00 l'importo di cui l'attore avrebbe diritto ad essere risarcito.
Questo giudice non concorda con il CTU laddove opera una riduzione percentualistica dell'importo di euro 3.900, inizialmente individuato, per “vetustà” o “per stato di uso” delle part murarie, sia perché non è stata provata dalla società la CP_2 reale condizione in cui versavano i muri della cantina dell'attore prima dell'evento, sia perché la “vetustà” è un indice che può incidere nella valutazione di stima del valore del bene in una compravendita ma non anche sul costo delle opere edili atte a riparare un muro ammalorato.
Pertanto, viene riconosciuta la somma di euro 3.900, oltre iva se dovuta, in favore dell'attore, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal settembre del 2021 alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato alla data dell'8.9.2021 e poi via via calcolati sino al saldo.
Per quanto riguarda infine le spese processuali di parte attrice, liquidate come in dispositivo secondo la fascia di valore delle cause fino ad euro 5.200, le stesse seguono il principio della soccombenza;
le spese di CTU sono poste a carico della società CP_2
[...]
Le spese processuali del convenuto sono compensate integralmente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della società nella causazione CP_2 dell'evento dannoso dell'8.9.2021 in danno di;
Parte_1
-per l'effetto, condanna la detta società al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3900,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal settembre del 2021 alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato alla data dell'8.9.2021 e poi via via calcolati sino al saldo.
--rigetta la domanda attorea rivolta nei riguardi del le cui spese Controparte_1 processuali vengono compensate;
--liquida le spese di lite dell'attore in euro 2.552,00 oltre spese vive documentate, spese generali al 15%, iva e cap come per legge, ponendole a carico della società CP_2
8 - pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, così deciso il 19 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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