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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/02/2024, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
RG. n. 1435/2020
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 09/02/2024 ore 12.30
E' comparso, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Delitala, in sostituzione dell'Avv. Campesi, il quale si riporta integralmente ad ogni atto difensivo, ivi comprese le note conclusionali che sono state rassegnate in atti con le relative conclusioni e richieste. E' pure comparso l'Avv. Careddu, in sostituzione dell'Avv. La Russa, il quale si richiama al contenuto delle note conclusive e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti
e chiede che la causa sia tenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera in consiglio. Alle ore 16.17 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/2020 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. ROBERTA Parte_1 P.IVA_1
CAMPESI giusta procura in atti ed elett.te dom.to in Olbia, alla Via Tempio n. 6 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. LA RUSSA Controparte_1 P.IVA_2
GERONIMO giusta procura in atti ed elett.te dom.to in CORSO DI PORTTA VITTORIA 18 20122 MILANO presso lo studio del medesimo avvocato
*****************
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il evocava Parte_1 in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 515/2020, reso nel procedimento distinto con RG 947/2020, emesso su istanza di dal Tribunale di Tempio Pausania in data Controparte_2
5 agosto 2020 e pubblicato in pari data, notificato all'odierno opponente in data
25 agosto 2020, per la somma complessiva di €.15.946,18, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per compensi, ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. Eccepiva l'opponente l'inesistenza di un valido contratto stipulato tra le parti e contestava la pretesa di parte opposta sia per l'an che per il quantum.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva di essere manlevata – previa chiamata in causa – dalla;
con vittoria di CP_3 spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09.02.2024, ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario - con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso - in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, l'opposto non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, posto che ha omesso di fornire prova della sussistenza del diritto di credito vantato dalla cedente nei confronti dell'opponente, CP_3
limitandosi a provare che il suddetto asserito credito è stato ceduto, come da documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, prova che rileva esclusivamente in ordine alla legittimazione attiva dell'opposta, ma non in merito alla sussistenza del credito.
Invero, la cessione del credito comporta una modifica dei soggetti dell'obbligazione attraverso una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere. Pertanto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione, con il relativo onere della prova del credito asseritamente vantato. D'altro canto, il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre contro il cedente. Nel caso di specie il opponente ha Pt_1
contestato la sussistenza di un valido contratto e l'opposto avrebbe dovuto fornire la relativa prova.
L'opposta, tuttavia, si è limitata a produrre in giudizio le fatture, le quali - se possono costituire prova scritta nella fase sommaria - non sono sufficienti a dimostrare il credito nella presente fase del giudizio. Nessun valido contratto – a fronte delle contestazioni del Comune opponente – è stato prodotto da parte opposta al fine di dimostrare la sussistenza della pretesa fatta valere.
L'opponente ha altresì prodotto una nota di credito della che CP_3
non è stata contestata da parte opposta, mentre quest'ultima ha nel corso del giudizio addirittura ridimensionato le proprie pretese, riducendo l'ammontare del credito.
Anche a fronte di tali circostanze si ritiene non assolto l'onere probatorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 515/2020, reso nel procedimento distinto con RG 947/2020, emesso dal Tribunale di Tempio
Pausania in data 5 agosto 2020 e pubblicato in pari data, per i motivi esposti;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.800,00, oltre 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Tempio Pausania, 09/02/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 09/02/2024 ore 12.30
E' comparso, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Delitala, in sostituzione dell'Avv. Campesi, il quale si riporta integralmente ad ogni atto difensivo, ivi comprese le note conclusionali che sono state rassegnate in atti con le relative conclusioni e richieste. E' pure comparso l'Avv. Careddu, in sostituzione dell'Avv. La Russa, il quale si richiama al contenuto delle note conclusive e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti
e chiede che la causa sia tenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera in consiglio. Alle ore 16.17 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/2020 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. ROBERTA Parte_1 P.IVA_1
CAMPESI giusta procura in atti ed elett.te dom.to in Olbia, alla Via Tempio n. 6 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. LA RUSSA Controparte_1 P.IVA_2
GERONIMO giusta procura in atti ed elett.te dom.to in CORSO DI PORTTA VITTORIA 18 20122 MILANO presso lo studio del medesimo avvocato
*****************
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il evocava Parte_1 in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 515/2020, reso nel procedimento distinto con RG 947/2020, emesso su istanza di dal Tribunale di Tempio Pausania in data Controparte_2
5 agosto 2020 e pubblicato in pari data, notificato all'odierno opponente in data
25 agosto 2020, per la somma complessiva di €.15.946,18, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per compensi, ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. Eccepiva l'opponente l'inesistenza di un valido contratto stipulato tra le parti e contestava la pretesa di parte opposta sia per l'an che per il quantum.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva di essere manlevata – previa chiamata in causa – dalla;
con vittoria di CP_3 spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09.02.2024, ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario - con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso - in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, l'opposto non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, posto che ha omesso di fornire prova della sussistenza del diritto di credito vantato dalla cedente nei confronti dell'opponente, CP_3
limitandosi a provare che il suddetto asserito credito è stato ceduto, come da documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, prova che rileva esclusivamente in ordine alla legittimazione attiva dell'opposta, ma non in merito alla sussistenza del credito.
Invero, la cessione del credito comporta una modifica dei soggetti dell'obbligazione attraverso una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere. Pertanto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione, con il relativo onere della prova del credito asseritamente vantato. D'altro canto, il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre contro il cedente. Nel caso di specie il opponente ha Pt_1
contestato la sussistenza di un valido contratto e l'opposto avrebbe dovuto fornire la relativa prova.
L'opposta, tuttavia, si è limitata a produrre in giudizio le fatture, le quali - se possono costituire prova scritta nella fase sommaria - non sono sufficienti a dimostrare il credito nella presente fase del giudizio. Nessun valido contratto – a fronte delle contestazioni del Comune opponente – è stato prodotto da parte opposta al fine di dimostrare la sussistenza della pretesa fatta valere.
L'opponente ha altresì prodotto una nota di credito della che CP_3
non è stata contestata da parte opposta, mentre quest'ultima ha nel corso del giudizio addirittura ridimensionato le proprie pretese, riducendo l'ammontare del credito.
Anche a fronte di tali circostanze si ritiene non assolto l'onere probatorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 515/2020, reso nel procedimento distinto con RG 947/2020, emesso dal Tribunale di Tempio
Pausania in data 5 agosto 2020 e pubblicato in pari data, per i motivi esposti;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.800,00, oltre 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Tempio Pausania, 09/02/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona