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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro 235 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nata a [...] – RM- il 23.01.1934), elettivamente domiciliata in Frosinone Parte_1
Via del Plebiscito n. 65, rappresentata e difesa dall'Avv. ET Sperati giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha escluso la sussistenza del requisito medico- legale.
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, la ricorrente ha contestato le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenendo che sulla base della documentazione medica allegata al ricorso di atp emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per affermare la sussistenza del requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, venga riconosciuto.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
1 In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 14.1.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 16.12.2024.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa. Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta la sottovalutazione totale del quadro clinico da parte del Ctu, richiamandosi a tutti i documenti già depositati nella prima fase e sostenendo che dagli emergerebbe la sussistenza dei requisiti sanitari qualora gli stessi fossero stati correttamente valutati dal Ctu.
Il che – però – senza aver svolto alcuna argomentazione di valore scientifico ma mere considerazioni atecniche da parte del difensore. Peraltro, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu e omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto. In realtà, le uniche osservazioni critiche all'elaborato peritale sono quelle predisposte nella presente sede dal difensore della ricorrente, che non risulta possedere competenze specialistiche in campo medico legale e, ad ogni modo, tali osservazioni risultano essere estremamente generiche.
Il difensore, infatti, non ha illustrato alcun errore tecnico commesso dal Ctu né alcuna contraddizione in cui sarebbe incorso quest'ultimo, né tanto meno sono state mosse critiche da parte del Ctp (Dott.ssa ) presente alle operazioni peritali. Persona_1
I rilievi mossi dalla parte ricorrente si sostanziano in un generico dissenso espresso avverso le risultanze peritali e si risolvono – anche in considerazione della richiamata certificazione medica – in una richiesta di rivalutazione medica, senza – però – individuare specifici errori, omissioni e contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto nominato dal Tribunale.
2 Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Invero, il Ctu nominato nella precedente fase di Accertamento tecnico preventivo (dott. Per_2
all'esito di un esaustivo ragionamento scientifico, ha accertato, in modo chiaro, che la
[...] ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità che non integrano il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Il Ctu ha evidenziato che: “ Orbene riteniamo che, sulla base della documentazione sanitaria agli atti ed alla luce di quanto evidenziato nel corso delle attuali indagini peritali, nel caso di cui si discute non eravamo (dalla data della domanda amministrativa o da altra data successiva), nè siamo attualmente, di fronte a nessuna delle due suddette fattispecie. La paziente, infatti, così come risulta dall'obiettività clinica precedentemente descritta, risulta in grado di deambulare autonomamente, pur se con andature lenta e cauta, e quindi non si rende necessario dell'aiuto permanente da parte di un accompagnatore per la deambulazione. In relazione alla seconda fattispecie, dall'esame della documentazione sanitaria e dai dati emersi alla nostra visita peritale, emergono quadri morbosi certamente meritevoli di adeguato riconoscimento valutativo, ma non tali, per natura ed entità, da impedire l'esecuzione di quelle azioni quotidiane che la Giurisprudenza in materia ha definito come quelle attività più semplici del vivere di ogni giorno ma necessarie per la sopravvivenza e fondamentali per la dignità dell'uomo. In definitiva riteniamo di non ravvisare, nella perizianda, un grave grado di disautonomia in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da richiedere la necessità di assistenza continua da parte di terzi, requisito che la legge espressamente prevede per esprimere un giudizio positivo per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 1.7.2025
Il Giudice
IO Di ET
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